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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5896/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5896
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1082/2022 (R.G. 4508/2022).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) e res.te in RE (NA) in Via Baranica n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Arnone (C.F. ) – PEC C.F._2 [...]
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castel- Email_1
lammare di Stabia (NA) in Via Roma n. 37/A,
-opponente-
E
1 ( – già ) con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre in via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, ( ) già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappre-
[...]
sentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F.
[...]
) - PEC ed elett.te C.F._3 Email_2
dom.ta presso il suo studio in Verona al v. lo S. Bernardino n.5A,
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.11.2022, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n 1082/2022 reso in data 21.09.2022, da Questo
Tribunale, a definizione del procedimento monitorio R.G. 4508/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.393,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre le spese di procedimento.
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte di del Parte_1
finanziamento personale n. 2826530, per l'importo di € 31.972,50, stipulato con la
Consum.it in data 24.06.2008. Detto credito era stato oggetto di successive cessioni.
In particolare, l'opponente eccepiva che:
(i) a fronte di un ricorso con il quale veniva richiesta la somma di € 23.393,60 il
Giudice, con il decreto ingiuntivo opposto, per mero errore materiale, invece, in-
giungeva il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 29.393,60;
2 (ii) parte ricorrente richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo solamente sulla scorta di un estratto conto redatto dalla TA PV RL che formalmente si conte-
stava e disconosceva e che, comunque, non era mai stato portato a conoscenza dell'
istante; appariva quanto mai evidente, quindi, che non vi era alcuna certezza del credito in favore della ricorrente atteso che non vi era alcuna prova documentale, in atti, a comprova sia di quanto versato dall'opponente, che di quanto ancora impa-
gato;
(iii) in ogni caso, comunque, il diritto della ricorrente alla riscossione delle somme richieste risultava estinto per decorrenza del termine di prescrizione previsto ex lege atteso che, a fronte di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 24.06.2008,
alla luce dei mancati pagamenti assunti da controparte, nessuna comunicazione in merito risultava nel frattempo pervenuta.
In considerazione di tali motivi, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ In
via principale e nel merito - revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1082/2022
reso in data 21/09/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata , Dott. Ciampa, nel pro-
cedimento monitorio RG 4508/2022, per essere lo stesso emanato in difetto dei pre-
supposti di fatto e di legge, e comunque perché non dovute le somme indicate: -
dichiararsi estinto, per decorrenza del termine di prescrizione previsto ex lege, il
diritto della ricorrente alla riscossione delle predette somme;
- previo accertamento
e conseguente declaratoria: dichiararsi nullo o comunque privo di efficacia e, per
l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi, in subordine, la minor
somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, operandosi
espressamente eventuale compensazione tra i reciproci rapporti di credito e di de-
3 bito, nella misura e quantità ritenuta sussistente da questa Giustizia, con ogni con-
seguenza in ordine al governo delle spese Con vittoria di spese, diritti ed onorari
di causa con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata tele-
maticamente in data 22.02.2023, e per essa, quale mandataria, Controparte_1
già in seguito a mero cambio di denominazione Controparte_2 CP_3
sociale.
In particolare, la cessionaria, dopo aver ripercorso la catena di cessioni del credito vantato nei confronti dell'odierna parte opponente chiedeva: (i) la correzione del decreto ingiuntivo precisando che , con ricorso, richiedeva il pa- Controparte_1
gamento di € 23.393,60. Nel provvedimento di ingiunzione era stato, invece, ordi-
nato all'opponente di pagare l'importo di € 29.393,60; (ii) si riportava a tutto quanto rappresentato nel ricorso monitorio e impugnava e contestava tutte le avverse ecce-
zioni e deduzioni, in quanto inammissibili, pretestuose, strumentali e infondate e,
quindi, meritevoli di integrale rigetto.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecuti-
vità al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è
fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con le correzioni indicate in pre-
messa della parte narrativa;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'oppo-
nente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti del sig. di € 23.393,60 CP_1 Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora
al tasso legale, con condanna al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi
4 professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 09.06.2025 il Tribunale assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ex art.190 c.p.c..
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Nel merito si rileva.
L'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come successiva fase di cognizione,
in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vanno in ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse.
Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'op-
posizione e della conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cogni-
zione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda
5 per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo in-
vece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del de-
creto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale es-
sendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre
Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle di-
fese dell'opposta ed alle risultanze processuali.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ra-
gioni che seguono.
Sulla prova del credito di . CP_1
Nel caso di specie, l'opposta ha provato l'esistenza del credito depositando il titolo
(il contratto, doc. 3 monitorio); 2) la comunicazione di cessione del credito e con-
testuale messa in mora (doc. 6); l'estratto conto integrale certificato ex art. 50 Tub
PS (doc. 7); copia dell'accettazione del finanziamento (doc. 8); copia bonifico attestante l'erogazione (doc.9).
Tutti tali documenti non sono stati specificamente disconosciuti o contestati dal
. Pt_1
Nello specifico, l'opponente non ha contestato, tanto meno specificamente ex art. 115 cpc: 1) la stipula del prestito personale con Consum.it PS (doc. 3 monitorio).
La circostanza della stipula del contratto di finanziamento e l'inadempimento è
stato riconosciuto dallo stesso che a pagina 2 e 3 della citazione afferma: Pt_1
6 “ Và all'uopo rilevato che effettivamente il Sig. , nel lontano 2008, Parte_1
sottoscriveva contratto di finanziamento con la Banca Monte dei paschi di Siena,
ma poi, dopo aver effettuato molti pagamenti, per difficoltà economiche contin-
genti, si rendeva moroso nel pagamento di alcune rate mensili relative alla restitu-
zione delle somme portate dal contratto di finanziamento in oggetto, ma assoluta-
mente non corrispondenti a quelle richieste da controparte nel procedimento mo-
nitorio”.
Ma nulla chiede o prova in ordine ad una diversa quantificazione del credito.
La doglianza sulla mancata prova del credito va, pertanto, rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione.
La stessa non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Si osserva, in diritto, che la rateizzazione dell'unico debito contrattuale, in più ver-
samenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento e dun-
que la trasformazione del debito in distinti autonomi rapporti obbligatori, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2948 c.c. relativo, invece, alla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni au-
tonome e indipendenti.
Invero, la prescrizione quinquennale - prevista dalla normativa citata - inerisce a debiti che devono trovare periodicamente adempimento (ad anno o in termini più
brevi), mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici.
Conseguentemente la prescrizione quinquennale non si applica a ratei di mutuo o di finanziamento e relativi interessi, poiché il frazionamento in rate di un unico debito relativo alla stessa causa debendi non trasforma il debito da unico a presta-
zioni periodiche (cfr. Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n.
7 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Ciò vale anche in riferimento agli inte-
ressi (sia corrispettivi che moratori) che maturano, infatti, sulle rate insolute della quota parte del capitale rateizzato dovuto.
Nel caso in esame non è contestabile che trattasi di obbligazione unica derivata dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 26.08.2008, che prevedeva il rim-
borso della somma erogata in 84 rate mensili a partire dal secondo mese dall'ero-
gazione. Consegue, pertanto, che il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione decennale è il 26.07.2015 (scadenza rata 84); pertanto, il termine de-
cennale di prescrizione, senza interruzioni, decorrerebbe a far data dal 26.07.2025.
Correzione dell'importo ingiunto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha richiesto ad Controparte_1 Pt_1
il pagamento di € 23.393,60 ove, per mero errore materiale, nel provvedi-
[...]
mento di ingiunzione è stato, invece, ordinato all'opponente di pagare l'importo di
€ 29.393,60, come risulta dagli atti di causa.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pa- Parte_1
gamento del complessivo importo di € 23.393,60 oltre interessi legali.
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato all'esito del giudizio giusti-
fica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,
in parziale accoglimento dell'opposizione:
1. revoca il D.I. n. 1082/2022 (R.G. 4508/2022);
8 2. condanna al pagamento in favore di , e Parte_1 Controparte_1
per essa quale mandataria, , in persona del l.r.p.t., dell'importo Controparte_2
di € 23.393,60 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo sod-
disfo;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 5896
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1082/2022 (R.G. 4508/2022).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) e res.te in RE (NA) in Via Baranica n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Arnone (C.F. ) – PEC C.F._2 [...]
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castel- Email_1
lammare di Stabia (NA) in Via Roma n. 37/A,
-opponente-
E
1 ( – già ) con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre in via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, ( ) già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappre-
[...]
sentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F.
[...]
) - PEC ed elett.te C.F._3 Email_2
dom.ta presso il suo studio in Verona al v. lo S. Bernardino n.5A,
- opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.11.2022, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n 1082/2022 reso in data 21.09.2022, da Questo
Tribunale, a definizione del procedimento monitorio R.G. 4508/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.393,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre le spese di procedimento.
Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte di del Parte_1
finanziamento personale n. 2826530, per l'importo di € 31.972,50, stipulato con la
Consum.it in data 24.06.2008. Detto credito era stato oggetto di successive cessioni.
In particolare, l'opponente eccepiva che:
(i) a fronte di un ricorso con il quale veniva richiesta la somma di € 23.393,60 il
Giudice, con il decreto ingiuntivo opposto, per mero errore materiale, invece, in-
giungeva il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 29.393,60;
2 (ii) parte ricorrente richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo solamente sulla scorta di un estratto conto redatto dalla TA PV RL che formalmente si conte-
stava e disconosceva e che, comunque, non era mai stato portato a conoscenza dell'
istante; appariva quanto mai evidente, quindi, che non vi era alcuna certezza del credito in favore della ricorrente atteso che non vi era alcuna prova documentale, in atti, a comprova sia di quanto versato dall'opponente, che di quanto ancora impa-
gato;
(iii) in ogni caso, comunque, il diritto della ricorrente alla riscossione delle somme richieste risultava estinto per decorrenza del termine di prescrizione previsto ex lege atteso che, a fronte di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 24.06.2008,
alla luce dei mancati pagamenti assunti da controparte, nessuna comunicazione in merito risultava nel frattempo pervenuta.
In considerazione di tali motivi, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ In
via principale e nel merito - revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1082/2022
reso in data 21/09/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata , Dott. Ciampa, nel pro-
cedimento monitorio RG 4508/2022, per essere lo stesso emanato in difetto dei pre-
supposti di fatto e di legge, e comunque perché non dovute le somme indicate: -
dichiararsi estinto, per decorrenza del termine di prescrizione previsto ex lege, il
diritto della ricorrente alla riscossione delle predette somme;
- previo accertamento
e conseguente declaratoria: dichiararsi nullo o comunque privo di efficacia e, per
l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi, in subordine, la minor
somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, operandosi
espressamente eventuale compensazione tra i reciproci rapporti di credito e di de-
3 bito, nella misura e quantità ritenuta sussistente da questa Giustizia, con ogni con-
seguenza in ordine al governo delle spese Con vittoria di spese, diritti ed onorari
di causa con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata tele-
maticamente in data 22.02.2023, e per essa, quale mandataria, Controparte_1
già in seguito a mero cambio di denominazione Controparte_2 CP_3
sociale.
In particolare, la cessionaria, dopo aver ripercorso la catena di cessioni del credito vantato nei confronti dell'odierna parte opponente chiedeva: (i) la correzione del decreto ingiuntivo precisando che , con ricorso, richiedeva il pa- Controparte_1
gamento di € 23.393,60. Nel provvedimento di ingiunzione era stato, invece, ordi-
nato all'opponente di pagare l'importo di € 29.393,60; (ii) si riportava a tutto quanto rappresentato nel ricorso monitorio e impugnava e contestava tutte le avverse ecce-
zioni e deduzioni, in quanto inammissibili, pretestuose, strumentali e infondate e,
quindi, meritevoli di integrale rigetto.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecuti-
vità al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è
fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con le correzioni indicate in pre-
messa della parte narrativa;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'oppo-
nente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti del sig. di € 23.393,60 CP_1 Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora
al tasso legale, con condanna al pagamento;
3) Con vittoria di spese e compensi
4 professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 09.06.2025 il Tribunale assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ex art.190 c.p.c..
Si rileva, in primis, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Nel merito si rileva.
L'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come successiva fase di cognizione,
in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vanno in ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse.
Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'op-
posizione e della conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cogni-
zione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso - sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda
5 per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo in-
vece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del de-
creto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale es-
sendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre
Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle di-
fese dell'opposta ed alle risultanze processuali.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ra-
gioni che seguono.
Sulla prova del credito di . CP_1
Nel caso di specie, l'opposta ha provato l'esistenza del credito depositando il titolo
(il contratto, doc. 3 monitorio); 2) la comunicazione di cessione del credito e con-
testuale messa in mora (doc. 6); l'estratto conto integrale certificato ex art. 50 Tub
PS (doc. 7); copia dell'accettazione del finanziamento (doc. 8); copia bonifico attestante l'erogazione (doc.9).
Tutti tali documenti non sono stati specificamente disconosciuti o contestati dal
. Pt_1
Nello specifico, l'opponente non ha contestato, tanto meno specificamente ex art. 115 cpc: 1) la stipula del prestito personale con Consum.it PS (doc. 3 monitorio).
La circostanza della stipula del contratto di finanziamento e l'inadempimento è
stato riconosciuto dallo stesso che a pagina 2 e 3 della citazione afferma: Pt_1
6 “ Và all'uopo rilevato che effettivamente il Sig. , nel lontano 2008, Parte_1
sottoscriveva contratto di finanziamento con la Banca Monte dei paschi di Siena,
ma poi, dopo aver effettuato molti pagamenti, per difficoltà economiche contin-
genti, si rendeva moroso nel pagamento di alcune rate mensili relative alla restitu-
zione delle somme portate dal contratto di finanziamento in oggetto, ma assoluta-
mente non corrispondenti a quelle richieste da controparte nel procedimento mo-
nitorio”.
Ma nulla chiede o prova in ordine ad una diversa quantificazione del credito.
La doglianza sulla mancata prova del credito va, pertanto, rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione.
La stessa non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Si osserva, in diritto, che la rateizzazione dell'unico debito contrattuale, in più ver-
samenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento e dun-
que la trasformazione del debito in distinti autonomi rapporti obbligatori, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2948 c.c. relativo, invece, alla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni au-
tonome e indipendenti.
Invero, la prescrizione quinquennale - prevista dalla normativa citata - inerisce a debiti che devono trovare periodicamente adempimento (ad anno o in termini più
brevi), mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici.
Conseguentemente la prescrizione quinquennale non si applica a ratei di mutuo o di finanziamento e relativi interessi, poiché il frazionamento in rate di un unico debito relativo alla stessa causa debendi non trasforma il debito da unico a presta-
zioni periodiche (cfr. Cass. n. 12707/2002, Id. n. 802/1999, n. 1110/1994, n.
7 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Ciò vale anche in riferimento agli inte-
ressi (sia corrispettivi che moratori) che maturano, infatti, sulle rate insolute della quota parte del capitale rateizzato dovuto.
Nel caso in esame non è contestabile che trattasi di obbligazione unica derivata dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 26.08.2008, che prevedeva il rim-
borso della somma erogata in 84 rate mensili a partire dal secondo mese dall'ero-
gazione. Consegue, pertanto, che il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione decennale è il 26.07.2015 (scadenza rata 84); pertanto, il termine de-
cennale di prescrizione, senza interruzioni, decorrerebbe a far data dal 26.07.2025.
Correzione dell'importo ingiunto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha richiesto ad Controparte_1 Pt_1
il pagamento di € 23.393,60 ove, per mero errore materiale, nel provvedi-
[...]
mento di ingiunzione è stato, invece, ordinato all'opponente di pagare l'importo di
€ 29.393,60, come risulta dagli atti di causa.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pa- Parte_1
gamento del complessivo importo di € 23.393,60 oltre interessi legali.
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato all'esito del giudizio giusti-
fica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,
in parziale accoglimento dell'opposizione:
1. revoca il D.I. n. 1082/2022 (R.G. 4508/2022);
8 2. condanna al pagamento in favore di , e Parte_1 Controparte_1
per essa quale mandataria, , in persona del l.r.p.t., dell'importo Controparte_2
di € 23.393,60 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo sod-
disfo;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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