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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2224/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2224/2021 R.G. promossa da:
MINISTERO DELL - Parte_1 [...]
(c.f. ), con Parte_2 P.IVA_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, attori, contro
(c.f. , con l'avv. BERTI Controparte_1 C.F._1
GIAMPIETRO , convenuto,
In punto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 3.10.2024.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 2.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato, il
[...]
ha convenuto in giudizio la Parte_3
sig.ra , chiedendone la condanna “al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali causati dall'aggressione posta in essere ai Parte_3
danni della prof. dipendente del della somma di €20.132,67, cui dovranno Parte_4 Parte_3
essere aggiunti gli interessi di mora”.
In punto di fatto gli attori hanno allegato che:
- la convenuta è madre di , all'epoca dei fatti studente della scuola Persona_1
secondaria di primo grado dell' Parte_2
, con sede a Caselle di , presso la quale insegnava inglese la
[...] Parte_2
prof.ssa Parte_4
- in data 8.6.2018, attorno alle 14 e 10, la prof. dopo il suono della campanella che Pt_4
segnava la conclusione della giornata scolastica, si dirigeva verso l'uscita assieme alla collega
Prof.ssa ed in quel frangente la sig.ra accedendo dal cancello lasciato CP_2 CP_1
aperto per l'esodo degli studenti, faceva ingresso nella struttura scolastica dirigendosi verso la prof.ssa cui chiedeva in modo minaccioso: “Perché non ha interrogato ? Era Pt_4 Per_1
un suo diritto!”; la docente faceva presente alla sig.ra di essere impegnata in quanto a CP_1
breve sarebbero iniziati gli scrutini nella sede di via Genova e, alla risposta, la convenuta colpiva con forza al volto la prof.ssa con un pugno o uno schiaffo, annebbiandole Pt_4
la vista;
immediatamente dopo, sferzava un ulteriore colpo alla nuca della prof.ssa Pt_4
che rovinava a terra;
la prof.ssa cercava di fermare la convenuta, ma veniva CP_2
anch'essa strattonata e la sig.ra si allontanava proferendo espressioni ingiuriose;
la CP_1
prof.ssa a terra, accusava una copiosa perdita di sangue dal naso;
Pt_4
- a seguito dell'aggressione, alla prof.ssa veniva diagnosticata la frattura delle ossa Pt_4
nasali, con prognosi di 45 giorni;
pagina 2 di 7 - le spese sostenute dall'Erario in conseguenza di tale vicenda ammontano ad €588,81 per la supplente €6.204,50 per la prof.ssa oltre ad €13.339,66 per le Persona_2 Pt_4
spese sostenute dall'INAIL;
- la vicenda penale conseguente a tali fatti si è conclusa con la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. depositata in data 27.9.2019, del Tribunale penale di Padova, Ufficio GUP.
La convenuta si è costituita in giudizio con memoria del 14.07.2021, chiedendo “Nel merito: rigettarsi le domande svolte dal nei confronti della sig.ra Parte_3 Controparte_1
per tutte le ragioni esposte;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in
[...]
cui dovesse essere accolta la domanda avversaria, limitarsi la condanna della sig.ra Controparte_1
al pagamento delle sole somme che dovessero risultare sufficientemente provate sia nella loro
[...]
determinazione sia nell'effettivo esborso;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'esperimento della prova orale e per l'udienza del 3.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno depositato le proprie conclusioni di merito ed il Giudice ha concesso loro i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione con Decreto dell'8.10.2024
*******
Innanzitutto, è stato accertato il fatto storico dell'aggressione da parte della sig.ra CP_1
alla prof.ssa Pt_4
Sul punto, nel suo atto di costituzione parte convenuta non ha contestato in modo specifico la ricostruzione proposta dal . Parte_3
In ogni caso appare dirimente – oltre al valore della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. , che costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito (Cass., S.U. n.
21591/2013; Cass., S.U. n. 17289/2006) – l'esito della prova orale esperita nel presente giudizio.
pagina 3 di 7 Infatti, all'udienza dell'8 novembre 2022, le testimoni e Parte_4 Testimone_1
hanno confermato le allegazioni di parte attrice, rendendo dichiarazioni precise ed attendibili.
Parte attrice ha, poi, documentalmente provato il danno evento subito dalla docente ed il danno conseguenza subito dal per l'assenza della docente dal servizio a causa Parte_3
dell'aggressione subita ed il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno subito
(doc. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, fasc. attoreo).
In particolare, dalla documentazione medica agli atti si evince che la prof.ssa ha Pt_4
subito la frattura delle ossa nasali, con inabilità al lavoro dall'8 giugno 2018 al 22 luglio
2018.
La ha dato atto che gli assegni corrisposti alla prof.ssa Controparte_3
nel periodo d'infortunio ammontano ad €6.204,50, mentre gli assegni corrisposti Pt_4
alla supplente dal 15/06/2018 al 28/06/2018 per 8 ore complessive, Persona_2
ammontano ad €588,51.
Si tratta di documentazione avente valore certificativo, che prova gli effettivi esborsi che lo
Stato ha effettuato ed essi trovano riscontro anche nei relativi cedolini paga prodotti.
Sul punto si deve solo precisare che il danno subito dal datore di lavoro è costituito dall'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali versati, ovverosia dalle poste obbligatoriamente pagate a favore del lavoratore per il periodo di assenza, per cui l'intera somma deve essere corrisposta dalla convenuta al . Parte_3
Ancora l'INAIL, a seguito dell'evento lesivo, ha sostenuto spese per la visita collegiale, per la visita specialistica e per l'accertamento dei postumi, oltre ad aver corrisposto alla prof.ssa l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito dalla docente, liquidando la Pt_4
somma complessiva di €13.339,66.
pagina 4 di 7 In particolare, per l'indennizzo corrisposto alla prof.ssa parte attrice ha Pt_4
documentalmente provato che tale somma è stata erogata all'infortunata (doc. 13 e 14, fasc. attoreo).
Parte convenuta, in comparsa conclusionale, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del a chiedere il ristoro di tale somma. Parte_3
L'eccezione è stata tardivamente eccepita dalla convenuta, per cui essa è inammissibile.
In ogni caso, si rileva che ai sensi dell'art. 2 del D.M. del Ministero del Tesoro 10 ottobre
1985 e delle Circolari del Ministero dell'Istruzione n. 19323/2015 e n. 17030/2016, risulta la legittimazione attiva del anche al recupero di quanto erogato dall'INAIL. Parte_3
La convenuta deve essere, dunque, condannata a corrispondere agli attori la somma complessiva di €20.132,67.
Su tali importi, come statuito dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore.
Sulle somme liquidate a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va condiviso, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, sentenza in data 22.4.94/17.2.95, n. 1712, Cass., sez. un., n. 557/2009), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento pagina 5 di 7 del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, agli attori dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del luglio
2018 in base agli indici ISTAT del costo della vita e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale sull'intero ammontare delle somme liquidate.
Non può essere accolta, invece, la richiesta della parte attrice di interessi nella misura maggiorata prevista dall'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla domanda, in ragione della natura risarcitoria della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 2224/2021 R.G. promossa
[...]
Parte_3
contro , ogni
[...] Controparte_1
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- Condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di €20.132,67, oltre interessi come indicati nella parte motiva.
-Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, €237,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
pagina 6 di 7 Venezia, 19/03/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 7 di 7