CASS
Ordinanza 18 aprile 2023
Ordinanza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/04/2023, n. 10398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10398 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 6080-2022 proposto da: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ER AR e TO TR CANEPA;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 10398 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 18/04/2023 2 DO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati OV IS e OR D'ARRIGO;
- controricorrente -
contro AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE, CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA, CHEMICAL CONTROLS S.R.L., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 256/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 256 del 4 gennaio 2022 il Consiglio di Stato, adito da NC NE, ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 16 aprile 2018 n. 4135 e, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, ha annullato «gli atti con esso impugnati limitatamente all’interesse del ricorrente». 2. NC NE, laureato in ingegneria chimica e abilitato all’esercizio della professione di ingegnere industriale, aveva impugnato la nota del 24 agosto 2016 n. 12512, con la quale il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) aveva rigettato la sua istanza di iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione, nonché tutti gli atti presupposti, ivi compresi la circolare del 3 Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 1160 del 10 dicembre 1999 e l’art. 12 del decreto presidenziale dell’Autorità Portuale del 20 febbraio 2014. 3. Nel giudizio, promosso con ricorso notificato alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Autorità Portuale, nonché alla controinteressata Chemical Controls s.r.l. ( società alla quale sono affidate le verifiche di competenza dei consulenti chimici di porto nell’ambito portuale di Civitavecchia e Fiumicino) era intervenuta ad opponendum, in grado di appello, l’Associazione Nazionale dei Chimici di Porto ( ANCP), la quale aveva fatto valere l’interesse degli associati rappresentati (ossia i consulenti chimici di porto già iscritti nel registro istituito ai sensi del richiamato art. 68 cod. nav.) al mantenimento degli atti impugnati, che richiedevano quale condizione per l’iscrizione, oltre alla laurea ed alla abilitazione professionale, il tirocinio pratico annuale ed il superamento di una prova teorica. 4. Con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato, per quel che rileva in questa sede, ha innanzitutto ritenuto ammissibile l’intervento dell’associazione e respinto l’eccezione di difetto di contraddittorio processuale nel giudizio di primo grado, sul rilievo che l’associazione, seppure legittimata ad intervenire, non rivestiva la qualità di controinteressato, propria solo del soggetto, individuato nell’atto o facilmente individuabile, titolare di un interesse eguale e contrario a quello del ricorrente, e, quindi, diretto ed immediato, interesse che nella specie andava individuato solo in capo alla Chemical Controls s.r.l.. 4.1. Nel merito il giudice d’appello, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ha rilevato che: a) la figura di consulente chimico del porto evoca non una specifica professione in senso proprio, bensì un’attività libero professionale riservata ai laureati in chimica, ingegneria chimica e ingegneria industriale iscritti, oltre che nei rispettivi albi professionali, nel registro previsto dall’art. 68 cod. nav.; b) il consulente chimico del porto rende una prestazione professionale nell’interesse del privato che, dovendo svolgere operazioni in area 4 portuale, è tenuto a far certificare da un professionista abilitato la non pericolosità delle operazioni stesse;
c) il legislatore non ha dato una definizione normativa del consulente chimico né ha stabilito quali debbano essere i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro, alla quale, secondo la previsione dell’art. 68 cod. nav., il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali, può subordinare l’esercizio delle attività che devono essere svolte in area portuale sotto la vigilanza del comandante del porto;
d) il tirocinio pratico e l’esame teorico sono stati previsti quali requisiti di iscrizione dalla circolare ministeriale del dicembre 1999 che, nella sostanza, ha istituito un provvedimento di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in assenza delle necessarie previsioni legislative di rango primario;
e) gli artt. 33 Cost., 2229 cod. civ. e 2, comma 2, del d.P.R. n. 137 del 2012 riservano al legislatore il potere di richiedere per determinate professioni l’iscrizione all’albo e di stabilire le condizioni necessarie per l’iscrizione medesima e, pertanto, detto potere non poteva essere esercitato dal Ministero con atti amministrativi, perché l’art. 68 cod. nav. non autorizza le autorità del sistema portuale a limitare l’esercizio dell’attività libero professionale, né detta autorizzazione può essere fatta discendere dal principio di precauzione sancito dall’art. 191 del TFUE;
f) l’iscrizione del ricorrente nel registro, quindi, non poteva essere negata facendo leva sulla mancanza del tirocinio formativo e sul mancato superamento della prova teorica. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, ex artt. 111, comma 8, Cost. e 110 cod. proc. amm., l’Associazione Nazionale Chimici di Porto sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso NC NE. Sono rimasti intimati la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la s.r.l. Chemical Controls. 6. L’Ufficio della Procura generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla nuova formulazione, non applicabile ai ricorsi già fissati alla data del 1° gennaio 2023) ed ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5 7. L’associazione ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’associazione ricorrente premette alla formulazione dei motivi la ricostruzione del quadro normativo e, richiamati i decreti ministeriali e le circolari che si riferiscono alle attività di competenza del consulente chimico di porto, evidenzia che le stesse richiedono una grande preparazione tecnico-pratica ed una approfondita conoscenza degli impianti portuali nonché delle caratteristiche di ciascuna nave. Aggiunge che la «assoluta straordinarietà degli incarichi e della preparazione» che contraddistingue il consulente chimico di porto è stata riconosciuta anche dall’Ordine Professionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale dei Chimici, che hanno condiviso i contenuti della circolare ministeriale del 1999 ed evidenziato che le esigenze di liberalizzazione non possono andare a scapito della sicurezza. 2. Ciò premesso la ricorrente, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 1 cod. proc. civ., denuncia il difetto assoluto di giurisdizione e rileva che il Consiglio di Stato, dopo avere dato atto dell’inesistenza di una definizione normativa di consulente chimico di porto e di una disciplina inerente ai requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività professionale, nel ritenere sufficienti per l’inserimento nel registro ex art. 68 cod. nav. la laurea in ingegneria e l’iscrizione all’albo professionale, nella sostanza ha finito per sostituirsi al legislatore, invadendo la sfera di attribuzioni che lo stesso giudice amministrativo ha ritenuto essere riservata al potere legislativo. 3. La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita al Consiglio di Stato di avere invaso la sfera di attribuzioni della Pubblica Amministrazione. Il giudice amministrativo, infatti, non si è limitato al riscontro della legittimità del provvedimento impugnato, ma ha anche dato atto, in motivazione, del possesso da parte del NE dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 68 cod. nav., senza considerare che la circolare impugnata prevede anche altri requisiti e che quella del 7 gennaio 1981, 6 non oggetto di impugnazione, subordinava a condizioni specifiche l’inserimento nel registro in parola. 4. Il ricorso è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal controricorrente e dalla Procura Generale. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui «l'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole » ( Cass. S.U. 17 aprile 2012 n. 5992 e negli stessi termini, fra le più recenti, Cass. 6 febbraio 2018 n. 2818; Cass. S.U. 26 luglio 2016 n. 15422; Cass. 14 ottobre 2013 n. 23235; Cass. 8 luglio 2013 n. 16930). Sulla base del richiamato principio queste Sezioni Unite hanno già ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione proposto avverso la pronuncia del Consiglio di Stato dal soggetto intervenuto (in quel caso ad adiuvandum) nel processo amministrativo. Ha osservato Cass. S.U. 29 novembre 2019 n. 31266 che anche nel processo amministrativo l’intervento consentito ai sensi dell’art. 28 cod. proc. amm. non attribuisce all’interventore il potere di impugnare in via autonoma la decisione, salva l’ipotesi in cui sia ravvisabile un interesse diretto ed immediato, come accade qualora venga impugnato il capo della sentenza che ha escluso la legittimazione all’intervento o ha condannato l’interventore al pagamento delle spese di lite. Ne hanno desunto l’inammissibilità del ricorso presentato dall’interventore per motivi di giurisdizione in fattispecie in cui il ricorso non era stato proposto dalla parte adiuvata. 4.1. Le considerazioni espresse dalla richiamata Cass. S.U. n. 31266/2019, seppure riferite in quel caso all’intervento ad adiuvandum, possono essere estese a quello ad opponendum, perché in entrambi i casi l’interventore è titolare di un interesse dipendente o accessorio rispetto a quello azionato in via principale, nel senso che dall’accoglimento (in caso di intervento ad adiuvandum: Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1303 e 7 Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1) o dal rigetto (in caso di intervento ad opponendum) del ricorso di primo grado può derivare un vantaggio solo indiretto o riflesso all’intervenuto (cfr. Cons. Stato 21 aprile 2021 n. 3209 che richiama anche Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1669, nonché Cons. Stato, V, 12 ottobre 2020, n. 6037). 4.2. All’Associazione Nazionale Chimici di Porto il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha riconosciuto la qualità di interventore ad opponendum, non di controinteressato (pag.
8-10 della motivazione) sul rilievo che la stessa « è titolare di un interesse di mero fatto, collegato e dipendente da quello del controinteressato, al mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione dell’appello, pur non legittimandola alla proposizione di un’impugnazione in via autonoma, ma soltanto all’intervento in giudizio al fine di sostenere le ragioni delle amministrazioni intimate e del controinteressato» La carenza di legittimazione attiva all’impugnazione, evidenziata anche dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, è causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente NC NE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della 8 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2023
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 10398 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 18/04/2023 2 DO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati OV IS e OR D'ARRIGO;
- controricorrente -
contro AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE, CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA, CHEMICAL CONTROLS S.R.L., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 256/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 256 del 4 gennaio 2022 il Consiglio di Stato, adito da NC NE, ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 16 aprile 2018 n. 4135 e, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, ha annullato «gli atti con esso impugnati limitatamente all’interesse del ricorrente». 2. NC NE, laureato in ingegneria chimica e abilitato all’esercizio della professione di ingegnere industriale, aveva impugnato la nota del 24 agosto 2016 n. 12512, con la quale il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) aveva rigettato la sua istanza di iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art. 68 del codice della navigazione, nonché tutti gli atti presupposti, ivi compresi la circolare del 3 Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 1160 del 10 dicembre 1999 e l’art. 12 del decreto presidenziale dell’Autorità Portuale del 20 febbraio 2014. 3. Nel giudizio, promosso con ricorso notificato alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Autorità Portuale, nonché alla controinteressata Chemical Controls s.r.l. ( società alla quale sono affidate le verifiche di competenza dei consulenti chimici di porto nell’ambito portuale di Civitavecchia e Fiumicino) era intervenuta ad opponendum, in grado di appello, l’Associazione Nazionale dei Chimici di Porto ( ANCP), la quale aveva fatto valere l’interesse degli associati rappresentati (ossia i consulenti chimici di porto già iscritti nel registro istituito ai sensi del richiamato art. 68 cod. nav.) al mantenimento degli atti impugnati, che richiedevano quale condizione per l’iscrizione, oltre alla laurea ed alla abilitazione professionale, il tirocinio pratico annuale ed il superamento di una prova teorica. 4. Con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato, per quel che rileva in questa sede, ha innanzitutto ritenuto ammissibile l’intervento dell’associazione e respinto l’eccezione di difetto di contraddittorio processuale nel giudizio di primo grado, sul rilievo che l’associazione, seppure legittimata ad intervenire, non rivestiva la qualità di controinteressato, propria solo del soggetto, individuato nell’atto o facilmente individuabile, titolare di un interesse eguale e contrario a quello del ricorrente, e, quindi, diretto ed immediato, interesse che nella specie andava individuato solo in capo alla Chemical Controls s.r.l.. 4.1. Nel merito il giudice d’appello, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ha rilevato che: a) la figura di consulente chimico del porto evoca non una specifica professione in senso proprio, bensì un’attività libero professionale riservata ai laureati in chimica, ingegneria chimica e ingegneria industriale iscritti, oltre che nei rispettivi albi professionali, nel registro previsto dall’art. 68 cod. nav.; b) il consulente chimico del porto rende una prestazione professionale nell’interesse del privato che, dovendo svolgere operazioni in area 4 portuale, è tenuto a far certificare da un professionista abilitato la non pericolosità delle operazioni stesse;
c) il legislatore non ha dato una definizione normativa del consulente chimico né ha stabilito quali debbano essere i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro, alla quale, secondo la previsione dell’art. 68 cod. nav., il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali, può subordinare l’esercizio delle attività che devono essere svolte in area portuale sotto la vigilanza del comandante del porto;
d) il tirocinio pratico e l’esame teorico sono stati previsti quali requisiti di iscrizione dalla circolare ministeriale del dicembre 1999 che, nella sostanza, ha istituito un provvedimento di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in assenza delle necessarie previsioni legislative di rango primario;
e) gli artt. 33 Cost., 2229 cod. civ. e 2, comma 2, del d.P.R. n. 137 del 2012 riservano al legislatore il potere di richiedere per determinate professioni l’iscrizione all’albo e di stabilire le condizioni necessarie per l’iscrizione medesima e, pertanto, detto potere non poteva essere esercitato dal Ministero con atti amministrativi, perché l’art. 68 cod. nav. non autorizza le autorità del sistema portuale a limitare l’esercizio dell’attività libero professionale, né detta autorizzazione può essere fatta discendere dal principio di precauzione sancito dall’art. 191 del TFUE;
f) l’iscrizione del ricorrente nel registro, quindi, non poteva essere negata facendo leva sulla mancanza del tirocinio formativo e sul mancato superamento della prova teorica. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, ex artt. 111, comma 8, Cost. e 110 cod. proc. amm., l’Associazione Nazionale Chimici di Porto sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso NC NE. Sono rimasti intimati la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la s.r.l. Chemical Controls. 6. L’Ufficio della Procura generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla nuova formulazione, non applicabile ai ricorsi già fissati alla data del 1° gennaio 2023) ed ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5 7. L’associazione ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’associazione ricorrente premette alla formulazione dei motivi la ricostruzione del quadro normativo e, richiamati i decreti ministeriali e le circolari che si riferiscono alle attività di competenza del consulente chimico di porto, evidenzia che le stesse richiedono una grande preparazione tecnico-pratica ed una approfondita conoscenza degli impianti portuali nonché delle caratteristiche di ciascuna nave. Aggiunge che la «assoluta straordinarietà degli incarichi e della preparazione» che contraddistingue il consulente chimico di porto è stata riconosciuta anche dall’Ordine Professionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale dei Chimici, che hanno condiviso i contenuti della circolare ministeriale del 1999 ed evidenziato che le esigenze di liberalizzazione non possono andare a scapito della sicurezza. 2. Ciò premesso la ricorrente, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 1 cod. proc. civ., denuncia il difetto assoluto di giurisdizione e rileva che il Consiglio di Stato, dopo avere dato atto dell’inesistenza di una definizione normativa di consulente chimico di porto e di una disciplina inerente ai requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività professionale, nel ritenere sufficienti per l’inserimento nel registro ex art. 68 cod. nav. la laurea in ingegneria e l’iscrizione all’albo professionale, nella sostanza ha finito per sostituirsi al legislatore, invadendo la sfera di attribuzioni che lo stesso giudice amministrativo ha ritenuto essere riservata al potere legislativo. 3. La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita al Consiglio di Stato di avere invaso la sfera di attribuzioni della Pubblica Amministrazione. Il giudice amministrativo, infatti, non si è limitato al riscontro della legittimità del provvedimento impugnato, ma ha anche dato atto, in motivazione, del possesso da parte del NE dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 68 cod. nav., senza considerare che la circolare impugnata prevede anche altri requisiti e che quella del 7 gennaio 1981, 6 non oggetto di impugnazione, subordinava a condizioni specifiche l’inserimento nel registro in parola. 4. Il ricorso è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal controricorrente e dalla Procura Generale. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui «l'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole » ( Cass. S.U. 17 aprile 2012 n. 5992 e negli stessi termini, fra le più recenti, Cass. 6 febbraio 2018 n. 2818; Cass. S.U. 26 luglio 2016 n. 15422; Cass. 14 ottobre 2013 n. 23235; Cass. 8 luglio 2013 n. 16930). Sulla base del richiamato principio queste Sezioni Unite hanno già ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione proposto avverso la pronuncia del Consiglio di Stato dal soggetto intervenuto (in quel caso ad adiuvandum) nel processo amministrativo. Ha osservato Cass. S.U. 29 novembre 2019 n. 31266 che anche nel processo amministrativo l’intervento consentito ai sensi dell’art. 28 cod. proc. amm. non attribuisce all’interventore il potere di impugnare in via autonoma la decisione, salva l’ipotesi in cui sia ravvisabile un interesse diretto ed immediato, come accade qualora venga impugnato il capo della sentenza che ha escluso la legittimazione all’intervento o ha condannato l’interventore al pagamento delle spese di lite. Ne hanno desunto l’inammissibilità del ricorso presentato dall’interventore per motivi di giurisdizione in fattispecie in cui il ricorso non era stato proposto dalla parte adiuvata. 4.1. Le considerazioni espresse dalla richiamata Cass. S.U. n. 31266/2019, seppure riferite in quel caso all’intervento ad adiuvandum, possono essere estese a quello ad opponendum, perché in entrambi i casi l’interventore è titolare di un interesse dipendente o accessorio rispetto a quello azionato in via principale, nel senso che dall’accoglimento (in caso di intervento ad adiuvandum: Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1303 e 7 Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1) o dal rigetto (in caso di intervento ad opponendum) del ricorso di primo grado può derivare un vantaggio solo indiretto o riflesso all’intervenuto (cfr. Cons. Stato 21 aprile 2021 n. 3209 che richiama anche Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1669, nonché Cons. Stato, V, 12 ottobre 2020, n. 6037). 4.2. All’Associazione Nazionale Chimici di Porto il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha riconosciuto la qualità di interventore ad opponendum, non di controinteressato (pag.
8-10 della motivazione) sul rilievo che la stessa « è titolare di un interesse di mero fatto, collegato e dipendente da quello del controinteressato, al mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione dell’appello, pur non legittimandola alla proposizione di un’impugnazione in via autonoma, ma soltanto all’intervento in giudizio al fine di sostenere le ragioni delle amministrazioni intimate e del controinteressato» La carenza di legittimazione attiva all’impugnazione, evidenziata anche dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, è causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente NC NE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della 8 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2023