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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5250/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SIi Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5250/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARRARO ANNA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte depositate il 25.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
“1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di ciascuno di comunicare all'altro ogni cambio di residenza o domicilio nell'interesse dei figli minori e dandosi il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche dei figli.
2) Affidarsi i figli minori , e ) congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
residenza prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare (fabbricato di tipo quadrifamiliare sito in Comune di Noventa Padovana, Via Claudio
Monteverdi, eretto sulla Part. 838 di are 9.15 E.U. del Foglio 7 del CT, e catastalmente censita al
NCEU del Comune di NOVENTA PADOVANA - Foglio 7, Via Claudio Monteverdi: Part. 838 Sub 5, P. S1-T-1, cat. A/2, cl. 2, v. 7,5, RCE 871,52, con sup. cat. di mq 193; Part. 838 Sub 8, P. S1, cat. C/6, cl.
2, mq 27, RCE 57,17, con sup. cat. di mq 29), acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni con rogito del 17/05/2021, Notaio Dott.ssa Rep. 3120 e Racc. 2447 (cfr. doc. 4); Persona_4
3) nell'ambito del definitivo riassetto dei rispettivi rapporti economico-patrimoniali, il SI
si impegna a cedere e trasferire alla SIa che accetta, la propria quota di Pt_1 CP_1
proprietà e, comunque, tutti i diritti allo stesso spettanti sull'immobile adibito a casa coniugale, come identificato al precedente punto 2 e nel rogito del 17/05/2021, Notaio Dott.ssa
[...]
Rep. 3120 e Racc. 2447; cfr. doc. 4), al prezzo che verrà così corrisposto: * quanto ad € Per_4
90.000,00 mediante bonifici bancari o assegni circolari intestati al SI con le Parte_1 seguenti scadenze di pagamento: - € 25.000,00 a titolo di caparra entro il 20/6/2025; - € 50.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito;
- € 15.000,00 in 50 rate mensili (pari a € 300,00 ciascuna) entro il 20 di ogni mese a partire da quello successivo al rogito, nonché * mediante accollo, della quota netta del 50%, del mutuo cointestato da parte della SIa la quale si impegna a CP_1
chiedere all'istituto di credito – come condizione espressa della stipulazione ex art. 1273, comma
2, c.c. – la liberazione del SI (cfr. doc. 5). Resta inteso che, nelle more, l'intera rata del Pt_1
mutuo cointestato resterà comunque a carico della SIa dal mese di maggio 2025 CP_1 compreso. Le spese, incluse quelle notarili, nonché eventuali tasse e imposte inerenti e conseguenti al trasferimento immobiliare e all'accollo del mutuo cointestato saranno sostenute al 50% da ciascuno dei ricorrenti, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente spettante. In ogni caso, considerata la possibilità che il tasso di interessi del mutuo suindicato venga rinegoziato in aumento rispetto al precedente a fronte della richiesta del suindicato accollo, i SIi e Pt_1
concordano che, in tale ipotesi, la differenza tra il nuovo tasso di interesse e quello CP_1
precedente (pari allo 0,95% - cfr. doc. 5) sia suddivisa al 50% tra loro. Conseguentemente, il SI
si impegna a versare a favore della SIa la somma così determinata, con le Pt_1 CP_1
modalità e i tempi che le parti si impegnano a concordare qualora si verifichi l'eventualità ipotizzata.
Tenuto conto del fatto che la SIa disporrà di tutte le necessarie risorse economiche per CP_1
l'acquisto della quota di proprietà della casa familiare intestata al SI all'esito delle Pt_1
pratiche successorie relative al recente decesso del padre della stessa, i coniugi si impegnano a fissare la data del rogito notarile entro due mesi dallo svincolo delle somme e, comunque, previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale.
4) Si dà atto che, in accordo con la SIa entro 15 giugno 2025 il SI traslocherà CP_1 Pt_1
in altro immobile – situato in Via Padre Kolbe n. 67 a Noventa Padovana (PD), nelle immediate vicinanze della casa familiare – ove lo stesso si impegna a trasferire la propria residenza, consegnando conseguentemente alla SIa le chiavi della casa familiare entro lo stesso CP_1
termine. Si dà atto che la SIa si è impegnata a sostenere in via esclusiva sin dal mese di CP_1 gennaio 2025 le spese ordinarie e straordinarie di gestione del suindicato immobile, nonché le spese relative ai consumi per la fornitura di acqua, luce, gas, asporto rifiuti e telefono, le tasse e imposte dirette e indirette inerenti e conseguenti alla titolarità della quota dell'immobile del SI
per l'anno 2025. Pt_1
5) Si dà atto, altresì, che i coniugi hanno individuato con separato accordo i beni mobili che resteranno in esclusiva proprietà di ciascun ricorrente. Il SI , pertanto, provvederà a Pt_1
portare con sé, nel termine concordato per il suo trasloco in altro immobile – oltre agli effetti personali suoi e ad alcuni di quelli dei figli – i beni di sua esclusiva proprietà.
6) I bambini continueranno a passare ugual tempo con entrambi i genitori in modalità alternata secondo il seguente calendario: A. In periodo scolastico: sarà applicato il seguente schema a settimane alterne: i minori resteranno con il genitore A dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'entrata a scuola. Il genitore B andrà a prenderli all'uscita da scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. Il genitore A li andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Conseguentemente, la settimana successiva i minori resteranno con il genitore B dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'entrata a scuola. Il genitore A andrà a prenderli all'uscita da scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. Il genitore B li andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. B. In periodo non scolastico: i genitori concordano che lo schema sopra rappresentato dovrà applicarsi (sempre con modalità alternata) anche nel periodo estivo quando i minori frequenteranno i centri estivi. In mancanza, ossia qualora i figli non frequentassero centri estivi, ciascun genitore andrà a prendere i minori presso l'abitazione dell'altro alle ore 18:00, comunque, secondo lo schema sopra rappresentato, salvo in ogni caso diverso accordo e tenuto conto dei rispettivi impegni e di quelli scolastici ed extrascolastici dei figli. In ogni caso, durante le vacanze estive – che dovranno comunque essere concordate entro il 31 marzo di ogni anno – i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive. C. Festività: Natale: considerate le tradizioni familiari, i figli trascorreranno la vigilia con la madre;
il pranzo di Natale e la cena di Santo NO con il padre;
la cena di Natale e il pranzo di Santo NO con la madre. I restanti giorni del periodo natalizio saranno trascorsi dai figli con quello dei genitori a cui spetta secondo lo schema sopra rappresentato (punti 6A e 6B). Carnevale, Pasqua e i giorni festivi singoli: i bambini resteranno con il genitore presso cui si svegliano nel giorno festivo sino alle ore 18:00. Gli eventuali "ponti festivi" saranno trascorsi dai figli con quello dei genitori a cui spetta secondo lo schema sopra rappresentato (punti 6A e 6B). Il tutto, in ogni caso, salvo diverso accordo e tenuto conto dei rispettivi impegni dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici dei figli. 7) quanto al contributo al mantenimento dei figli, in considerazione del fatto che i genitori trascorreranno pari tempo con gli stessi, i SIi e contribuiranno direttamente al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro. In ogni caso, le spese straordinarie verranno rimborsate al 50% come da Protocollo d'intesa per le spese straordinarie siglato dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017. In particolare – stante la modalità di permanenza alternata dei minori presso ciascun genitore – saranno comunque divise al 50% le spese relative a: sport frequentati dai figli con la relativa attrezzatura/vestiario, corredo scolastico di inizio anno, mensa scolastica, trasporto, nonché eventuali ulteriori attività extrascolastiche e ricreative (scelte di comune accordo tra i genitori) a cui i bambini parteciperanno. Restano espressamente escluse dalle spese straordinarie quelle per l'eventuale baby-sitting a cui uno dei genitori decidesse di ricorrere, nonché
i centri estivi che saranno pagati da quello tra i genitori con cui i figli si svegliano secondo lo schema sopra rappresentato (punto 6)
8) I ricorrenti concordano che l'autovettura Citroen C4 Picasso (Tg. FG947D) e il motociclo Yamaha
(Tg. EL61040) restino nell'esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari (cfr. docc. 9, 10).
9) I SIi e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e Pt_1 CP_1 autosufficienti e, conseguentemente, nessuno dei due vanta pretese di mantenimento da parte e a carico dell'altro.
10) Con tali pattuizioni i ricorrenti dichiarano di aver tra loro provveduto a regolamentare ogni aspetto economico e, comunque, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, se non l'adempimento di quanto stabilito.
11) Spese legali compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio il
[...]
25/04/2015 in Vigonza (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte II, Serie A, anno 2015.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 28.04.2020 a Padova (PD), Persona_5
, il 28.04.2020 a Padova (PD), e , il 28.04.2020 a Persona_6 Persona_7
Padova (PD).
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio. Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.7. 2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SIi Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5250/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO ANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CARRARO ANNA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione nelle note scritte depositate il 25.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
“1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di ciascuno di comunicare all'altro ogni cambio di residenza o domicilio nell'interesse dei figli minori e dandosi il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche dei figli.
2) Affidarsi i figli minori , e ) congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
residenza prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare (fabbricato di tipo quadrifamiliare sito in Comune di Noventa Padovana, Via Claudio
Monteverdi, eretto sulla Part. 838 di are 9.15 E.U. del Foglio 7 del CT, e catastalmente censita al
NCEU del Comune di NOVENTA PADOVANA - Foglio 7, Via Claudio Monteverdi: Part. 838 Sub 5, P. S1-T-1, cat. A/2, cl. 2, v. 7,5, RCE 871,52, con sup. cat. di mq 193; Part. 838 Sub 8, P. S1, cat. C/6, cl.
2, mq 27, RCE 57,17, con sup. cat. di mq 29), acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni con rogito del 17/05/2021, Notaio Dott.ssa Rep. 3120 e Racc. 2447 (cfr. doc. 4); Persona_4
3) nell'ambito del definitivo riassetto dei rispettivi rapporti economico-patrimoniali, il SI
si impegna a cedere e trasferire alla SIa che accetta, la propria quota di Pt_1 CP_1
proprietà e, comunque, tutti i diritti allo stesso spettanti sull'immobile adibito a casa coniugale, come identificato al precedente punto 2 e nel rogito del 17/05/2021, Notaio Dott.ssa
[...]
Rep. 3120 e Racc. 2447; cfr. doc. 4), al prezzo che verrà così corrisposto: * quanto ad € Per_4
90.000,00 mediante bonifici bancari o assegni circolari intestati al SI con le Parte_1 seguenti scadenze di pagamento: - € 25.000,00 a titolo di caparra entro il 20/6/2025; - € 50.000,00 al momento della sottoscrizione del rogito;
- € 15.000,00 in 50 rate mensili (pari a € 300,00 ciascuna) entro il 20 di ogni mese a partire da quello successivo al rogito, nonché * mediante accollo, della quota netta del 50%, del mutuo cointestato da parte della SIa la quale si impegna a CP_1
chiedere all'istituto di credito – come condizione espressa della stipulazione ex art. 1273, comma
2, c.c. – la liberazione del SI (cfr. doc. 5). Resta inteso che, nelle more, l'intera rata del Pt_1
mutuo cointestato resterà comunque a carico della SIa dal mese di maggio 2025 CP_1 compreso. Le spese, incluse quelle notarili, nonché eventuali tasse e imposte inerenti e conseguenti al trasferimento immobiliare e all'accollo del mutuo cointestato saranno sostenute al 50% da ciascuno dei ricorrenti, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente spettante. In ogni caso, considerata la possibilità che il tasso di interessi del mutuo suindicato venga rinegoziato in aumento rispetto al precedente a fronte della richiesta del suindicato accollo, i SIi e Pt_1
concordano che, in tale ipotesi, la differenza tra il nuovo tasso di interesse e quello CP_1
precedente (pari allo 0,95% - cfr. doc. 5) sia suddivisa al 50% tra loro. Conseguentemente, il SI
si impegna a versare a favore della SIa la somma così determinata, con le Pt_1 CP_1
modalità e i tempi che le parti si impegnano a concordare qualora si verifichi l'eventualità ipotizzata.
Tenuto conto del fatto che la SIa disporrà di tutte le necessarie risorse economiche per CP_1
l'acquisto della quota di proprietà della casa familiare intestata al SI all'esito delle Pt_1
pratiche successorie relative al recente decesso del padre della stessa, i coniugi si impegnano a fissare la data del rogito notarile entro due mesi dallo svincolo delle somme e, comunque, previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale.
4) Si dà atto che, in accordo con la SIa entro 15 giugno 2025 il SI traslocherà CP_1 Pt_1
in altro immobile – situato in Via Padre Kolbe n. 67 a Noventa Padovana (PD), nelle immediate vicinanze della casa familiare – ove lo stesso si impegna a trasferire la propria residenza, consegnando conseguentemente alla SIa le chiavi della casa familiare entro lo stesso CP_1
termine. Si dà atto che la SIa si è impegnata a sostenere in via esclusiva sin dal mese di CP_1 gennaio 2025 le spese ordinarie e straordinarie di gestione del suindicato immobile, nonché le spese relative ai consumi per la fornitura di acqua, luce, gas, asporto rifiuti e telefono, le tasse e imposte dirette e indirette inerenti e conseguenti alla titolarità della quota dell'immobile del SI
per l'anno 2025. Pt_1
5) Si dà atto, altresì, che i coniugi hanno individuato con separato accordo i beni mobili che resteranno in esclusiva proprietà di ciascun ricorrente. Il SI , pertanto, provvederà a Pt_1
portare con sé, nel termine concordato per il suo trasloco in altro immobile – oltre agli effetti personali suoi e ad alcuni di quelli dei figli – i beni di sua esclusiva proprietà.
6) I bambini continueranno a passare ugual tempo con entrambi i genitori in modalità alternata secondo il seguente calendario: A. In periodo scolastico: sarà applicato il seguente schema a settimane alterne: i minori resteranno con il genitore A dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'entrata a scuola. Il genitore B andrà a prenderli all'uscita da scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. Il genitore A li andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Conseguentemente, la settimana successiva i minori resteranno con il genitore B dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'entrata a scuola. Il genitore A andrà a prenderli all'uscita da scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. Il genitore B li andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. B. In periodo non scolastico: i genitori concordano che lo schema sopra rappresentato dovrà applicarsi (sempre con modalità alternata) anche nel periodo estivo quando i minori frequenteranno i centri estivi. In mancanza, ossia qualora i figli non frequentassero centri estivi, ciascun genitore andrà a prendere i minori presso l'abitazione dell'altro alle ore 18:00, comunque, secondo lo schema sopra rappresentato, salvo in ogni caso diverso accordo e tenuto conto dei rispettivi impegni e di quelli scolastici ed extrascolastici dei figli. In ogni caso, durante le vacanze estive – che dovranno comunque essere concordate entro il 31 marzo di ogni anno – i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive. C. Festività: Natale: considerate le tradizioni familiari, i figli trascorreranno la vigilia con la madre;
il pranzo di Natale e la cena di Santo NO con il padre;
la cena di Natale e il pranzo di Santo NO con la madre. I restanti giorni del periodo natalizio saranno trascorsi dai figli con quello dei genitori a cui spetta secondo lo schema sopra rappresentato (punti 6A e 6B). Carnevale, Pasqua e i giorni festivi singoli: i bambini resteranno con il genitore presso cui si svegliano nel giorno festivo sino alle ore 18:00. Gli eventuali "ponti festivi" saranno trascorsi dai figli con quello dei genitori a cui spetta secondo lo schema sopra rappresentato (punti 6A e 6B). Il tutto, in ogni caso, salvo diverso accordo e tenuto conto dei rispettivi impegni dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici dei figli. 7) quanto al contributo al mantenimento dei figli, in considerazione del fatto che i genitori trascorreranno pari tempo con gli stessi, i SIi e contribuiranno direttamente al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro. In ogni caso, le spese straordinarie verranno rimborsate al 50% come da Protocollo d'intesa per le spese straordinarie siglato dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017. In particolare – stante la modalità di permanenza alternata dei minori presso ciascun genitore – saranno comunque divise al 50% le spese relative a: sport frequentati dai figli con la relativa attrezzatura/vestiario, corredo scolastico di inizio anno, mensa scolastica, trasporto, nonché eventuali ulteriori attività extrascolastiche e ricreative (scelte di comune accordo tra i genitori) a cui i bambini parteciperanno. Restano espressamente escluse dalle spese straordinarie quelle per l'eventuale baby-sitting a cui uno dei genitori decidesse di ricorrere, nonché
i centri estivi che saranno pagati da quello tra i genitori con cui i figli si svegliano secondo lo schema sopra rappresentato (punto 6)
8) I ricorrenti concordano che l'autovettura Citroen C4 Picasso (Tg. FG947D) e il motociclo Yamaha
(Tg. EL61040) restino nell'esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari (cfr. docc. 9, 10).
9) I SIi e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e Pt_1 CP_1 autosufficienti e, conseguentemente, nessuno dei due vanta pretese di mantenimento da parte e a carico dell'altro.
10) Con tali pattuizioni i ricorrenti dichiarano di aver tra loro provveduto a regolamentare ogni aspetto economico e, comunque, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, se non l'adempimento di quanto stabilito.
11) Spese legali compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio il
[...]
25/04/2015 in Vigonza (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte II, Serie A, anno 2015.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 28.04.2020 a Padova (PD), Persona_5
, il 28.04.2020 a Padova (PD), e , il 28.04.2020 a Persona_6 Persona_7
Padova (PD).
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio. Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze dei figli.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.7. 2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti