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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/09/2024, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Genova, via Frugoni 15/7 presso il difensore avv. MILANI LUCA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 85, 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.3.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3521/2020 del 31/12/2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 49.748,75, oltre interessi e spese, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 01100778994 in origine stipulato in data 18.9.2008 con CP_2
in favore di in qualità di mandataria all'incasso di
[...] Controparte_3 Controparte_4
giusta procura rilasciata da dinnanzi al notaio di Milano rep. 18344 del P_ Persona_1
28/07/2017, reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 43020 serie 1T (doc. 1 fascicolo monitorio).
, a sua volta, era divenuta titolare di un portafoglio di crediti originariamente di titolarità di P_
tramite la stipula del contratto di cessione del 26/03/2018, registrato il 10/05/2018 al n. 1169 CP_2 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto.
Tale cessione era stata formalizzata tramite cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999 (doc.
6 - fascicolo monitorio) ed aveva acquisito efficacia nei confronti del debitore ceduto tramite pagina 1 di 10 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 19/04/2018 (doc.
7 - fascicolo monitorio) nonché tramite comunicazione personale al debitore intervenuta con lettera (doc.
8 - fascicolo monitorio).
Chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di quale mandataria all'incasso di , in quanto “non aveva fornito prova della CP_1 P_ consequenzialità delle cessioni del credito originario della Bipitalia S.p.A.”; in via preliminare di merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di credito di
, in quanto era inutilmente decorso il termine di prescrizione decennale e in via principale di P_
merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta all'opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria all'incasso di chiedendo Controparte_3 P_
di rigettare integralmente l'opposizione avversaria;
in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in proprio favore dell'importo di € 49.748,75 o della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., respinta l'istanza dell'opponente di ordinare a di esibire in giudizio copia dell'assegno circolare intestato a di € Controparte_5 CP_6
20.000,00 e alla medesima consegnato nell'anno 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sulla legittimazione attiva della e, per essa, della Controparte_4 Controparte_1
L'opponente eccepisce il difetto di legittimazione dell'opposta rappresentando che quest'ultima non avrebbe fornito prova scritta della consequenzialità delle cessioni del credito di Bipitalia e che, pertanto, non sarebbe titolare del diritto di credito vantato in monitorio e, di conseguenza, P_
non sarebbe legittimata ad agire per la riscossione di detto credito. CP_1
Il difetto di legittimazione sarebbe, altresì, desumibile della mancata dimostrazione, da parte dell'opposto, dell'inerenza delle cessioni al rapporto dedotto in giudizio, in quanto nella corrispondenza intercorsa e nelle cessioni “viene indicato un numero di contratto diverso da quello originario o, a voler concedere, quello indicato da controparte sottoscritto con la cedente originaria
” (cfr. verbale udienza del 26/11/2021). CP_2
dopo avere passato in rassegna le cessioni: CP_1
in data 10/12/2013 cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti dell'opponente CP_6 CP_2
a , come risulta anche dalla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2013 n. 152 parte seconda;
Parte_2
pagina 2 di 10 in data 27/11/2015 ha a sua volta ceduto il credito vantato nei confronti dell'opponente a Parte_2
BA IF S.p.a con cessione che veniva anch'essa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n.
141 del 5.12.2015; delle suddette cessioni veniva data comunicazione al debitore ceduto con lettera del
30/11/2015; con contratto del 26/03/2018, reg. in data 10/05/2018 al n. 1169 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, BA IF S.p.A. ha ceduto le suddette ragioni di credito a che ha Controparte_4
formalizzato la cessione tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999; la cessione è stata resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 19/04/20189 e comunque comunicata per lettera aI debitore;
in seguito la P_
(giusta procura notaio di Milano rep. 18344 del 28/07/2017, reg. a Milano il Persona_2
31/07/2017 al n. 43020 serie 1T), le conferiva mandato all'incasso, sostiene l'infondatezza dell'eccezione in quanto la produzione delle pubblicazioni in G.U. sarebbe di per sé sufficiente a provare l'intervenuta cessione del credito di a norma dell'art. 58 TUB, per Pt_1
come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 20 luglio 2023, n. 21821).
L'eccezione è infondata.
Premesso che è documentalmente provato che l'originario contraente di sia poi Pt_1 CP_2
successivamente incorporata da per dar vita ad , si osserva quanto di seguito. CP_7 Parte_3
Sulla prova della prima cessione (Agos-Ducato → ) e della seconda cessione ( → Pt_2 Pt_2
BA IF).
La prima cessione ( → ), avvenuta il 10.12.2013, e la seconda cessione ( Parte_3 Pt_2 Pt_2
→ BA IF) avvenuta il 27.11.2015 risultano provate per mezzo della produzione in giudizio degli estratti della G.U. del 29/12/2013 n.152 e della G.U. del 5/12/2015 n. 141.
Da tali estratti è possibile desumere, senza margini di incertezza, i rapporti oggetto della cessione nonché la natura e la data di origine dei crediti ceduti e, pertanto, si può ritenere che costituiscano piena prova delle intervenute cessioni, in conformità all'art. 58 TUB, per come interpretato da quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese,
pagina 3 di 10 danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. ord. 20 luglio 2023, n. 21821).
Così con riferimento alla cessione da Agos Ducato S.p.a. a il credito pecuniario derivante Parte_2
dal contratto di finanziamento in oggetto soddisfa i criteri di appartenenza al portafoglio di quelli acquistati in quanto: a) trae origine da rapporto di credito di tipo revolving sottoscritto nel periodo compreso tra il 21.6.1990 e il 3.7.2022 in quanto si tratta di contratto di finanziamento prevedente la concessione di una linea di credito revolving stipulato il 18.9.2008; b) è vantato nei confronti di una persona fisica residente in Italia;
c) la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata tra il
3.12.1993 e il 28.7.2021 in quanto l'opposta sostiene che è stato dichiarato decaduto dal Pt_1
beneficio del termine in data 7.2.2011; ricorrono, altresì, i criteri di cui alle lett. d), e) ed f), mentre non sono ravvisabili le ragioni di esclusione contemplate dall'avviso di cessione in G.U. del 28.1.2013 n.
152.
Con riferimento alla cessione da a BA IF per la quale i criteri sono enunciati in G.U. Parte_2
del 5.12.2015, n. 14 il credito ceduto soddisfa, in virtù di quanto detto, il criterio di cui alla lett. a) di essere credito dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana n. 152 del 28.12.2013; alla lett.
b) in quanto era in essere alla data del 31.8.2015 ed ai criteri di cui alle lett. b), c), d) ed e).
Per la specificità delle informazioni contenute negli estratti, la consequenzialità delle cessioni risulta provata, come risulta provata pure, per quanto si dirà infra, l'inerenza delle cessioni al diritto di credito vantato da nei confronti di . P_ Pt_1
Sulla prova della c.d. terza cessione (BA IF → ). P_
Per la terza cessione l'opposta ha prodotto in giudizio sia l'estratto della G.U. del 19/4/2018 n. 46, sia il contratto di cessione del credito stipulato in data 28/5/2018 con BA IF S.p.A. ai sensi degli artt. 1 e
4 l. 130/1999 con il quale è stato ceduto un portafogli di crediti, nel quale era incluso anche il credito originariamente vantato da nei confronti di , poi ceduto a . Parte_3 Pt_1 Pt_2
Il contratto prova l'intervenuta cessione del credito da BA IF a , l'estratto G.U. del P_
19/4/2018 n. 46 assolve alla notificazione al debitore ceduto.
La terza cessione risulta, pertanto, in linea anche con quell'orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 58 co. 2 TUB nel senso che la cessione dei crediti in pagina 4 di 10 blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo di per sé sufficiente l'estratto della G.U., il cui unico effetto è esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, a meno che non sia specificamente dettagliato e dovendosi comunque procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto nell'ambito del quale l'estratto della G.U. assume mero valore indiziario.
2. Sull'estinzione del diritto di credito della per prescrizione ordinaria decennale. P_
L'opponente eccepisce la prescrizione del diritto di credito ora vantato dalla per prescrizione P_
ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
La prescrizione sarebbe intervenuta in quanto sarebbe decaduto dal termine il 30/8/2010 e fino Pt_1 all'ingiunzione mai nulla gli sarebbe stato comunicato.
L'unica lettera a.r. del 30/11/2015, prodotta in giudizio dall'opposta, non costituirebbe atto di interruzione della prescrizione in quanto contenente un numero di contratto e di identificativo non corrispondenti al contratto originario.
Di conseguenza non sarebbe stato in grado di comprendere, all'epoca della ricezione, il rapporto Pt_1
cui tale missiva faceva riferimento.
Si conviene con l'opposta che l'eccezione sia infondata.
In base all'art.
3.4. del contratto originariamente stipulato tra e : “Costituiranno Parte_3 Pt_1 decadenza dal beneficio del termine, oltre le previsioni dell'art. 1186 c.c.: a) il mancato pagamento alla scadenza anche di almeno due rate mensili, una sola rata di rimborso, inteso che il pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore”.
L'opponente deduce in citazione (pag. 4) che “dallo stesso estratto conto prodotto da parte opposta
(doc. 5) risulta che (vale a dire egli stesso) era moroso quanto meno dal mancato pagamento Pt_1 della rata del 31/8/2010, in quanto l'ultimo pagamento registrato sarebbe quello del 30/7/2010 di €
1.503,00 a mezzo assegno bancario, poi risultato insoluto il successivo 11/8/2010. Ne consegue che, in forza dell'art.
3.4 di cui sopra, (sempre egli stesso) è decaduto dal beneficio del termine in data Pt_1
30/8/2010, non avendo provveduto al pagamento delle due rate del 31/7/2010 e del 31/8/2010”.
Peraltro, l'opponente si sconfessa alla pagina successiva allorché sostiene di aver effettuato versamenti di € 1.5013,00 sia in data 31/8/2010, sia in data 30/9/2010, facendo riferimento a propri docc. 2 e 3 sui quali si ritornerà infra.
pagina 5 di 10 Basti qui riportare che anche qualora l'ultimo pagamento fosse intervenuto l'ultimo giorno utile del
2010 ossia il 31/12/2010, la decadenza dal beneficio sarebbe comunque intervenuta, applicando le invocate regole contrattuali, entro il 31/1/2011.
Benchè l'estratto conto doc. 5 opposta indichi come data DBT quella del 7.2.2011 la relativa comunicazione non è stata prodotta in giudizio dall'opposta.
Dunque, in applicazione dell'art.
3.4. del contratto, è automaticamente decaduto dal beneficio Pt_1 del termine “alla scadenza anche di almeno due rate mensili, una sola rata di rimborso” e, pertanto, certamente e al più tardi entro il 31/1/2011.
In ogni caso il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla lettera a.r. datata 30/11/2015 che BA
IF, quale seconda cessionaria del credito, ha indirizzato al debitore ceduto il cui invio e intervenuta ricezione sono documentalmente provati per il tramite dell'allegata ricevuta di ritorno debitamente firmata da il 31/12/2015 (doc. 4 – . Pt_1 CP_1
Tale lettera contiene la sequenza delle intervenute cessioni del credito, il nominativo dell'originario creditore di nonché lo specifico importo finanziato allorché esordisce con: “Le Parte_4
comunichiamo che, in data 30/11/2015, ha ceduto a BA IFIS S.p.A. il credito nei Parte_2
Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad € 49,748,75. Il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a da AGOS DUCATO SPA. […]” laddove l'importo Parte_2
dovuto è pari ad € 49.692,13, cui sono stati aggiunti € 56,62 a titolo di ulteriori oneri per spese di esazione.
Si ritiene che tali elementi siano sufficienti ai fini dell'identificazione del debito discendente dal contratto stipulato con , poi ceduto. CP_2
Devesi, inoltre, considerare, a smentita della contestazione dell'opponente volta a rilevare, sotto il profilo della prova dell'inerenza, la non corrispondenza del numero di contratto indicato a margine di tale lettera, n. 128539, rispetto al numero del contratto originariamente stipulato con , n. CP_2
00778994, che l'opposta con la terza memoria ha prodotto come doc. 7 estratto della movimentazione, già prodotto in forma integrale come doc. 5 monitorio, nel quale lo stesso contratto viene indicato con:
- numero di riferimento – Num_1
- Numero carta dando come spiegazione, non puntualmente contestata da NumeroDiPaten_2
controparte, che “per la finanziaria Agos-Ducato S.p.a, in cui si era fusa (originaria CP_2
finanziaria) il numero carta 1100778994 aveva come numero di riferimento anche In seguito Num_1
il credito verrà ceduto a e poi da questa a BA IF S.p.a. assumendo per queste ultime Parte_2
la numerazione 128539 in quanto al numero di riferimento di Agos-Ducato S.p.a. 128 viene aggiunto il numero 539 e quindi 128539”.
pagina 6 di 10 A margine della lettera a.r. del 30/11/2015 di BA IF S.p.a. (in alto a destra) si legge anche il numero identificativo che dal contratto di cessione tra BA IF S.p.a. e P.IVA_2 P_
(doc. 6 opposta in allegato sia alla comparsa di costituzione, sia in versione integrale, alla seconda memoria, penultima pagina) nell'estratto dei crediti ceduti compare come mastercode associato al nominativo Parte_1
Se ne deduce che il consueto cambio di numero seriale del contratto, connaturato al passaggio dei crediti in blocco tra i diversi cessionari, pur senza voler attribuire ulteriori oneri al contraente non può essere stato di ostacolo per un soggetto agente diligente nell'individuare le ragioni del credito di BA
IF, e tanto meno alla luce delle corrispondenze sopra evidenziate.
Con la raccomandata in commento BA IF, nella qualità di nuova titolare del credito, invitava l'opponente “a provvedere al versamento dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento” con l'avvertimento che in difetto “ci vedremo costretti ad intraprendere le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto”.
In tema di atti idonei ad interrompere la prescrizione, la stessa giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione non è subordinata alla puntuale indicazione dell'importo richiesto in pagamento o all'intimazione di adempiere una specifica obbligazione, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (cfr. Cass. civ., sez. vi, ord. n. 7835 del 1/3/2022), dopo che già aveva affermato che: “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cassata, nella specie, la decisione dei giudici di appello che avevano ritenuto che la lettera inviata dagli eredi di un lavoratore deceduto per carcinoma polmonare alla società per cui lavorava il defunto non presentasse i requisiti di specificità e univocità tali da ritenere che l'intenzione del mittente fosse quella di richiedere un risarcimento del danno subito;
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, n. 24116).
pagina 7 di 10 Per tutte le ragioni di cui sopra, la missiva in esame possiede i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 c.c. e deve, pertanto, essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. che, pertanto, deve ritenersi non ancora maturata.
La relativa eccezione va, dunque, rigettata.
3. Sull'eccezione di estinzione del diritto di credito per intervenuto pagamento.
Nel merito, l'opponente solleva eccezione “di pagamento quanto meno parziale del debito nei confronti della ” rappresentando, a pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione, di avere Parte_3
provveduto:
“a pagare la somma di € 1.503,00 in data 31/8/2010, la somma di € 1.503,00 in data 30/9/2010, come risulta dalle ricevute che si producono (doc.ti 2-3)”, cui già si è fatto cenno supra;
“a liquidare ulteriori € 30.000,00 e precisamente:
1) € 10.000,00 in contanti, somma prelevata dal conto corrente n. 31470 acceso presso CP_5
l'Agenzia di e versata direttamente presso gli uffici della di Genova, somma della quale CP_8 CP_6
al momento non si trova la relativa ricevuta;
2) € 20.000,00 a mezzo assegno circolare intestato alla , per la quale ha chiesto CP_5 CP_6
alla banca la relativa contabile, ma essendo trascorsi diversi anni è necessaria una ricerca che richiede tempo”.
L'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento è infondata.
A sostegno del versamento dei primi due importi l'opponente allega due ricevute rispettivamente riconducibili al 31/8/2010 e 30/9/2010, di cui controparte contesta l'efficacia probatoria in quanto “la data non è chiara”, “non recano alcuna riferibilità al contratto oggetto di causa” e “non dimostrano
l'avvenuto incasso di qualsivoglia somma” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta).
A differenza di quanto sostiene l'opposta le due ricevute sono riconducibili al rapporto allora in essere con in quanto riportano il n. 1100778994 del contratto originario, l'importo specifico Parte_3 della rata corrispondente a quella riportata nell'estratto conto (doc. 5), i dati del debitore ceduto, la firma dello stesso, oltre a quella dell'incaricato.
Tuttavia, nelle stesse ricevute si legge che “gli importi accreditati si intendono salvo buon fine”: pertanto, esse non possono costituire prova dell'avvenuto versamento in favore di e tanto Parte_3 meno dell'incasso da parte di quest'ultima.
Neanche dal raffronto di tali ricevute con l'estratto contabile di , prodotto in giudizio Parte_3 dall'opposta e ormai pacificamente riferibile al debito ingiunto di nulla emerge in proposito in Pt_1
quanto la seconda pagina, in cui dovrebbero figurare i movimenti corrispondenti alle date di pagamento indicate dal debitore ceduto, è stata omessa (doc. 7 – memoria ex art. 183, c.6, n.2 . CP_1
pagina 8 di 10 Neppure delle altre due transazioni, rispettivamente di € 10.000,00 e € 20.000,00, è stata data prova in quanto nulla è stato prodotto, in proposito, giudizio.
Se l'assenza di prova è indubbia per il versamento di € 10.000,00 in contanti, l'opponente per provare quantomeno la corresponsione di € 20.000,00, ha chiesto di emettere ordine nei confronti della
[...]
Agenzia di , di esibire in giudizio gli estratti del conto corrente numero 4377366 CP_5 CP_8
intestato a degli anni dal 2008, anno di inizio del prestito al 2012, nonché copia Parte_1 CP_6 dell'assegno circolare intestato ad di euro 20.000,00 e asseritamente consegnato alla CP_6
medesima società, sempre nel 2010, ma l'istanza è stata rigettata con ordinanza del 19/10/2023.
Dandosi per qui ribadite le ragioni addotte a sostegno del rigetto, a confutazione delle deduzioni difensive da ultimo volte in comparsa conclusionale si osserva ulteriormente che l'istanza di esibizione ha ad oggetto proprio “documentazione inerente a singole operazioni” quale è appunto il preteso pagamento di un importo tramite assegno, peraltro neppure compiutamente individuato, che, come tale, soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB e che una cosa è il contratto di conto corrente, nella specie intercorso con “documento contrattuale”, altra cosa sono gli estratti conto Controparte_5
e gli scalari da cui l'opponente avrebbe cercato di risalire all'assegno.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va altresì dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Spese di lite
Stante la soccombenza l'opponente deve essere condannato al pagamento dele spese di lite in favore dell'opposto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 si liquidano in: € 1.701,00 per la fase di studio;
€
1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 2.2.2021 nei confronti di in persona del procuratore generale, in Controparte_1
qualità di mandatario all'incasso di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 3521/2020 del 31/12/2020, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
pagina 9 di 10 Genova, 20 settembre 2024
Il giudice
Barbara Romano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Genova, via Frugoni 15/7 presso il difensore avv. MILANI LUCA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 85, 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12.3.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3521/2020 del 31/12/2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 49.748,75, oltre interessi e spese, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 01100778994 in origine stipulato in data 18.9.2008 con CP_2
in favore di in qualità di mandataria all'incasso di
[...] Controparte_3 Controparte_4
giusta procura rilasciata da dinnanzi al notaio di Milano rep. 18344 del P_ Persona_1
28/07/2017, reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 43020 serie 1T (doc. 1 fascicolo monitorio).
, a sua volta, era divenuta titolare di un portafoglio di crediti originariamente di titolarità di P_
tramite la stipula del contratto di cessione del 26/03/2018, registrato il 10/05/2018 al n. 1169 CP_2 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto.
Tale cessione era stata formalizzata tramite cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999 (doc.
6 - fascicolo monitorio) ed aveva acquisito efficacia nei confronti del debitore ceduto tramite pagina 1 di 10 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 19/04/2018 (doc.
7 - fascicolo monitorio) nonché tramite comunicazione personale al debitore intervenuta con lettera (doc.
8 - fascicolo monitorio).
Chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di quale mandataria all'incasso di , in quanto “non aveva fornito prova della CP_1 P_ consequenzialità delle cessioni del credito originario della Bipitalia S.p.A.”; in via preliminare di merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di credito di
, in quanto era inutilmente decorso il termine di prescrizione decennale e in via principale di P_
merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta all'opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria all'incasso di chiedendo Controparte_3 P_
di rigettare integralmente l'opposizione avversaria;
in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in proprio favore dell'importo di € 49.748,75 o della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 30/11/2015 al saldo.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., respinta l'istanza dell'opponente di ordinare a di esibire in giudizio copia dell'assegno circolare intestato a di € Controparte_5 CP_6
20.000,00 e alla medesima consegnato nell'anno 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sulla legittimazione attiva della e, per essa, della Controparte_4 Controparte_1
L'opponente eccepisce il difetto di legittimazione dell'opposta rappresentando che quest'ultima non avrebbe fornito prova scritta della consequenzialità delle cessioni del credito di Bipitalia e che, pertanto, non sarebbe titolare del diritto di credito vantato in monitorio e, di conseguenza, P_
non sarebbe legittimata ad agire per la riscossione di detto credito. CP_1
Il difetto di legittimazione sarebbe, altresì, desumibile della mancata dimostrazione, da parte dell'opposto, dell'inerenza delle cessioni al rapporto dedotto in giudizio, in quanto nella corrispondenza intercorsa e nelle cessioni “viene indicato un numero di contratto diverso da quello originario o, a voler concedere, quello indicato da controparte sottoscritto con la cedente originaria
” (cfr. verbale udienza del 26/11/2021). CP_2
dopo avere passato in rassegna le cessioni: CP_1
in data 10/12/2013 cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti dell'opponente CP_6 CP_2
a , come risulta anche dalla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2013 n. 152 parte seconda;
Parte_2
pagina 2 di 10 in data 27/11/2015 ha a sua volta ceduto il credito vantato nei confronti dell'opponente a Parte_2
BA IF S.p.a con cessione che veniva anch'essa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n.
141 del 5.12.2015; delle suddette cessioni veniva data comunicazione al debitore ceduto con lettera del
30/11/2015; con contratto del 26/03/2018, reg. in data 10/05/2018 al n. 1169 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, BA IF S.p.A. ha ceduto le suddette ragioni di credito a che ha Controparte_4
formalizzato la cessione tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999; la cessione è stata resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 19/04/20189 e comunque comunicata per lettera aI debitore;
in seguito la P_
(giusta procura notaio di Milano rep. 18344 del 28/07/2017, reg. a Milano il Persona_2
31/07/2017 al n. 43020 serie 1T), le conferiva mandato all'incasso, sostiene l'infondatezza dell'eccezione in quanto la produzione delle pubblicazioni in G.U. sarebbe di per sé sufficiente a provare l'intervenuta cessione del credito di a norma dell'art. 58 TUB, per Pt_1
come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 20 luglio 2023, n. 21821).
L'eccezione è infondata.
Premesso che è documentalmente provato che l'originario contraente di sia poi Pt_1 CP_2
successivamente incorporata da per dar vita ad , si osserva quanto di seguito. CP_7 Parte_3
Sulla prova della prima cessione (Agos-Ducato → ) e della seconda cessione ( → Pt_2 Pt_2
BA IF).
La prima cessione ( → ), avvenuta il 10.12.2013, e la seconda cessione ( Parte_3 Pt_2 Pt_2
→ BA IF) avvenuta il 27.11.2015 risultano provate per mezzo della produzione in giudizio degli estratti della G.U. del 29/12/2013 n.152 e della G.U. del 5/12/2015 n. 141.
Da tali estratti è possibile desumere, senza margini di incertezza, i rapporti oggetto della cessione nonché la natura e la data di origine dei crediti ceduti e, pertanto, si può ritenere che costituiscano piena prova delle intervenute cessioni, in conformità all'art. 58 TUB, per come interpretato da quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese,
pagina 3 di 10 danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. ord. 20 luglio 2023, n. 21821).
Così con riferimento alla cessione da Agos Ducato S.p.a. a il credito pecuniario derivante Parte_2
dal contratto di finanziamento in oggetto soddisfa i criteri di appartenenza al portafoglio di quelli acquistati in quanto: a) trae origine da rapporto di credito di tipo revolving sottoscritto nel periodo compreso tra il 21.6.1990 e il 3.7.2022 in quanto si tratta di contratto di finanziamento prevedente la concessione di una linea di credito revolving stipulato il 18.9.2008; b) è vantato nei confronti di una persona fisica residente in Italia;
c) la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata tra il
3.12.1993 e il 28.7.2021 in quanto l'opposta sostiene che è stato dichiarato decaduto dal Pt_1
beneficio del termine in data 7.2.2011; ricorrono, altresì, i criteri di cui alle lett. d), e) ed f), mentre non sono ravvisabili le ragioni di esclusione contemplate dall'avviso di cessione in G.U. del 28.1.2013 n.
152.
Con riferimento alla cessione da a BA IF per la quale i criteri sono enunciati in G.U. Parte_2
del 5.12.2015, n. 14 il credito ceduto soddisfa, in virtù di quanto detto, il criterio di cui alla lett. a) di essere credito dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana n. 152 del 28.12.2013; alla lett.
b) in quanto era in essere alla data del 31.8.2015 ed ai criteri di cui alle lett. b), c), d) ed e).
Per la specificità delle informazioni contenute negli estratti, la consequenzialità delle cessioni risulta provata, come risulta provata pure, per quanto si dirà infra, l'inerenza delle cessioni al diritto di credito vantato da nei confronti di . P_ Pt_1
Sulla prova della c.d. terza cessione (BA IF → ). P_
Per la terza cessione l'opposta ha prodotto in giudizio sia l'estratto della G.U. del 19/4/2018 n. 46, sia il contratto di cessione del credito stipulato in data 28/5/2018 con BA IF S.p.A. ai sensi degli artt. 1 e
4 l. 130/1999 con il quale è stato ceduto un portafogli di crediti, nel quale era incluso anche il credito originariamente vantato da nei confronti di , poi ceduto a . Parte_3 Pt_1 Pt_2
Il contratto prova l'intervenuta cessione del credito da BA IF a , l'estratto G.U. del P_
19/4/2018 n. 46 assolve alla notificazione al debitore ceduto.
La terza cessione risulta, pertanto, in linea anche con quell'orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 58 co. 2 TUB nel senso che la cessione dei crediti in pagina 4 di 10 blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo di per sé sufficiente l'estratto della G.U., il cui unico effetto è esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, a meno che non sia specificamente dettagliato e dovendosi comunque procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto nell'ambito del quale l'estratto della G.U. assume mero valore indiziario.
2. Sull'estinzione del diritto di credito della per prescrizione ordinaria decennale. P_
L'opponente eccepisce la prescrizione del diritto di credito ora vantato dalla per prescrizione P_
ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
La prescrizione sarebbe intervenuta in quanto sarebbe decaduto dal termine il 30/8/2010 e fino Pt_1 all'ingiunzione mai nulla gli sarebbe stato comunicato.
L'unica lettera a.r. del 30/11/2015, prodotta in giudizio dall'opposta, non costituirebbe atto di interruzione della prescrizione in quanto contenente un numero di contratto e di identificativo non corrispondenti al contratto originario.
Di conseguenza non sarebbe stato in grado di comprendere, all'epoca della ricezione, il rapporto Pt_1
cui tale missiva faceva riferimento.
Si conviene con l'opposta che l'eccezione sia infondata.
In base all'art.
3.4. del contratto originariamente stipulato tra e : “Costituiranno Parte_3 Pt_1 decadenza dal beneficio del termine, oltre le previsioni dell'art. 1186 c.c.: a) il mancato pagamento alla scadenza anche di almeno due rate mensili, una sola rata di rimborso, inteso che il pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore”.
L'opponente deduce in citazione (pag. 4) che “dallo stesso estratto conto prodotto da parte opposta
(doc. 5) risulta che (vale a dire egli stesso) era moroso quanto meno dal mancato pagamento Pt_1 della rata del 31/8/2010, in quanto l'ultimo pagamento registrato sarebbe quello del 30/7/2010 di €
1.503,00 a mezzo assegno bancario, poi risultato insoluto il successivo 11/8/2010. Ne consegue che, in forza dell'art.
3.4 di cui sopra, (sempre egli stesso) è decaduto dal beneficio del termine in data Pt_1
30/8/2010, non avendo provveduto al pagamento delle due rate del 31/7/2010 e del 31/8/2010”.
Peraltro, l'opponente si sconfessa alla pagina successiva allorché sostiene di aver effettuato versamenti di € 1.5013,00 sia in data 31/8/2010, sia in data 30/9/2010, facendo riferimento a propri docc. 2 e 3 sui quali si ritornerà infra.
pagina 5 di 10 Basti qui riportare che anche qualora l'ultimo pagamento fosse intervenuto l'ultimo giorno utile del
2010 ossia il 31/12/2010, la decadenza dal beneficio sarebbe comunque intervenuta, applicando le invocate regole contrattuali, entro il 31/1/2011.
Benchè l'estratto conto doc. 5 opposta indichi come data DBT quella del 7.2.2011 la relativa comunicazione non è stata prodotta in giudizio dall'opposta.
Dunque, in applicazione dell'art.
3.4. del contratto, è automaticamente decaduto dal beneficio Pt_1 del termine “alla scadenza anche di almeno due rate mensili, una sola rata di rimborso” e, pertanto, certamente e al più tardi entro il 31/1/2011.
In ogni caso il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla lettera a.r. datata 30/11/2015 che BA
IF, quale seconda cessionaria del credito, ha indirizzato al debitore ceduto il cui invio e intervenuta ricezione sono documentalmente provati per il tramite dell'allegata ricevuta di ritorno debitamente firmata da il 31/12/2015 (doc. 4 – . Pt_1 CP_1
Tale lettera contiene la sequenza delle intervenute cessioni del credito, il nominativo dell'originario creditore di nonché lo specifico importo finanziato allorché esordisce con: “Le Parte_4
comunichiamo che, in data 30/11/2015, ha ceduto a BA IFIS S.p.A. il credito nei Parte_2
Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad € 49,748,75. Il credito descritto nel periodo precedente era stato ceduto a da AGOS DUCATO SPA. […]” laddove l'importo Parte_2
dovuto è pari ad € 49.692,13, cui sono stati aggiunti € 56,62 a titolo di ulteriori oneri per spese di esazione.
Si ritiene che tali elementi siano sufficienti ai fini dell'identificazione del debito discendente dal contratto stipulato con , poi ceduto. CP_2
Devesi, inoltre, considerare, a smentita della contestazione dell'opponente volta a rilevare, sotto il profilo della prova dell'inerenza, la non corrispondenza del numero di contratto indicato a margine di tale lettera, n. 128539, rispetto al numero del contratto originariamente stipulato con , n. CP_2
00778994, che l'opposta con la terza memoria ha prodotto come doc. 7 estratto della movimentazione, già prodotto in forma integrale come doc. 5 monitorio, nel quale lo stesso contratto viene indicato con:
- numero di riferimento – Num_1
- Numero carta dando come spiegazione, non puntualmente contestata da NumeroDiPaten_2
controparte, che “per la finanziaria Agos-Ducato S.p.a, in cui si era fusa (originaria CP_2
finanziaria) il numero carta 1100778994 aveva come numero di riferimento anche In seguito Num_1
il credito verrà ceduto a e poi da questa a BA IF S.p.a. assumendo per queste ultime Parte_2
la numerazione 128539 in quanto al numero di riferimento di Agos-Ducato S.p.a. 128 viene aggiunto il numero 539 e quindi 128539”.
pagina 6 di 10 A margine della lettera a.r. del 30/11/2015 di BA IF S.p.a. (in alto a destra) si legge anche il numero identificativo che dal contratto di cessione tra BA IF S.p.a. e P.IVA_2 P_
(doc. 6 opposta in allegato sia alla comparsa di costituzione, sia in versione integrale, alla seconda memoria, penultima pagina) nell'estratto dei crediti ceduti compare come mastercode associato al nominativo Parte_1
Se ne deduce che il consueto cambio di numero seriale del contratto, connaturato al passaggio dei crediti in blocco tra i diversi cessionari, pur senza voler attribuire ulteriori oneri al contraente non può essere stato di ostacolo per un soggetto agente diligente nell'individuare le ragioni del credito di BA
IF, e tanto meno alla luce delle corrispondenze sopra evidenziate.
Con la raccomandata in commento BA IF, nella qualità di nuova titolare del credito, invitava l'opponente “a provvedere al versamento dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento” con l'avvertimento che in difetto “ci vedremo costretti ad intraprendere le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto”.
In tema di atti idonei ad interrompere la prescrizione, la stessa giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione non è subordinata alla puntuale indicazione dell'importo richiesto in pagamento o all'intimazione di adempiere una specifica obbligazione, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (cfr. Cass. civ., sez. vi, ord. n. 7835 del 1/3/2022), dopo che già aveva affermato che: “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cassata, nella specie, la decisione dei giudici di appello che avevano ritenuto che la lettera inviata dagli eredi di un lavoratore deceduto per carcinoma polmonare alla società per cui lavorava il defunto non presentasse i requisiti di specificità e univocità tali da ritenere che l'intenzione del mittente fosse quella di richiedere un risarcimento del danno subito;
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, n. 24116).
pagina 7 di 10 Per tutte le ragioni di cui sopra, la missiva in esame possiede i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 c.c. e deve, pertanto, essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. che, pertanto, deve ritenersi non ancora maturata.
La relativa eccezione va, dunque, rigettata.
3. Sull'eccezione di estinzione del diritto di credito per intervenuto pagamento.
Nel merito, l'opponente solleva eccezione “di pagamento quanto meno parziale del debito nei confronti della ” rappresentando, a pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione, di avere Parte_3
provveduto:
“a pagare la somma di € 1.503,00 in data 31/8/2010, la somma di € 1.503,00 in data 30/9/2010, come risulta dalle ricevute che si producono (doc.ti 2-3)”, cui già si è fatto cenno supra;
“a liquidare ulteriori € 30.000,00 e precisamente:
1) € 10.000,00 in contanti, somma prelevata dal conto corrente n. 31470 acceso presso CP_5
l'Agenzia di e versata direttamente presso gli uffici della di Genova, somma della quale CP_8 CP_6
al momento non si trova la relativa ricevuta;
2) € 20.000,00 a mezzo assegno circolare intestato alla , per la quale ha chiesto CP_5 CP_6
alla banca la relativa contabile, ma essendo trascorsi diversi anni è necessaria una ricerca che richiede tempo”.
L'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento è infondata.
A sostegno del versamento dei primi due importi l'opponente allega due ricevute rispettivamente riconducibili al 31/8/2010 e 30/9/2010, di cui controparte contesta l'efficacia probatoria in quanto “la data non è chiara”, “non recano alcuna riferibilità al contratto oggetto di causa” e “non dimostrano
l'avvenuto incasso di qualsivoglia somma” (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta).
A differenza di quanto sostiene l'opposta le due ricevute sono riconducibili al rapporto allora in essere con in quanto riportano il n. 1100778994 del contratto originario, l'importo specifico Parte_3 della rata corrispondente a quella riportata nell'estratto conto (doc. 5), i dati del debitore ceduto, la firma dello stesso, oltre a quella dell'incaricato.
Tuttavia, nelle stesse ricevute si legge che “gli importi accreditati si intendono salvo buon fine”: pertanto, esse non possono costituire prova dell'avvenuto versamento in favore di e tanto Parte_3 meno dell'incasso da parte di quest'ultima.
Neanche dal raffronto di tali ricevute con l'estratto contabile di , prodotto in giudizio Parte_3 dall'opposta e ormai pacificamente riferibile al debito ingiunto di nulla emerge in proposito in Pt_1
quanto la seconda pagina, in cui dovrebbero figurare i movimenti corrispondenti alle date di pagamento indicate dal debitore ceduto, è stata omessa (doc. 7 – memoria ex art. 183, c.6, n.2 . CP_1
pagina 8 di 10 Neppure delle altre due transazioni, rispettivamente di € 10.000,00 e € 20.000,00, è stata data prova in quanto nulla è stato prodotto, in proposito, giudizio.
Se l'assenza di prova è indubbia per il versamento di € 10.000,00 in contanti, l'opponente per provare quantomeno la corresponsione di € 20.000,00, ha chiesto di emettere ordine nei confronti della
[...]
Agenzia di , di esibire in giudizio gli estratti del conto corrente numero 4377366 CP_5 CP_8
intestato a degli anni dal 2008, anno di inizio del prestito al 2012, nonché copia Parte_1 CP_6 dell'assegno circolare intestato ad di euro 20.000,00 e asseritamente consegnato alla CP_6
medesima società, sempre nel 2010, ma l'istanza è stata rigettata con ordinanza del 19/10/2023.
Dandosi per qui ribadite le ragioni addotte a sostegno del rigetto, a confutazione delle deduzioni difensive da ultimo volte in comparsa conclusionale si osserva ulteriormente che l'istanza di esibizione ha ad oggetto proprio “documentazione inerente a singole operazioni” quale è appunto il preteso pagamento di un importo tramite assegno, peraltro neppure compiutamente individuato, che, come tale, soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB e che una cosa è il contratto di conto corrente, nella specie intercorso con “documento contrattuale”, altra cosa sono gli estratti conto Controparte_5
e gli scalari da cui l'opponente avrebbe cercato di risalire all'assegno.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va altresì dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Spese di lite
Stante la soccombenza l'opponente deve essere condannato al pagamento dele spese di lite in favore dell'opposto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 si liquidano in: € 1.701,00 per la fase di studio;
€
1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 7.616,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 2.2.2021 nei confronti di in persona del procuratore generale, in Controparte_1
qualità di mandatario all'incasso di in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 3521/2020 del 31/12/2020, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
pagina 9 di 10 Genova, 20 settembre 2024
Il giudice
Barbara Romano
pagina 10 di 10