Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3113/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to BORRELLI OLIMPIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a LIONE in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTANILE GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/07/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di RZ (al N.32, Parte II, serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (in Avellino il 26/02/2005), (nato Per_1 Per_2 in Avellino il 06/10/2007) e (in San Gennaro Vesuviano il 18/05/2012), le parti hanno Per_3 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 17/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di cui agli Per_2 Per_3 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A) I coniugi vivranno separatamente e la casa coniugale sita in IA (NA) alla via Enrico Fermi n.25, di proprietà del sarà assegnata al padre. Parte_2
B) La SI.ra dal mese di ottobre 2024 ha spostato la propria residenza in un appartamento Parte_1 preso in affitto nel Comune di Brusciano (NA), alla via Giuseppe Garibaldi n.13.
2 C) I figli sono affidati ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la casa coniugale sita in IA (NA) alla via Enrico Fermi n.25, ove vivranno con il padre. Trattasi di appartamento ubicato al piano superiore dell'abitazione dei nonni paterni.
D) La SI.ra , che avrà diritto di vedere i figli ogni volta che vorrà, previo accordo, andrà a Parte_1 prendere il figlio a scuola tutti i giorni e lo accompagnerà a casa del padre. Inoltre, compatibilmente con le Per_3 eSIenze di ed la madre terrà con se i minori il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 circa fino alle Per_2 Per_3
21:00, nei fine settimana alterni, dalle ore 15,00 del sabato fino alla domenica sera alla 21:00; durante le festività natalizie, i figli minori ed trascorreranno con un genitore il 24 dicembre dalle ore 13:00 fino al Per_2 Per_3 mattino seguente e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle ore 11:00 alle ore 21:00 in maniera alternata;
il 26 dicembre un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; trascorreranno inoltre il giorno 31 dicembre dalle ore 13:00 fino al mattino seguente con un genitore ed il giorno 1 gennaio con l'altro genitore sempre in maniera alternata;
sempre in modo alternato i minori resteranno con il padre o con la madre il giorno dell'Epifania, 6 gennaio, dalle ore 11:00 del mattino alle ore 21:00; ad anni alternati durante il periodo pasquale dalle ore 15:00 del sabato
Santo alle ore 21:00 del giorno di Pasqua saranno con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore (con orario da concordare); in ordine alle vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 del mese di luglio ed il 15 del mese di settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato entro il 5 luglio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà fornire all'altro l'indirizzo della località di vacanza ove porterà i figli minori e Per_2 Per_3
E) La SI.ra avrà facoltà di trascorrere il giorno del suo compleanno (28 febbraio) ed onomastico Parte_1 nonché il giorno della festa della mamma con e analogamente il SI. avrà facoltà Per_2 Per_3 Parte_2 di trascorrere il giorno del suo compleanno (25 giugno) ed onomastico nonché il giorno della festa del papà con i figli minori e Il SI. e la SI.ra si impegnano a fare in modo che Per_2 Per_3 Parte_2 Parte_1 nei giorni del compleanno e onomastico dei figli minori (06 ottobre) e (18 maggio) gli stessi possano Per_2 Per_3 trascorrere del tempo con entrambi i genitori.
F) Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e relative all'educazione, alla formazione Per_2 Per_3 scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa eventuali problematiche e questioni rilevanti che interessano i figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
G) Per il mantenimento di tutti e 3 i figli provvederà in maniera diretta il SI. che da solo Parte_2 sosterrà anche tutte le spese di straordinaria amministrazione. Tuttavia, tenuto conto che la SI.ra , Parte_1 non ha un lavoro e che comunque ospiterà il figlio maggiorenne ogni qualvolta lo vorrà, terrà i minori nei giorni
3 indicati ed andrà a prendere a scuola tutti i giorni, il SI. verserà alla SI.ra Per_3 Parte_2 Parte_1
mensilmente la cifra pari ad euro 150,00 (euro centocinquanta) a mezzo bonifico (Iban
[...]
[...]) entro il giorno 15 di ogni mese. Detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologa della separazione.
Ciò in ragione anche del rateo mensile pari ad € 456,90 (quattrocentocinquantasei,90), che il Parte_2 deve versare fino al 20.02.2034, a titolo di pagamento di un finanziamento di € 30.000,00, contratto con la
Findomestic.
H) L'assegno unico verrà incassato interamente dal SI. Parte_2
I) La somma di € 150,00 dovrà essere versata dal SI. a far data dal 12/11/2024 con Parte_2 obbligo pertanto dello stesso di versare la differenza ove i versamenti mensili a partire da tale data dovessero risultare inferiori all'importo di cui sopra.
L) Il SI. consente che la SI.ra continui ad usare l'auto Fiat 600 targata Parte_2 Parte_1
CM 726 TC già in suo possesso e di proprietà del marito.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
(NA) il 28/02/1980, e , nato a LIONEE in [...] il Parte_2
4 25/06/1971, che hanno contratto matrimonio a RZ (NA) il 27/07/2002 (atto n. 32,
Parte II, Serie A, anno 2002);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RZ (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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