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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2231/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
17.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22.09.2025 da , e da Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. COLETTA SANDRA, tendente ad Parte_2 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE)in data
22.08.2011; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 26.06.2019; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1
1. Che la casa coniugale è di proprietà della signora , madre della Controparte_1 signora , che l'ha concessa in comodato gratuito alla figlia ed al Parte_1 sig. affinché l'abitassero come casa coniugale;
Parte_2
2. Che i coniugi non possiedono alcun bene comune e già da tempo hanno provveduto concordemente e bonariamente a dividere fra di loro gli oggetti presenti nell'abitazione coniugale;
3. Che , in quanto indipendente economicamente, rinuncia al Parte_1 mantenimento;
Che in quanto economicamente indipendente rinuncia al Parte_2 mantenimento;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinola (CE) il
22.08.2011 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinola (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, anno
2011);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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