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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14483/2017 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Rosario Patti, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giovanni Fatuzzo, e rappresentato e Controparte_2
difeso da sé stesso, e proseguito nei confronti di
[...]
, rappresentata e difesa da sé stessa e dall'avv. Controparte_3
Salvatore Bonarrigo, rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Venerando Barbagallo, BARBAGALLO Venerando, rappresentato e difeso da sé stesso, nella qualità di eredi di CP_2
[...]
- convenuti -
Oggetto: Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita del 15/10/1988, registrato in data 24.4.1989 al n. 901.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
1 Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1). Con ricorso del 20.7.2017 ex art. 702 bis c.p.c. Pt_1
- premesso che in data 15/10/1988 aveva stipulato, quale
[...]
promissario acquirente, preliminare di compravendita con i convenuti - ha evocato in giudizio i MA e Giovanni Parte_2 chiedendo ai sensi dell'art. 2932 c.c. di: “
1- previamente dichiarare verificatosi quanto previsto in contratto preliminare di compravendita
inter partes del 15/10/1988 perché potersi addivenire al definitivo;
2-
a- ordinare ai convenuti, promittenti venditori, il deposito di ogni
documentazione richiesta dalla legge come necessaria alla emanazione di sentenza ex art. 2932 c.c. e non risultante in atti”, sentenza produttiva degli effetti traslativi del contratto non concluso “trasferendo da
e il tratto di terreno con Controparte_2 Parte_2
fabbricati rurali esteso catastalmente are 32,39, ma per quanto in
effetti si trova, in Aci S. Antonio contrada Lavina Sciarelle, confinante con eredi di , con , con vico Persona_1 Persona_2
privato e via pubblica, salvi migliori confini. Riportato al NCT di Aci
S. Antonio alla partita 5521 foglio 15 particella 216 fabbr. rur. di are
64 e 658 di are 32,39, subordinando l'efficacia traslativa al pagamento
da parte di della residua quota di prezzo di lire Parte_1
39.000.000 (€ 20141,81. Euro ventimilacentoquarantunoe81cent)”.
Ha esposto che: -in data 15/10/1988 era stato stipulato tra esso ricorrente, quale promissario acquirente, ed i MA , quali CP_2
promittenti venditori, contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il terreno indicato in ricorso, con previsione che l'atto pubblico di trasferimento sarebbe stato stipulato “entro quattro mesi da oggi e, comunque, non appena saranno ultimate le operazioni di divisione e relativo atto tra i venditori e i MA e Persona_3 Per_4
”; -rimasto inadempiuto l'obbligo derivante dal preliminare, esso
[...]
ricorrente aveva proposto nei confronti degli odierni convenuti azione
2 ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'esecuzione dell'obbligo a contrarre nella causa n. 3450/1989; -il giudizio era stato deciso giusta sentenza n.
1400/1994 depositata il 31/05/1994, passata in giudicato, con la quale la domanda era stata rigettata in quanto il Tribunale aveva ritenuto che il termine previsto nel preliminare non fosse ancora decorso a causa della sussistenza, ancora, delle operazioni divisionali fra i MA
-veniva riproposta dal ricorrente la medesima azione ex art. Per_1
2932 c.c. nel successivo giudizio iscritto al n. 1369/1998, “nella considerazione che il termine (chiamato condizione sospensiva) si fosse
verificato il 27.5.93 data di deposito della sentenza 1930/03 (rep. 4244) di primo grado nel processo di divisione intercorrente fra i MA
attuali convenuti contro per cui l'accordo tra i CP_2 Per_1 coeredi e ) potesse essere considerato un CP_2 Per_1
contratto definitivo di divisione limitatamente al tratto di terreno con
fabbricati rurali sito in Aci S. Antonio contratto Lavina (appunto quello oggetto del preliminare che ci occupa”; -la domanda veniva nuovamente rigettata giusta sentenza n. 3904/2006; - ogni problematica riguardante le operazioni divisionali fra i MA ed i CP_2 era stata chiusa a seguito della sentenza della Corte di Per_1
Cassazione n. 21322/2010 sicché “finalmente iniziava a decorrere il termine iniziale per la stipula”.
Nella considerazione, quindi, che la questione divisionale si era definitivamente chiusa con la sopra indicata sentenza del 2010, esso ricorrente aveva chiesto tutta una serie di adempimenti, necessari per la stipula dell'atto ai promittenti venditori, i quali non avevano dato alcun riscontro.
Ciò esposto, il ricorrente ha avviato la presente azione ex articolo
2932 c.c., previa declaratoria dell'essersi verificata la condizione sospensiva (costituita dalla divisione ereditaria), con l'attribuzione del bene oggetto del contratto preliminare ai convenuti . CP_2
Fissata l'udienza del 24.6.2028, con comparsa di costituzione e risposta del 13.6.2018 i MA e si Controparte_2 Parte_2 sono opposti alle domande, deducendo che l'azione, rispetto alla quale
3 era inapplicabile il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., era da ritenersi preclusa in quanto il Tribunale si era già pronunciato con sentenza di rigetto n. 1400/1994. Infine, hanno dedotto di essere privi di legittimazione passiva, “trattandosi di mero rapporto obbligatorio, come da atti”.
Sopravvenuto il decesso di la causa è stata Controparte_2
riassunta nei confronti Controparte_4 Controparte_3
e nella qualità di eredi.
[...] Controparte_5
Inoltre, nell'atto di riassunzione è stato dedotto per la prima volta dal ricorrente di essere venuto a conoscenza “che in data 10.10.2016 con atto di donazione accettata rogato da Notar le Persona_5
particelle intestate di cui supra sub [2]-c per la quota indivisa di ½ erano state trasferite inter vivos da proprio a Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_5
.
[...]
Si è costituita nel giudizio riassunto Controparte_3
[...]
Ha eccepito: -l'inammissibilità della domanda per essere preclusa dal passaggio in giudicato sia della sentenza n. 3906/2006 sia della sentenza n. 1400/1994; -il difetto di legittimazione passiva deducendo, al riguardo, di avere rinunciato all'eredità di - Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per essere il bene oggetto della domanda estraneo al patrimonio di evidenziando, Controparte_2
sul punto, che non faceva parte dell'eredità relitta in quanto il titolare in data 10/10/2016 (quindi, dopo l'introduzione della presente causa) lo aveva trasferito con atto inter vivos a e ad essa Controparte_5
convenuta; -in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'azione.
Si è altresì costituito nel giudizio riassunto . Controparte_5
Ha eccepito: -il difetto di legittimazione passiva deducendo, al riguardo, di non avere ancora accettato l'eredità di CP_2
-l'inammissibilità della domanda per essere preclusa dal
[...]
passaggio in giudicato sia della sentenza n. 3906/2006 sia della sentenza n. 1400/1994; -l'impossibilità originaria del petitum e la tardività ed
4 inammissibilità della modifica della domanda e delle questioni di diritto e di fatto introdotti con l'atto di riassunzione;
-l'inammissibilità della domanda per essere il bene oggetto della domanda estraneo al patrimonio di ed ha in proposito rilevato che alla Controparte_2
data di introduzione della presente causa non era Controparte_2
più proprietario della quota indivisa di ½ del tratto di terreno e del fabbricato rurale, oggetto del preliminare del 15/10/1988, in quanto trasferiti con contratto del 10/10/2016.
Si è costituita nel giudizio riassunto anche . Controparte_4
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda per impossibilità dell'oggetto della prestazione. Ha dedotto, al riguardo, che non è proprietaria dei beni oggetto di causa trattandosi di immobili dapprima appartenuti in proprietà esclusiva al de cuius in Controparte_2 comproprietà “pro indiviso” di ½ con , ma dallo Parte_2 stesso trasferiti prima dell'istaurazione della causa ai figli CP_3
e con atto di donazione del 10/10/2016.
[...] Controparte_5
Ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato deducendo, sul punto, che la domanda era preclusa per effetto dei giudicati formatisi sia sulla sentenza del Tribunale di Catania
n. 1400/1994 depositata il 31/05/1994 sia sulla successiva sentenza del
Tribunale di Catania n. 3904/2006 depositata il 11/11/2006.
Con memoria dell'11/05/2020 si è costituita nel giudizio riassunto con nuovo difensore, stante il decesso dell'avv. Parte_2
ed ha eccepito il giudicato, il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e l'impossibilità della prestazione per quote frazionate.
Con ordinanza del 28/4/2021 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario. Alla successiva udienza sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo
Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali
5 è stato posto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
______________
2). In via preliminare va esaminata l'eccezione di giudicato.
È da premettere che la questione della inammissibilità del giudizio per contrasto con un giudicato tra le stesse parti formatosi può essere esaminata d'ufficio, anche a prescindere da una tempestiva eccezione di parte.
In merito alla rilevabilità d'ufficio della questione del giudicato, la
Suprema Corte con l'ordinanza del 2019, confermando la giurisprudenza già formatasi (v, in particolare la pronuncia delle
Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione Cass. civ. Sez.
Unite, 17-12-2007, n. 26482) e così rigettando il ricorso che era stato proposto dalla parte soccombente nel primo e nel giudizio di 2° grado, ha ribadito la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di un nuovo giudizio per contrasto con il giudicato (anche esterno) già formatosi tra le stesse parti sulla stessa questione, così puntualizzando: “Questa
Corte, infatti, ha già chiarito (a partire da Cass. Sez. U, 25/05/2001, n.
226) che l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato
interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico ma è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, senza che
in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.”.
Nella fattispecie in esame, peraltro, l'esistenza del giudicato è stata oggetto di espressa eccezione, innanzitutto da parte degli originari convenuti e . Controparte_2 Parte_2
L'eccezione, inoltre, è stata sollevata dai soggetti nei cui confronti il ricorrente ha riassunto - nella qualità di eredi di Controparte_2
- il giudizio interrotto, ovverosia Controparte_3
e . Controparte_4 Controparte_5
Anche le predette parti, infatti, hanno eccepito espressamente il giudicato in relazione all'accertamento compiuto tra Parte_1
6 ed i MA e sia nella sentenza n. Controparte_2 Parte_2
3906/2006 sia nella sentenza n. 1400/1994.
Orbene.
Come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame della questione. (ex plurimis Cass. Civ.
Sezioni Unite, n. 26482 del 2007; Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 10623 del
8/5/2009).
Nel caso di specie, in ordine ai fatti processuali va rilevato – per come è pacifico tar le parti – che con sentenza n. 1400 del 31/05/1994
resa dal Tribunale di Catania nella causa 3549/1989 RG veniva rigettata
- sul presupposto, poi considerato errato da Tribunale di Catania nel
secondo giudizio avente lo stesso oggetto promosso dal ricorrente, del mancato decorso del termine per la stipula del definitivo - la domanda con cui aveva chiesto ai sensi dell'art. 2932 c.c. di Parte_1
emettersi nei confronti dei MA e Controparte_2 Parte_2
sentenza produttiva degli effetti traslativi del contratto di compravendita non concluso, di cui al preliminare del 15/10/1988.
La superiore sentenza - avverso la quale veniva proposto dal appello solo sulle spese - passava in giudicato. Pt_1
In seguito, l'odierno ricorrente instaurava dinanzi a questo
Tribunale un secondo giudizio, iscritto al n. 1369/1998 RG, formulando nei confronti dei MA e la Controparte_2 Parte_2
medesima domanda diretta all'emanazione ai sensi dell'art. 2932 c.c. di sentenza produttiva degli effetti traslativi del contratto di compravendita non concluso, di cui al preliminare del 15/10/1988.
Il giudizio iscritto al n. 1369/1998 RG si concludeva con sentenza di rigetto n. 3904/2006.
7 Anche la sentenza n. 3904/2006 passava in giudicato in quanto l'appello proposto dal veniva dichiarato improcedibile ed il Pt_1
ricorso per Cassazione veniva rigettato.
Nel dettaglio, con la sentenza n. 3904/2006 il Tribunale ha affermato: -che la prestazione oggetto del preliminare era esigibile dal
23/5/1994 - a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa
nel giudizio di divisione instaurato tra coeredi, per effetto della quale
veniva attribuito ai MA (ovverosia i promittenti CP_2
venditori) il tratto di terreno oggetto del contratto preliminare del
15/10/1988 - data della prima udienza di comparizione in appello avverso la sentenza divisionale n. 1930 del 1993; -che alla data del deposito (31/5/1994) della sentenza n. 1400/1994, con cui era stata rigettata la domanda proposta per la prima volta dal ricorrente ai sensi dell'art. 2932 c.c. sul presupposto da ritenersi errato del mancato decorso del termine dedotto in preliminare, la prestazione oggetto del contratto preliminare in realtà era già esigibile;
-che costituiva onere del pertanto, impugnare la sentenza n. 1400/1994 “fondata su un Pt_1
[... presupposto rivelatosi errato” quale l'inesigibilità della prestazione;
tuttavia, aveva impugnato la sentenza n. 1400/1994 solo sul Pt_3
capo relativo alle spese;
-detta pronuncia n. 1440/1994, di conseguenza,
era passata in giudicato per tutti gli altri capi, ovvero quelli relativi al rigetto delle domande di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
e di risarcimento dei danni per mancata stipula del definitivo.
Sulla base di tale percorso argomentativo, il Tribunale con la sentenza n. 3904/2006 ha rigettato la domanda proposta - per la seconda volta - dal ai sensi dell'art. 2932 c.c. ritenendola preclusa dalla Pt_1
precedente pronuncia contenuta nella sentenza 1400/1994 giacché
passata in giudicato.
Anche la predetta sentenza n. 3904/2006 è passata in cosa giudicata.
Orbene, la superiore pronuncia n. 3904/2006, in quanto passata in giudicato, preclude l'accoglimento della domanda riproposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la terza volta dal nel presente giudizio. Pt_1
8 Essa, infatti, impedisce il riesame della medesima questione giuridica, oggetto sia del giudizio conclusosi con la sentenza del 2006 sia dell'odierno giudizio, costituita in entrambi dalle domande con le quali il ricorrente chiede di: -dichiararsi verificata la condizione sospensiva prevista nel preliminare di compravendita;
-emettersi sentenza ex articolo 2933 c.c., che produca gli effetti traslativi del contratto non concluso.
Invero - rigettate dal Tribunale con la sentenza del 2006, passata in cosa giudicata, le domande del ricorrente con l'argomentazione che la condizione perché si procedesse alla stipula del contratto definitivo si era verificata in data 23.5.1994, a seguito del passaggio in giudicato
in parte qua della sentenza del tribunale n. 1930/1993, intervenuta nel giudizio divisionale - non può con l'odierno Controparte_6
giudizio chiedersi che, contrariamente a quanto deciso con detta sentenza (del 2006) passata in cosa giudicata, la condizione si consideri non ancora verificata alla data del 23.5.1994 per essersi avverata solo successivamente a seguito della decisione della Suprema Corte di cassazione n. 21322/2010.
In altre parole, la contestazione del presunto errore in cui fosse incorso il giudice con la sentenza del 2006, rigettando le domande ex art. 2932 c.c. - con l'argomentazione che la condizione sospensiva si era verificata nel corso della prima causa, per cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. 1400 del 1994 emessa in quel giudizio, che invece aveva rigettato le domande sostenuto l'esatto contrario, laddove invece, ad avviso dell'odierno ricorrente, la condizione era da
considerarsi ancora non verificata, derivando solo dal giudicato sul giudizio divisionale con la sentenza della Cassazione n. 21322 del 2010
- andava fatta valere con l'impugnazione della sentenza n. 3904/2006, deducendone appunto l'erroneità di motivazione in ordine alla portata della prima sentenza, e non promuovendo un nuovo giudizio nel 2017.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, le domande proposte dal ricorrente vanno rigettate, per contrasto con il giudicato formatosi con la sentenza n. 3904/2006, con la quale la
9 domanda ex articolo 2932 c.c. era stata rigettata per il giudicato formatosi con la sentenza del 1994.
Le spese di lite vanno, peraltro, totalmente compensate tra tutte le parti, stante la particolare complessità, nonché in ragione del tenore degli atti difensivi, nella ricostruzione della integrale vicenda giuridica e processuale, la quale ha coinvolto sia le parti originarie sia quelle subentrate a seguito del decesso di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
14483/2017 R.G.;
Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Di Gesu
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