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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio iscritto al n. 782/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili, al quale è stato riunito quello iscritto al n. 843/2022 R.G. promossa da
s.a.s.), C.F./P.IVA con sede legale in Ricadi Parte_1 P.IVA_1
(VV) Loc. Tono, snc in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F. rappresentata e difesa dalla Parte_2 C.F._1
sottoscritta Avv. Maria Limardo (C.F.: ) del Foro di Vibo CodiceFiscale_2
Valentia FAX 0963 540514; PEC: con Email_1
studio in Vibo Valentia, Via Luigi Razza, n. 31, giusta procura in calce al presente atto, e domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Cardone del foro di
Palmi, con sede in Via Cesare Battisti, 41 Palmi (RC)
Email_2
-attore/opponente- nei confronti di
Dott.ssa nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n°2 -cod.fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vladimir C.F._3
Solano (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_4
pec: fax 096622196, con studio in Palmi, Email_3
Piazzale Vittorio Veneto, n. 2 dove ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento
-convenuta/opposta-
AVENTE AD OGGETTO
pagina1 di 6 Opposizione avverso decreto ingiuntivo 162/2022 del 23/03/2022, emesso su istanza della convenuta dal Tribunale di Palmi - Giudice Dott. Controparte_1
Piero Viola, in data 22/03/2022, nella causa iscritta al n. 417/2022 R.G., notificato all'odierna opponente a mezzo pec in data 25/03/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025 .
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
consulente del lavoro, adiva questo Tribunale con ricorso Controparte_1 monitorio al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività di contabilità del lavoro adempimenti relativi agli anni societari 2019, 2020 e per il primo bimestre 2021, prestata in favore della società già Parte_1 CP_2
pari a € 13.785,12, di cui alla fattura n. 15 del 29.03.2021 non registrata, in
[...]
quanto la ricorrente ha aderito al regime fiscale agevolato forfetario, la cui liquidazione è stata asseverata dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, con certificato del 20.07.2021, prot.
455/U/2021. Deduceva di avere inutilmente chiesto il pagamento spontaneo del suddetto compenso professionale con proprie mail del 28.02.2021 e del 29.03.2021
e per il tramite del proprio legale di fiducia a mezzo pec del 17.05.2021 e del
31.05.2021.
Il Tribunale di Palmi in accoglimento de predetto ricorso emetteva in data
23/03/2022 il decreto ingiuntivo n. 162/2022 , decreto che veniva tempestivamente opposto dalla società ingiunta . Parte_1
Parte opponente deduce che il rapporto professionale instaurato con la consulente del lavoro Dott.ssa veniva avviato nell'anno 2017, mediante la Controparte_1
proposta di collaborazione professionale inviata in data 3 febbraio 2017 a mezzo mail dalla professionista , accettato dalla società allora nella quale Controparte_2
la indicava un compenso forfetario annuale comprensivo di tutti gli CP_1
adempimenti giuslavoristici :
“Buongiorno in merito alla richiesta di preventivo pervenuta, ti Tes_1
comunico che il costo di gestione della contabilità del lavoro, da proporre al tuo cliente considerando n° 15 dipendenti, è di € 2.600,00 +iva complessivo di tutti gli adempimenti (assunzioni, cessazioni, buste paga, uniemens, cud, inail e dichiaraz.
770). Si precisa che, qualora il n° dei dipendenti supera la suddetta soglia dei 15 scatta per il datore di lavoro anche l'obbligo del collocamento obbligatorio e i
pagina2 di 6 relativi adempimenti....pertanto a mio parere è opportuno fare le giuste valutazioni in fase di assunzione.... sono a tua completa disposizione per ogni ulteriore attività consulenziale”.
Detto compenso annuo, mai modificato tra le parti, veniva inteso dalla società come compenso di natura forfetaria, a prescindere dal numero dei dipendenti, e dalla quantità e tipologia di adempimenti, sicchè la società avendo pagato quanto pattuito nell'accordo professionale sopra citato, e precisamente avendo già corrisposto alla le seguenti somme: CP_1
- anno 2018 acconto di € 500,00 + € 1.000,00
- anno 2019 acconto di € 1500,00 + € 1.500,00 + € 1.000,00
- anno 2020 acconto di € 500,00 + € 500,00 + € 1.000,00 + € 1.000,00 per un importo complessivo di € 8.500,00, per gli anni 2018-2019-2020, superiore a quello dovuto da contratto pari ad € 8.338,00 (€ 2.779,40 comprensivo di oneri per ciascun anno) non deve null'altro alla CP_1
Dalla documentazione offerta in giudizio emerge che sin dall'inizio del rapporto professionale i dipendenti della società allora superava il numero CP_2 di 15 unità, ciò nonostante la tariffa concordata di € 2.600,00 oltre oneri accessori, veniva percepita dalla senza alcuna contestazione, anche gli acconti CP_1
ricevuti dalla nel corso del rapporto non sono stati accompagnati da CP_1
richieste maggiori o diverse, ed accettati dalla convenuta a titolo di acconto sul maggior compenso, atteso che la società non pagava in unica soluzione la prestazione professionale, ma eseguiva pagamenti in acconto nel corso del rapporto.
In data 23 gennaio 2018 la inviava una mail nella quale si legge: CP_1
“Buongiorno , come da tua richiesta allego la fattura proforma del saldo Parte_2
2017. Come ti ho già telefonicamente anticipato, non ho quantificato nel dettaglio il lavoro svolto e quello ancora da svolgere per il 2017, rispetto al prezzo che era stato indicato nel preventivo a suo tempo richiesto (per circa 15 dip su 7 mesi), che in ogni caso ti confermo, sperando di farti cosa gradita e consapevole che è un prezzo di favore.... Ringraziandoti per la fiducia accordatemi, ti auguro buon lavoro”
Il tenore della mail consente di affermare che la offriva la propria CP_1
prestazione professionale ad un prezzo di favore, disancorato dai parametri professionali, applicati al termine del rapporto professionale con l'unica fattura n.
15/2021, relativa all'attività svolta in favore della negli Controparte_3 anni 2019, 2020 e 2021, ove non viene indicata un'attività diversa da quella pagina3 di 6 originariamente concordata con la società, infatti, nella fattura suddetta si legge contabilità del lavoro adempimenti saldo anni 2019, 2020 e 2021.
Ora parte opposta, su cui gravava nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova, non ha offerto in giudizio prova dell'esistenza di un nuovo e diverso accordo relativo al compenso professionale inizialmente pattuito;
anzi dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa emerge che sin CP_1 dall'inizio del rapporto e per gli anni 2017 e 2018 (non oggetto di contestazione),
l'attività professionale prestata in favore della società opponente ha riguardato la contabilità del lavoro e gli adempimenti relativi ad un numero di dipendenti superiore alle 15 unità alla tariffa annua concordata , emerge, altresì, che la CP_1 fosse consapevole di eseguire una prestazione professionale a un “prezzo di favore”, conoscendo le esigenze dell'azienda e la stagionalità dell'attività a cui erano legate le assunzioni stagionali , non programmabili con ampio anticipo, per la quale il numero dei dipendenti variava nel corso del medesimo anno , potendo contrarsi o al contrario aumentare, tant'è che non sarebbe mai stato possibile individuare in modo preciso un numero di dipendenti per anno. Ecco che l'accordo delle parti, confermato dalla nel 2018 prevedeva un prezzo annuale a CP_1
prescindere dal numero dei dipendenti di cui veniva seguita la contabilità del lavoro. Co L'attività prevalente svolta dalla è attività turistica gestione di Parte_1
alberghi e strutture recettive (vd. Visura camerale allegata in atti).
Secondo la Corte di Cassazione “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.
La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in
pagina4 di 6 quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1900 del 25 gennaio 2017)
Nel caso di specie l'originario accoro siglato dalle parti non è mai stato posto in discussione né è stato oggetto di rinegoziazione.
La corrispondenza elettronica intercorsa fra la ed il socio CP_1 Parte_2
, (vd. mail del 24.09.2020, del 30.04.2020, del 23.02.2021) non è
[...]
opponibile alla società, ragion per cui alla predetta corrispondenza non può attribuirsi il significato di riconoscimento di debito o di consensuale modifica dell'accordo siglato, originato dalla proposta di collaborazione professionale formulata dalla stessa all'inizio del rapporto professionale. CP_1
Dalla visura camerale della merge, infatti, che amministratore unico Parte_1
della società è , e che la pec della società è Parte_2
Email_4
La dott.ssa in quanto professionista abituata a relazionarsi con società di CP_1
capitali, non poteva fare ragionevolmente affidamento sulle dichiarazioni espresse dal mero socio della , così come non poteva non Parte_1 Parte_2
sapere che le proprie nuove richieste andavano indirizzate all'amministratore unico della società tramite pec, per avere la certezza di raggiungere lo scopo, se mai voluto, di proporre, modificandole, le condizioni del rapporto professionale in corso e ricevere sulla proposta un espresso o tacito consenso da parte della società cliente.
Pertanto, considerato che parte opponente dimostra che tra le parti era stato concordato un compenso professionale annuo, mediante accettazione della proposta formulata dalla nel 2017, che detto rapporto professionale è stato eseguito CP_1
nel rispetto del predetto accordo fino al 2018 senza alcuna contestazione da parte della o della società, che fino all'interruzione del rapporto professionale, CP_1
avvenuta nel 2021, non sono pervenute alla società opponente proposte di modifica dell'accordo inizialmente pattuito, rilevato che il rapporto professionale è proseguito senza soluzione di continuità fino alla sua cessazione per revoca da parte pagina5 di 6 della società opponente del mandato professionale conferito alla CP_1
l'opposizione deve essere accolta.
Infatti, dalle prove acquisite nel corso del giudizio risulta provato:
- che il compenso annuo pattuito fra le parti , per tutta la contabilità del lavoro era fissato in € 2.600,00 oltre IVA ,
- che nel corso degli anni 2018-2019-2020 la ha corrisposto alla Parte_1 la somma di € 8.500,00, CP_1
- che l'importo concordato per il predetto periodo risultava essere di € 8.338,00
- che non risulta offerta prova di attività professionale svolta in favore della società per l'anno 2021 dalla per la quale deve essere ancora corrisposto CP_1
compenso professionale;
ne consegue che nessuna ulteriore somma deve essere corrisposta alla CP_1 dalla società opponente a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel periodo del rapporto professionale dedotto da parte opposta.
Il decreto ingiuntivo n. 162/2022 del 23/03/2022, emesso su istanza della convenuta dal Tribunale di Palmi - Giudice Dott. Piero Viola, in data Controparte_1
22/03/2022, nella causa iscritta al n. 417/2022 R.G deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto sono poste a carico di parte opposta liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_3
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione, e pertanto, accerta e dichiara che nessuna ulteriore somma deve essere corrisposta alla dalla a titolo di compenso CP_1 Parte_3 per l'attività professionale svolta nel periodo del rapporto professionale dedotto da parte opposta (2019, 2020 e 2021).
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 162/2022 del 23/03/2022, emesso su istanza della convenuta dal Tribunale di Palmi - Giudice Dott. Piero Controparte_1
Viola, in data 22/03/2022, nella causa iscritta al n. 417/2022 R.G;
c) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in favore di in € 264,00 per spese n.i. (rg n. 782/2022), € Parte_3
118,00 per spese n.i. (rg 843/2022), € 3.553,90 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Palmi, lì 12.02.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio iscritto al n. 782/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili, al quale è stato riunito quello iscritto al n. 843/2022 R.G. promossa da
s.a.s.), C.F./P.IVA con sede legale in Ricadi Parte_1 P.IVA_1
(VV) Loc. Tono, snc in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F. rappresentata e difesa dalla Parte_2 C.F._1
sottoscritta Avv. Maria Limardo (C.F.: ) del Foro di Vibo CodiceFiscale_2
Valentia FAX 0963 540514; PEC: con Email_1
studio in Vibo Valentia, Via Luigi Razza, n. 31, giusta procura in calce al presente atto, e domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Cardone del foro di
Palmi, con sede in Via Cesare Battisti, 41 Palmi (RC)
Email_2
-attore/opponente- nei confronti di
Dott.ssa nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n°2 -cod.fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vladimir C.F._3
Solano (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_4
pec: fax 096622196, con studio in Palmi, Email_3
Piazzale Vittorio Veneto, n. 2 dove ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento
-convenuta/opposta-
AVENTE AD OGGETTO
pagina1 di 6 Opposizione avverso decreto ingiuntivo 162/2022 del 23/03/2022, emesso su istanza della convenuta dal Tribunale di Palmi - Giudice Dott. Controparte_1
Piero Viola, in data 22/03/2022, nella causa iscritta al n. 417/2022 R.G., notificato all'odierna opponente a mezzo pec in data 25/03/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025 .
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
consulente del lavoro, adiva questo Tribunale con ricorso Controparte_1 monitorio al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale per l'attività di contabilità del lavoro adempimenti relativi agli anni societari 2019, 2020 e per il primo bimestre 2021, prestata in favore della società già Parte_1 CP_2
pari a € 13.785,12, di cui alla fattura n. 15 del 29.03.2021 non registrata, in
[...]
quanto la ricorrente ha aderito al regime fiscale agevolato forfetario, la cui liquidazione è stata asseverata dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, con certificato del 20.07.2021, prot.
455/U/2021. Deduceva di avere inutilmente chiesto il pagamento spontaneo del suddetto compenso professionale con proprie mail del 28.02.2021 e del 29.03.2021
e per il tramite del proprio legale di fiducia a mezzo pec del 17.05.2021 e del
31.05.2021.
Il Tribunale di Palmi in accoglimento de predetto ricorso emetteva in data
23/03/2022 il decreto ingiuntivo n. 162/2022 , decreto che veniva tempestivamente opposto dalla società ingiunta . Parte_1
Parte opponente deduce che il rapporto professionale instaurato con la consulente del lavoro Dott.ssa veniva avviato nell'anno 2017, mediante la Controparte_1
proposta di collaborazione professionale inviata in data 3 febbraio 2017 a mezzo mail dalla professionista , accettato dalla società allora nella quale Controparte_2
la indicava un compenso forfetario annuale comprensivo di tutti gli CP_1
adempimenti giuslavoristici :
“Buongiorno in merito alla richiesta di preventivo pervenuta, ti Tes_1
comunico che il costo di gestione della contabilità del lavoro, da proporre al tuo cliente considerando n° 15 dipendenti, è di € 2.600,00 +iva complessivo di tutti gli adempimenti (assunzioni, cessazioni, buste paga, uniemens, cud, inail e dichiaraz.
770). Si precisa che, qualora il n° dei dipendenti supera la suddetta soglia dei 15 scatta per il datore di lavoro anche l'obbligo del collocamento obbligatorio e i
pagina2 di 6 relativi adempimenti....pertanto a mio parere è opportuno fare le giuste valutazioni in fase di assunzione.... sono a tua completa disposizione per ogni ulteriore attività consulenziale”.
Detto compenso annuo, mai modificato tra le parti, veniva inteso dalla società come compenso di natura forfetaria, a prescindere dal numero dei dipendenti, e dalla quantità e tipologia di adempimenti, sicchè la società avendo pagato quanto pattuito nell'accordo professionale sopra citato, e precisamente avendo già corrisposto alla le seguenti somme: CP_1
- anno 2018 acconto di € 500,00 + € 1.000,00
- anno 2019 acconto di € 1500,00 + € 1.500,00 + € 1.000,00
- anno 2020 acconto di € 500,00 + € 500,00 + € 1.000,00 + € 1.000,00 per un importo complessivo di € 8.500,00, per gli anni 2018-2019-2020, superiore a quello dovuto da contratto pari ad € 8.338,00 (€ 2.779,40 comprensivo di oneri per ciascun anno) non deve null'altro alla CP_1
Dalla documentazione offerta in giudizio emerge che sin dall'inizio del rapporto professionale i dipendenti della società allora superava il numero CP_2 di 15 unità, ciò nonostante la tariffa concordata di € 2.600,00 oltre oneri accessori, veniva percepita dalla senza alcuna contestazione, anche gli acconti CP_1
ricevuti dalla nel corso del rapporto non sono stati accompagnati da CP_1
richieste maggiori o diverse, ed accettati dalla convenuta a titolo di acconto sul maggior compenso, atteso che la società non pagava in unica soluzione la prestazione professionale, ma eseguiva pagamenti in acconto nel corso del rapporto.
In data 23 gennaio 2018 la inviava una mail nella quale si legge: CP_1
“Buongiorno , come da tua richiesta allego la fattura proforma del saldo Parte_2
2017. Come ti ho già telefonicamente anticipato, non ho quantificato nel dettaglio il lavoro svolto e quello ancora da svolgere per il 2017, rispetto al prezzo che era stato indicato nel preventivo a suo tempo richiesto (per circa 15 dip su 7 mesi), che in ogni caso ti confermo, sperando di farti cosa gradita e consapevole che è un prezzo di favore.... Ringraziandoti per la fiducia accordatemi, ti auguro buon lavoro”
Il tenore della mail consente di affermare che la offriva la propria CP_1
prestazione professionale ad un prezzo di favore, disancorato dai parametri professionali, applicati al termine del rapporto professionale con l'unica fattura n.
15/2021, relativa all'attività svolta in favore della negli Controparte_3 anni 2019, 2020 e 2021, ove non viene indicata un'attività diversa da quella pagina3 di 6 originariamente concordata con la società, infatti, nella fattura suddetta si legge contabilità del lavoro adempimenti saldo anni 2019, 2020 e 2021.
Ora parte opposta, su cui gravava nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova, non ha offerto in giudizio prova dell'esistenza di un nuovo e diverso accordo relativo al compenso professionale inizialmente pattuito;
anzi dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa emerge che sin CP_1 dall'inizio del rapporto e per gli anni 2017 e 2018 (non oggetto di contestazione),
l'attività professionale prestata in favore della società opponente ha riguardato la contabilità del lavoro e gli adempimenti relativi ad un numero di dipendenti superiore alle 15 unità alla tariffa annua concordata , emerge, altresì, che la CP_1 fosse consapevole di eseguire una prestazione professionale a un “prezzo di favore”, conoscendo le esigenze dell'azienda e la stagionalità dell'attività a cui erano legate le assunzioni stagionali , non programmabili con ampio anticipo, per la quale il numero dei dipendenti variava nel corso del medesimo anno , potendo contrarsi o al contrario aumentare, tant'è che non sarebbe mai stato possibile individuare in modo preciso un numero di dipendenti per anno. Ecco che l'accordo delle parti, confermato dalla nel 2018 prevedeva un prezzo annuale a CP_1
prescindere dal numero dei dipendenti di cui veniva seguita la contabilità del lavoro. Co L'attività prevalente svolta dalla è attività turistica gestione di Parte_1
alberghi e strutture recettive (vd. Visura camerale allegata in atti).
Secondo la Corte di Cassazione “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.
La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in
pagina4 di 6 quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1900 del 25 gennaio 2017)
Nel caso di specie l'originario accoro siglato dalle parti non è mai stato posto in discussione né è stato oggetto di rinegoziazione.
La corrispondenza elettronica intercorsa fra la ed il socio CP_1 Parte_2
, (vd. mail del 24.09.2020, del 30.04.2020, del 23.02.2021) non è
[...]
opponibile alla società, ragion per cui alla predetta corrispondenza non può attribuirsi il significato di riconoscimento di debito o di consensuale modifica dell'accordo siglato, originato dalla proposta di collaborazione professionale formulata dalla stessa all'inizio del rapporto professionale. CP_1
Dalla visura camerale della merge, infatti, che amministratore unico Parte_1
della società è , e che la pec della società è Parte_2
Email_4
La dott.ssa in quanto professionista abituata a relazionarsi con società di CP_1
capitali, non poteva fare ragionevolmente affidamento sulle dichiarazioni espresse dal mero socio della , così come non poteva non Parte_1 Parte_2
sapere che le proprie nuove richieste andavano indirizzate all'amministratore unico della società tramite pec, per avere la certezza di raggiungere lo scopo, se mai voluto, di proporre, modificandole, le condizioni del rapporto professionale in corso e ricevere sulla proposta un espresso o tacito consenso da parte della società cliente.
Pertanto, considerato che parte opponente dimostra che tra le parti era stato concordato un compenso professionale annuo, mediante accettazione della proposta formulata dalla nel 2017, che detto rapporto professionale è stato eseguito CP_1
nel rispetto del predetto accordo fino al 2018 senza alcuna contestazione da parte della o della società, che fino all'interruzione del rapporto professionale, CP_1
avvenuta nel 2021, non sono pervenute alla società opponente proposte di modifica dell'accordo inizialmente pattuito, rilevato che il rapporto professionale è proseguito senza soluzione di continuità fino alla sua cessazione per revoca da parte pagina5 di 6 della società opponente del mandato professionale conferito alla CP_1
l'opposizione deve essere accolta.
Infatti, dalle prove acquisite nel corso del giudizio risulta provato:
- che il compenso annuo pattuito fra le parti , per tutta la contabilità del lavoro era fissato in € 2.600,00 oltre IVA ,
- che nel corso degli anni 2018-2019-2020 la ha corrisposto alla Parte_1 la somma di € 8.500,00, CP_1
- che l'importo concordato per il predetto periodo risultava essere di € 8.338,00
- che non risulta offerta prova di attività professionale svolta in favore della società per l'anno 2021 dalla per la quale deve essere ancora corrisposto CP_1
compenso professionale;
ne consegue che nessuna ulteriore somma deve essere corrisposta alla CP_1 dalla società opponente a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel periodo del rapporto professionale dedotto da parte opposta.
Il decreto ingiuntivo n. 162/2022 del 23/03/2022, emesso su istanza della convenuta dal Tribunale di Palmi - Giudice Dott. Piero Viola, in data Controparte_1
22/03/2022, nella causa iscritta al n. 417/2022 R.G deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto sono poste a carico di parte opposta liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_3
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
a) accoglie l'opposizione, e pertanto, accerta e dichiara che nessuna ulteriore somma deve essere corrisposta alla dalla a titolo di compenso CP_1 Parte_3 per l'attività professionale svolta nel periodo del rapporto professionale dedotto da parte opposta (2019, 2020 e 2021).
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 162/2022 del 23/03/2022, emesso su istanza della convenuta dal Tribunale di Palmi - Giudice Dott. Piero Controparte_1
Viola, in data 22/03/2022, nella causa iscritta al n. 417/2022 R.G;
c) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in favore di in € 264,00 per spese n.i. (rg n. 782/2022), € Parte_3
118,00 per spese n.i. (rg 843/2022), € 3.553,90 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Palmi, lì 12.02.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina6 di 6