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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 856 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. De Benedetto Stefano, con elezione di domicilio in via Giovanni Grasso n.28, Otranto e domicilio digitale pec:
Email_1 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO Francesco, con elezione di domicilio in Brindisi alla via San Benedetto n. 38 – 40 e domicilio digitale pec: Email_2
parte convenuta
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 13.00 del 23.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il , esponendo: Parte_1 Controparte_1
che il giorno 07.01.2024, alle ore 19.00 circa, è caduto a causa di una disconnessione del manto stradale presente in via Vecchia Uggiano n. 26;
che la disconnessione era situata in prossimità di un tombino dell'acquedotto pugliese sottoposto di circa cinque centimetri rispetto al manto stradale;
che l'insidia non era percepibile, anche a causa della poca visibilità dei lampioni, ormai usurati dal tempo e abitati da nidi di uccelli, né
Tribunale di Lecce
altrimenti evitabile, data l'omogeneità del manto stradale;
che a seguito della caduta ha riportato una invalidità permanete nel 12- 13%, un danno biologico valutato in 35 giorni ITT al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 25 giorni al 25%. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto, quale custode della strada, al risarcimento del danno subito, quantificato in € 51.185,25 (comprensivo di danno biologico, morale e spese mediche sostenute). Con comparsa depositata in data 04.04.2025, si è costituito in giudizio il
, evidenziando: Controparte_1
che l'evento è accaduto per esclusiva colpa dell'attore, il quale avrebbe dovuto vedere il tombino posto al centro della carreggiata, atteso peraltro che l'evento si era verificato di fronte alla sua abitazione, ossia al civico n. 26 di via Vecchia Uggiano e, quindi, in un tratto di strada da lui ben conosciuto;
che, stando alle dichiarazioni rese dall'attore all'accertatore della compagnia assicuratrice del la caduta sarebbe avvenuta CP_1 retrocedendo dopo aver preso le buste della spesa dal bagaglio posteriore della propria autovettura, parcheggiata proprio dinanzi alla sua abitazione;
che, sebbene il sinistro sia avvenuto in assenza di luce solare, dalla documentazione in atti è risultato che la zona godeva di illuminazione pubblica funzionante;
CP_
che alcuna responsabilità aquiliana è imputabile all convenuto;
che non è stata fornita la prova del nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati. Pertanto, il ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1
e, in subordine, per la riduzione dell'importo dovuto in proporzione al grado di responsabilità del danneggiato. Concessi i termini ex art. 171ter c.p.c., il giudice con ordinanza del 03.10.2025 ha rigettato le istanze di prova articolate dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. Il caso di specie ricade nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché
Tribunale di Lecce
unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006), nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti, sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In ambito di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
Tribunale di Lecce
anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Ciò posto, pur essendo emersa la prova del fatto storico, ritiene questo giudice che la condotta del danneggiato abbia reciso il legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Difatti, l'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, verso le ore 19.00, a causa di un tombino, che per stessa ammissione del danneggiato nella
Tribunale di Lecce
memoria ex art.171ter c.p.c. n.1., era posto proprio di fronte alla sua abitazione ovvero al civico n. 26 di via Vecchia Uggiano. (”Non rileva il fatto che l'evento si fosse verificato nei pressi dell'abitazione, posto che le condizioni dei luoghi (notte, scarsa illuminazione, dislivello esistente tra asfalto e tombino) hanno rappresentato un'insidia non visibile e non prevedibile”). Inoltre, dalla documentazione allegata dal , risulta, Controparte_1 sempre per stessa ammissione del (cfr. dichiarazioni rese al perito Pt_1 della compagnia assicurativa del , che la caduta è avvenuta CP_1 mentre retrocedeva dopo aver preso le buste della spesa dal bagaglio posteriore della propria autovettura, parcheggiata dinanzi alla sua abitazione (v. all. 5 comparsa costituzione). Quanto invece all'asserita condizione di buio dovuta ai lampioni sporchi per la presenza di nidi di uccelli, la stessa circostanza risulta smentita dalle foto allegate dall'attore con la memoria ex art. 171ter n.1 c.p.c.. In particolare, in una di esse è raffigurato il luogo del sinistro ed in lontananza il tombino dell'AQP, di sera con illuminazione perfettamente funzionante tale da renderlo visibile. Mentre in un'altra foto ravvicinata, sempre in notturna, il cono d'ombra del lampione proiettato sul tombino è esclusivamente e chiaramente causato dallo stesso soggetto che ha scattato la foto. La documentazione in atti consente di escludere l'asserita carenza di illuminazione sul luogo del sinistro. Pertanto, la presenza di illuminazione pubblica, il posizionamento e le caratteristiche del tombino sono tali da renderlo ben visibile ad un pedone ed inducono a ritenere che sia stato esclusivamente l'incauto comportamento dell'attore, che camminava a ritroso con le buste della spesa in mano, ad interrompe la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno. In definitiva, sulla base del richiamato criterio di regolarità causale, si può ritenere che l'incidente di cui è rimasto vittima l'attore, benché astrattamente prevedibile, si sia venuto a connotare, in ragione delle concrete circostanze di fatto dell'epoca, come evenienza non ragionevole, posto che, nella generalità dei casi, un agente modello sarebbe stato in grado, in presenza delle stesse condizioni di luce e di visibilità, di prestare maggiore attenzione per evitare l'insidia o al più, l'avrebbe superata senza cadere. In sintesi, si ritiene che il fatto colposo del danneggiato abbia reciso il legame causale tra la cosa e l'evento dannoso, assurgendo a causa esclusiva dello stesso.
Tribunale di Lecce
Per questi motivi
, si impone il rigetto della domanda, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., difettando comunque l'elemento del nesso di causalità.
3) Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di nella misura stabilita in dispositivo Parte_1
(mediante l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione € 26.001 – 52.000 € del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della scarna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Lecce, in data 30/10/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
Tribunale di Lecce
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. De Benedetto Stefano, con elezione di domicilio in via Giovanni Grasso n.28, Otranto e domicilio digitale pec:
Email_1 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO Francesco, con elezione di domicilio in Brindisi alla via San Benedetto n. 38 – 40 e domicilio digitale pec: Email_2
parte convenuta
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 13.00 del 23.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il , esponendo: Parte_1 Controparte_1
che il giorno 07.01.2024, alle ore 19.00 circa, è caduto a causa di una disconnessione del manto stradale presente in via Vecchia Uggiano n. 26;
che la disconnessione era situata in prossimità di un tombino dell'acquedotto pugliese sottoposto di circa cinque centimetri rispetto al manto stradale;
che l'insidia non era percepibile, anche a causa della poca visibilità dei lampioni, ormai usurati dal tempo e abitati da nidi di uccelli, né
Tribunale di Lecce
altrimenti evitabile, data l'omogeneità del manto stradale;
che a seguito della caduta ha riportato una invalidità permanete nel 12- 13%, un danno biologico valutato in 35 giorni ITT al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 25 giorni al 25%. Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto, quale custode della strada, al risarcimento del danno subito, quantificato in € 51.185,25 (comprensivo di danno biologico, morale e spese mediche sostenute). Con comparsa depositata in data 04.04.2025, si è costituito in giudizio il
, evidenziando: Controparte_1
che l'evento è accaduto per esclusiva colpa dell'attore, il quale avrebbe dovuto vedere il tombino posto al centro della carreggiata, atteso peraltro che l'evento si era verificato di fronte alla sua abitazione, ossia al civico n. 26 di via Vecchia Uggiano e, quindi, in un tratto di strada da lui ben conosciuto;
che, stando alle dichiarazioni rese dall'attore all'accertatore della compagnia assicuratrice del la caduta sarebbe avvenuta CP_1 retrocedendo dopo aver preso le buste della spesa dal bagaglio posteriore della propria autovettura, parcheggiata proprio dinanzi alla sua abitazione;
che, sebbene il sinistro sia avvenuto in assenza di luce solare, dalla documentazione in atti è risultato che la zona godeva di illuminazione pubblica funzionante;
CP_
che alcuna responsabilità aquiliana è imputabile all convenuto;
che non è stata fornita la prova del nesso di causalità tra l'evento e i danni lamentati. Pertanto, il ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1
e, in subordine, per la riduzione dell'importo dovuto in proporzione al grado di responsabilità del danneggiato. Concessi i termini ex art. 171ter c.p.c., il giudice con ordinanza del 03.10.2025 ha rigettato le istanze di prova articolate dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. Il caso di specie ricade nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché
Tribunale di Lecce
unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006), nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti, sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In ambito di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
Tribunale di Lecce
anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Ciò posto, pur essendo emersa la prova del fatto storico, ritiene questo giudice che la condotta del danneggiato abbia reciso il legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Difatti, l'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, verso le ore 19.00, a causa di un tombino, che per stessa ammissione del danneggiato nella
Tribunale di Lecce
memoria ex art.171ter c.p.c. n.1., era posto proprio di fronte alla sua abitazione ovvero al civico n. 26 di via Vecchia Uggiano. (”Non rileva il fatto che l'evento si fosse verificato nei pressi dell'abitazione, posto che le condizioni dei luoghi (notte, scarsa illuminazione, dislivello esistente tra asfalto e tombino) hanno rappresentato un'insidia non visibile e non prevedibile”). Inoltre, dalla documentazione allegata dal , risulta, Controparte_1 sempre per stessa ammissione del (cfr. dichiarazioni rese al perito Pt_1 della compagnia assicurativa del , che la caduta è avvenuta CP_1 mentre retrocedeva dopo aver preso le buste della spesa dal bagaglio posteriore della propria autovettura, parcheggiata dinanzi alla sua abitazione (v. all. 5 comparsa costituzione). Quanto invece all'asserita condizione di buio dovuta ai lampioni sporchi per la presenza di nidi di uccelli, la stessa circostanza risulta smentita dalle foto allegate dall'attore con la memoria ex art. 171ter n.1 c.p.c.. In particolare, in una di esse è raffigurato il luogo del sinistro ed in lontananza il tombino dell'AQP, di sera con illuminazione perfettamente funzionante tale da renderlo visibile. Mentre in un'altra foto ravvicinata, sempre in notturna, il cono d'ombra del lampione proiettato sul tombino è esclusivamente e chiaramente causato dallo stesso soggetto che ha scattato la foto. La documentazione in atti consente di escludere l'asserita carenza di illuminazione sul luogo del sinistro. Pertanto, la presenza di illuminazione pubblica, il posizionamento e le caratteristiche del tombino sono tali da renderlo ben visibile ad un pedone ed inducono a ritenere che sia stato esclusivamente l'incauto comportamento dell'attore, che camminava a ritroso con le buste della spesa in mano, ad interrompe la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno. In definitiva, sulla base del richiamato criterio di regolarità causale, si può ritenere che l'incidente di cui è rimasto vittima l'attore, benché astrattamente prevedibile, si sia venuto a connotare, in ragione delle concrete circostanze di fatto dell'epoca, come evenienza non ragionevole, posto che, nella generalità dei casi, un agente modello sarebbe stato in grado, in presenza delle stesse condizioni di luce e di visibilità, di prestare maggiore attenzione per evitare l'insidia o al più, l'avrebbe superata senza cadere. In sintesi, si ritiene che il fatto colposo del danneggiato abbia reciso il legame causale tra la cosa e l'evento dannoso, assurgendo a causa esclusiva dello stesso.
Tribunale di Lecce
Per questi motivi
, si impone il rigetto della domanda, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., difettando comunque l'elemento del nesso di causalità.
3) Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di nella misura stabilita in dispositivo Parte_1
(mediante l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione € 26.001 – 52.000 € del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della scarna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore del , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Lecce, in data 30/10/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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