Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1975, n. 394
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Sentenza 3 febbraio 1975

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L'animus spoliandi, quale consapevolezza di modificare una situazione possessoria contro la volonta del soggetto a cui favore essa si era costituita, non e escluso dalla convinzione di esercitare una legittima facolta. ( V 2730/74, mass n 371192).*

Costituisce spoglio lo spostamento di una servitu di passaggio da un luogo ad un altro per unilaterale iniziativa del titolare del fondo servente, ed e irrilevante (siccome materia di giudizio petitorio) ogni questione concernente il diritto a spostare la Sede della servitu e l'equivalenza di questa a quella precedente, anche sotto il profilo dell'utilita del fondo dominante. ( V 1699/69, mass n 340684).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1975, n. 394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 394
    Data del deposito : 3 febbraio 1975

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