TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/08/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2404 del R.G.A.C. per l'anno
2020 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ONNIS MAURIZIO ( ) VIA C.F._1
MILLELIRE 1 CAGLIARI;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 CP_3
C.F. )
[...] C.F._4
con il patrocinio dell'avv. Margherita Orecchioni E L'AVVTO
Agostinangelo Demartis Via Roma 56 Tempio Pausania;
CONVENUTI
(C.F. Controparte_4 C.F._5
(C.F. Controparte_5 C.F._6
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
1 E
(C.F. ), CP_7 P.IVA_3 Controparte_8
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
[...]
Marco Ferraro ( ) e MA Gugliotta CodiceFiscale_7
( ) C.F._8
NOTAIO AVV. con l'avvto Giovanni Azzena CP_9
CHIAMATI IN CAUSA
ASSIGESCO SRL, contumace
, con l'avvto Giovanni Adriano, Controparte_10
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare.
All'udienza del 13/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
IN VIA PRINCIPALE dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a , MA e rigettarsi ogni avversa Controparte_1 CP_3
domanda, siccome inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e diritto (in particolare quella di intervenuta usucapione); dichiarare l'efficacia del pignoramento eseguito da Controparte_11
in data 26.1.2016 – trascritto a Sassari il 4.2.2016 contro
[...]
relativamente alla porzione di terreno pari a Controparte_12
mq. 630 del f. 23 Mapp. 999; revocarsi, ad ogni effetto, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, del 11.8.2020, comunicata il 12.8.2020,
2 nella procedura esecutiva immobiliare n. 28/2016 pronunciata nella fase “cautelare” del procedimento. Con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
IN VIA SUBORDINATA – dichiarare e CP_13
confermare la legittimazione di alla chiamata in Controparte_11
causa del Sig. Avv. Notaio ex art. 106 c.p.c.; in caso CP_9
di accoglimento dell'opposizione dei signori , Controparte_1
MA e dichiarare ed accertare la responsabilità CP_3
professionale del chiamato in causa, come precisato nell'atto di citazione, nei confronti di e quindi della Controparte_11
cessionaria come in atti. Conseguentemente, Parte_1
dichiarare quest'ultimo tenuto al risarcimento dei danni a favore di quest'ultima, nella misura che verrà accertata, quantificata e liquidata in corso di causa ovvero in sede separata. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E
[...]
in questa ovvero in separata sede dichiarare di esclusiva CP_13
proprietà di quanto oggetto di questa causa Controparte_12
(area fabbricabile identificata in atti quale ex mappale 1000 e/o oggi censito al F. 23 Mapp. 999 – Viddalba), per accessione invertita ex art. 938 c.c., con ogni relativa conseguenza in ordine ai pagamenti ivi previsti, come precisato agli atti ovvero, in via subordinata ulteriore e/o alternativa;
dichiarare tenuti, ex art. 936 c.c., i sigg.
[...]
, MA e a pagare a a CP_1 CP_3 Controparte_12
loro scelta il valore dei materiali, il prezzo della manodopera e del progetto oppure l'aumento di valore recato al fondo nella misura che verrà accertata e liquidata in corso di causa, avanti questa sede ovvero in sede separata, oltre accessori di legge;
da assegnarsi
3 contestualmente alla società creditrice che agisce Parte_1
ex art. 2900 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per e Parte_2 CP_3
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, previa ricostituzione del F. 23, M.1000, di mq.
630 circa – ed attribuzione di un nuovo numero identificativo catastale e, per le motivazioni in fatto e diritto meglio dedotte in narrativa, accertato incidenter tantum, il diritto di comproprietà in capo a e sul terreno già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
identificato al Comune di Valledoria - Località La Muddizza- F. 23,
M. 1000, di circa 630 mq. :
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del pignoramento immobiliare per il quale è causa eseguito da
[...]
in data 26.01.2016 sul predetto terreno e su tutto ciò che CP_11
sopra vi insiste -così come anche nuovamente ricostituito ed identificato catastalmente - e di tutti gli atti esecutivi conseguenti.
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II,, con esonero da ogni responsabilità, di cancellare le formalità gravanti sulla particella per la quale è causa (già F.23 Mapp.1000) così come ricostituita,
- Vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per CP_7
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in linea preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di SC RL erroneamente evocata in giudizio essendo, invece, legittimata passiva la comparente
[...]
; Controparte_14
4 - nel merito, in via principale, rigettare integralmente ogni domanda svolta nei confronti del Notaio Dott. perché infondata CP_9
in fatto e in diritto, oltre che non provata, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
- nel merito, in via subordinata e con salvezza di gravame, nell'ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale
Notaio Dott. , limitare il conseguente risarcimento ex CP_9
art. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- Nel merito del rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, del Notaio dr. , si CP_9
chiede che il Tribunale adito Voglia:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza convenzione n.
IFL0011090 invocata dal Notaio, essendo la prima richiesta risarcitoria pervenuta all'assicurato in epoca antecedente alla sua operatività;
- liquidare l'indennizzo dovuto dalla chiamata società
[...]
nei limiti stabiliti dalla polizza Controparte_14
convenzione IFL0008349, così come integrata dalla polizza
IFL0008350.163288 avente un massimale euro 3.000.000,00 ed una franchigia di euro 15.000 a carico del Notaio;
Con vittoria di spese, competenze legali ed onorari di causa nei confronti di chi di ragione, comprese spese generali Iva e cpa come per legge”.
Per il Notaio CP_9
IN VIA PRINCIPALE
1)-dichiarare l'efficacia del pignoramento eseguito da Controparte_11
in data 20.1.2016 – trascritto a Sassari il 4.2.2016 contro
[...]
5 relativamente alla porzione di terreno pari a Controparte_6 CP_6
mq. 630 del F. 23 Mapp. 999;
2)- con vittoria di spese e competenze di legge.
IN VIA SUBORDINATA e CP_13
3)- Rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice, assolvendo il notaio da ogni CP_9
avversa pretesa;
4)- nella denegata ipotesi di accoglimento di detta ultima domanda dichiarare la OM , a tenere indenne lo stesso CP_14
Notaio da qualsivoglia pregiudizio dovesse derivargli dalla CP_9
odierna controversia;
6)- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 Controparte_12 [...]
e e introduceva il giudizio di merito CP_5 Controparte_4
conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare n
28/2016 proposta da , MA e con Controparte_1 CP_3
Cont contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta da
SP di essere intervenuta nella procedura esecutiva n 28/2016 nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_10
nei conforti di e e di Controparte_6 Controparte_5
altri crediti rappresentati da 6 contratti spediti in forma esecutiva redatti dal Notaio , per la realizzazione del proprio credito di CP_9
euro 491.162,465 oltre interessi e accessori.
Allegava che, con provvedimento dell'11.8.2020, il GE aveva sospeso la procedura esecutiva accogliendo la domanda di , Controparte_1
6 MA e i quali aveva sostenuto che parte dei beni sottoposti CP_3
a pignoramento erano stati edificati su terreni in loro proprietà.
In particolare, il GE aveva sospeso l'esecuzione sui beni realizzati sul mappale distinto in origine con l'identificativo 1000.
Con l'opposizione di terzo i predetti avevano esposto che il bene oggetto dell'esecuzione immobiliare promossa da Controparte_10
contro comprendeva, tra gli altri, il terreno Controparte_12
identificato al foglio 23 mapp 3283 originato dal mapp 3281 del foglio
23 a seguito della demolizione del preesistente fabbricato censito al
NCEU f 23 mapp 999.
Avevano sostenuto che il fondo così identificato non era mai stato acquistato da con la conseguenza che il Controparte_12
pignoramento oggetto dell'opposizione, per mero errore, aveva incluso un mappale non in proprietà del debitore.
Nel giudizio cautelare di opposizione si era costituita Controparte_10
ed aveva contestato l'avversa domanda allegando che il pignoramento era del tutto legittimo poiché aveva ad oggetto i medesimi beni gravati da ipoteca di primo grado accesa contestualmente alla sottoscrizione del mutuo fondiario redatto dal Notaio in data 22.6.2010. CP_9
Con il presente giudizio introduceva il giudizio di Parte_1
merito conseguente all'opposizione di terzo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Notaio allegando la sua CP_9
responsabilità professionale nella redazione del mutuo fondiario.
Si costituiva in giudizio il predetto e chiedeva il rigetto della domanda allegando che gli opponenti avrebbero dovuto provare il proprio diritto di proprietà sul mappale controverso e che tale prova non poteva dirsi raggiunta.
7 Sosteneva che, in ogni caso, la società aveva acquisito il CP_12
possesso sull'intero mappale per mq 805 dal 20.12.2007, cioè dal decreto di trasferimento;
vi aveva edificato un complesso di 34 appartamenti;
aveva continuato a possedere ininterrottamente fino al momento del pignoramento in suo danno.
Poiché, secondo le allegazioni del notaio, gli opponenti avrebbero dovuto fornire la prova del giudizio di rivendicazione, e tale dimostrazione non era stata fornita, la domanda doveva essere rigettata.
Sosteneva che la domanda era infondata anche in considerazione della storia del mappale.
E infatti, esponeva , fin dall'anno 1985 esistevano nel foglio CP_9
innanzi richiamato due particelle: la n. 89, che in quell'anno veniva frazionata generando, fra le altre, la particella 999 di ha.
0.02.32 e la n. 97, che, a sua volta frazionata, dava luogo, fra le altre, alla particella 1000, di ha 0.06.30.
Con nota di variazione in data 28 gennaio 1986, la particella identificata nel Catasto terreni del Comune di Valledoria col n. 1000 era soppressa ed unita alla particella 999: questa era, dunque, ripristinata con i dati seguenti “Sez. Castelsardo, Foglio 23, particella
999, ente urbano, mq. 862”.
Con nota di variazione (costituzione) del 26.1.1986, l'unità immobiliare edificata sul terreno identificato nel Comune di
Valledoria al Foglio 23, particella 999, ente urbano di mq. 862 veniva censita nel N.C.E.U con i dati “Foglio 23, particella 999 CAEG A/3,
Classe 2, Vani 7 , Piano Terra, Via G. Garibaldi n. 20”.
Con atto notarile del 10.7.1997, trascritto il 1.8.1997, CP_16
acquistava la piena proprietà della unità immobiliare “In Valledoria,
8 Foglio 23, Particella 999, Categ. A/3, Classe 2, vani 7, piano terra, Via
Garibaldi n. 20”.
La detta particella venne successivamente assoggettata a pignoramento, in danno dell'acquirente , il 24.4.2004. CP_16
In esito al procedimento esecutivo iniziatosi con detto pignoramento, con decreto di trasferimento del 20.12.2007 il mappale 999 fu acquistato –nell'ambito dell'esecuzione immobiliare 87/04- da
Controparte_6
Demolito il fabbricato di cui innanzi (censito con la particella 999), era generata la Particella 3281, di mq. 862, la quale –a sua volta frazionata- generava, fra l'altro, in data 19.4.2010, la particella 3283, di mq. 805.
A seguito di soppressione di tale ultimo mappale si generavano le particelle 3490, di mq. 725, e la particella 3491, di mq. 80, le quali sono quelle assoggettate al pignoramento dell' 8.1.2016, nell'ambito dell'esecuzione de qua.
Tutto ciò premesso il sosteneva che le conclusioni cui era CP_9
giunto il consulente nel corso dell'opposizione erano del tutto Per_1
errate poiché aveva ritenuto che la variazione catastale cioè la fusione del mappale 999 nel mappale 1000 fosse intervenuta nel lasso di tempo intercorso tra il pignoramento in danno di e CP_1
l'aggiudicazione in favore di Costruzione CASA e non invece, correttamente, nel 1986 cioè nel momento in cui la denuncia di variazione era stata presentata, a nulla rilevando, dal punto di vista degli effetti della variazione, che l'ufficio avesse esaminato la domanda in un momento successivo cioè il 5 agosto 2004.
Ad ulteriore conferma delle precedenti considerazioni CP_9
osservava che gli opponenti dovevano essere pienamente consapevoli della reale situazione tanto che mai avevano reclamato alcunchè da
9 né mai avevano inserito il mappale (rectius l'ex Controparte_12
mappale) 1000 nelle dichiarazioni di successione.
Sosteneva inoltre che non rilevava neppure la circostanza CP_9
che, tanto nell'atto pubblico di vendita del 1997, in favore di CP_16
, quanto nel decreto di trasferimento del 2007, in favore di
[...]
il mappale 999 era stato indicato come di Controparte_12
superficie inferiore a quella di mq. 862, risultata dalla fusione.
Ad ulteriore conferma allegava che –essendo l'oggetto CP_9
principale della vendita e del decreto di trasferimento il fabbricato per realizzare il quale, come innanzi si è rilevato, era stata appunto effettuata la fusione fra le due particelle- il terreno che lo circondava altro non rappresentava che una pertinenza del fabbricato medesimo.
Risultava, dunque, applicabile la disposizione di cui all'art. 818 cod. civ., secondo cui gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.
In altri termini la porzione contestata doveva ritenersi in proprietà di anche per tale motivo. CP_6
concludeva chiedendo il rigetto della domanda di manleva CP_9
proposta nei suoi confronti e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società di assicurazione (ufficio di Controparte_17
liquidazione ASSIGESCO RL) perché lo manlevasse in caso di condanna.
Si costituiva e contestava l'operatività della polizza CP_7
invocata dal notaio (n IFL001109), che avrebbe dovuto CP_9
operare “dalle ore 24.00 dell'01.05.2018 alle ore 24.00 dell'01.05.2021” e rilevava che la prima richiesta risarcitoria era datata 14.4.2017 e dunque in data anteriore l'inizio della copertura.
Quanto alla polizza n. IFL0008349 stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato con durata dalle ore 24 del 1° maggio 2015 alle ore 24
10 del 1° maggio 2018, osservava che il tipo di copertura offerta era claims made, in quanto – come detto - garantisce il terzo beneficiario
(e, quindi, il cittadino) in relazione alle richieste risarcitorie formulate per la prima volta durante il periodo assicurativo;
che la copertura poteva essere riconosciuta nei seguenti limiti:
1)un massimale di euro 150 .000,00 per sinistro con il limite massimo per anni assicurativo di € 1.000.000,00 ex art. 3 delle c.g
2) una franchigia obbligatoria, che rimane a carico del singolo Notaio, pari ad € 50.000, 00 per ogni sinistro a carico dell , ex art. CP_18
4 lett. A) delle c.g
Rilevato che aveva sottoscritto personalmente anche la CP_9
polizza numero IFL0008350.163288, aumentando il massimale a quello minimo di legge di € 3.000.000 ,00, e riducendo la franchigia ad € 1 5.000,00, nonché ulteriori polizze di aumento del massimale;
tutto ciò premesso la società richiamava le difese svolte dal e CP_9
aggiungeva che il notaio aveva adempiuto correttamente la propria obbligazione relativa alla stipula del mutuo fondiario e dell'iscrizione di ipoteca tanto che anche la successiva relazione ex art 567 cpc aveva confermato la correttezza dei dati indicati con particolare riferimento alla proprietà.
Concludeva sostenendo che, anche ove fosse stata dimostrata la proprietà dei terzi, comunque avrebbe dovuto trovare applicazione l'esimente di cui all'art 2236 cc.
Concludeva come in atti.
e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4
rimanevano contumaci. CP_19
***
Gli opponenti solo nel presente giudizio chiedevano che venisse riconosciuto l'acquisto della proprietà per usucapione, CP_10
11 chiedeva il rigetto della domanda poiché nuova rispetto a quella CP_10
introdotta nella fase di opposizione fondata esclusivamente sul titolo contrattuale.
In diritto
Si deve in primo luogo premettere che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria” (Cassazione civile sez. III,
31/03/2025, n.8419) e ciò in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi “il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso
"petitum".” (Cassazione civile sez. III, 10/03/2023, n.7163).
Dalle precedenti considerazioni discende che, avendo gli opponenti contestato l'illegittimità del pignoramento, con il ricorso ex art 619 cpc allegando di essere proprietari per una serie continua di cessioni mortis causa e non avendo allegato alcunchè in ordine all'acquisto a titolo originario per usucapione, si deve concludere che la domanda di riconoscimento dell'acquisto per usucapione proposta solo nel presente giudizio deve essere considerata tardiva e inammissibile.
***
Quanto alle restanti contestazioni si ritiene di condividere l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. il terzo opponente deve dare la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato sul bene pignorato. Nel caso di beni immobili valgono le regole sull'onere probatorio proprie del giudizio di rivendicazione
12 o di accertamento della proprietà dei beni stessi. (Cassazione civile, sez. III, 24/09/2010, n. 20173)
Nel caso in esame, dunque, gli opponenti erano tenuti a provare la loro proprietà del bene oggetto del pignoramento contestato risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario.
Tale prova non è stata fornita.
Dall'esame dell'opposizione di terzo si deprende che i ricorrenti contestano la legittimità del pignoramento avente ad oggetto, tra gli altri, il terreno identificato al catasto al F 23 mappale 3283 originato dal foglio 23 mappale 3281 a seguito della demolizione del fabbricato censito al foglio 23 mapp 999, in precedenza individuato al F 23 mapp
1000.
Allegano che il pignoramento promosso contro la Controparte_12
aveva erroneamente incluso il mappale 999 del foglio 23 che, in realtà la società detta non aveva mai acquistato.
Più precisamente i ricorrenti sostenevano che, in realtà, quel terreno doveva essere considerato in loro esclusiva proprietà per averlo acquistato per successione da deceduto in Valledoria il Persona_2
10.7.2001, (con accettazione tacita di eredità del Notaio del CP_9
22.11.2007 rep 67073/24987), il quale a sua volta lo aveva acquistato per successione da deceduto il 2.1.1958 (agli Persona_3
atti la trascrizione della successione).
In realtà dall'esame dei documenti detti non si ricava la prova della proprietà in capo agli odierni opponenti.
Al contrario i documenti provano che i ricorrenti sono succeduti a il quale a sua volta era succeduto, insieme con Persona_2 [...]
, a , e provano, in CP_20 CP_21 Persona_3
13 particolare, che i ricorrenti succedono pro-indiviso nella seguente misura:
in ragione di 2/36; Controparte_1
e in ragione di 1/36 ciascuno. CP_3 Controparte_2
Considerato che l'onere probatorio nel caso di opposizione di terzo è quello dell'azione di rivendicazione e che nel giudizio di rivendicazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare la propria titolarità sul bene, risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione e che dunque la prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile (Cassazione civile sez. II, 31/12/2024, n.35258), tutto ciò premesso si deve concludere che gli opponenti non hanno fornito la prova necessaria.
E infatti, in mancanza della provenienza dell'immobile oggetto di causa in favore di , del possesso continuato Persona_3
ventennale ed in assenza della domanda relativa all'acquisto a titolo originario dell'immobile, si deve concludere che la ricostruzione della provenienza non è completa e che il diritto non è provato.
Né del resto si giunge a conclusioni diverse se si esamina l'opposizione nella parte in cui i ricorrenti deducono che i beni relitti da erano indivisi e solo “formalmente” intestati a tutti i Persona_2
coeredi e ma in realtà “erano nel possesso dei CP_20 Per_4
singoli eredi ed in particolare degli odierni ricorrenti”.
In altri termini gli stessi opponenti allegano che l'acquisto della proprietà sarebbe avvenuto perché erano al possesso esclusivo di beni che formalmente risultavano di proprietà di tutti i coeredi.
14 Poiché è evidente che, in assenza di una sentenza di usucapione, il possesso meramente allegato in questo giudizio non consente di ritenere raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione;
considerato che
la domanda di usucapione proposta nel presente giudizio è tardiva e inammissibile;
ritenuto che
dai documenti agli atti si evince che non vi è prova dell'acquisto mortis causa della proprietà del mappale 999 foglio 23; che inoltre non vi è prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del con riferimento agli immobili non Persona_2
compresi nell'atto di vendita 22.11.2007; che non vi è prova del possesso continuato e dell'acquisto del bene da parte di Persona_3
per tutti i motivi detti, non essendo provato il diritto di proprietà dei terzi opponenti sul terreno identificato al F 23 mapp 999, rigetta la domanda e dichiara la legittimità del pignoramento eseguito da
[...]
in data 26.1.2016 trascritto in Sassari il 4.2.2016 contro CP_10
relativamente al terreno di mq 630 distinto al Controparte_12
Foglio 23 mapp 999.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 Cpc, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (Cassazione civile sez. II, 23/01/2023, n.1909).
15 Nel caso in esame, dunque, gli opponenti (attori sostanziali e convenuti formali nel presente giudizio) saranno tenuti alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dai terzi chiamati in causa costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta l'opposizione del terzo e dichiara la legittimità del pignoramento eseguito da in data 26.1.2016 Controparte_10
trascritto in Sassari il 4.2.2016 contro Controparte_12
relativamente al terreno di mq 630 distinto al Foglio 23 mapp 999.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di e , delle spese processuali che liquida Parte_1 Controparte_10
complessivamente come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Liquida le spese in favore del terzo e nella CP_9 CP_7
stessa misura e pone il pagamento a carico degli opponenti in solido tra loro.
16 Pone le spese della consulenza definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro.
Nulla sulle spese nei confronti dei contumaci
Sassari li 18/08/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 2404 del R.G.A.C. per l'anno
2020 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. ONNIS MAURIZIO ( ) VIA C.F._1
MILLELIRE 1 CAGLIARI;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 CP_3
C.F. )
[...] C.F._4
con il patrocinio dell'avv. Margherita Orecchioni E L'AVVTO
Agostinangelo Demartis Via Roma 56 Tempio Pausania;
CONVENUTI
(C.F. Controparte_4 C.F._5
(C.F. Controparte_5 C.F._6
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
1 E
(C.F. ), CP_7 P.IVA_3 Controparte_8
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
[...]
Marco Ferraro ( ) e MA Gugliotta CodiceFiscale_7
( ) C.F._8
NOTAIO AVV. con l'avvto Giovanni Azzena CP_9
CHIAMATI IN CAUSA
ASSIGESCO SRL, contumace
, con l'avvto Giovanni Adriano, Controparte_10
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare.
All'udienza del 13/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
IN VIA PRINCIPALE dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a , MA e rigettarsi ogni avversa Controparte_1 CP_3
domanda, siccome inammissibile, improcedibile, nulla, infondata in fatto e diritto (in particolare quella di intervenuta usucapione); dichiarare l'efficacia del pignoramento eseguito da Controparte_11
in data 26.1.2016 – trascritto a Sassari il 4.2.2016 contro
[...]
relativamente alla porzione di terreno pari a Controparte_12
mq. 630 del f. 23 Mapp. 999; revocarsi, ad ogni effetto, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, del 11.8.2020, comunicata il 12.8.2020,
2 nella procedura esecutiva immobiliare n. 28/2016 pronunciata nella fase “cautelare” del procedimento. Con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
IN VIA SUBORDINATA – dichiarare e CP_13
confermare la legittimazione di alla chiamata in Controparte_11
causa del Sig. Avv. Notaio ex art. 106 c.p.c.; in caso CP_9
di accoglimento dell'opposizione dei signori , Controparte_1
MA e dichiarare ed accertare la responsabilità CP_3
professionale del chiamato in causa, come precisato nell'atto di citazione, nei confronti di e quindi della Controparte_11
cessionaria come in atti. Conseguentemente, Parte_1
dichiarare quest'ultimo tenuto al risarcimento dei danni a favore di quest'ultima, nella misura che verrà accertata, quantificata e liquidata in corso di causa ovvero in sede separata. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E
[...]
in questa ovvero in separata sede dichiarare di esclusiva CP_13
proprietà di quanto oggetto di questa causa Controparte_12
(area fabbricabile identificata in atti quale ex mappale 1000 e/o oggi censito al F. 23 Mapp. 999 – Viddalba), per accessione invertita ex art. 938 c.c., con ogni relativa conseguenza in ordine ai pagamenti ivi previsti, come precisato agli atti ovvero, in via subordinata ulteriore e/o alternativa;
dichiarare tenuti, ex art. 936 c.c., i sigg.
[...]
, MA e a pagare a a CP_1 CP_3 Controparte_12
loro scelta il valore dei materiali, il prezzo della manodopera e del progetto oppure l'aumento di valore recato al fondo nella misura che verrà accertata e liquidata in corso di causa, avanti questa sede ovvero in sede separata, oltre accessori di legge;
da assegnarsi
3 contestualmente alla società creditrice che agisce Parte_1
ex art. 2900 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per e Parte_2 CP_3
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, previa ricostituzione del F. 23, M.1000, di mq.
630 circa – ed attribuzione di un nuovo numero identificativo catastale e, per le motivazioni in fatto e diritto meglio dedotte in narrativa, accertato incidenter tantum, il diritto di comproprietà in capo a e sul terreno già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
identificato al Comune di Valledoria - Località La Muddizza- F. 23,
M. 1000, di circa 630 mq. :
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del pignoramento immobiliare per il quale è causa eseguito da
[...]
in data 26.01.2016 sul predetto terreno e su tutto ciò che CP_11
sopra vi insiste -così come anche nuovamente ricostituito ed identificato catastalmente - e di tutti gli atti esecutivi conseguenti.
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II,, con esonero da ogni responsabilità, di cancellare le formalità gravanti sulla particella per la quale è causa (già F.23 Mapp.1000) così come ricostituita,
- Vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per CP_7
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in linea preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di SC RL erroneamente evocata in giudizio essendo, invece, legittimata passiva la comparente
[...]
; Controparte_14
4 - nel merito, in via principale, rigettare integralmente ogni domanda svolta nei confronti del Notaio Dott. perché infondata CP_9
in fatto e in diritto, oltre che non provata, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
- nel merito, in via subordinata e con salvezza di gravame, nell'ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale
Notaio Dott. , limitare il conseguente risarcimento ex CP_9
art. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- Nel merito del rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, del Notaio dr. , si CP_9
chiede che il Tribunale adito Voglia:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza convenzione n.
IFL0011090 invocata dal Notaio, essendo la prima richiesta risarcitoria pervenuta all'assicurato in epoca antecedente alla sua operatività;
- liquidare l'indennizzo dovuto dalla chiamata società
[...]
nei limiti stabiliti dalla polizza Controparte_14
convenzione IFL0008349, così come integrata dalla polizza
IFL0008350.163288 avente un massimale euro 3.000.000,00 ed una franchigia di euro 15.000 a carico del Notaio;
Con vittoria di spese, competenze legali ed onorari di causa nei confronti di chi di ragione, comprese spese generali Iva e cpa come per legge”.
Per il Notaio CP_9
IN VIA PRINCIPALE
1)-dichiarare l'efficacia del pignoramento eseguito da Controparte_11
in data 20.1.2016 – trascritto a Sassari il 4.2.2016 contro
[...]
5 relativamente alla porzione di terreno pari a Controparte_6 CP_6
mq. 630 del F. 23 Mapp. 999;
2)- con vittoria di spese e competenze di legge.
IN VIA SUBORDINATA e CP_13
3)- Rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice, assolvendo il notaio da ogni CP_9
avversa pretesa;
4)- nella denegata ipotesi di accoglimento di detta ultima domanda dichiarare la OM , a tenere indenne lo stesso CP_14
Notaio da qualsivoglia pregiudizio dovesse derivargli dalla CP_9
odierna controversia;
6)- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 Controparte_12 [...]
e e introduceva il giudizio di merito CP_5 Controparte_4
conseguente all'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare n
28/2016 proposta da , MA e con Controparte_1 CP_3
Cont contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta da
SP di essere intervenuta nella procedura esecutiva n 28/2016 nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_10
nei conforti di e e di Controparte_6 Controparte_5
altri crediti rappresentati da 6 contratti spediti in forma esecutiva redatti dal Notaio , per la realizzazione del proprio credito di CP_9
euro 491.162,465 oltre interessi e accessori.
Allegava che, con provvedimento dell'11.8.2020, il GE aveva sospeso la procedura esecutiva accogliendo la domanda di , Controparte_1
6 MA e i quali aveva sostenuto che parte dei beni sottoposti CP_3
a pignoramento erano stati edificati su terreni in loro proprietà.
In particolare, il GE aveva sospeso l'esecuzione sui beni realizzati sul mappale distinto in origine con l'identificativo 1000.
Con l'opposizione di terzo i predetti avevano esposto che il bene oggetto dell'esecuzione immobiliare promossa da Controparte_10
contro comprendeva, tra gli altri, il terreno Controparte_12
identificato al foglio 23 mapp 3283 originato dal mapp 3281 del foglio
23 a seguito della demolizione del preesistente fabbricato censito al
NCEU f 23 mapp 999.
Avevano sostenuto che il fondo così identificato non era mai stato acquistato da con la conseguenza che il Controparte_12
pignoramento oggetto dell'opposizione, per mero errore, aveva incluso un mappale non in proprietà del debitore.
Nel giudizio cautelare di opposizione si era costituita Controparte_10
ed aveva contestato l'avversa domanda allegando che il pignoramento era del tutto legittimo poiché aveva ad oggetto i medesimi beni gravati da ipoteca di primo grado accesa contestualmente alla sottoscrizione del mutuo fondiario redatto dal Notaio in data 22.6.2010. CP_9
Con il presente giudizio introduceva il giudizio di Parte_1
merito conseguente all'opposizione di terzo e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Notaio allegando la sua CP_9
responsabilità professionale nella redazione del mutuo fondiario.
Si costituiva in giudizio il predetto e chiedeva il rigetto della domanda allegando che gli opponenti avrebbero dovuto provare il proprio diritto di proprietà sul mappale controverso e che tale prova non poteva dirsi raggiunta.
7 Sosteneva che, in ogni caso, la società aveva acquisito il CP_12
possesso sull'intero mappale per mq 805 dal 20.12.2007, cioè dal decreto di trasferimento;
vi aveva edificato un complesso di 34 appartamenti;
aveva continuato a possedere ininterrottamente fino al momento del pignoramento in suo danno.
Poiché, secondo le allegazioni del notaio, gli opponenti avrebbero dovuto fornire la prova del giudizio di rivendicazione, e tale dimostrazione non era stata fornita, la domanda doveva essere rigettata.
Sosteneva che la domanda era infondata anche in considerazione della storia del mappale.
E infatti, esponeva , fin dall'anno 1985 esistevano nel foglio CP_9
innanzi richiamato due particelle: la n. 89, che in quell'anno veniva frazionata generando, fra le altre, la particella 999 di ha.
0.02.32 e la n. 97, che, a sua volta frazionata, dava luogo, fra le altre, alla particella 1000, di ha 0.06.30.
Con nota di variazione in data 28 gennaio 1986, la particella identificata nel Catasto terreni del Comune di Valledoria col n. 1000 era soppressa ed unita alla particella 999: questa era, dunque, ripristinata con i dati seguenti “Sez. Castelsardo, Foglio 23, particella
999, ente urbano, mq. 862”.
Con nota di variazione (costituzione) del 26.1.1986, l'unità immobiliare edificata sul terreno identificato nel Comune di
Valledoria al Foglio 23, particella 999, ente urbano di mq. 862 veniva censita nel N.C.E.U con i dati “Foglio 23, particella 999 CAEG A/3,
Classe 2, Vani 7 , Piano Terra, Via G. Garibaldi n. 20”.
Con atto notarile del 10.7.1997, trascritto il 1.8.1997, CP_16
acquistava la piena proprietà della unità immobiliare “In Valledoria,
8 Foglio 23, Particella 999, Categ. A/3, Classe 2, vani 7, piano terra, Via
Garibaldi n. 20”.
La detta particella venne successivamente assoggettata a pignoramento, in danno dell'acquirente , il 24.4.2004. CP_16
In esito al procedimento esecutivo iniziatosi con detto pignoramento, con decreto di trasferimento del 20.12.2007 il mappale 999 fu acquistato –nell'ambito dell'esecuzione immobiliare 87/04- da
Controparte_6
Demolito il fabbricato di cui innanzi (censito con la particella 999), era generata la Particella 3281, di mq. 862, la quale –a sua volta frazionata- generava, fra l'altro, in data 19.4.2010, la particella 3283, di mq. 805.
A seguito di soppressione di tale ultimo mappale si generavano le particelle 3490, di mq. 725, e la particella 3491, di mq. 80, le quali sono quelle assoggettate al pignoramento dell' 8.1.2016, nell'ambito dell'esecuzione de qua.
Tutto ciò premesso il sosteneva che le conclusioni cui era CP_9
giunto il consulente nel corso dell'opposizione erano del tutto Per_1
errate poiché aveva ritenuto che la variazione catastale cioè la fusione del mappale 999 nel mappale 1000 fosse intervenuta nel lasso di tempo intercorso tra il pignoramento in danno di e CP_1
l'aggiudicazione in favore di Costruzione CASA e non invece, correttamente, nel 1986 cioè nel momento in cui la denuncia di variazione era stata presentata, a nulla rilevando, dal punto di vista degli effetti della variazione, che l'ufficio avesse esaminato la domanda in un momento successivo cioè il 5 agosto 2004.
Ad ulteriore conferma delle precedenti considerazioni CP_9
osservava che gli opponenti dovevano essere pienamente consapevoli della reale situazione tanto che mai avevano reclamato alcunchè da
9 né mai avevano inserito il mappale (rectius l'ex Controparte_12
mappale) 1000 nelle dichiarazioni di successione.
Sosteneva inoltre che non rilevava neppure la circostanza CP_9
che, tanto nell'atto pubblico di vendita del 1997, in favore di CP_16
, quanto nel decreto di trasferimento del 2007, in favore di
[...]
il mappale 999 era stato indicato come di Controparte_12
superficie inferiore a quella di mq. 862, risultata dalla fusione.
Ad ulteriore conferma allegava che –essendo l'oggetto CP_9
principale della vendita e del decreto di trasferimento il fabbricato per realizzare il quale, come innanzi si è rilevato, era stata appunto effettuata la fusione fra le due particelle- il terreno che lo circondava altro non rappresentava che una pertinenza del fabbricato medesimo.
Risultava, dunque, applicabile la disposizione di cui all'art. 818 cod. civ., secondo cui gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.
In altri termini la porzione contestata doveva ritenersi in proprietà di anche per tale motivo. CP_6
concludeva chiedendo il rigetto della domanda di manleva CP_9
proposta nei suoi confronti e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società di assicurazione (ufficio di Controparte_17
liquidazione ASSIGESCO RL) perché lo manlevasse in caso di condanna.
Si costituiva e contestava l'operatività della polizza CP_7
invocata dal notaio (n IFL001109), che avrebbe dovuto CP_9
operare “dalle ore 24.00 dell'01.05.2018 alle ore 24.00 dell'01.05.2021” e rilevava che la prima richiesta risarcitoria era datata 14.4.2017 e dunque in data anteriore l'inizio della copertura.
Quanto alla polizza n. IFL0008349 stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato con durata dalle ore 24 del 1° maggio 2015 alle ore 24
10 del 1° maggio 2018, osservava che il tipo di copertura offerta era claims made, in quanto – come detto - garantisce il terzo beneficiario
(e, quindi, il cittadino) in relazione alle richieste risarcitorie formulate per la prima volta durante il periodo assicurativo;
che la copertura poteva essere riconosciuta nei seguenti limiti:
1)un massimale di euro 150 .000,00 per sinistro con il limite massimo per anni assicurativo di € 1.000.000,00 ex art. 3 delle c.g
2) una franchigia obbligatoria, che rimane a carico del singolo Notaio, pari ad € 50.000, 00 per ogni sinistro a carico dell , ex art. CP_18
4 lett. A) delle c.g
Rilevato che aveva sottoscritto personalmente anche la CP_9
polizza numero IFL0008350.163288, aumentando il massimale a quello minimo di legge di € 3.000.000 ,00, e riducendo la franchigia ad € 1 5.000,00, nonché ulteriori polizze di aumento del massimale;
tutto ciò premesso la società richiamava le difese svolte dal e CP_9
aggiungeva che il notaio aveva adempiuto correttamente la propria obbligazione relativa alla stipula del mutuo fondiario e dell'iscrizione di ipoteca tanto che anche la successiva relazione ex art 567 cpc aveva confermato la correttezza dei dati indicati con particolare riferimento alla proprietà.
Concludeva sostenendo che, anche ove fosse stata dimostrata la proprietà dei terzi, comunque avrebbe dovuto trovare applicazione l'esimente di cui all'art 2236 cc.
Concludeva come in atti.
e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4
rimanevano contumaci. CP_19
***
Gli opponenti solo nel presente giudizio chiedevano che venisse riconosciuto l'acquisto della proprietà per usucapione, CP_10
11 chiedeva il rigetto della domanda poiché nuova rispetto a quella CP_10
introdotta nella fase di opposizione fondata esclusivamente sul titolo contrattuale.
In diritto
Si deve in primo luogo premettere che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria” (Cassazione civile sez. III,
31/03/2025, n.8419) e ciò in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi “il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso
"petitum".” (Cassazione civile sez. III, 10/03/2023, n.7163).
Dalle precedenti considerazioni discende che, avendo gli opponenti contestato l'illegittimità del pignoramento, con il ricorso ex art 619 cpc allegando di essere proprietari per una serie continua di cessioni mortis causa e non avendo allegato alcunchè in ordine all'acquisto a titolo originario per usucapione, si deve concludere che la domanda di riconoscimento dell'acquisto per usucapione proposta solo nel presente giudizio deve essere considerata tardiva e inammissibile.
***
Quanto alle restanti contestazioni si ritiene di condividere l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. il terzo opponente deve dare la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato sul bene pignorato. Nel caso di beni immobili valgono le regole sull'onere probatorio proprie del giudizio di rivendicazione
12 o di accertamento della proprietà dei beni stessi. (Cassazione civile, sez. III, 24/09/2010, n. 20173)
Nel caso in esame, dunque, gli opponenti erano tenuti a provare la loro proprietà del bene oggetto del pignoramento contestato risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario.
Tale prova non è stata fornita.
Dall'esame dell'opposizione di terzo si deprende che i ricorrenti contestano la legittimità del pignoramento avente ad oggetto, tra gli altri, il terreno identificato al catasto al F 23 mappale 3283 originato dal foglio 23 mappale 3281 a seguito della demolizione del fabbricato censito al foglio 23 mapp 999, in precedenza individuato al F 23 mapp
1000.
Allegano che il pignoramento promosso contro la Controparte_12
aveva erroneamente incluso il mappale 999 del foglio 23 che, in realtà la società detta non aveva mai acquistato.
Più precisamente i ricorrenti sostenevano che, in realtà, quel terreno doveva essere considerato in loro esclusiva proprietà per averlo acquistato per successione da deceduto in Valledoria il Persona_2
10.7.2001, (con accettazione tacita di eredità del Notaio del CP_9
22.11.2007 rep 67073/24987), il quale a sua volta lo aveva acquistato per successione da deceduto il 2.1.1958 (agli Persona_3
atti la trascrizione della successione).
In realtà dall'esame dei documenti detti non si ricava la prova della proprietà in capo agli odierni opponenti.
Al contrario i documenti provano che i ricorrenti sono succeduti a il quale a sua volta era succeduto, insieme con Persona_2 [...]
, a , e provano, in CP_20 CP_21 Persona_3
13 particolare, che i ricorrenti succedono pro-indiviso nella seguente misura:
in ragione di 2/36; Controparte_1
e in ragione di 1/36 ciascuno. CP_3 Controparte_2
Considerato che l'onere probatorio nel caso di opposizione di terzo è quello dell'azione di rivendicazione e che nel giudizio di rivendicazione il ricorrente ha l'onere di dimostrare la propria titolarità sul bene, risalendo a un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione e che dunque la prova della proprietà non può fondarsi esclusivamente sulla durata ventennale del titolo, ma deve essere accompagnata dall'accertamento del possesso effettivo e continuativo dell'immobile (Cassazione civile sez. II, 31/12/2024, n.35258), tutto ciò premesso si deve concludere che gli opponenti non hanno fornito la prova necessaria.
E infatti, in mancanza della provenienza dell'immobile oggetto di causa in favore di , del possesso continuato Persona_3
ventennale ed in assenza della domanda relativa all'acquisto a titolo originario dell'immobile, si deve concludere che la ricostruzione della provenienza non è completa e che il diritto non è provato.
Né del resto si giunge a conclusioni diverse se si esamina l'opposizione nella parte in cui i ricorrenti deducono che i beni relitti da erano indivisi e solo “formalmente” intestati a tutti i Persona_2
coeredi e ma in realtà “erano nel possesso dei CP_20 Per_4
singoli eredi ed in particolare degli odierni ricorrenti”.
In altri termini gli stessi opponenti allegano che l'acquisto della proprietà sarebbe avvenuto perché erano al possesso esclusivo di beni che formalmente risultavano di proprietà di tutti i coeredi.
14 Poiché è evidente che, in assenza di una sentenza di usucapione, il possesso meramente allegato in questo giudizio non consente di ritenere raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione;
considerato che
la domanda di usucapione proposta nel presente giudizio è tardiva e inammissibile;
ritenuto che
dai documenti agli atti si evince che non vi è prova dell'acquisto mortis causa della proprietà del mappale 999 foglio 23; che inoltre non vi è prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del con riferimento agli immobili non Persona_2
compresi nell'atto di vendita 22.11.2007; che non vi è prova del possesso continuato e dell'acquisto del bene da parte di Persona_3
per tutti i motivi detti, non essendo provato il diritto di proprietà dei terzi opponenti sul terreno identificato al F 23 mapp 999, rigetta la domanda e dichiara la legittimità del pignoramento eseguito da
[...]
in data 26.1.2016 trascritto in Sassari il 4.2.2016 contro CP_10
relativamente al terreno di mq 630 distinto al Controparte_12
Foglio 23 mapp 999.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 Cpc, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (Cassazione civile sez. II, 23/01/2023, n.1909).
15 Nel caso in esame, dunque, gli opponenti (attori sostanziali e convenuti formali nel presente giudizio) saranno tenuti alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dai terzi chiamati in causa costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta l'opposizione del terzo e dichiara la legittimità del pignoramento eseguito da in data 26.1.2016 Controparte_10
trascritto in Sassari il 4.2.2016 contro Controparte_12
relativamente al terreno di mq 630 distinto al Foglio 23 mapp 999.
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di e , delle spese processuali che liquida Parte_1 Controparte_10
complessivamente come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Liquida le spese in favore del terzo e nella CP_9 CP_7
stessa misura e pone il pagamento a carico degli opponenti in solido tra loro.
16 Pone le spese della consulenza definitivamente a carico degli opponenti in solido tra loro.
Nulla sulle spese nei confronti dei contumaci
Sassari li 18/08/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
17