Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2190/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. AMBROSINO ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA PAOLO DELLA VALLE 32/44, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. RAFFAELLA DI NARDO, con elezione di domicilio in VICO BELLONE 2, GIUGLIANO IN CAMPANIA;
RESISTENTE
OGGETTO: diff retributive per mansioni superiori
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3-2-2023, dipendente CP_1 dell' convenuta, in servizio presso l'UOC affari Controparte_2
Legali ed inquadrato a far data dal 29-11-2004, con il profilo di assistente amministrativo, categoria C del ccnl del comparto sanità, esponeva di avere svolto in autonomia mansioni di referente delle attività assicurative per il rischio RCT/O, predisponendo capitolati di gara, indicando la tipologia di rischio, nonché di referente per le piattaforme LegalApp e
SIMES, con delega a partecipare ai tavoli regionali in rappresentanza dell' che aveva curato la gestione dei rapporti con i legali esterni, CP_2 predisponendo pareri e consulenze per la risoluzione di problematiche giuridiche nonchè attività procuratorie vere e proprie quali la redazione di atti e la partecipazione a udienze;
che aveva, altresì, svolto incarichi di
che tali mansioni erano ascrivibili alla superiore categoria D, livello 2, con qualifica di
Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria che gli era stata riconosciuta solo a decorrere dal 16-6-2019 a seguito di progressione verticale.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro di Napoli, per sentir condannare l' convenuta al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 maturate da gennaio 2014 a maggio 2019, per la causale predetta, nella misura di € 13.446,35 oltre alla regolarizzazione contributiva, anche a titolo risarcitorio, e agli accessori.
Si costituiva in giudizio l' convenuta che Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità della domanda e la prescrizione dei crediti;
nel merito contestava la fondatezza della domanda.
********
E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene la sufficiente esposizione delle ragioni di diritto e della circostanze di fatto idonei all'instaurazione del contradditorio su tutti i punti della domanda.
Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Oggetto del giudizio è la rivendicazione del diritto al trattamento retributivo per l'espletamento di mansioni superiori a mente dell'art. 52 del d. l.vo n. 165/2001. E' appena il caso di rammentare che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del dipendente delle pubbliche amministrazioni;
per obbiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (art. 52, comma 2, d.l.vo n. 165/2001); al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla di diritto l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore. E' però vero che al lavoratore che comunque svolga mansioni superiori è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, indipendentemente dalla legittimità o meno della adibizione (art. 52, comma 5, d.l.vo n. 165/2001).
2 Secondo la Suprema Corte, peraltro, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque, ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU
25837/2007; Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009).
La Suprema Corte ha, poi, da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (così Cass. n.30580 del 22/11/2019; tra le altre Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
E' stato precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio
(Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.).
Ciò posto, il CCNL relativo al personale del comparto sanità colloca nella categoria C i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Nell'esemplificazione dei profili si annovera, per quanto più rileva: l'Assistente amministrativo che “Svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di
3 informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”. Per contro, per la categoria D è previsto che “i lavoratori appartenenti a questa categoria ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Di poi, il collaboratore amministrativo – professionale svolge
“attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività' lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”. Orbene, va premesso che il tratto differenziale tra le due categorie deve trarsi valutando congiuntamente i profili professionali con le declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinante circa l'effettiva portata degli specifici profili (v. Cass. n. 919 del 17/01/2011).
Quindi, per l'assegnazione alla categoria C si chiede il possesso di
"conoscenze teoriche specialistiche di base", "capacità tecniche elevate",
"autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo", "eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti".
Il conseguente profilo di "Personale amministrativo-Assistente amministrativo" precisa ulteriormente che questo lavoratore svolge mansioni "complesse", quali a titolo esemplificativo la "ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione dei cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca".
Complessivamente è dato riscontrare nella categoria C i più significativi caratteri di un impiegato di concetto dalle consistenti capacità di gestione autonoma del settore, ufficio, reparto assegnatigli.
Nella categoria D, rivendicata, rientrano invece coloro che, con
4 conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali, ricoprono posizioni lavorative cui sono connesse "autonomia e responsabilità proprie",
"capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture semplici previste dal modello organizzativo aziendale", con la precisazione - riguardo al profilo di "Collaboratore amministrativo-professionale" - che costui estrinseca
"autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti dell'unità operativa in cui è inserito" e collabora con personale di categoria
Ds e dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
Dal raffronto risulta, pertanto, che la distinzione di fondo tra le categorie C e D, si coglie nella previsione per i lavoratori inquadrati in quest'ultima categoria di un adeguato patrimonio di conoscenze teoriche specialistiche o gestionali con attribuzione di una correlata ed adeguata autonomia e responsabilità "proprie", in contrapposizione alle competenze professionali meno elevate richieste per i lavoratori della categoria C, riflettentesi nell'attribuzione, come si è visto, di ambiti operativi "precisi" -
e nella prevista applicazione di "metodologie definite".
Anche per il profilo di assistente amministrativo, invece, non va escluso il requisito dell'autonomia, la quale peraltro evidentemente caratterizza, per esempio, aspetti dello svolgimento di compiti di segreteria e di attività di informazione ai cittadini.
Ciò posto, pacifico che l'avv. sia stato addetto all'ufficio CP_1 legale, quanto meno dal 2014, dalla deposizione dei testi (v., in particolare,
e entrambi avvocati dirigenti Testimone_1 Testimone_2 dell'ufficio legale e, rispettivamente, dal 2019 e dal 2018, con funzioni di direttore dell'ufficio) è emerso che, nell'ambito della gestione dei contratti di assicurazione, il ricorrente predisponeva la denuncia di sinistro, di contenuto predeterminato, da inoltrare alla compagnia di assicurazione, alla quale allegava gli atti di citazione o di messa in mora notificati all' quanto alla nomina dei difensori esterni, il Controparte_2 ricorrente si occupava della predisposizione dell'atto di conferimento incarico che sottoponeva al Direttore dell'ufficio; tale atto consisteva in un modulo già predisposto, nel quale il ricorrente inseriva le notizie specifiche relative al singolo contenzioso;
designato il difensore da parte della compagnia di assicurazione, questi interloquiva direttamente con il ricorrente per gli ulteriori sviluppi della procedura, ovverosia, il ricorrente provvedeva alla acquisizione dei documenti richiesti dalla difesa legale,
5 attraverso le istanze istruttorie agli uffici competenti (v. note di trasmissione documenti nella produzione di parte ricorrente), e al loro inoltro al difensore esterno senza alcuna relazione istruttoria o nota di commento da parte sua (di regola, peraltro, la pratica richiedeva soltanto un consulenza medico legale nel caso di contenzioso per colpa medica); quindi inseriva i dati, ovvero gli estremi per identificare il sinistro, nelle piattaforme informatiche LegalApp, per i dati relativi agli infortuni, e
SIMES, per i dati relativi al contenzioso legale;
era l'unico addetto a tali sistemi e, quindi, referente per le informazioni ivi immagazzinate;
l'inserimento dei dati, richiesti dal sistema, comportava operazioni di mero riscontro dei documenti, ad esempio relativi agli atti del processo e, in alcuni casi, di tipo valutativo, quali il rischio di soccombenza ed il valore della controversia che, tuttavia, di regola, coincidevano con la somma domandata ovvero con una percentuale di rischio prestabilito secondo un valore medio standard;
in caso di possibilità transattive piuttosto che di scelte processuali sull'impulso o meno al processo, il ricorrente trasmetteva le esigenze processuali espresse dal difensore costituito al Direttore dell'Ufficio Legale o anche al Direttore Amministrativo, e con costoro concordava la decisione da adottare;
in ogni caso, la decisione sulla definizione bonaria della controversia era di esclusiva pertinenza della compagnia di assicurazione, neppure il Direttore Amministrativo avendo potere di decisione in merito.
Circa i rapporti con i difensori esterni i testi, pur riconoscendo che il ricorrente fosse aggiornato sullo stato del contezioso, nulla hanno saputo riferire circa il contenuto delle loro relazioni e, nello specifico se concertasse o in altro modo condividesse le strategie difensive e/o la redazione degli atti processuali, ovvero predisponesse pareri e consulenze.
Il teste ha escluso che il ricorrente si occupasse della Tes_1 predisposizione dei capitolati di gara;
nulla ha saputo riferire circa l'attività relativa alle quotazioni del rischio assicurativo e alla elaborazione delle statistiche dei sinistri.
Di senso sostanzialmente identico quanto riferito dal teste
Tes_2
In ordine, infine, alla partecipazione del ricorrente ai diversi comitati e collegi, trattasi di circostanze che risultano, in parte, documentate ed, invero, neppure contestate.
Deve, quindi, ritenersi provato che il ricorrente abbia preso parte al
Comitato Valutazione Sinistri, con compiti di coordinamento delle attività
6 amministrative e legali (v. delibera di D.G. del 19-4-2014 e del 7-6-2018); abbia preso parte alla Commissione di Disciplina con funzioni di segretario (v. delibera di D.D. del 21-10-2015, 3-8-2017 e 25-5-2018).
Circa la partecipazione al gruppo rischio clinico e al Comitato per la privacy la deposizione dei testi è stata lacunosa.
Il teste ha, invece, riferito che, all'interno del Comitato Tes_1 etico, il ricorrente si era occupato dello studio delle convenzioni di rischio assicurativo e di sperimentazione di nuovi prodotti farmaceutici, verificando se le stesse fossero conformi ai parametri legali ai fini della loro utilizzabilità da parte dell'azienda. Non è emerso in alcun modo, però, quale fosse l'impegno quantitativo e/o temporale di tale attività rispetto al complessivo apporto professionale.
In ogni caso, per le partecipazioni ai gruppi, comitati o collegi, i testi, non hanno, per lo più saputo riferire in cosa esattamente consistesse l'attività di cui il ricorrente si era occupato. Scarsamente rilevante, infine, la deposizione della teste , la Tes_3 quale ha riferito solo per un brevissimo periodo prima dell'inquadramento del ricorrente nel livello rivendicato a seguito di superamento delle selezioni per progressione verticale.
In ogni caso, le circostanze riferite dalla teste, a decorrere solo dal
2019, da quando cioè fu assegnata al Provveditorato Acquisti dell'Azienda, attengono innanzitutto alla richiesta di pareri legali nel settore assicurativo che la teste formulava interloquendo direttamente con il ricorrente.
Sul punto la teste ha riferito che, in alcuni casi, otteneva un parere orale nell'immediatezza della richiesta direttamente da parte del ricorrente;
in altri casi, il ricorrente riferiva che si sarebbe consultato con gli altri compenti dell'ufficio, inviando di seguito mail a suo nome. A parte la carenza documentale di tali pareri, a dire della teste inviati a mezzo posta elettronica, e che sarebbero stati utili per verificare il tipo di conoscenza specialistica, dalla deposizione della teste non è dato inferire se l'apporto professionale fosse proprio del ricorrente rispetto a quello degli altri componenti dell'Ufficio. Per i pareri, invece, esposti per le vie brevi non vi è alcun elemento per verificarne la complessità e, quindi, il livello di conoscenza specialistica richiesto.
7 In entrambi i casi nulla si dice in ordine all'aspetto quantitativo e/o temporale riferito al complesso dell'attività ordinariamente disimpegnata dal ricorrente.
Quanto alle ulteriori richieste di predisposizione dei capitolati di gara, cui erano allegate anche schede di valutazione dei dati statistici relativi ai sinistri, la teste ha riferito solamente che ne faceva richiesta all'Ufficio Legale, “spesso per il tramite del ricorrente”, ma non ha saputo dire chi, all'interno dell'ufficio legale, provvedesse alla loro elaborazione.
Orbene, ritiene il giudicante che il quadro probatorio emerso a seguito dell'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione in atti, non possa condurre al convincimento che le mansioni svolte siano riconducibili alla categoria superiore rivendicata.
Innanzitutto l'indicazione del quale referente per il settore CP_1 sinistri, con le conseguenti responsabilità relativamente alla gestione delle piattaforme applicative ed il contenzioso, riguardavano le modalità operative ordinarie di gestione dell'iter conseguente alla denuncia di sinistro, con supporto istruttorio, tenuta dell'archivio informativo, relazioni con la difesa legale, essendo incontrovertibilmente emerso sia l'assenza di ogni autonoma determinazione sulla scelta dei difensori, sulle strategie, sul merito e sulla sequenza e tipologia di attività da compiere, tutti compiti demandati a soggetti, anche esterni all'azienda, maggiormente qualificati e capaci di incidere sulle relative scelte strategiche dell'azienda.
Escluso che elaborasse atti, trattandosi di note di trasmissione di richieste di documentazione istruttoria ovvero di compilazione di modelli. In tale quadro vanno, senz'altro, interpretate le risultanze istruttorie sulla attività di referente del settore sinistri.
Non assume, poi, rilievo determinante ai fini della causa il possesso o l'approfondimento da parte del della sua preparazione legale nel CP_1 settore dei sinistri e del rischio assicurativo, in quanto tale bagaglio di cultura professionale non si è palesato come direttamente incidente sui compiti gestionali amministrativi di sua competenza, quanto meno sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, fino, all'inquadramento nel profilo superiore in questa sede rivendicato.
Parimenti circostanza neutra è il possesso o meno del titolo di avvocato se non seguito dall'esercizio delle connesse competenze.
In altri termini, l'attività svolta non è emerso che eccedesse la consueta realizzazione concreta da parte di un impiegato di medio livello
8 delle istruzioni generali e delle direttive di routine per la corretta gestione di un segmento limitato e dai contorni estremamente definiti e contenuti, ovvero secondo “metodologie definite”. E anche il coordinamento delle attività amministrative e legali, di cui all'incarico all'interno del Comitato Valutazione dei rischi non sposta in misura rilevante la connotazione professionale, la "qualità" dell'attività del
, atteso quanto previsto dalla contrattazione in tema di CP_1 individuazione dei caratteri della categoria C, attribuita al ricorrente, per la quale era prevista appunto anche l'eventuale attività di coordinamento con conseguente assunzione di responsabilità dei risultati.
Nello stesso senso si colloca anche la partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di nuove procedure (v. documentazione relativa al team per il progetto “la sostenibilità del sistema sanità e della sua assicurabilità) che, sempre in base alla categoria attribuita, rientra nella
“collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca“. Inoltre, deve essere considerato che la richiamata autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori - caratteristica precipua dell'impiegato direttivo di cat. D - indica qualcosa di più impegnativo dei compiti operativi-realizzativi dispiegati dal , rimandando CP_1 all'autonoma determinazione delle scelte di base dell'attività del settore o ufficio assegnato, ossia la discrezionalità circa le scelte amministrative sulle concrete di modalità di esercizio dello snodo organizzativo aziendale concretamente affidato, insussistenti nella specie.
Non a caso, è solo per il periodo successivo a giugno 2019, di inquadramento nella categoria superiore, che sono documentati gli atti di costituzione in giudizio, con conseguente redazione degli scritti difensivi, nei procedimenti in cui l' è stata convenuta. Parte_1
E' appena il caso di evidenziare che la richiesta di visibilità in ordine al procedimento iscritto a ruolo nell'anno 2012 nulla dice in ordine alla data di costituzione del quale difensore dell'Azienda. CP_1
Sempre successiva al riconoscimento della categoria superiore è la corrispondenza con i legali esterni dalla quale è possibile evincere che condividesse e partecipasse alla definizione delle linee difensive CP_1 processuali.
Neppure le conclusioni cui si è giunti, sulla base delle deposizioni testimoniali, possono essere inficiate dalle dichiarazioni (v. note dell'11-2-
2014 e del 4-9-2017) del direttore, pro tempore, dell'Ufficio Legale,
nelle quali, sollecitando il riconoscimento di un Testimone_4
9 superiore inquadramento, si elogiano le competenze specialistiche del ed il suo apporto “lodevole” al buon funzionamento dell'ufficio. CP_1
Esse, senz'altro, espressione della stima e della considerazione che il direttore nutriva nei confronti del suo collaboratore (v. anche, in merito al riconoscimento delle qualità del ricorrente, la richiesta del 2018 di assegnazione per funzioni di supporto al DPMO del tuttavia, non Per_1 valgono a superare il ben diverso tenore delle deposizioni testimoniali acquisite nel contraddittorio processuale.
Successiva al passaggio alla superiore categoria è, poi, la nota del direttore Cuccurullo (v. nota del 27-7-2020), nella quale, per il periodo che rileva, si limita a riferire che il ricorrente è stato “referente del settore assicurativo, intrattenendo rapporti con le compagnie assicuratrici, quanto alla gestione dei sinistri, curando le relative attività in piena autonomia”. E', in via ulteriore irrilevante che il ricorrente percepisse in busta paga oneri legali.
Come documentato, il regolamento dell'ufficio prevedeva la ripartizione di tali oneri anche in favore degli amministrativi dell'Ufficio legale che collaborano stabilmente all'istruttoria delle pratiche in contenzioso.
In definitiva, le attività svolte risultano ascrivibili alla categoria C di inquadramento, nella quale, significativamente, sono compresi, tra gli altri,
i lavoratori che elaborano dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche ovvero esplicano attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
E, per altro verso, il grado di specializzazione e professionalità -che effettivamente traspare soprattutto dalla documentazione in atti- richiesto per la categoria rivendicata è emerso solo con riferimento a singoli momenti lavorativi, per i quali, in ogni caso, non vi è alcun elemento per inferirne l'incidenza in termini quantitativi e temporali, con assunzione delle responsabilità correlate, come pure richiesto dalla giurisprudenza infra richiamata, in merito ai presupposti per il diritto al trattamento economico della superiore categoria.
Alla stregua delle argomentazioni svolte la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono per legge la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
10 Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 2600,00, comprensive di spese forfettarie, oltre oneri accessori, se dovuti per legge.
Così deciso in data 23/01/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
11