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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 14106/22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. OL Criscuoli Giudice
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14106 del Registro generale degli affari civili dell'anno
2022, avente ad oggetto “Impugnazione di testamento olografo e riduzione per lesione di legittima” vertente tra:
(c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in ER, via Ragusa n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Soldo e Ignazio Marino, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento giusta mandato rilasciato su foglio separato e allegato all'atto di citazione.
Attrice
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
, tutti elettivamente domiciliati in ER, via Cavour n. 70, C.F._4
presso lo studio dell'Avv. OL Rugolo, che li rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura presente in atti.
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 24.10.22, ha premesso e dedotto: Parte_1
- che, in data 12.11.2018, è deceduta in Capaci la propria madre, , Controparte_4 lasciando di possedere i seguenti beni:
o Immobili: i) quota pari ad ½ dell'immobile sito in Vicolo Serpotta n. 1,
Capaci (PA), piano primo, censito al NCEU, foglio 8, particella 336, sub 2, categoria A/4; ii) quota pari ad ½ dell'immobile sito in Vicolo Serpotta n.
2, Capaci (PA), piano terra, censito al N.C.E.U., foglio 8, particella 336, sub
1, categoria C/6 (box); iii) quota pari ad ½ dell'immobile sito in via XI
Febbraio nn. 15–17, Capaci (PA), piano terra, primo e secondo, censito al
N.C.E.U, foglio 8, particella 338 Categoria A/4;
o Autovetture: i) Nissan Qashqai – Targa EA396BD, in quanto alienata al genero, , solo fittiziamente;
ii) Fiat Punto – Targa Controparte_5
CE429KW;
o Gioielli: bracciale fascione, bracciale ad anello con medaglia, bracciale intrecciato, tre paia di orecchini in oro bianco a forma di ros, parure con stelle, collana con brillante, paio di orecchini con brillanti, anello fascione, orologio in oro bianco, tre fedi nuziali in oro, una fede in oro bianco, collana lunga con medaglietta, orecchini con frange, Vari piccoli anelli e collane
- che successibili ex lege della de cuius (oltre che eredi necessari) sono, oltre l'attrice, il coniuge, , e l'altra figlia, ; CP_2 Controparte_3
- che, in data 16.11.2018, su richiesta del fratello della de cuius, Controparte_1
veniva pubblicato il testamento olografo di , “presuntivamente Controparte_4
vergato il 18.10.2018”, con il quale la testatrice avrebbe così disposto: “io sottoscritta
nata a [...] il [...] residente a [...] nel pieno di tutte le mie facoltà giuridiche e mentali, con il presente atto dichiaro di lasciare a mio fratello nato a [...] il [...] le Controparte_1 quote di mia proprietà dell'immobile di mia proprietà della via 11 Febbraio capaci”; - che, nondimeno, il sopra citato testamento -oltre a riportare una data non veritiera-
è nullo o annullabile, perché frutto di costrizione materiale, ovvero di coercizione psicologica e, in ogni caso, per incapacità di intendere e di volere della testatrice;
- che, comunque (ove fosse valido), il testamento contempla soltanto l'unità immobiliare, ubicata al piano terra, primo e secondo, con ingresso dalla via XI
Febbraio nn. 15–17, Capaci (PA), censita al N.C.E.U, foglio 8, particella 338
Categoria A/4, e non anche le altre unità facenti parte del medesimo edificio, con ingresso da Vicolo Serpotta, risultando, quindi, erroneo quanto dichiarato da
[...]
al Notaio in sede di pubblicazione del testamento, ossia, che Controparte_1
l'atto di ultima volontà di ha ad oggetto sia l'appartamento con Controparte_4
ingresso dalla via XI Febbraio che quelle con ingresso da vicolo Serpotta (v. verbale di pubblicazione del testamento prodotto dall'attrice come doc. 9);
ha convenuto in giudizio , e CP_2 Controparte_3 CP_1
, onde ottenere pronunzia di nullità o di annullamento del testamento
[...]
(apparentemente) redatto in data 18.10.2018, pubblicato in data 16.11.2018, con verbale ricevuto dal Notaio , rep. 12.402, racc. n. 7.108, ovvero -nel caso Persona_1
di sua validità- per sentire dichiarare che il precitato atto di ultima volontà della de cuius,
, ha ad oggetto soltanto l'appartamento di piano terra, primo e secondo, Controparte_4 censito al N.C.E.U. del Comune di Capaci, foglio 8, particella 338 Categoria A/4, con ingresso dalla via XI febbraio;
infine, in ulteriore subordine -ove si accogliesse l'interpretazione del testamento sostenuta dal convenuto al fine di Controparte_1 ottenere la riduzione della disposizione mortis causa ivi contenuta, in quanto lesiva della quota di riserva spettante all'attrice a norma dell'art. 542, co. II c.c.; attrice che, in ogni caso, ha chiesto di “accertare e ricostruire l'asse ereditario della de cuius”.
Tali essendo, in sintesi, le domande attoree, , CP_2 Controparte_3
e si sono costituti in giudizio con comparsa depositata in data
[...] Controparte_1
15.3.23, deducendo che ha redatto il testamento ex adverso impugnato nel Controparte_4
pieno esercizio delle sue facoltà mentali, come si evince dal video prodotto unitamente alla terza memoria istruttoria e che la disposizione testamentaria per cui è causa ha ad oggetto tutti gli immobili indicati in citazione, poiché appartenenti “ad un unico fabbricato”. I convenuti, inoltre, hanno contrastato la domanda -svolta in via gradatamente subordinata- di riduzione proposta da , eccependone l'inammissibilità Parte_1
per difetto di prova della effettiva consistenza del relictum oltre che per la mancata indicazione della misura della lesione.
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica grafologica, sul quesito contenuto nell'ordinanza depositata in data 24.1.24, è stata assunta in decisione all'udienza del
12.6.25, previo infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione.
***
Venendo quindi, alla disamina della lite, il Collegio osserva che le censure mosse da al testamento ricevuto per la pubblicazione dal Notaio Parte_1 [...]
in data 16.11.2018 con atto rep. n. 12.402, racc. n. 7.108, attengono, in Persona_1 sintesi, alla non genuinità della data, alla redazione con l'ausilio materiale di terzi (c.d. testamento redatto con mano guidata) e, in ultimo, al difetto di capacità di intendere e di volere della testatrice.
Ebbene, con riferimento alla prima censura -rilevato che l'attrice non ha specificato l'interesse sotteso alla contestazione relativa alla data del testamento- è sufficiente richiamare Cass., sent. n. 25845/05, secondo cui “in materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace”.
Venendo, quindi, agli ulteriori profili di doglianza, in punto di diritto, si rammenta che, per univoco orientamento pretorio “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.” (Cass., ord. n. 9319/25, conforme, Cass., ord.
n. 5505/2017, Cass., sent. n. 24882/13).
Con riferimento, invece, alla annullabilità del testamento per incapacità naturale
(art. 591, co. II, n. 3 c.c.), la giurisprudenza ritiene non sufficiente una semplice alterazione del processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, occorrendo, invece, la sussistenza di una condizione psico-fisica tale da sopprimere del tutto -al momento di confezione del negozio testamentario- l'attitudine del soggetto a determinarsi coscientemente e liberamente, la cui prova incombe, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c, sulla parte che impugna il testamento (C. 9508/2005; C. 8079/2005; C.
10571/1998; C. 2074/1985; C. 3411/1978, Cass., sent. n. 1444/2003, “L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia d'interdizione”).
***
Venendo, quindi, all'esame del caso concreto, in via preliminare, il Collegio reputa opportuno evidenziare che il testamento oggetto di causa risulta redatto in condizioni assolutamente peculiari, allorquando la de cuius era stata appena dimessa dal Policlinico
OL IA di ER (v. dimissioni del 16.10.2018), con una diagnosi terminale che da lì a poco l'avrebbe condotta al decesso (avvenuto in data 12.11.2018, mentre il testamento è del 18.10.2018). Come si evince chiaramente dalla documentazione versata in giudizio dai convenuti, inoltre, la redazione del testamento è avvenuta alla presenza di terzi, familiari, i quali hanno, peraltro, tratto documentazione fotografica e video della de cuius intenta a redigere il suo atto di ultima volontà.
Tanto è doveroso osservare, soprattutto in relazione alle premesse metodologiche fornite dalla Consulente tecnica d'ufficio, dott. , secondo cui il risultato Persona_2 grafico può venire ad essere notevolmente influenzato da condizioni oggettive e soggettive di varia natura (cfr. p. 40 della Relazione tecnica d'ufficio), che, nel caso di specie -come detto- si presentano assai significative. La consulente, infatti, ha evidenziato che, nel caso di testamento redatto in concomitanza di un quadro clinico fortemente compromesso, generalmente descrivibile come di “malattia terminale”, le comparative utilizzabili nella perizia grafologica, sarebbero, a rigore, soltanto quelle sostanzialmente coeve al momento di redazione del testamento medesimo, proprio in quanto il quadro clinico -anche considerata la sua inevitabile componente psicologia- è elemento che può influire notevolmente sulla grafia.
Ciò posto, nel caso di specie, l'incarico è stato principalmente conferito allo scopo di verificare se il testamento sia stato redatto con l'apporto materiale di terzi, che abbiano
“guidato” la mano della testatrice, in guisa di ausilio o di costrizione in senso stretto.
Ebbene, muovendo da tale precisazione, va osservato che, secondo le ulteriori indicazioni metodologiche fornite dalla nominata CTU, il fenomeno del testamento con
“mano guidata” (nelle sue variabili di mano “forzata” e di mano “aiutata”) si manifesta con caratteri piuttosto marcati e specifici nel risultato della scrittura (per i quali v. p. 23 della Relazione tecnica d'ufficio depositata in data 5.11.24), i quali, però, non sono riscontrabili nella scheda olografa oggetto di causa.
Nel caso in esame, infatti -più che alla mano guidata- la scrittura che compone il testamento di cui si discorre presenta caratteristiche riconducibili allo stato emotivo ed alla condizione di debilitazione proprie dello stadio terminale della malattia oncologica, nonché (per quanto attiene ai tentennamenti ed alle rigidità del gesto scrittorio) alla circostanza, assai peculiare, consistente nella presenza di terzi, che hanno fotografato e filmato la de cuius nell'atto di testare, in tal modo ingenerando verosimilmente una certa soggezione nella testatrice.
La superiore conclusione, peraltro, risulta avvalorata dal confronto tra la grafia che figura nel testamento e le firme apposte dalla de cuius nelle scritture di comparazione, dovendosi, anche in tal caso evidenziare -in punto di metodo- che le scritture di comparazione offerte dall'attrice, oltre che numericamente esigue, sono limitate a semplici firme, non essendo stato prodotto in giudizio alcun testo formato per intero di pugno dalla de cuius e ciò, probabilmente, anche in considerazione del fatto che aveva Controparte_4
conseguito soltanto la licenza elementare, risultando poco avvezza a scrivere.
Ebbene, secondo quanto rappresentato dalla Consulente, nonostante la scrittura della de cuius presenti notevole variabilità– possibilmente dovuta a caratteristiche del tutto soggettive o all'incidenza della malattia –, la scrittura in verifica presenta diverse analogie (sia generali che particolari) soprattutto con la firma, di poco successiva (in quanto risalente al 5-11-2018), apposta sul modulo del PRA per la vendita del veicolo Nissan
Quasquai al genero, . Controparte_5
Vero è, per contro, che la firma apposta alle dimissioni ospedaliere in data
16.10.2018 (quindi di pochi giorni prima a quella che figura nel testamento) risulta, invece, meno omogenea rispetto alla grafia che compone il testamento e, in generale, più fluida e meno incerta. E però, va osservato che proprio il foglio di dimissioni descrive la paziente in “discrete condizioni cliniche generali”, mentre il giorno 5.11.2018 (data di redazione del modulo PRA), gli operatori dell'assistenza domiciliare descrivevano come Controparte_4
“poco collaborativa. Sempre più astenica e sonnolenta”, attestando, quindi, un rapido peggioramento della complessiva condizione psico-fisica della de cuius, che non può escludersi già presente, anche in forma incipiente, già il giorno di redazione del testamento.
Conclusivamente -anche tenuto conto del generale principio in materia di ripartizione dell'onere della prova- il Tribunale reputa adeguatamente motivate le deduzioni conclusive contenute nella Relazione tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa
, per le quali “alla luce dei risultati evidenziati, meno probabile è la presenza Persona_2 di una mano aliena che possa aver guidato, anche solo in parte, la mano della de cuius, oltre ai tremori non sono presenti gli elementi indicati a p. 23 della presente: il disordine non è certamente macroscopico, la grafia, pur stentata, è generalmente chiara e leggibile così come l'andamento sul rigo è leggermente sinuoso e non estremamente ondeggiante, poche sono le lettere ripassate o illeggibili quest'ultime soprattutto presenti nel finale in cui verosimilmente la mano potrebbe essere più stanca e tremare di più. Conferma di ciò si ha anche analizzando la firma del testamento, maggiormente stentata rispetto alle due autografe coeve e caratterizzata da una pressione evidentemente molto variabile ma mai marcata, nondimeno è mantenuto un analogo andamento sul rigo, rispetto alle comparative disponibili e ciò sarebbe risultato estremamente difficile se vi fosse stato un contrasto di forze insito in un opera di intervento di “mano guidata” o ancor meno di
“mano forzata” o costretta in cui prevale la guida della mano estranea più forte. I contrasti in caso di mano guidata diventano macroscopici e l'andamento diventa estremamente disordinato, la pressione frutto della maggiore forza della mano guida diventa marcata;
nella firma X, invece, il ductus è tremante ma l'andamento è appena sinuoso, esattamente come nelle autografe e la Pe pressione non è mai forte, solo il bilettere ” ” è ripassato mentre molte sono le sbavature, i tratti appena visibili, frutto di una pressione molto debole, per pervenire, infine, al seguente motivato e convincente giudizio tecnico “in risposta al quesito posto dal Giudice è possibile affermare, che il testamento oggetto di causa, datato 18.10.2018, con probabilità, è interamente autografo della sig.ra quindi, non vi è stato ausilio o costrizione materiale da parte di terzi”. CP_4
Né tale conclusione risulta scalfita dalle deduzioni critiche alla CTU formulate dall'attrice (per le quali v. allegati alla Relazione tecnica d'Ufficio depositata in data
5.11.24). Come replicato dalla Consulente, infatti, nonostante la scrittura che compone il testamento risulti espressiva di uno stato d'animo particolarmente intenso, sotto il profilo tecnico, rimane impossibile ricondurre tale alterazione a condotte di vera e propria minaccia o costrizione e ciò anche in considerazione del fatto che l'alterazione della grafia
è pienamente compatibile con il peculiare contesto in cui il testamento ha visto luce.
La domanda di nullità proposta da va, quindi, disattesa. Parte_1
****
Analoga conclusione è a dirsi con riferimento alla domanda di annullamento per incapacità naturale.
Sul punto è sufficiente osservare che non vi sono elementi di sorta per ritenere che, nel momento di redazione del testamento, versasse in quella condizione di Controparte_4 assoluta carenza della capacità di discernimento (intesa come coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi) che sola può legittimare l'invalidazione del negozio di ultima volontà.
Più nel dettaglio, la documentazione sanitaria relativa al periodo in cui il testamento è stato redatto nulla esprime in tal senso, dal momento che il foglio di dimissioni del giorno 16.10.2018, nonostante la grave patologia oncologica in atto, attesa il rientro al domicilio della paziente è avvenuto in “discrete condizioni cliniche generali”, mentre il diario dell'assistenza domiciliare “SAMOT” (doc. 40 prodotto dall'attrice con la terza memoria istruttoria) testimonia soltanto (a partire dal giorno 1.11.2018) un progressivo stato di astenia e sonnolenza.
Anche la domanda di annullamento del testamento va, quindi, disattesa.
****
Data la validità del testamento oggetto di causa, occorre dirimere la controversia che attiene all'interpretazione della disposizione mortis causa in esso contenuta, che -si rammenta- è del seguente tenore “Io sottoscritta nata a [...] il 28 gennaio Controparte_4 1963 residente a Capaci in via XI febbraio, nel pieno di tutte le mie facoltà giuridiche e mentali, con il presente atto dichiaro di lasciare a mio fratello nato a [...] il 22 Controparte_1 gennaio 1965 le quote di mia proprietà dell'immobile di mia proprietà della via 11 Febbraio capaci”.
Ebbene, il Collegio ritiene che, in assenza di ulteriori elementi, non può che darsi rilievo al dato letterale della disposizione, che va, quindi, riferita (esclusivamente) all'appartamento (di piano terra, primo e secondo) con ingresso dalla via XI febbraio
(N.C.E.U. fg. 8, p.lla 338, cat. A/4) e ciò anche tenuto del fatto che le unità ricomprese nell'edificio di via XI Febbraio/vicolo Serpotta sono tra loro distinte non solo sul piano catastale ma anche sul piano materiale, tanto che una di esse era stata concessa in comodato all'attrice. Pertanto, ove la de cuius avesse voluto legare al fratello (per le quote in sua proprietà) tutte le unità ricomprese nell'edificio -peraltro, nulla lasciando agli altri suoi congiunti- lo avrebbe certamente specificato.
Va quindi dichiarato che, con il testamento del giorno 18.10.2018, pubblicato in data
16.11.2018, con verbale ricevuto dal Notaio , rep. 12.402, racc. n. Persona_1
7.108, ha legato al fratello, , (esclusivamente) la quota Controparte_4 Controparte_1
pari ad ½ della proprietà dell'unità immobiliare sita in Capaci, via XI febbraio n. 15-17, sita ai piani terra, primo e secondo, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg. 8, p.lla
338, cat. A/4.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda tesa ad ottenere la condanna di a restituire all'eredità la quota pari ad ½ degli immobili siti in Controparte_1
Capaci, Vicolo Serpotta n. 1, piano primo, censito al NCEU, foglio 8, particella 336, sub 2, categoria A/4 e Vicolo Serpotta n. 2, Capaci (PA), piano terra, censito al N.C.E.U., foglio 8, particella 336, sub 1, categoria C/6 (box), in relazione ai quali non sussiste titolo alla detenzione esclusiva da parte del convenuto (circa l'ordine di rilascio della quota, cfr Cass. sent. n. 25882/2018, Cass. n. 19488/2015; Cass. 7197/2014; Cass. 19929/2008).
Data l'adesione del Tribunale alla prospettazione offerta dall'attrice in ordine all'interpretazione del testamento olografo di , non si procede all'esame Controparte_4 della domanda di riduzione, in quanto proposta dall'attrice solo per il caso in cui il testamento venisse considerato come riferito a tutte le unità immobiliari.
***** Le superiori statuizioni esauriscono le domande attinenti alla validità del testamento, alla sua interpretazione, nonché, alla richiesta di rilascio dei beni ereditari detenuti senza titolo dal convenuto . Controparte_1
La presente sentenza, invece, non investe la controversia -vertente tra l'attrice, da una parte, e dall'altra- inerente alla ricostruzione CP_2 Controparte_3
dell'asse relitto da , la quale necessita di ulteriore istruzione, occorrendo, Controparte_4
quindi, disporne la separazione a norma dell'art. 279, co. I n. 5 c.p.c.
***
Per quanto concerne le spese di lite -che occorre regolare, data la natura parziale della presente decisione (Cass., SSUU, sent. n. 10242/21)- sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Per quanto attiene, invece, alle spese per l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio reputa di porle definitivamente a carico dell'attrice -ammessa al patrocinio a spese dello Stato- in ragione della soccombenza di Parte_1 rispetto alle domande di impugnativa testamentaria.
P.Q.M.
- RIGETTA le domande di nullità e di annullamento del testamento di CP_4
, del giorno 18.10.2018, pubblicato in data 16.11.2018, con verbale ricevuto
[...]
dal Notaio , rep. 12.402, racc. n. 7.108; Persona_1
- DICHIARA aperta la successione di , nata a [...] il [...] e Controparte_4
deceduta a Capaci il giorno 12.11.2018 e che la stessa è regolata in parte per testamento in parte ex lege;
- DICHIARA che, con il testamento sopra indicato, ha legato al Controparte_4
fratello, , (esclusivamente) la quota pari ad ½ della proprietà Controparte_1 dell'unità immobiliare sita in Capaci, via XI Febbraio n. 15-17, sita ai piani terra, primo e secondo, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg. 8, p.lla 338, cat.
A/4;
- ORDINA a il rilascio in favore della comunione ereditaria, Controparte_1
formata da , e della CP_2 Parte_1 Controparte_3
quota pari ad ½ dei seguenti immobili: immobile sito in Capaci, Vicolo Serpotta n.
1, piano primo, censito al NCEU, foglio 8, particella 336, sub 2, categoria A/4; immobile sito in Vicolo Serpotta n. 2, Capaci (PA), piano terra, censito al
N.C.E.U., foglio 8, particella 336, sub 1, categoria C/6 (box);
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE le spese per l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio in capo all'attrice e, per essa, in capo all'Erario, data l'ammissione di Parte_1
al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato;
- DISPONE la separazione della causa -vertente tra , da una parte, Parte_1
e dall'altra- avente ad oggetto la CP_2 Controparte_3 ricostruzione dell'asse relitto, mandando la Cancelleria per gli adempimenti a ciò occorrenti.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12.12.25
LA PRESIDENTE LA RELATRICE
Dott.ssa Maria Letizia Barone Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. OL Criscuoli Giudice
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14106 del Registro generale degli affari civili dell'anno
2022, avente ad oggetto “Impugnazione di testamento olografo e riduzione per lesione di legittima” vertente tra:
(c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in ER, via Ragusa n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Soldo e Ignazio Marino, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento giusta mandato rilasciato su foglio separato e allegato all'atto di citazione.
Attrice
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
, tutti elettivamente domiciliati in ER, via Cavour n. 70, C.F._4
presso lo studio dell'Avv. OL Rugolo, che li rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura presente in atti.
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 24.10.22, ha premesso e dedotto: Parte_1
- che, in data 12.11.2018, è deceduta in Capaci la propria madre, , Controparte_4 lasciando di possedere i seguenti beni:
o Immobili: i) quota pari ad ½ dell'immobile sito in Vicolo Serpotta n. 1,
Capaci (PA), piano primo, censito al NCEU, foglio 8, particella 336, sub 2, categoria A/4; ii) quota pari ad ½ dell'immobile sito in Vicolo Serpotta n.
2, Capaci (PA), piano terra, censito al N.C.E.U., foglio 8, particella 336, sub
1, categoria C/6 (box); iii) quota pari ad ½ dell'immobile sito in via XI
Febbraio nn. 15–17, Capaci (PA), piano terra, primo e secondo, censito al
N.C.E.U, foglio 8, particella 338 Categoria A/4;
o Autovetture: i) Nissan Qashqai – Targa EA396BD, in quanto alienata al genero, , solo fittiziamente;
ii) Fiat Punto – Targa Controparte_5
CE429KW;
o Gioielli: bracciale fascione, bracciale ad anello con medaglia, bracciale intrecciato, tre paia di orecchini in oro bianco a forma di ros, parure con stelle, collana con brillante, paio di orecchini con brillanti, anello fascione, orologio in oro bianco, tre fedi nuziali in oro, una fede in oro bianco, collana lunga con medaglietta, orecchini con frange, Vari piccoli anelli e collane
- che successibili ex lege della de cuius (oltre che eredi necessari) sono, oltre l'attrice, il coniuge, , e l'altra figlia, ; CP_2 Controparte_3
- che, in data 16.11.2018, su richiesta del fratello della de cuius, Controparte_1
veniva pubblicato il testamento olografo di , “presuntivamente Controparte_4
vergato il 18.10.2018”, con il quale la testatrice avrebbe così disposto: “io sottoscritta
nata a [...] il [...] residente a [...] nel pieno di tutte le mie facoltà giuridiche e mentali, con il presente atto dichiaro di lasciare a mio fratello nato a [...] il [...] le Controparte_1 quote di mia proprietà dell'immobile di mia proprietà della via 11 Febbraio capaci”; - che, nondimeno, il sopra citato testamento -oltre a riportare una data non veritiera-
è nullo o annullabile, perché frutto di costrizione materiale, ovvero di coercizione psicologica e, in ogni caso, per incapacità di intendere e di volere della testatrice;
- che, comunque (ove fosse valido), il testamento contempla soltanto l'unità immobiliare, ubicata al piano terra, primo e secondo, con ingresso dalla via XI
Febbraio nn. 15–17, Capaci (PA), censita al N.C.E.U, foglio 8, particella 338
Categoria A/4, e non anche le altre unità facenti parte del medesimo edificio, con ingresso da Vicolo Serpotta, risultando, quindi, erroneo quanto dichiarato da
[...]
al Notaio in sede di pubblicazione del testamento, ossia, che Controparte_1
l'atto di ultima volontà di ha ad oggetto sia l'appartamento con Controparte_4
ingresso dalla via XI Febbraio che quelle con ingresso da vicolo Serpotta (v. verbale di pubblicazione del testamento prodotto dall'attrice come doc. 9);
ha convenuto in giudizio , e CP_2 Controparte_3 CP_1
, onde ottenere pronunzia di nullità o di annullamento del testamento
[...]
(apparentemente) redatto in data 18.10.2018, pubblicato in data 16.11.2018, con verbale ricevuto dal Notaio , rep. 12.402, racc. n. 7.108, ovvero -nel caso Persona_1
di sua validità- per sentire dichiarare che il precitato atto di ultima volontà della de cuius,
, ha ad oggetto soltanto l'appartamento di piano terra, primo e secondo, Controparte_4 censito al N.C.E.U. del Comune di Capaci, foglio 8, particella 338 Categoria A/4, con ingresso dalla via XI febbraio;
infine, in ulteriore subordine -ove si accogliesse l'interpretazione del testamento sostenuta dal convenuto al fine di Controparte_1 ottenere la riduzione della disposizione mortis causa ivi contenuta, in quanto lesiva della quota di riserva spettante all'attrice a norma dell'art. 542, co. II c.c.; attrice che, in ogni caso, ha chiesto di “accertare e ricostruire l'asse ereditario della de cuius”.
Tali essendo, in sintesi, le domande attoree, , CP_2 Controparte_3
e si sono costituti in giudizio con comparsa depositata in data
[...] Controparte_1
15.3.23, deducendo che ha redatto il testamento ex adverso impugnato nel Controparte_4
pieno esercizio delle sue facoltà mentali, come si evince dal video prodotto unitamente alla terza memoria istruttoria e che la disposizione testamentaria per cui è causa ha ad oggetto tutti gli immobili indicati in citazione, poiché appartenenti “ad un unico fabbricato”. I convenuti, inoltre, hanno contrastato la domanda -svolta in via gradatamente subordinata- di riduzione proposta da , eccependone l'inammissibilità Parte_1
per difetto di prova della effettiva consistenza del relictum oltre che per la mancata indicazione della misura della lesione.
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica grafologica, sul quesito contenuto nell'ordinanza depositata in data 24.1.24, è stata assunta in decisione all'udienza del
12.6.25, previo infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione.
***
Venendo quindi, alla disamina della lite, il Collegio osserva che le censure mosse da al testamento ricevuto per la pubblicazione dal Notaio Parte_1 [...]
in data 16.11.2018 con atto rep. n. 12.402, racc. n. 7.108, attengono, in Persona_1 sintesi, alla non genuinità della data, alla redazione con l'ausilio materiale di terzi (c.d. testamento redatto con mano guidata) e, in ultimo, al difetto di capacità di intendere e di volere della testatrice.
Ebbene, con riferimento alla prima censura -rilevato che l'attrice non ha specificato l'interesse sotteso alla contestazione relativa alla data del testamento- è sufficiente richiamare Cass., sent. n. 25845/05, secondo cui “in materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace”.
Venendo, quindi, agli ulteriori profili di doglianza, in punto di diritto, si rammenta che, per univoco orientamento pretorio “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.” (Cass., ord. n. 9319/25, conforme, Cass., ord.
n. 5505/2017, Cass., sent. n. 24882/13).
Con riferimento, invece, alla annullabilità del testamento per incapacità naturale
(art. 591, co. II, n. 3 c.c.), la giurisprudenza ritiene non sufficiente una semplice alterazione del processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, occorrendo, invece, la sussistenza di una condizione psico-fisica tale da sopprimere del tutto -al momento di confezione del negozio testamentario- l'attitudine del soggetto a determinarsi coscientemente e liberamente, la cui prova incombe, secondo la regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c, sulla parte che impugna il testamento (C. 9508/2005; C. 8079/2005; C.
10571/1998; C. 2074/1985; C. 3411/1978, Cass., sent. n. 1444/2003, “L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia d'interdizione”).
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Venendo, quindi, all'esame del caso concreto, in via preliminare, il Collegio reputa opportuno evidenziare che il testamento oggetto di causa risulta redatto in condizioni assolutamente peculiari, allorquando la de cuius era stata appena dimessa dal Policlinico
OL IA di ER (v. dimissioni del 16.10.2018), con una diagnosi terminale che da lì a poco l'avrebbe condotta al decesso (avvenuto in data 12.11.2018, mentre il testamento è del 18.10.2018). Come si evince chiaramente dalla documentazione versata in giudizio dai convenuti, inoltre, la redazione del testamento è avvenuta alla presenza di terzi, familiari, i quali hanno, peraltro, tratto documentazione fotografica e video della de cuius intenta a redigere il suo atto di ultima volontà.
Tanto è doveroso osservare, soprattutto in relazione alle premesse metodologiche fornite dalla Consulente tecnica d'ufficio, dott. , secondo cui il risultato Persona_2 grafico può venire ad essere notevolmente influenzato da condizioni oggettive e soggettive di varia natura (cfr. p. 40 della Relazione tecnica d'ufficio), che, nel caso di specie -come detto- si presentano assai significative. La consulente, infatti, ha evidenziato che, nel caso di testamento redatto in concomitanza di un quadro clinico fortemente compromesso, generalmente descrivibile come di “malattia terminale”, le comparative utilizzabili nella perizia grafologica, sarebbero, a rigore, soltanto quelle sostanzialmente coeve al momento di redazione del testamento medesimo, proprio in quanto il quadro clinico -anche considerata la sua inevitabile componente psicologia- è elemento che può influire notevolmente sulla grafia.
Ciò posto, nel caso di specie, l'incarico è stato principalmente conferito allo scopo di verificare se il testamento sia stato redatto con l'apporto materiale di terzi, che abbiano
“guidato” la mano della testatrice, in guisa di ausilio o di costrizione in senso stretto.
Ebbene, muovendo da tale precisazione, va osservato che, secondo le ulteriori indicazioni metodologiche fornite dalla nominata CTU, il fenomeno del testamento con
“mano guidata” (nelle sue variabili di mano “forzata” e di mano “aiutata”) si manifesta con caratteri piuttosto marcati e specifici nel risultato della scrittura (per i quali v. p. 23 della Relazione tecnica d'ufficio depositata in data 5.11.24), i quali, però, non sono riscontrabili nella scheda olografa oggetto di causa.
Nel caso in esame, infatti -più che alla mano guidata- la scrittura che compone il testamento di cui si discorre presenta caratteristiche riconducibili allo stato emotivo ed alla condizione di debilitazione proprie dello stadio terminale della malattia oncologica, nonché (per quanto attiene ai tentennamenti ed alle rigidità del gesto scrittorio) alla circostanza, assai peculiare, consistente nella presenza di terzi, che hanno fotografato e filmato la de cuius nell'atto di testare, in tal modo ingenerando verosimilmente una certa soggezione nella testatrice.
La superiore conclusione, peraltro, risulta avvalorata dal confronto tra la grafia che figura nel testamento e le firme apposte dalla de cuius nelle scritture di comparazione, dovendosi, anche in tal caso evidenziare -in punto di metodo- che le scritture di comparazione offerte dall'attrice, oltre che numericamente esigue, sono limitate a semplici firme, non essendo stato prodotto in giudizio alcun testo formato per intero di pugno dalla de cuius e ciò, probabilmente, anche in considerazione del fatto che aveva Controparte_4
conseguito soltanto la licenza elementare, risultando poco avvezza a scrivere.
Ebbene, secondo quanto rappresentato dalla Consulente, nonostante la scrittura della de cuius presenti notevole variabilità– possibilmente dovuta a caratteristiche del tutto soggettive o all'incidenza della malattia –, la scrittura in verifica presenta diverse analogie (sia generali che particolari) soprattutto con la firma, di poco successiva (in quanto risalente al 5-11-2018), apposta sul modulo del PRA per la vendita del veicolo Nissan
Quasquai al genero, . Controparte_5
Vero è, per contro, che la firma apposta alle dimissioni ospedaliere in data
16.10.2018 (quindi di pochi giorni prima a quella che figura nel testamento) risulta, invece, meno omogenea rispetto alla grafia che compone il testamento e, in generale, più fluida e meno incerta. E però, va osservato che proprio il foglio di dimissioni descrive la paziente in “discrete condizioni cliniche generali”, mentre il giorno 5.11.2018 (data di redazione del modulo PRA), gli operatori dell'assistenza domiciliare descrivevano come Controparte_4
“poco collaborativa. Sempre più astenica e sonnolenta”, attestando, quindi, un rapido peggioramento della complessiva condizione psico-fisica della de cuius, che non può escludersi già presente, anche in forma incipiente, già il giorno di redazione del testamento.
Conclusivamente -anche tenuto conto del generale principio in materia di ripartizione dell'onere della prova- il Tribunale reputa adeguatamente motivate le deduzioni conclusive contenute nella Relazione tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa
, per le quali “alla luce dei risultati evidenziati, meno probabile è la presenza Persona_2 di una mano aliena che possa aver guidato, anche solo in parte, la mano della de cuius, oltre ai tremori non sono presenti gli elementi indicati a p. 23 della presente: il disordine non è certamente macroscopico, la grafia, pur stentata, è generalmente chiara e leggibile così come l'andamento sul rigo è leggermente sinuoso e non estremamente ondeggiante, poche sono le lettere ripassate o illeggibili quest'ultime soprattutto presenti nel finale in cui verosimilmente la mano potrebbe essere più stanca e tremare di più. Conferma di ciò si ha anche analizzando la firma del testamento, maggiormente stentata rispetto alle due autografe coeve e caratterizzata da una pressione evidentemente molto variabile ma mai marcata, nondimeno è mantenuto un analogo andamento sul rigo, rispetto alle comparative disponibili e ciò sarebbe risultato estremamente difficile se vi fosse stato un contrasto di forze insito in un opera di intervento di “mano guidata” o ancor meno di
“mano forzata” o costretta in cui prevale la guida della mano estranea più forte. I contrasti in caso di mano guidata diventano macroscopici e l'andamento diventa estremamente disordinato, la pressione frutto della maggiore forza della mano guida diventa marcata;
nella firma X, invece, il ductus è tremante ma l'andamento è appena sinuoso, esattamente come nelle autografe e la Pe pressione non è mai forte, solo il bilettere ” ” è ripassato mentre molte sono le sbavature, i tratti appena visibili, frutto di una pressione molto debole, per pervenire, infine, al seguente motivato e convincente giudizio tecnico “in risposta al quesito posto dal Giudice è possibile affermare, che il testamento oggetto di causa, datato 18.10.2018, con probabilità, è interamente autografo della sig.ra quindi, non vi è stato ausilio o costrizione materiale da parte di terzi”. CP_4
Né tale conclusione risulta scalfita dalle deduzioni critiche alla CTU formulate dall'attrice (per le quali v. allegati alla Relazione tecnica d'Ufficio depositata in data
5.11.24). Come replicato dalla Consulente, infatti, nonostante la scrittura che compone il testamento risulti espressiva di uno stato d'animo particolarmente intenso, sotto il profilo tecnico, rimane impossibile ricondurre tale alterazione a condotte di vera e propria minaccia o costrizione e ciò anche in considerazione del fatto che l'alterazione della grafia
è pienamente compatibile con il peculiare contesto in cui il testamento ha visto luce.
La domanda di nullità proposta da va, quindi, disattesa. Parte_1
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Analoga conclusione è a dirsi con riferimento alla domanda di annullamento per incapacità naturale.
Sul punto è sufficiente osservare che non vi sono elementi di sorta per ritenere che, nel momento di redazione del testamento, versasse in quella condizione di Controparte_4 assoluta carenza della capacità di discernimento (intesa come coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi) che sola può legittimare l'invalidazione del negozio di ultima volontà.
Più nel dettaglio, la documentazione sanitaria relativa al periodo in cui il testamento è stato redatto nulla esprime in tal senso, dal momento che il foglio di dimissioni del giorno 16.10.2018, nonostante la grave patologia oncologica in atto, attesa il rientro al domicilio della paziente è avvenuto in “discrete condizioni cliniche generali”, mentre il diario dell'assistenza domiciliare “SAMOT” (doc. 40 prodotto dall'attrice con la terza memoria istruttoria) testimonia soltanto (a partire dal giorno 1.11.2018) un progressivo stato di astenia e sonnolenza.
Anche la domanda di annullamento del testamento va, quindi, disattesa.
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Data la validità del testamento oggetto di causa, occorre dirimere la controversia che attiene all'interpretazione della disposizione mortis causa in esso contenuta, che -si rammenta- è del seguente tenore “Io sottoscritta nata a [...] il 28 gennaio Controparte_4 1963 residente a Capaci in via XI febbraio, nel pieno di tutte le mie facoltà giuridiche e mentali, con il presente atto dichiaro di lasciare a mio fratello nato a [...] il 22 Controparte_1 gennaio 1965 le quote di mia proprietà dell'immobile di mia proprietà della via 11 Febbraio capaci”.
Ebbene, il Collegio ritiene che, in assenza di ulteriori elementi, non può che darsi rilievo al dato letterale della disposizione, che va, quindi, riferita (esclusivamente) all'appartamento (di piano terra, primo e secondo) con ingresso dalla via XI febbraio
(N.C.E.U. fg. 8, p.lla 338, cat. A/4) e ciò anche tenuto del fatto che le unità ricomprese nell'edificio di via XI Febbraio/vicolo Serpotta sono tra loro distinte non solo sul piano catastale ma anche sul piano materiale, tanto che una di esse era stata concessa in comodato all'attrice. Pertanto, ove la de cuius avesse voluto legare al fratello (per le quote in sua proprietà) tutte le unità ricomprese nell'edificio -peraltro, nulla lasciando agli altri suoi congiunti- lo avrebbe certamente specificato.
Va quindi dichiarato che, con il testamento del giorno 18.10.2018, pubblicato in data
16.11.2018, con verbale ricevuto dal Notaio , rep. 12.402, racc. n. Persona_1
7.108, ha legato al fratello, , (esclusivamente) la quota Controparte_4 Controparte_1
pari ad ½ della proprietà dell'unità immobiliare sita in Capaci, via XI febbraio n. 15-17, sita ai piani terra, primo e secondo, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg. 8, p.lla
338, cat. A/4.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda tesa ad ottenere la condanna di a restituire all'eredità la quota pari ad ½ degli immobili siti in Controparte_1
Capaci, Vicolo Serpotta n. 1, piano primo, censito al NCEU, foglio 8, particella 336, sub 2, categoria A/4 e Vicolo Serpotta n. 2, Capaci (PA), piano terra, censito al N.C.E.U., foglio 8, particella 336, sub 1, categoria C/6 (box), in relazione ai quali non sussiste titolo alla detenzione esclusiva da parte del convenuto (circa l'ordine di rilascio della quota, cfr Cass. sent. n. 25882/2018, Cass. n. 19488/2015; Cass. 7197/2014; Cass. 19929/2008).
Data l'adesione del Tribunale alla prospettazione offerta dall'attrice in ordine all'interpretazione del testamento olografo di , non si procede all'esame Controparte_4 della domanda di riduzione, in quanto proposta dall'attrice solo per il caso in cui il testamento venisse considerato come riferito a tutte le unità immobiliari.
***** Le superiori statuizioni esauriscono le domande attinenti alla validità del testamento, alla sua interpretazione, nonché, alla richiesta di rilascio dei beni ereditari detenuti senza titolo dal convenuto . Controparte_1
La presente sentenza, invece, non investe la controversia -vertente tra l'attrice, da una parte, e dall'altra- inerente alla ricostruzione CP_2 Controparte_3
dell'asse relitto da , la quale necessita di ulteriore istruzione, occorrendo, Controparte_4
quindi, disporne la separazione a norma dell'art. 279, co. I n. 5 c.p.c.
***
Per quanto concerne le spese di lite -che occorre regolare, data la natura parziale della presente decisione (Cass., SSUU, sent. n. 10242/21)- sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Per quanto attiene, invece, alle spese per l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio reputa di porle definitivamente a carico dell'attrice -ammessa al patrocinio a spese dello Stato- in ragione della soccombenza di Parte_1 rispetto alle domande di impugnativa testamentaria.
P.Q.M.
- RIGETTA le domande di nullità e di annullamento del testamento di CP_4
, del giorno 18.10.2018, pubblicato in data 16.11.2018, con verbale ricevuto
[...]
dal Notaio , rep. 12.402, racc. n. 7.108; Persona_1
- DICHIARA aperta la successione di , nata a [...] il [...] e Controparte_4
deceduta a Capaci il giorno 12.11.2018 e che la stessa è regolata in parte per testamento in parte ex lege;
- DICHIARA che, con il testamento sopra indicato, ha legato al Controparte_4
fratello, , (esclusivamente) la quota pari ad ½ della proprietà Controparte_1 dell'unità immobiliare sita in Capaci, via XI Febbraio n. 15-17, sita ai piani terra, primo e secondo, censita al N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg. 8, p.lla 338, cat.
A/4;
- ORDINA a il rilascio in favore della comunione ereditaria, Controparte_1
formata da , e della CP_2 Parte_1 Controparte_3
quota pari ad ½ dei seguenti immobili: immobile sito in Capaci, Vicolo Serpotta n.
1, piano primo, censito al NCEU, foglio 8, particella 336, sub 2, categoria A/4; immobile sito in Vicolo Serpotta n. 2, Capaci (PA), piano terra, censito al
N.C.E.U., foglio 8, particella 336, sub 1, categoria C/6 (box);
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE le spese per l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio in capo all'attrice e, per essa, in capo all'Erario, data l'ammissione di Parte_1
al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato;
- DISPONE la separazione della causa -vertente tra , da una parte, Parte_1
e dall'altra- avente ad oggetto la CP_2 Controparte_3 ricostruzione dell'asse relitto, mandando la Cancelleria per gli adempimenti a ciò occorrenti.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 12.12.25
LA PRESIDENTE LA RELATRICE
Dott.ssa Maria Letizia Barone Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone