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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 284/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 22.1.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del giorno 11.12.2024
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vedano Olona
(VA), Via Monte Grappa n. 11
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta CP_1 C.F._2
Caione e dall'avv. Alessandro Bassanetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Mozzate (CO), via Rosselli n. 13
Appellato
pagina 1 di 11 Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria previe le necessarie declaratorie in fatto ed in diritto, riformare integralmente la sentenza n. 1704/2023 (rigetto) emessa in data 15.11.2023, pubblicata in data 15.11.2023, dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione
Terza Civile, in persona del Giudice Dott. Carlo Barile, nell'ambito della causa R.G. n. 5722/2022
Tribunale di Busto Arsizio Contenzione Civile, notificata in data 22.12.2023, e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, Voglia Ill.ma Corte di Appello di Milano adita così giudicare:
- nel merito in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 27.04.2023, pubblicato in data 28.04.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1643/2022 Tribunale di Busto Arsizio Contenzioso Civile.
In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus.”
Per CP_1
“Voglia l'illustrissima Corte adita così pronunciare, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto in palese violazione del disposto degli artt.
348 bis, 342 e 345 c.p.c.
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare:
Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare integralmente la sentenza n. 1704/2023
Tribunale di Busto Arsizio.
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.11.2022 il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso in data 27.4.2022 e notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.10.2022, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli aveva pagina 2 di 11 ingiunto di pagare, in favore del sig. , l'importo di € 23.000, quale CP_1
restituzione di un prestito da quest'ultimo concessogli, oltre le spese della procedura monitoria.
Il sig. aveva ottenuto il predetto decreto sulla base di due dichiarazioni: una resa CP_1
in data 2.7.2016 - sottoscritta anche dal sig. e dalla madre di costui, Pt_1 Per_1
- in cui il medesimo sig. dava atto di aver prestato l'importo di Euro
[...] CP_1
22.000 al sig. a fronte dell'impegno di quest'ultimo alla restituzione del debito Pt_1
entro l'anno (cfr. doc.2 fasc. monitorio); l'altra, priva di data, resa dal sig. Pt_1
contenente il riconoscimento da parte di quest'ultimo di aver ricevuto dal sig. CP_1
Euro 1.000, importo risultante dalla somma di due prestiti di Euro 500 ciascuno che sarebbero intervenuti rispettivamente in data 8.4.2017 e 15.4.2017, secondo quanto risulta dalle annotazioni indicate sul medesimo documento (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Nel proprio atto di citazione in opposizione, il sig. Pt_1
- negava di aver ricevuto danaro in prestito dal sig. ; CP_1
- eccepiva la falsità delle proprie firme apposte sulla scrittura privata del 2.7.2016 e sul documento n. 3 prodotto dal sig. in sede monitoria, invitando la controparte a CP_1
produrre in giudizio l'originale delle scritture e allegando apposita dichiarazione di disconoscimento del sig. (cfr. doc. 2 fasc. 1° grado sig. ; Pt_1 Pt_1
- evidenziava l'assenza di elementi probatori attestanti la consegna del danaro.
Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva il sig. con comparsa depositata in data CP_1
4 aprile 2023. In essa l'opposto:
- eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle firme operato dal sig. per Pt_1
mancanza dei requisiti di specificità e determinatezza e perché avente a oggetto fotocopie di cui si sarebbe dovuto contestare la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.;
- chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 11 Senza far luogo ad attività istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza a verbale n. 1704/2023, resa all'udienza del 15.11.2023, rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto e condannando il al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.387,00, oltre accessori di CP_1
legge.
In particolare, il Giudice di prime cure osservava che:
- “la formula usata (per il disconoscimento) non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione a considerato che lo stesso effettuando Parte_1
ulteriori difese deduce che non vi è prova della consegna del danaro prestato dal CP_1
a ” e che “Il disconoscimento così operato (…) non offre alcuna Parte_1
indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma (…)” (cfr. pag. 3 sentenza appellata);
- “anche il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio previsto dall'art. 2719 c.c. richiede, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (…)” (cfr. pag. 3 sentenza appellata);
- “Nel caso di specie la dichiarazione resa da e allegata all'atto di Parte_1
opposizione (a prescindere dalla circostanza che si riferisce non alla firma posta a base del titolo posto a sostegno del decreto ingiuntivo- in quanto la somma ivi ingiunta è comprensiva dei 1000,00 euro in più corrisposti nel 2017 con conseguente apposizione di ulteriore sottoscrizione-) circa l'apocrifia della propria sottoscrizione è del tutto assertiva e non contiene alcuna specificazione ulteriore in relazione alla circostanza che lo stesso non abbia apposto tale firma ( ad esempio deducendo che la firma è stata apposta da un terzo soggetto, o che il foglio in bianco è stato abusivamente riempito).”
(cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
pagina 4 di 11 Con atto di citazione notificato in data 22.1.2024, il sig. ha proposto appello Pt_1
avverso la predetta sentenza, sulla base dei motivi di seguito indicati:
“1) Impugnazione del capo della sentenza appellata relativo alla ritenuta genericità del disconoscimento della sottoscrizione- Violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c.”
L'appellante contesta le considerazioni del Tribunale ritenendo di aver formalmente negato la sottoscrizione da parte del sig. della scrittura privata del 2.7.2016 e Pt_1
depositando, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, una dichiarazione in tal senso del medesimo sig. oltre che la carta di identità e la Pt_1
patente di guida di quest'ultimo. Oggetto di disconoscimento con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato pure il doc. n. 3 depositato dalla controparte nella fase monitoria.
Le ulteriori deduzioni, relative alla mancata dazione del danaro da parte del sig. CP_1
al sig. non sono incompatibili con l'operato disconoscimento. Pt_1
L'appellante ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c., in quanto la parte che intende avvalersi della scrittura privata disconosciuta ha l'onere di chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Tale onere non è mai stato assolto dal sig. , il quale non ha neppure mai esibito CP_1
l'originale delle scritture disconosciute, nonostante l'espresso invito in tal senso contenuto nell'atto di opposizione;
“2) Impugnazione del capo della sentenza impugnata con cui Giudice di primo grado ha condannato il sig. al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Con il secondo motivo di appello l'appellante rileva che l'accoglimento del primo motivo di appello impone una diversa statuizione sulle spese che andrebbero poste a carico del sig. . CP_1
pagina 5 di 11 Per i motivi sopraesposti l'appellante chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e in ogni caso il rigetto delle domande avversarie.
Nel giudizio di appello così instaurato, si è costituito il sig. (4.4.2023), eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e ribadendo la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 10 luglio 2024, previo invito del Presidente Istruttore formulato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi (conclusioni che hanno riproposto pure nei fogli di pc depositati telematicamente). Successivamente, nel termine loro assegnato, hanno depositato le note conclusive, con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e domande.
All'udienza collegiale dell'11.12.2024, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ciascuno ai propri atti e conclusioni e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Detta rilevanza, per tutto quanto nel seguito argomentato, esclude pure la eccepita sussistenza della manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c..
Venendo al merito, l'appello appare fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Esaminato il primo e unico motivo di appello, questa Corte lo valuta meritevole di accoglimento, ritenendo che il primo Giudice non abbia fatto corretta applicazione dei pagina 6 di 11 principi in materia di disconoscimento, così come precisati in numerose pronunce della
Corte di Cassazione, che si condividono.
1.1 Con riguardo alla forma del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., è principio consolidato che “il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione” (cfr. Cass. 19850/2024. In senso conforme cfr. anche Cass. 17313/2021)1.
Da tale principio segue che è “inidonea (...) una dichiarazione generica oppure implicita” ed è necessario – al fine di una valida formulazione del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – uno “specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, ai fini esplorativi (…) con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass. 17313/2021).
Nel caso di specie risulta che il disconoscimento operato dal sig. rispetti il dettato Pt_1
normativo di cui all'art. 214 c.p.c. e i principi consolidati sopra esposti, avendo ad oggetto in modo chiaro e specifico le proprie firme apposte:
- sulla scrittura privata del 2.7.2016 prodotta dal sig. nel procedimento CP_1
monitorio sub doc. 2 (cfr. pag. 2 atto di citazione 1° grado e dichiarazione del sig. Pt_1
prodotta sub. doc. 2 fasc. 1° grado;
Pt_1
- sul documento n. 3 prodotto nella fase monitoria dal sig. (cfr. pag. 2 atto di CP_1
citazione);
Si rileva, inoltre, che il disconoscimento dei predetti documenti deve ritenersi tempestivamente formulato, essendo intervenuto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., con la prima difesa utile successiva alla produzione del documento disconosciuto. 1 In applicazione di tale principio la Cassazione non ha ritenuto valido il disconoscimento operato con la formula incerta con cui un erede aveva manifestato di “nutrire forti dubbi” circa l'autenticità della firma contestata. In tal caso l'equivocità e la contraddittorietà della formula risultavano, peraltro, confermate anche da difese che non escludevano l'autenticità della sottoscrizione (Cass. 19850/2024). pagina 7 di 11 Erra, pertanto, il Giudice di primo grado nel ritenere che il disconoscimento operato
“non offre alcuna indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma”.
Per quanto attiene il profilo di falsità, come sopra ribadito, è stata disconosciuta dall'appellante la firma che figura apposta su documenti chiaramente e precisamente indicati.
Quanto agli elementi che dovrebbero supportare la falsità dichiarata, il sig. non Pt_1
può ritenersi onerato della relativa indicazione. Né potrebbe essere altrimenti, traducendosi un diverso convincimento in una inammissibile inversione dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 216 c.p.c. (cfr. § seguente).
Il carattere inequivoco del disconoscimento formulato dall'odierno appellante non può neppure essere escluso – come ritenuto dal giudice di prime cure – dalle ulteriori difese del sig. e, in particolare, dal rilievo mosso circa la mancanza di prove che attestino Pt_1
la consegna del danaro asseritamente prestato.
Questa Corte, infatti, ritiene che tale eccezione non sia incompatibile con il disconoscimento da parte del sig. della propria firma e che risulti invece coerente Pt_1
con la linea difensiva volta a negare espressamente di aver ricevuto danaro in prestito2.
Neppure si ritengono pertinenti le osservazioni del giudice di prime cure relative al disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. e dirette a sottolineare la necessità che il disconoscimento evidenzi gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto al documento originale. Trattasi, infatti, di profili che non rilevano nel caso di specie, in cui il disconoscimento non ha ad oggetto la conformità della copia al suo originale, ma il ben differente profilo dell'autenticità della sottoscrizione come emerge dall'atto di citazione e come risulta pure chiarito dalla difesa del sig. nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc. Pt_1 2 Il procuratore del sig. afferma espressamente che “il sig. contrariamente a quanto Pt_1 Parte_1 dichiarato nel ricorso avversario, non ha ricevuto un centesimo dal sig. ” (cfr. pag. 2 atto di CP_1 citazione di 1° grado sig. Pt_1 pagina 8 di 11 Con particolare riguardo al disconoscimento della firma posta sulla dichiarazione prodotta dal sig. sub doc. 3 del fascicolo monitorio e contenente il CP_1
riconoscimento di debito da parte del sig. per l'importo di Euro 1.000,00 (peraltro Pt_1
senza l'indicazione della data in cui sarebbe stata resa tale dichiarazione), si osserva che neppure merita condivisione l'osservazione del Giudice di primo grado relativa alla circostanza che la dichiarazione di disconoscimento resa personalmente dal sig. e Pt_1
allegata all'atto di citazione sub doc. 2 – a differenza di quella contenuta nell'atto di opposizione - non fa riferimento a tale documento.
Si rileva in proposito, infatti, che, rientrando il disconoscimento tra i poteri conferiti al difensore con la procura alle liti ed essendo atto di natura processuale, non sostanziale, che concerne l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova3, si deve riconoscere piena validità ed efficacia anche al disconoscimento del predetto doc. n. 3, operato dal difensore e procuratore del sig. nei propri atti difensivi. Pt_1
1.2 Riconosciuta piena validità ed efficacia al disconoscimento operato dall'odierno appellante, occorre valutarne gli effetti.
Come noto, l'art. 216 c.p.c. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene, il quale, dunque, ha l'onere di proporre i mezzi di prova utili e di indicare le scritture di comparazione.
La Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, ha avuto modo di ribadire e confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che “la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova” e che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la 3 Cfr. In tal senso Cass. sent. n.2318/2010 pagina 9 di 11 valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., sez. IV, 5 marzo
1987, n. 2347), senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass. Sez. III, 28 ottobre 1976,
n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., sez. I, 12 luglio 1984, n. 4094).4
Nel caso di specie, nell'ambito del giudizio di primo grado, per nessuno dei documenti disconosciuti risulta che il sig. abbia proposto istanza di verificazione, con la CP_1
conseguenza che i medesimi documenti sono sottratti alla valutazione dell'organo giudicante, non potendosi loro riconoscere alcuna efficacia probatoria.
Tali considerazioni implicano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondato sulla scrittura privata del 2.7.2016 e sul doc. 3 prodotto in fase monitoria dal sig. CP_1
entrambi validamente disconosciuti e non fatti oggetto di istanza di verificazione.
2. L'accoglimento dell'appello impone anche una riconsiderazione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado. Stante la soccombenza del sig.
[...]
, va disposta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'appellante le spese di CP_1
entrambi i gradi del giudizio.
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., dette spese vengono liquidate, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 5.201 - 26.000), in complessivi Euro 4.524,00 (di cui Euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 1.984,00 per il giudizio di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado di giudizio), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 4 Cfr. Cass. S.U. sent. 1 febbraio 2022 n. 3086 pagina 10 di 11 1) accoglie l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1704/2023 Parte_1
emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.11.2023 e, in riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il
27 aprile 2022;
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.524,00, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge.
Milano, 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 284/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 22.1.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del giorno 11.12.2024
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vedano Olona
(VA), Via Monte Grappa n. 11
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta CP_1 C.F._2
Caione e dall'avv. Alessandro Bassanetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Mozzate (CO), via Rosselli n. 13
Appellato
pagina 1 di 11 Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria previe le necessarie declaratorie in fatto ed in diritto, riformare integralmente la sentenza n. 1704/2023 (rigetto) emessa in data 15.11.2023, pubblicata in data 15.11.2023, dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sezione
Terza Civile, in persona del Giudice Dott. Carlo Barile, nell'ambito della causa R.G. n. 5722/2022
Tribunale di Busto Arsizio Contenzione Civile, notificata in data 22.12.2023, e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto, Voglia Ill.ma Corte di Appello di Milano adita così giudicare:
- nel merito in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 27.04.2023, pubblicato in data 28.04.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1643/2022 Tribunale di Busto Arsizio Contenzioso Civile.
In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata sia in fatto sia in diritto.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus.”
Per CP_1
“Voglia l'illustrissima Corte adita così pronunciare, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto in palese violazione del disposto degli artt.
348 bis, 342 e 345 c.p.c.
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione preliminare:
Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare integralmente la sentenza n. 1704/2023
Tribunale di Busto Arsizio.
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.11.2022 il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso in data 27.4.2022 e notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.10.2022, con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli aveva pagina 2 di 11 ingiunto di pagare, in favore del sig. , l'importo di € 23.000, quale CP_1
restituzione di un prestito da quest'ultimo concessogli, oltre le spese della procedura monitoria.
Il sig. aveva ottenuto il predetto decreto sulla base di due dichiarazioni: una resa CP_1
in data 2.7.2016 - sottoscritta anche dal sig. e dalla madre di costui, Pt_1 Per_1
- in cui il medesimo sig. dava atto di aver prestato l'importo di Euro
[...] CP_1
22.000 al sig. a fronte dell'impegno di quest'ultimo alla restituzione del debito Pt_1
entro l'anno (cfr. doc.2 fasc. monitorio); l'altra, priva di data, resa dal sig. Pt_1
contenente il riconoscimento da parte di quest'ultimo di aver ricevuto dal sig. CP_1
Euro 1.000, importo risultante dalla somma di due prestiti di Euro 500 ciascuno che sarebbero intervenuti rispettivamente in data 8.4.2017 e 15.4.2017, secondo quanto risulta dalle annotazioni indicate sul medesimo documento (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Nel proprio atto di citazione in opposizione, il sig. Pt_1
- negava di aver ricevuto danaro in prestito dal sig. ; CP_1
- eccepiva la falsità delle proprie firme apposte sulla scrittura privata del 2.7.2016 e sul documento n. 3 prodotto dal sig. in sede monitoria, invitando la controparte a CP_1
produrre in giudizio l'originale delle scritture e allegando apposita dichiarazione di disconoscimento del sig. (cfr. doc. 2 fasc. 1° grado sig. ; Pt_1 Pt_1
- evidenziava l'assenza di elementi probatori attestanti la consegna del danaro.
Per tali ragioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva il sig. con comparsa depositata in data CP_1
4 aprile 2023. In essa l'opposto:
- eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle firme operato dal sig. per Pt_1
mancanza dei requisiti di specificità e determinatezza e perché avente a oggetto fotocopie di cui si sarebbe dovuto contestare la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.;
- chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 11 Senza far luogo ad attività istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza a verbale n. 1704/2023, resa all'udienza del 15.11.2023, rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto e condannando il al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.387,00, oltre accessori di CP_1
legge.
In particolare, il Giudice di prime cure osservava che:
- “la formula usata (per il disconoscimento) non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione a considerato che lo stesso effettuando Parte_1
ulteriori difese deduce che non vi è prova della consegna del danaro prestato dal CP_1
a ” e che “Il disconoscimento così operato (…) non offre alcuna Parte_1
indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma (…)” (cfr. pag. 3 sentenza appellata);
- “anche il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio previsto dall'art. 2719 c.c. richiede, pur senza vincoli di forma, che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (…)” (cfr. pag. 3 sentenza appellata);
- “Nel caso di specie la dichiarazione resa da e allegata all'atto di Parte_1
opposizione (a prescindere dalla circostanza che si riferisce non alla firma posta a base del titolo posto a sostegno del decreto ingiuntivo- in quanto la somma ivi ingiunta è comprensiva dei 1000,00 euro in più corrisposti nel 2017 con conseguente apposizione di ulteriore sottoscrizione-) circa l'apocrifia della propria sottoscrizione è del tutto assertiva e non contiene alcuna specificazione ulteriore in relazione alla circostanza che lo stesso non abbia apposto tale firma ( ad esempio deducendo che la firma è stata apposta da un terzo soggetto, o che il foglio in bianco è stato abusivamente riempito).”
(cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
pagina 4 di 11 Con atto di citazione notificato in data 22.1.2024, il sig. ha proposto appello Pt_1
avverso la predetta sentenza, sulla base dei motivi di seguito indicati:
“1) Impugnazione del capo della sentenza appellata relativo alla ritenuta genericità del disconoscimento della sottoscrizione- Violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c.”
L'appellante contesta le considerazioni del Tribunale ritenendo di aver formalmente negato la sottoscrizione da parte del sig. della scrittura privata del 2.7.2016 e Pt_1
depositando, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, una dichiarazione in tal senso del medesimo sig. oltre che la carta di identità e la Pt_1
patente di guida di quest'ultimo. Oggetto di disconoscimento con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato pure il doc. n. 3 depositato dalla controparte nella fase monitoria.
Le ulteriori deduzioni, relative alla mancata dazione del danaro da parte del sig. CP_1
al sig. non sono incompatibili con l'operato disconoscimento. Pt_1
L'appellante ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c., in quanto la parte che intende avvalersi della scrittura privata disconosciuta ha l'onere di chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Tale onere non è mai stato assolto dal sig. , il quale non ha neppure mai esibito CP_1
l'originale delle scritture disconosciute, nonostante l'espresso invito in tal senso contenuto nell'atto di opposizione;
“2) Impugnazione del capo della sentenza impugnata con cui Giudice di primo grado ha condannato il sig. al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Con il secondo motivo di appello l'appellante rileva che l'accoglimento del primo motivo di appello impone una diversa statuizione sulle spese che andrebbero poste a carico del sig. . CP_1
pagina 5 di 11 Per i motivi sopraesposti l'appellante chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 684/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e in ogni caso il rigetto delle domande avversarie.
Nel giudizio di appello così instaurato, si è costituito il sig. (4.4.2023), eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. e ribadendo la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 10 luglio 2024, previo invito del Presidente Istruttore formulato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi (conclusioni che hanno riproposto pure nei fogli di pc depositati telematicamente). Successivamente, nel termine loro assegnato, hanno depositato le note conclusive, con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e domande.
All'udienza collegiale dell'11.12.2024, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ciascuno ai propri atti e conclusioni e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Detta rilevanza, per tutto quanto nel seguito argomentato, esclude pure la eccepita sussistenza della manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c..
Venendo al merito, l'appello appare fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Esaminato il primo e unico motivo di appello, questa Corte lo valuta meritevole di accoglimento, ritenendo che il primo Giudice non abbia fatto corretta applicazione dei pagina 6 di 11 principi in materia di disconoscimento, così come precisati in numerose pronunce della
Corte di Cassazione, che si condividono.
1.1 Con riguardo alla forma del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c., è principio consolidato che “il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione” (cfr. Cass. 19850/2024. In senso conforme cfr. anche Cass. 17313/2021)1.
Da tale principio segue che è “inidonea (...) una dichiarazione generica oppure implicita” ed è necessario – al fine di una valida formulazione del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. – uno “specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, ai fini esplorativi (…) con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass. 17313/2021).
Nel caso di specie risulta che il disconoscimento operato dal sig. rispetti il dettato Pt_1
normativo di cui all'art. 214 c.p.c. e i principi consolidati sopra esposti, avendo ad oggetto in modo chiaro e specifico le proprie firme apposte:
- sulla scrittura privata del 2.7.2016 prodotta dal sig. nel procedimento CP_1
monitorio sub doc. 2 (cfr. pag. 2 atto di citazione 1° grado e dichiarazione del sig. Pt_1
prodotta sub. doc. 2 fasc. 1° grado;
Pt_1
- sul documento n. 3 prodotto nella fase monitoria dal sig. (cfr. pag. 2 atto di CP_1
citazione);
Si rileva, inoltre, che il disconoscimento dei predetti documenti deve ritenersi tempestivamente formulato, essendo intervenuto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., con la prima difesa utile successiva alla produzione del documento disconosciuto. 1 In applicazione di tale principio la Cassazione non ha ritenuto valido il disconoscimento operato con la formula incerta con cui un erede aveva manifestato di “nutrire forti dubbi” circa l'autenticità della firma contestata. In tal caso l'equivocità e la contraddittorietà della formula risultavano, peraltro, confermate anche da difese che non escludevano l'autenticità della sottoscrizione (Cass. 19850/2024). pagina 7 di 11 Erra, pertanto, il Giudice di primo grado nel ritenere che il disconoscimento operato
“non offre alcuna indicazione, nemmeno in via indiziaria, sui profili di falsità e sugli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'apocrifia della firma”.
Per quanto attiene il profilo di falsità, come sopra ribadito, è stata disconosciuta dall'appellante la firma che figura apposta su documenti chiaramente e precisamente indicati.
Quanto agli elementi che dovrebbero supportare la falsità dichiarata, il sig. non Pt_1
può ritenersi onerato della relativa indicazione. Né potrebbe essere altrimenti, traducendosi un diverso convincimento in una inammissibile inversione dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 216 c.p.c. (cfr. § seguente).
Il carattere inequivoco del disconoscimento formulato dall'odierno appellante non può neppure essere escluso – come ritenuto dal giudice di prime cure – dalle ulteriori difese del sig. e, in particolare, dal rilievo mosso circa la mancanza di prove che attestino Pt_1
la consegna del danaro asseritamente prestato.
Questa Corte, infatti, ritiene che tale eccezione non sia incompatibile con il disconoscimento da parte del sig. della propria firma e che risulti invece coerente Pt_1
con la linea difensiva volta a negare espressamente di aver ricevuto danaro in prestito2.
Neppure si ritengono pertinenti le osservazioni del giudice di prime cure relative al disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. e dirette a sottolineare la necessità che il disconoscimento evidenzi gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto al documento originale. Trattasi, infatti, di profili che non rilevano nel caso di specie, in cui il disconoscimento non ha ad oggetto la conformità della copia al suo originale, ma il ben differente profilo dell'autenticità della sottoscrizione come emerge dall'atto di citazione e come risulta pure chiarito dalla difesa del sig. nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc. Pt_1 2 Il procuratore del sig. afferma espressamente che “il sig. contrariamente a quanto Pt_1 Parte_1 dichiarato nel ricorso avversario, non ha ricevuto un centesimo dal sig. ” (cfr. pag. 2 atto di CP_1 citazione di 1° grado sig. Pt_1 pagina 8 di 11 Con particolare riguardo al disconoscimento della firma posta sulla dichiarazione prodotta dal sig. sub doc. 3 del fascicolo monitorio e contenente il CP_1
riconoscimento di debito da parte del sig. per l'importo di Euro 1.000,00 (peraltro Pt_1
senza l'indicazione della data in cui sarebbe stata resa tale dichiarazione), si osserva che neppure merita condivisione l'osservazione del Giudice di primo grado relativa alla circostanza che la dichiarazione di disconoscimento resa personalmente dal sig. e Pt_1
allegata all'atto di citazione sub doc. 2 – a differenza di quella contenuta nell'atto di opposizione - non fa riferimento a tale documento.
Si rileva in proposito, infatti, che, rientrando il disconoscimento tra i poteri conferiti al difensore con la procura alle liti ed essendo atto di natura processuale, non sostanziale, che concerne l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova3, si deve riconoscere piena validità ed efficacia anche al disconoscimento del predetto doc. n. 3, operato dal difensore e procuratore del sig. nei propri atti difensivi. Pt_1
1.2 Riconosciuta piena validità ed efficacia al disconoscimento operato dall'odierno appellante, occorre valutarne gli effetti.
Come noto, l'art. 216 c.p.c. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende valersene, il quale, dunque, ha l'onere di proporre i mezzi di prova utili e di indicare le scritture di comparazione.
La Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, ha avuto modo di ribadire e confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che “la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersi della scrittura di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificazione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova” e che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la 3 Cfr. In tal senso Cass. sent. n.2318/2010 pagina 9 di 11 valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., sez. IV, 5 marzo
1987, n. 2347), senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass. Sez. III, 28 ottobre 1976,
n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., sez. I, 12 luglio 1984, n. 4094).4
Nel caso di specie, nell'ambito del giudizio di primo grado, per nessuno dei documenti disconosciuti risulta che il sig. abbia proposto istanza di verificazione, con la CP_1
conseguenza che i medesimi documenti sono sottratti alla valutazione dell'organo giudicante, non potendosi loro riconoscere alcuna efficacia probatoria.
Tali considerazioni implicano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, fondato sulla scrittura privata del 2.7.2016 e sul doc. 3 prodotto in fase monitoria dal sig. CP_1
entrambi validamente disconosciuti e non fatti oggetto di istanza di verificazione.
2. L'accoglimento dell'appello impone anche una riconsiderazione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado. Stante la soccombenza del sig.
[...]
, va disposta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'appellante le spese di CP_1
entrambi i gradi del giudizio.
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., dette spese vengono liquidate, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 5.201 - 26.000), in complessivi Euro 4.524,00 (di cui Euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 1.984,00 per il giudizio di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado di giudizio), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 4 Cfr. Cass. S.U. sent. 1 febbraio 2022 n. 3086 pagina 10 di 11 1) accoglie l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1704/2023 Parte_1
emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.11.2023 e, in riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo n. 684/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il
27 aprile 2022;
2) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.524,00, oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge.
Milano, 11 dicembre 2024
Il Presidente est.
Domenico Bonaretti
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