Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1310/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1310 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., con sede in Casapesenna (CE) al Vico Benevento n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli alla via P. Colletta n. 12 presso lo studio dell'Avv. Mario Caliendo (CF:
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- attrice e
(CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1967, residente in Casapesenna (CE) al Vico Salerno n. 3, elettivamente domiciliato in Via B.
Celentano n. 2 - 81030 Castel Volturno presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Letizia (CF:
), che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la società attrice conveniva in giudizio il Sig. Controparte_1
chiedendo al Tribunale di:
“Accertare e dichiarare che la abbia adottato la Informativa Interdittiva ed il Controparte_2
diniego di iscrizione alla White List per il comportamento, contatti, frequentazioni e dichiarazioni
Casapesenna al vico Salerno n. 3 che per l'effetto va condannato al divieto di avvicinarsi alla sede legale dell'attrice, ai dipendenti dell'attrice, ai soci, al legale rappresentante o consulenti prevedendo, sin da adesso, ex art. 614 bis c.p.c. una sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per ogni singola inosservanza al divieto imposto dal Tribunale Adito.
Condannare, altresì, il sig. a risarcire i danni patiti dalla attrice per la Controparte_1
Antimafia ricevuta dalla e che è stata determinata dal CP_3 Controparte_2
comportamento sconsiderato nonché dai contatti, frequentazioni e dichiarazioni rese dal sig.
, il tutto nei limiti di € 250.000,00. Controparte_1
Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 12,5% L.P.”.
Costituitosi il Sig. eccepiva la nullità della citazione per mancata indicazione degli Controparte_1 elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, nel merito l'infondatezza delle ragioni di parte attrice, chiedendo quindi al Tribunale:
“Nel merito, rigettare la domanda attorea così come proposta, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltreché assolutamente non provata sia nell'an che nel quantum;
- in ogni caso, condannare le parte attrice al pagamento delle spese e competenze di Giudizio, oltre
Iva, CPA e spese forfettarie, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 30.9.2024.
Con istanze del 22.11.2024 e del 25.11.2024 i procuratori di entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un'intesa tale da richiedere la cessazione della materia del contendere e, rimessa la causa sul ruolo, all'udienza del 23.1.2025 entrambe le parti insistevano nella richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese tra le parti.
In corso di causa è, pertanto, venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo ai diritti vantati.
Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività
2 giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr.: Cass. Civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901).
L'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale, esso si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass, Civ. Sez. I, 24 ottobre 2012 n. 18195; Cass. Civ. Sez. III, 10 ottobre 2012 n. 17896; Cass. Civ. Sez. II, 14 febbraio
2012 n. 2155: Cass. Civ. Sez. III, 08 settembre 2008 n. 22650; Cass. Civ. Sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478; Cass. Sez. Lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. S.U., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. Sez.
Lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. Civ. Sez. Lav., 7 marzo 1998, n. 2572).
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Proprio questa è la situazione che ricorre nel caso di specie, pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, stante la richiesta di entrambe le parti in tal senso, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 25.1.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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