Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 5270/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
5270/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Deposito”: tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.02.1960, titolare di omonima ditta (P.I. ) con sede in P.IVA_1
Maletto, alla Via Pietro Nenni n. 14, assistito e difeso dall'Avv. Antonino
Malaponte, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, opponente e
c.p.A. (P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Benevento, alla Via Vittorio Veneto n. 29, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Consuelo Basile, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 09.12.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 09.12.2020, ritualmente notificato alla controparte, titolare dell'omonima ditta, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo nr. 1243/2020 (procedimento nr. 4058/2020
chiedeva, preliminarmente, di dichiarare il difetto di competenza del
Tribunale Civile di Benevento, essendo competente il Tribunale Civile di
Catania per le ragioni esposte in narrativa, ossia per difetto di competenza.
Ancora, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto, dunque condannare in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, il al ritiro del Controparte_2
basolato lavico in Maletto presso la contrada Barbotte - Pensamale e contrada Tartarici Sottano, con trasporto, spese e oneri a carico di parte opposta, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.
Resisteva l'opposta instando, in Controparte_2
via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata a parte opponente, per non essere stata correttamente proposta poiché in assenza dell'indicazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili e fori esperibili e per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Benevento ritenendo valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto.
Sempre, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo atteso che il Sig. ha confermato in giudizio di Parte_1
possedere la res ed ha indicato anche dove si trova attualmente la stessa ed
Tribunale BN - Proc nr. 5270/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 8 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In via principale chiedeva rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e le relative domande ed eccezioni sollevate dall'opponente perché inammissibili, improcedibili ed improponibili oltre che del tutto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via in via principale e nel merito condannare il Sig. alla consegna di 1180,29 mq di Parte_1
basolato lavico di cui si è indebitamente appropriato per sua stessa ammissione. Con vittoria di spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatrio.
Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dunque venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, condotto l'interrogatorio formale di _1
, nonché escussi i testi per l'opposto e
[...] Testimone_1 Tes_2
per l'opponente. Ritenendo terminata l'istruttoria, il giudice
[...]
invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 09.12.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va confermato nel senso che si dirà.
La causa prende le mosse da un appalto relativo ai “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo per via Pt_2 [...]
” commissionato dal e aggiudicato dal CP_3 Controparte_4
Tale impresa consortile designava per Controparte_2
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 8 l'esecuzione delle opere delle imprese che, consorziate, costituivano la
. CP_5 Parte_3
Per l'esecuzione di tali lavori, quest'ultima società consortile stipulava con la ditta omonima di un contratto di noleggio di Parte_1
attrezzature e mezzi ivi compreso i conduttori.
Nel corso delle opere, tramite tali mezzi, si procedeva alla dismissione del basolato lavico rinvenuto nelle aree di cantiere di proprietà del Comune di e al suo successivo scarico e trasporto. Il computo metrico del CP_4
progetto esecutivo prevedeva lo scarico e trasporto del materiale presso un deposito comunale, non meglio identificato, pertanto, provvisoriamente il accatastava tale materiale presso un'area di sua proprietà. Solo _1
successivamente, con nota del 6.9.2019, il individuava Controparte_4
l'area Universitaria del Polo Annunziata per lo stoccaggio del materiale. Il
intimava dunque al di procedere al Controparte_6 _1
prelevamento del menzionato materiale lavico dall'area privata e al suo trasporto nel luogo indicato. Stante il rifiuto del non alla consegna _1
del materiale ma al suo trasporto per non essere gravato di costi ulteriori, la società consortile richiese ed ottenne il decreto ingiuntivo opposto CP_2
nel presente procedimento con cui si intimava al sig. di consegnare _1
alla ricorrente il basolato lavico. Nel corso del procedimento, dopo la concessa provvisoria esecuzione del decreto, la società consortile CP_2
provvedeva, a suo spese, a prelevare il detto materiale dal sito ove era stoccato e depositarlo nel posto indicato dal Comune di CP_4
Quello che è in discussione, dunque, nella presente causa non è il fatto che detto materiale fu prelevato dal e da lui custodito in area di sua _1
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 8 proprietà, tantomeno che detta pietra lavica doveva essere trasportata presso il sito indicato dal Comune di piuttosto il fatto di chi debba CP_4
sostenere le spese di tale ulteriore trasporto e scarico.
Circa la competenza territoriale va chiarito che l'eccezione non è stata correttamente formulata con la precipua indicazione di tutti i fori esperibili e criteri di collegamento prospettabili previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c
(cfr. ormai nota Cass. n. 248 del 23.4.1999). Diversamente l'eccezione sollevata appare generica e non accogliibile atteso anche il fatto che, come notato dallo stesso opponente, in discussione non vi è un contratto tra le parti in giudizio e, dunque i problemi afferenti la sua esecuzione o stipula, difatti, si discute, di un'obbligazione occorsa e dovuta al comportamento dell'opponente.
Tale ultimo aspetto ha valenza anche nella legittimazione attiva della
La società consortile è l'unica, infatti, a rispondere al CP_2 CP_4
in merito all'esecuzione della direttiva da quest'ultimo emanata
[...]
circa il luogo di deposito il materiale lavico in questione. Pertanto non agisce nei confronti del in virtù di un contratto di nolo o di _1
subappalto o di qualunque altro genere, piuttosto agisce per la restituzione del basolato a prescindere dal motivo di perché questo si trovi nell'area privata dell'opponente. Essendo responsabile del conferimento del materiale in area comunale, correttamente è legittimato ad agire nei confronti del detentore.
Chiarite tale eccezioni che comunque non colgono il merito della causa, ovvero su chi gravano le spese di trasporto e scarico del materiale in questione, appare opportuno ricordare che sul sig. formalmente non _1
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 8 incombeva alcuna decisione circa lo stoccaggio di tale materiale. Piuttosto la scelta doveva essere attribuita al , difatti, tra Controparte_6
quest'ultimo e la ditta intercorreva un solo contratto di noleggio in _1
virtù del quale l'opponente forniva i propri mezzi con autisti e alcuna parte aveva nell'esecuzione dell'appalto.
Orbene, non è accertato se lo stoccaggio provvisorio del materiale fosse stato dunque autorizzato dal , dai fatti di causa appare Controparte_8
comunque “tollerato”, tuttavia tale aspetto non incide sulla questione in esame.
Difatti, ma ciò non appare in contestazione tra le parti, il materiale deve essere comunque consegnato dal esso non ha titolo a detenerlo, _1
occorre stabilire se la consegna deve avvenire “franco partenza”, dunque con spese da parte del mittente, o “franco destinazione”, dunque con spese a cura della ditta _1
Detto ciò, il decreto ingiuntivo va dunque integrato dalla presente sentenza.
Il provvedimento monitorio prevede infatti di “consegnare alla ricorrente il basolato lavico” ma non indica se la consegna deve avvenire con prelevamento da parte del (come è in realtà avvenuto in Controparte_2
sede di provvisoria esecuzione del decreto) o, piuttosto lo stesso opponente deve provvedere a scaricalo nel sito comunale, dunque a sue spese.
Ebbene due elementi protendono per individuare nella prima soluzione,
“franco partenza”, la corretta esecuzione.
Difatti, come detto, la ditta PI alcuna parte ha nel contratto di appalto stipulato con il non risulta essere né contraente né Controparte_4
subappaltatore ma semplicemente una ditta che ha provveduto a noleggiare
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 8 i propri mezzi ad un subappaltatore. Pertanto non sembra insistere su di lui l'onere di conferire quel materiale al sito comunale. Ciò non significa che non abbia l'obbligo di consegnarlo al responsabile contrattuale (che invece
è onerato di tale adempimento) ma non è un costo che lui deve sostenere.
Il secondo punto è che il computo metrico prevede comunque il pagamento di una determinata somma per il prelevamento del basolato lavico, il suo trasporto e la consegna ad un sito comunale. Ora, a prescindere se a tale onere economico il ha già adempiuto o deve ancora Controparte_4
adempiere, comunque esso interviene a favore del e dei Controparte_2
suoi subappaltatori. In tutto il procedimento alcuna prova è stata prodotta circa il fatto che per tale attività è stata già retribuita la ditta _1
pertanto non si comprende come si possa addebitare a quest'ultima il costo di tale operazione.
Va dunque acclarato che i costi ed alle spese di trasporto sono da imputare al Controparte_2
Vanno invece compensate tra le parti le spese di lite. Difatti da un canto vi
è la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dall'altro l'accoglimento di quanto, in parte, richiesto dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da _1
, titolare dell'omonima ditta, nei confronti di
[...] [...]
così provvede: Controparte_2
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 8 a) conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 1243/2020 (procedimento nr.
4058/2020 di R.G.) emesso il 27.10.2020 dal Tribunale di Benevento e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) determina che i costi di prelevamento del materiale per cui è causa dal sito di proprietà di , trasporto e scarico presso l'area Parte_1
Universitaria del siano interamente a carico del Controparte_9
Controparte_2
c) compensa le tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 3 aprile 2025
IL GIUDICE Carlo Buono
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Giudice C. Buono Pag. 8 di 8