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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 9471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 9471/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 22.9.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti NI IC e NI NE
e da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
NI IC e NI NE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.09.1989 tra i signori e , così come risulta Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), anno 1989, n.700, parte II, serie A, vol. 03; ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
pagina 1 di 3 - I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento nei confronti l'uno dell'altra.
- Il signor promette di cedere alla signora , che CP_1 Parte_1 promette di acquistare, al prezzo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), la quota di ½ dell'appartamento al piano quarto, del garage al piano interrato e delle proporzionali quote di comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 del codice civile, posti nel fabbricato sito nel Comune di Padova (PD), Via Vittorio
MA ND n. 13, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Padova
(PD) al foglio 74, particella 45, subalterno 20, piano 4, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,0 vani, rendita Euro 945,12 (abitazione), foglio 74, particella 45, subalterno 50, categoria C/6, classe 5, consistenza 20 mq, rendita Euro 66,11
(garage). Il predetto trasferimento immobiliare, che verrà formalizzato presso un
Notaio scelto dalle parti entro il 31.12.2025, sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi inclusa quella ipotecaria e catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della legge 6 marzo 1987, n.74.
- I coniugi dichiarano di aver definito, a seguito del trasferimento di cui al punto precedente, qualsiasi loro rapporto economico senza nulla più a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.”
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2025, e , Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padova in data 23.9.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.700, parte
II, serie A - anno 1989, che dall'unione coniugale erano nati i figli in data Per_1
29.5.1991, e in data 17.11.1993, attualmente autosufficienti economicamente, Per_2 che con decreto in data 20.12.2007 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 22.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* pagina 2 di 3 Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale n. cronol. 106/2008, in data
20.12.2007/7.1.2008, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi intercorsi fra le parti e riportati in premessa, in parte rientranti nell'esclusiva autonomia negoziale delle parti.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, attesa la natura del giudizio e la comune difesa delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Padova in data 23.9.1989, trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.700, parte II, serie A - anno 1989;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 9471/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 22.9.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti NI IC e NI NE
e da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
NI IC e NI NE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.09.1989 tra i signori e , così come risulta Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), anno 1989, n.700, parte II, serie A, vol. 03; ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
pagina 1 di 3 - I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento nei confronti l'uno dell'altra.
- Il signor promette di cedere alla signora , che CP_1 Parte_1 promette di acquistare, al prezzo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), la quota di ½ dell'appartamento al piano quarto, del garage al piano interrato e delle proporzionali quote di comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 del codice civile, posti nel fabbricato sito nel Comune di Padova (PD), Via Vittorio
MA ND n. 13, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Padova
(PD) al foglio 74, particella 45, subalterno 20, piano 4, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,0 vani, rendita Euro 945,12 (abitazione), foglio 74, particella 45, subalterno 50, categoria C/6, classe 5, consistenza 20 mq, rendita Euro 66,11
(garage). Il predetto trasferimento immobiliare, che verrà formalizzato presso un
Notaio scelto dalle parti entro il 31.12.2025, sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi inclusa quella ipotecaria e catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della legge 6 marzo 1987, n.74.
- I coniugi dichiarano di aver definito, a seguito del trasferimento di cui al punto precedente, qualsiasi loro rapporto economico senza nulla più a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.”
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2025, e , Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padova in data 23.9.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.700, parte
II, serie A - anno 1989, che dall'unione coniugale erano nati i figli in data Per_1
29.5.1991, e in data 17.11.1993, attualmente autosufficienti economicamente, Per_2 che con decreto in data 20.12.2007 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 22.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* pagina 2 di 3 Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale n. cronol. 106/2008, in data
20.12.2007/7.1.2008, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi intercorsi fra le parti e riportati in premessa, in parte rientranti nell'esclusiva autonomia negoziale delle parti.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, attesa la natura del giudizio e la comune difesa delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Padova in data 23.9.1989, trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.700, parte II, serie A - anno 1989;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3