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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 2499/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 12.12.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2499 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2025, resa tra:
, nata a [...] in data [...], residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari (CA) nella C.F._1 via Tasso n. 15 presso lo Studio Legale dell'Avv. Michele Perra dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti allegata al presente ricorso e che, in data 30.06.2025 ha presentato istanza al C.O.A. di Cagliari per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato Parte attrice Contro
, C. F. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, del 22.3.2024, dagli avv.ti Marina Persona_1
LL e UR CA, appartenenti all'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, sito in Cagliari, via Delitala 2 E contro ( ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante in carica e per esso di , in forza di procura a rogito Dr. , notaio in Roma, Controparte_3 Persona_2 rep.181515, racc. 12772, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via San Lucifero n. 95, presso lo studio dell'Avvocato Marco Cogoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta Parti convenute MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 025 Parte_1
2024 90045753 00/000 notificata in data 21.05.2025 e l'intimazione di pagamento n. 025 2025 90017014 74/000 notificata in data 21.05.2025, aventi ad oggetto, tra gli altri atti impositivi pagina 1 di 3 estranei alla materia previdenziale di competenza del giudice del lavoro, i seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 32520160001804445000, asseritamente notificato in data 12.05.2016, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.421,88;
- Avviso di addebito n. 32520160004824925000, asseritamente notificato in data 05.11.2016, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.554,67;
- Avviso di addebito n. 32520170002489590000, asseritamente notificato in data 21.09.2017, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 5.131,88;
- Avviso di addebito n. 32520180001401574000, asseritamente notificato in data 16.06.2018, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 3.862,17;
- Avviso di addebito n. 32520180005339118000, asseritamente notificato in data 20.12.2018, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.793,33;
- Avviso di addebito n. 32520210000824115000, asseritamente notificato in data 10.12.2021, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.469,62/2.513,06;
- Avviso di addebito n. 32520220001745707000, asseritamente notificato in data 28.11.2022, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.928,14;
- Avviso di addebito n. 32520220003787053000, asseritamente notificato in data 28.11.2022, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.171,46;
- Avviso di addebito n. 32520230001787536000, asseritamente notificato in data 29.11.2023, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.989,78. All'esito della prima udienza, in ragione delle precisazioni di parte ricorrente e di , è CP_4 emerso pacificamente che l'impugnazione ha avuto ad oggetto nella sostanza la sola intimazione del 2025, assorbente rispetto a quella del 2024 notificata da lo stesso giorno CP_4 di quella del 2025, ossia, il 21.5.2025, peraltro limitatamente ai soli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento, con esclusione, quindi, delle quattro cartelle concernenti un pagina 2 di 3 debito tributario e debiti nei confronti dell' . CP_5
In ragione del fatto che, alla luce delle produzioni documentali delle parti, è apparsa non fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi dell' , essendo stata utilmente e CP_1 tempestivamente interrotta dagli atti di intimazione di pagamento notificati via pec e prodotti da oltre che dalla notifica degli stessi avvisi di addebito, il tribunale ha proposto a parte CP_4 ricorrente di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite. Con le ultime note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in accoglimento della proposta, l'opponente ha rinunciato alla domanda e le altre parti hanno accettato la rinuncia con la compensazione integrale delle spese del giudizio. Per tale ragione, al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in ragione della rinuncia all'opposizione da parte della ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 15.12.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 12.12.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2499 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2025, resa tra:
, nata a [...] in data [...], residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari (CA) nella C.F._1 via Tasso n. 15 presso lo Studio Legale dell'Avv. Michele Perra dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti allegata al presente ricorso e che, in data 30.06.2025 ha presentato istanza al C.O.A. di Cagliari per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato Parte attrice Contro
, C. F. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, del 22.3.2024, dagli avv.ti Marina Persona_1
LL e UR CA, appartenenti all'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, sito in Cagliari, via Delitala 2 E contro ( ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante in carica e per esso di , in forza di procura a rogito Dr. , notaio in Roma, Controparte_3 Persona_2 rep.181515, racc. 12772, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via San Lucifero n. 95, presso lo studio dell'Avvocato Marco Cogoni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta Parti convenute MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 025 Parte_1
2024 90045753 00/000 notificata in data 21.05.2025 e l'intimazione di pagamento n. 025 2025 90017014 74/000 notificata in data 21.05.2025, aventi ad oggetto, tra gli altri atti impositivi pagina 1 di 3 estranei alla materia previdenziale di competenza del giudice del lavoro, i seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 32520160001804445000, asseritamente notificato in data 12.05.2016, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.421,88;
- Avviso di addebito n. 32520160004824925000, asseritamente notificato in data 05.11.2016, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.554,67;
- Avviso di addebito n. 32520170002489590000, asseritamente notificato in data 21.09.2017, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 5.131,88;
- Avviso di addebito n. 32520180001401574000, asseritamente notificato in data 16.06.2018, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 3.862,17;
- Avviso di addebito n. 32520180005339118000, asseritamente notificato in data 20.12.2018, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.793,33;
- Avviso di addebito n. 32520210000824115000, asseritamente notificato in data 10.12.2021, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.469,62/2.513,06;
- Avviso di addebito n. 32520220001745707000, asseritamente notificato in data 28.11.2022, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.928,14;
- Avviso di addebito n. 32520220003787053000, asseritamente notificato in data 28.11.2022, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.171,46;
- Avviso di addebito n. 32520230001787536000, asseritamente notificato in data 29.11.2023, così come risultante dall'ingiunzione di pagamento oggetto del presente ricorso, avente quale ente impositore l' nonché le relative sanzioni amministrative-recupero spese- CP_1 maggiorazioni, importo totale euro 2.989,78. All'esito della prima udienza, in ragione delle precisazioni di parte ricorrente e di , è CP_4 emerso pacificamente che l'impugnazione ha avuto ad oggetto nella sostanza la sola intimazione del 2025, assorbente rispetto a quella del 2024 notificata da lo stesso giorno CP_4 di quella del 2025, ossia, il 21.5.2025, peraltro limitatamente ai soli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento, con esclusione, quindi, delle quattro cartelle concernenti un pagina 2 di 3 debito tributario e debiti nei confronti dell' . CP_5
In ragione del fatto che, alla luce delle produzioni documentali delle parti, è apparsa non fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi dell' , essendo stata utilmente e CP_1 tempestivamente interrotta dagli atti di intimazione di pagamento notificati via pec e prodotti da oltre che dalla notifica degli stessi avvisi di addebito, il tribunale ha proposto a parte CP_4 ricorrente di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite. Con le ultime note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in accoglimento della proposta, l'opponente ha rinunciato alla domanda e le altre parti hanno accettato la rinuncia con la compensazione integrale delle spese del giudizio. Per tale ragione, al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in ragione della rinuncia all'opposizione da parte della ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 15.12.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu pagina 3 di 3