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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2023 promossa da:
, assistito dall'avv. GATTO GIANFRANCO , ed elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Tagliamento n. 15 87100 Cosenza ITALIA
ATTORE/I contro assistito dall'avv. Controparte_1
FOLLIERO RODOLFO ( ) CORSO L. FERA, 115 87100 COSENZA;
C.F._1
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 l'attore Sig. Parte_1
conveniva in giudizio , in p.l.r.p.t., con riferimento Controparte_1
al contratto di Mutuo in essere tra le parti ed allegato agli atti, deduceva l' illegittima applicazione degli interessi di mora al tasso ultralegale e l' Illegittima capitalizzazione degli interessi;
pertanto, tutti i rapporti sarebbero viziati dall'applicazione di interessi usurari atteso che la sommatoria delle condizioni applicate, determinerebbe il superamento del tasso soglia rilevante ai fini del rispetto della normativa prevista dal d. lgs. 106/1998.
Accertate le violazioni di legge sarebbe conseguente la condanna da parte del convenuto istituto di credito al rimborso delle somme conteggiate a mezzo di allegata c.t.p. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore di
[...]
Per_1
pagina 1 di 6 Premetteva che il 28 settembre 2001, l'attore stipulava un contratto di mutuo fondiario n. 800000 10511, a tasso variabile, con la Banca di Credito Cooperativo della Pre-Sila, ora BCC Centro Calabria, per un importo di € 51.645,69. Il mutuo, garantito da ipoteca, aveva una durata di 15 anni (180 rate mensili) e un tasso nominale annuo (TAN) dell'8,20%. Non erano determinati il TAE, il TAEG e l'ISC, mentre il tasso di mora era fissato al 12,20%, con un incremento di 4 punti in caso di mora. Il contratto prevedeva anche un compenso per rimborso anticipato pari al 2% del capitale, una spesa di istruttoria di € 154,94, e nessuna commissione per il pagamento delle rate. Le spese di assicurazione, invece, alla stipula, non venivano determinate. Le condizioni generali includevano un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti composte da una quota di interessi e una quota di capitale. Il tasso di ammortamento iniziale era fissato al
6,15%, con tasso variabile per il periodo successivo all'inizio dell'ammortamento.
Allegava c.t. di parte a sostegno delle sue asserzioni
Si costituiva il in p.l.r.p.t. chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda , rilevava l' inammissibile sommatoria dei tassi di interesse applicati, comprensiva degli interessi corrispettivi, moratori e delle spese di estinzione anticipata,nonché ogni altra voce applicata che rende illegittima la ripetizione di indebito ai fini della valutazione del carattere usurario delle operazioni di credito .
Eccepiva comunque la prescrizione maturata sin dall' insorgenza del rapporto risalente al 2001 . L' attività istruttoria si articolava nell' espletamento della C.t.u. tecnico contabile volta ad accertare se nel mutuo per cui è causa si sia verificato l'aumento del suo costo effettivo, conseguente alla divaricazione fra tasso nominale e quello effettivo, l'eventuale superamento del tasso soglia in relazione alle pattuizioni contrattuali tenendo conto degli interessi convenzionali, moratori, nonché di qualsiasi altro costo (escluse solo le imposte e tasse) connesse al finanziamento che il cliente ha pagato;
accertare l'effettivo tasso applicato – ISC o TEG – tenendo conto di tutta l'incidenza dei costi vari”
pagina 2 di 6 All' udienza del 14 ottobre 2024 ,la causa veniva trattenuta in decisione , previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata in fatto e diritto e viene rigettata per le ragioni di seguito indicate
Vengono poste a fondamento della decisione , le conclusioni peritali, ritenute corrette e immuni da censure ed illogicità evidenti . La metodologia adottata dall' ausiliario del giudice è corredata da argomentazioni tecniche e giuridiche pienamente condivise da questo Tribunale . L' assunto attoreo secondo cui il tasso effettivo calcolato dall'istituto di credito, non coincide con il costo effettivo sopportato dal mutuatario per il rimborso del finanziamento atteso che il TAEG o ISC, calcolati in regime di capitalizzazione composta, farebbero emergere un onere superiore a quanto comunicato dall'istituto di credito nel contratto di mutuo per cui è causa è stato confutato all' esito dell' istruttoria poiché “ non emerge il superamento delle soglie
d'usura come rilevate dal Ministero del Tesoro e comunicate dalla Banca d'Italia considerato che nel periodo di stipula del contratto di mutuo il tasso soglia si attesta al
9,42% a fronte di un TAEG pari al 8,57% senza tener conto degli interessi di mora, e del 8,64% computando l'incidenza degli interessi di mora, mentre la verifica delle condizioni applicate nel corso del rapporto fanno emergere un tasso effettivo considerevolmente inferiore alla suddetta soglia d'usura”.
Si ritiene infine che la difformità del tasso pubblicizzato in contratto non possa, in questa fase, determinare alcuna restituzione nei confronti del mutuatario in quanto
l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo del finanziamento ed in quanto tale costituisce quindi solo uno strumento informativo e non un requisito obbligatorio del contratto di mutuo. Il
TAEG/ISC ed il TAE (Tasso annuo effettivo) non rientrano tra i tassi di interesse o tra le
pagina 3 di 6 condizioni economiche del contratto di mutuo. Pertanto, la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_2
prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB (comunque entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto della controversia esaminata) prevede che
“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 (Cass.
4597/2023).
La differenza che matura tra il TAEG e il costo pubblicizzato in contratto peraltro, nell'ipotesi di mutuo a tasso variabile, non sortisce alcun effetto restitutorio atteso che la natura mutevole delle condizioni economiche dedotte in contratto non consente di verificare alcuna differenza nel corso dell'esecuzione del contratto rispetto al TAEG calcolato sulla base delle condizioni originarie previste nel contratto di mutuo.
Dalle suesposte risultanze peritali consegue l' infondatezza dell' eccezione di nullità delle clausole del contratto di mutuo relativa agli interessi e la correlativa inammissibilità della richiesta di restituzione degli interessi
La giurisprudenza di legittimità (Cass 350 /2013) e di merito (ex multis Trib.
Napoli 18 aprile 2014; Trib.Roma 16 settembre 2014) hanno costantemente ritenuto
“ Salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi. È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.”
Invero, la sommatoria può essere effettuata tra grandezze omogenee mentre pagina 4 di 6 interesse moratorio e corrispettivo sono ontologicamente differenti : il primo è eventuale e va applicato sulla rata scaduta e non pagata , invece quello corrispettivo è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. ( Cass. Ord. 14214/2022)
E' altresì infondata l' eccepita nullità riferita alla commissione di estinzione anticipata ,essendo una multa penitenziale, la cui funzione è quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto , costituisce un elemento accidentale del negozio non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito
Riguardo alle censure di nullità per violazione dell' obbligo di trasparenza ammortamento c.d. «alla francese» non può essere causa di nullità parziale “la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti”, sempre che il piano di ammortamento contenga, in modo dettagliato, la chiara indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (c.d. TAN), il tasso di interesse effettivo (c.d. TAEG), la periodicità delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote di capitale e interessi, consentendo al mutuatario di ricavarne agevolmente
l'importo totale di quanto dovrà rimborsare con una semplice sommatoria;
se il piano di rimborso riporti quanto sopra elencato, non può sussistere una indeterminatezza o una violazione delle regole di trasparenza;
né, tantomeno, ravvisarsi una invalidità contrattuale neppure per ciò che concerne l'indicazione delle modalità di capitalizzazione utilizzate. ( Cassazione, Sez. Unite, n. 15130 del 29 maggio 2024)
pagina 5 di 6 Principi applicabili anche riguardo i mutui a tasso variabile, nel caso in cui il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale
Sulla scorta delle granitiche risultanze peritali e della giurisprudenza surriportata la domanda non merita accoglimento con assorbimento di ogni ulteriore deduzione nel merito
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M
Rigetta la domanda
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
euro 3809,00 per compensi professionali oltre rimb. Forfett. , i.v.a. e c.p.a. in favore di Controparte_1
ella l.r.p.t.
[...]
Pone definitivamente le competenze liquidate in favore del C.t.u. dott Per_2
con decreto del 25/07/2024 a carico di
[...] Parte_1
Cosenza 28 febbraio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2023 promossa da:
, assistito dall'avv. GATTO GIANFRANCO , ed elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Tagliamento n. 15 87100 Cosenza ITALIA
ATTORE/I contro assistito dall'avv. Controparte_1
FOLLIERO RODOLFO ( ) CORSO L. FERA, 115 87100 COSENZA;
C.F._1
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 l'attore Sig. Parte_1
conveniva in giudizio , in p.l.r.p.t., con riferimento Controparte_1
al contratto di Mutuo in essere tra le parti ed allegato agli atti, deduceva l' illegittima applicazione degli interessi di mora al tasso ultralegale e l' Illegittima capitalizzazione degli interessi;
pertanto, tutti i rapporti sarebbero viziati dall'applicazione di interessi usurari atteso che la sommatoria delle condizioni applicate, determinerebbe il superamento del tasso soglia rilevante ai fini del rispetto della normativa prevista dal d. lgs. 106/1998.
Accertate le violazioni di legge sarebbe conseguente la condanna da parte del convenuto istituto di credito al rimborso delle somme conteggiate a mezzo di allegata c.t.p. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore di
[...]
Per_1
pagina 1 di 6 Premetteva che il 28 settembre 2001, l'attore stipulava un contratto di mutuo fondiario n. 800000 10511, a tasso variabile, con la Banca di Credito Cooperativo della Pre-Sila, ora BCC Centro Calabria, per un importo di € 51.645,69. Il mutuo, garantito da ipoteca, aveva una durata di 15 anni (180 rate mensili) e un tasso nominale annuo (TAN) dell'8,20%. Non erano determinati il TAE, il TAEG e l'ISC, mentre il tasso di mora era fissato al 12,20%, con un incremento di 4 punti in caso di mora. Il contratto prevedeva anche un compenso per rimborso anticipato pari al 2% del capitale, una spesa di istruttoria di € 154,94, e nessuna commissione per il pagamento delle rate. Le spese di assicurazione, invece, alla stipula, non venivano determinate. Le condizioni generali includevano un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti composte da una quota di interessi e una quota di capitale. Il tasso di ammortamento iniziale era fissato al
6,15%, con tasso variabile per il periodo successivo all'inizio dell'ammortamento.
Allegava c.t. di parte a sostegno delle sue asserzioni
Si costituiva il in p.l.r.p.t. chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda , rilevava l' inammissibile sommatoria dei tassi di interesse applicati, comprensiva degli interessi corrispettivi, moratori e delle spese di estinzione anticipata,nonché ogni altra voce applicata che rende illegittima la ripetizione di indebito ai fini della valutazione del carattere usurario delle operazioni di credito .
Eccepiva comunque la prescrizione maturata sin dall' insorgenza del rapporto risalente al 2001 . L' attività istruttoria si articolava nell' espletamento della C.t.u. tecnico contabile volta ad accertare se nel mutuo per cui è causa si sia verificato l'aumento del suo costo effettivo, conseguente alla divaricazione fra tasso nominale e quello effettivo, l'eventuale superamento del tasso soglia in relazione alle pattuizioni contrattuali tenendo conto degli interessi convenzionali, moratori, nonché di qualsiasi altro costo (escluse solo le imposte e tasse) connesse al finanziamento che il cliente ha pagato;
accertare l'effettivo tasso applicato – ISC o TEG – tenendo conto di tutta l'incidenza dei costi vari”
pagina 2 di 6 All' udienza del 14 ottobre 2024 ,la causa veniva trattenuta in decisione , previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata in fatto e diritto e viene rigettata per le ragioni di seguito indicate
Vengono poste a fondamento della decisione , le conclusioni peritali, ritenute corrette e immuni da censure ed illogicità evidenti . La metodologia adottata dall' ausiliario del giudice è corredata da argomentazioni tecniche e giuridiche pienamente condivise da questo Tribunale . L' assunto attoreo secondo cui il tasso effettivo calcolato dall'istituto di credito, non coincide con il costo effettivo sopportato dal mutuatario per il rimborso del finanziamento atteso che il TAEG o ISC, calcolati in regime di capitalizzazione composta, farebbero emergere un onere superiore a quanto comunicato dall'istituto di credito nel contratto di mutuo per cui è causa è stato confutato all' esito dell' istruttoria poiché “ non emerge il superamento delle soglie
d'usura come rilevate dal Ministero del Tesoro e comunicate dalla Banca d'Italia considerato che nel periodo di stipula del contratto di mutuo il tasso soglia si attesta al
9,42% a fronte di un TAEG pari al 8,57% senza tener conto degli interessi di mora, e del 8,64% computando l'incidenza degli interessi di mora, mentre la verifica delle condizioni applicate nel corso del rapporto fanno emergere un tasso effettivo considerevolmente inferiore alla suddetta soglia d'usura”.
Si ritiene infine che la difformità del tasso pubblicizzato in contratto non possa, in questa fase, determinare alcuna restituzione nei confronti del mutuatario in quanto
l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo del finanziamento ed in quanto tale costituisce quindi solo uno strumento informativo e non un requisito obbligatorio del contratto di mutuo. Il
TAEG/ISC ed il TAE (Tasso annuo effettivo) non rientrano tra i tassi di interesse o tra le
pagina 3 di 6 condizioni economiche del contratto di mutuo. Pertanto, la loro mancata o errata indicazione non causa alcuna nullità.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_2
prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB (comunque entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto della controversia esaminata) prevede che
“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124 (Cass.
4597/2023).
La differenza che matura tra il TAEG e il costo pubblicizzato in contratto peraltro, nell'ipotesi di mutuo a tasso variabile, non sortisce alcun effetto restitutorio atteso che la natura mutevole delle condizioni economiche dedotte in contratto non consente di verificare alcuna differenza nel corso dell'esecuzione del contratto rispetto al TAEG calcolato sulla base delle condizioni originarie previste nel contratto di mutuo.
Dalle suesposte risultanze peritali consegue l' infondatezza dell' eccezione di nullità delle clausole del contratto di mutuo relativa agli interessi e la correlativa inammissibilità della richiesta di restituzione degli interessi
La giurisprudenza di legittimità (Cass 350 /2013) e di merito (ex multis Trib.
Napoli 18 aprile 2014; Trib.Roma 16 settembre 2014) hanno costantemente ritenuto
“ Salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi. È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.”
Invero, la sommatoria può essere effettuata tra grandezze omogenee mentre pagina 4 di 6 interesse moratorio e corrispettivo sono ontologicamente differenti : il primo è eventuale e va applicato sulla rata scaduta e non pagata , invece quello corrispettivo è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. ( Cass. Ord. 14214/2022)
E' altresì infondata l' eccepita nullità riferita alla commissione di estinzione anticipata ,essendo una multa penitenziale, la cui funzione è quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto , costituisce un elemento accidentale del negozio non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito
Riguardo alle censure di nullità per violazione dell' obbligo di trasparenza ammortamento c.d. «alla francese» non può essere causa di nullità parziale “la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti”, sempre che il piano di ammortamento contenga, in modo dettagliato, la chiara indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (c.d. TAN), il tasso di interesse effettivo (c.d. TAEG), la periodicità delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote di capitale e interessi, consentendo al mutuatario di ricavarne agevolmente
l'importo totale di quanto dovrà rimborsare con una semplice sommatoria;
se il piano di rimborso riporti quanto sopra elencato, non può sussistere una indeterminatezza o una violazione delle regole di trasparenza;
né, tantomeno, ravvisarsi una invalidità contrattuale neppure per ciò che concerne l'indicazione delle modalità di capitalizzazione utilizzate. ( Cassazione, Sez. Unite, n. 15130 del 29 maggio 2024)
pagina 5 di 6 Principi applicabili anche riguardo i mutui a tasso variabile, nel caso in cui il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale
Sulla scorta delle granitiche risultanze peritali e della giurisprudenza surriportata la domanda non merita accoglimento con assorbimento di ogni ulteriore deduzione nel merito
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M
Rigetta la domanda
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
euro 3809,00 per compensi professionali oltre rimb. Forfett. , i.v.a. e c.p.a. in favore di Controparte_1
ella l.r.p.t.
[...]
Pone definitivamente le competenze liquidate in favore del C.t.u. dott Per_2
con decreto del 25/07/2024 a carico di
[...] Parte_1
Cosenza 28 febbraio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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