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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6584/2022 R.G. avente ad oggetto: “divisione ordinaria”, vertente
TRA
(nata in [...], il [...], C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Roberto Tommasini, presso il cui studio elett.mente domicilia in Casoria, alla via G.
Giolitti n. 4
ATTRICE
E
(nato in [...], il [...], C.F. ) domiciliato Controparte_1 C.F._2
come in atti
CONVENUTO CONTUMACE
E
”, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gianluca Caporaso, presso il cui studio elett.mente domicilia in Napoli, alla via Cervantes
n. 55/14
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e con i successivi atti di causa, l'odierna attrice, sulla premessa di essere comproprietaria unitamente al fratello dei terreni siti in Controparte_1
Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n. 629 e foglio 9 part. n. 630, meglio identificati in atti, chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria, con attribuzione ex art. 720 c.c., con vittoria di spese e compensi di lite.
benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
L' ”, in persona del l.r.p.t., nella qualità di creditore ipotecario Controparte_2
del convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a Controparte_1 mezzo della quale chiedeva adottarsi gli opportuni provvedimenti a tutela del credito vantato, anche tramite la vendita all'asta dei beni oggetto di comunione.
All'udienza del 24.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, in primo luogo risulta pacifico agli atti e secondo le conclusioni riportate nella consulenza tecnica d'ufficio, che lo scrivente ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni, che il compendio immobiliare per cui è causa è costituito dai terreni siti in Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n.
629 e foglio 9 part. n. 630, meglio identificati in atti.
Ciò posto, va accolta, in assenza di contestazioni sul punto e di altri criteri utilizzabili previsti dalla legge, l'unica domanda di assegnazione/attribuzione formulata nel presente giudizio dall'attrice del terreno identificato al foglio 9 part. 630, con relativa assegnazione dell'altro Parte_1
terreno identificato al foglio 9 part. 629 al fratello Controparte_1
Nulla va stabilito a titolo di conguagli in quanto i terreni, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della c.t.u., hanno in sostanza pari valore economico.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, e della consulenza tecnica d'ufficio, vanno poste a carico della massa, con condanna delle singole parti in eguale misura e in solido tra loro;
nulla viceversa per le spese di lite nei confronti della parte contumace e della restante parte ” atteso Controparte_1 Controparte_2
l'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di regolarmente citato e non costituito;
Controparte_1
- dispone lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti;
- assegna a il terreno sito in Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n. 630, meglio Parte_1
identificato in atti;
- assegna a il terreno sito in Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n. 629, Controparte_1
meglio identificato in atti;
- pone le spese di giudizio a carico della massa, con condanna di entrambi i comunisti in eguale misura e in solido tra loro, che liquida: in favore dell'attrice in euro 292,26 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- nulla per le spese nei confronti delle restanti parti;
- pone le spese delle consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico della massa, con condanna di entrambi i comunisti in eguale misura e in solido tra loro.
Così deciso in Aversa, 10.7.2025.
Il giudice estensore
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6584/2022 R.G. avente ad oggetto: “divisione ordinaria”, vertente
TRA
(nata in [...], il [...], C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Roberto Tommasini, presso il cui studio elett.mente domicilia in Casoria, alla via G.
Giolitti n. 4
ATTRICE
E
(nato in [...], il [...], C.F. ) domiciliato Controparte_1 C.F._2
come in atti
CONVENUTO CONTUMACE
E
”, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gianluca Caporaso, presso il cui studio elett.mente domicilia in Napoli, alla via Cervantes
n. 55/14
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e con i successivi atti di causa, l'odierna attrice, sulla premessa di essere comproprietaria unitamente al fratello dei terreni siti in Controparte_1
Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n. 629 e foglio 9 part. n. 630, meglio identificati in atti, chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria, con attribuzione ex art. 720 c.c., con vittoria di spese e compensi di lite.
benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
L' ”, in persona del l.r.p.t., nella qualità di creditore ipotecario Controparte_2
del convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a Controparte_1 mezzo della quale chiedeva adottarsi gli opportuni provvedimenti a tutela del credito vantato, anche tramite la vendita all'asta dei beni oggetto di comunione.
All'udienza del 24.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, in primo luogo risulta pacifico agli atti e secondo le conclusioni riportate nella consulenza tecnica d'ufficio, che lo scrivente ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni, che il compendio immobiliare per cui è causa è costituito dai terreni siti in Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n.
629 e foglio 9 part. n. 630, meglio identificati in atti.
Ciò posto, va accolta, in assenza di contestazioni sul punto e di altri criteri utilizzabili previsti dalla legge, l'unica domanda di assegnazione/attribuzione formulata nel presente giudizio dall'attrice del terreno identificato al foglio 9 part. 630, con relativa assegnazione dell'altro Parte_1
terreno identificato al foglio 9 part. 629 al fratello Controparte_1
Nulla va stabilito a titolo di conguagli in quanto i terreni, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della c.t.u., hanno in sostanza pari valore economico.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, e della consulenza tecnica d'ufficio, vanno poste a carico della massa, con condanna delle singole parti in eguale misura e in solido tra loro;
nulla viceversa per le spese di lite nei confronti della parte contumace e della restante parte ” atteso Controparte_1 Controparte_2
l'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di regolarmente citato e non costituito;
Controparte_1
- dispone lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti;
- assegna a il terreno sito in Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n. 630, meglio Parte_1
identificato in atti;
- assegna a il terreno sito in Casoria, alla via Perlasca, foglio 9 part. n. 629, Controparte_1
meglio identificato in atti;
- pone le spese di giudizio a carico della massa, con condanna di entrambi i comunisti in eguale misura e in solido tra loro, che liquida: in favore dell'attrice in euro 292,26 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- nulla per le spese nei confronti delle restanti parti;
- pone le spese delle consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico della massa, con condanna di entrambi i comunisti in eguale misura e in solido tra loro.
Così deciso in Aversa, 10.7.2025.
Il giudice estensore
Fulvio Mastro