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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1234/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1234/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 12/02/2025, e vertente
TRA
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in GAETA via Ponza n. 3, presso lo studio dell'Avv. INGUANTA
ANTONELLA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in GAETA via Indipendenza n. 317, presso lo studio dell'Avv. AMMENDOLA
GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte per l'udienza cartolare del
12/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, chiedeva Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/09/2009 con , deducendo che i coniugi si erano Controparte_1
separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 08/02/2021, che era nata la figlia (il 20/06/2014); che la convivenza non era Per_1 stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione che consenta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) rientrare nel possesso della sua proprietà per potervi abitare con il nuovo nucleo familiare;
4) porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore per l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come dalle condizioni di separazione;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente così come concordato dalle parti in sede di separazione;
4) confermare il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per l'importo di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 All'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di separazione consensuale
(affidamento condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, versamento della somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre 50% delle spese straordinarie), disponeva che le parti , percepissero l'assegno unico al 50%, invitava i SS di Gaeta a trasmettere relazione di aggiornamento circa gli eventi in corso a sostegno del nucleo in oggetto con invito a relazionare e rimetteva le parti avanti al G.I..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza del 12/02/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulla richiesta di pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 08/02/2021;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in GAETA (LT) in data 24/09/2009, fra nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di GAETA (LT) dell'anno 2009, al n. 95, parte II, serie A;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAETA
(LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Cassino, 12/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 1234/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 12/02/2025, e vertente
TRA
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in GAETA via Ponza n. 3, presso lo studio dell'Avv. INGUANTA
ANTONELLA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in GAETA via Indipendenza n. 317, presso lo studio dell'Avv. AMMENDOLA
GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte per l'udienza cartolare del
12/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, chiedeva Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/09/2009 con , deducendo che i coniugi si erano Controparte_1
separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 08/02/2021, che era nata la figlia (il 20/06/2014); che la convivenza non era Per_1 stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione che consenta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) rientrare nel possesso della sua proprietà per potervi abitare con il nuovo nucleo familiare;
4) porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore per l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come dalle condizioni di separazione;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente così come concordato dalle parti in sede di separazione;
4) confermare il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per l'importo di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 All'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di separazione consensuale
(affidamento condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, versamento della somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre 50% delle spese straordinarie), disponeva che le parti , percepissero l'assegno unico al 50%, invitava i SS di Gaeta a trasmettere relazione di aggiornamento circa gli eventi in corso a sostegno del nucleo in oggetto con invito a relazionare e rimetteva le parti avanti al G.I..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza del 12/02/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulla richiesta di pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 08/02/2021;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in GAETA (LT) in data 24/09/2009, fra nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di GAETA (LT) dell'anno 2009, al n. 95, parte II, serie A;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAETA
(LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Cassino, 12/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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