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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio degli avv.ti SCIALFA GIUSEPPE e SCIALFA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare la volontà di definire la causa alle condizioni stabilite nell'accordo depositato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.6.2024 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con – parte Controparte_1
resistente – in data 24.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA al n. 76
Parte I dell'anno 2011, unione dalla quale sono nati tre figli, nata il [...], nato Per_1 Per_2 il 7.8.2015 e nato l'[...]. Persona_3
Il ricorrente ha dedotto che con Decreto del 24.4.2023 il Tribunale di LA aveva omologato le condizioni della separazione divisate dai coniugi nel procedimento di separazione giudiziale trasformato in consensuale.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente con la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale ad eccezione delle sole modalità previste per l'esercizio del diritto di visita dei figli, che domandava svolgersi in modalità libera.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.10.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status ma, pur intendendo favorire gli incontri padre/figli, chiedeva stabilirsi che il diritto di visita del ricorrente debba essere esercitato alla presenza della madre e in modalità protetta.
Dopo aver sentito le parti personalmente all'udienza di comparizione del 5.12.2024, le parti, i quali rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni di scioglimento del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , affidataria dei Controparte_1
tre figli minori, con i beni e gli arredi ivi contenuti, fino a quando ne sussista la necessità;
2. Confermare a carico del IG. il pagamento dell'intera rata del mutuo sull'abitazione Pt_1
coniugale, con esclusione di azione di regresso nei confronti dell'altro coniuge;
3. Confermare il contributo a titolo di mantenimento a carico del IG. nella misura Parte_2 di euro 500,00 mensile (di cui € 200,00 per la moglie e € 100,00 ciascuno per i tre figli minori), oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole (indispensabile per le eIGenze di studio dei bambini come il doposcuola, nonché tutte le eventuali spese mediche, ricreative ed extrascolastiche) , con diritto della madre di trattenere per l'intero l'assegno unico mensile erogato dall'INPS;
4. Confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con facoltà per il padre di vederli in modalità libera, stabilendo di volta in volta, in accordo con la IG.ra , gli incontri con CP_1
gli stessi tenendo conto delle loro eIGenze ed impegni, anche scolastici, obbligandosi, alla fine degli
2 incontri, a riaccompagnare i bambini nella propria casa per la notte, e a non recarsi con gli stessi fuori dal territorio del Comune di LA senza il consenso della madre;
5. Si ribadisce che pur nell'affidamento esclusivo dei figli minori alla IG.ra , il Controparte_1
padre avrà garantito il diritto di visita e di partecipazione alla vita dei figli purchè questi continui a dimostrare responsabilità ed impegno a mantenere il già recuperato rapporto con i figli impegnandosi a non ricadere nelle debolezze passate che avevano creato qualche problema nei rapporti familiari.
6. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile (per quanto la parte abbia erroneamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio) può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale (3.4.2023), definita con decreto di omologa del 24.4.2023 emesso dal Tribunale di LA , senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei minori, non è in contrasto con i loro interessi, rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Tenuto, difatti, conto che la scelta dell'affidamento esclusivo appare congrua in considerazione delle rappresentate fragilità personali del padre e ciò in considerazione dell'ampliamento del suo diritto di visita rispetto all'accordo di separazione, segno di una riconosciuta progressione positiva del suo rapporto con la prole.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a LA il [...], a LA in [...] Controparte_1
24.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA al n. 76 Parte I dell'anno
2011;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a LA il 23.9.1987, a LA in data 24.11.2011, per come indicate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Così deciso in LA nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 14.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 560/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio degli avv.ti SCIALFA GIUSEPPE e SCIALFA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare la volontà di definire la causa alle condizioni stabilite nell'accordo depositato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.6.2024 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con – parte Controparte_1
resistente – in data 24.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA al n. 76
Parte I dell'anno 2011, unione dalla quale sono nati tre figli, nata il [...], nato Per_1 Per_2 il 7.8.2015 e nato l'[...]. Persona_3
Il ricorrente ha dedotto che con Decreto del 24.4.2023 il Tribunale di LA aveva omologato le condizioni della separazione divisate dai coniugi nel procedimento di separazione giudiziale trasformato in consensuale.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente con la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale ad eccezione delle sole modalità previste per l'esercizio del diritto di visita dei figli, che domandava svolgersi in modalità libera.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.10.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status ma, pur intendendo favorire gli incontri padre/figli, chiedeva stabilirsi che il diritto di visita del ricorrente debba essere esercitato alla presenza della madre e in modalità protetta.
Dopo aver sentito le parti personalmente all'udienza di comparizione del 5.12.2024, le parti, i quali rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni di scioglimento del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , affidataria dei Controparte_1
tre figli minori, con i beni e gli arredi ivi contenuti, fino a quando ne sussista la necessità;
2. Confermare a carico del IG. il pagamento dell'intera rata del mutuo sull'abitazione Pt_1
coniugale, con esclusione di azione di regresso nei confronti dell'altro coniuge;
3. Confermare il contributo a titolo di mantenimento a carico del IG. nella misura Parte_2 di euro 500,00 mensile (di cui € 200,00 per la moglie e € 100,00 ciascuno per i tre figli minori), oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole (indispensabile per le eIGenze di studio dei bambini come il doposcuola, nonché tutte le eventuali spese mediche, ricreative ed extrascolastiche) , con diritto della madre di trattenere per l'intero l'assegno unico mensile erogato dall'INPS;
4. Confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con facoltà per il padre di vederli in modalità libera, stabilendo di volta in volta, in accordo con la IG.ra , gli incontri con CP_1
gli stessi tenendo conto delle loro eIGenze ed impegni, anche scolastici, obbligandosi, alla fine degli
2 incontri, a riaccompagnare i bambini nella propria casa per la notte, e a non recarsi con gli stessi fuori dal territorio del Comune di LA senza il consenso della madre;
5. Si ribadisce che pur nell'affidamento esclusivo dei figli minori alla IG.ra , il Controparte_1
padre avrà garantito il diritto di visita e di partecipazione alla vita dei figli purchè questi continui a dimostrare responsabilità ed impegno a mantenere il già recuperato rapporto con i figli impegnandosi a non ricadere nelle debolezze passate che avevano creato qualche problema nei rapporti familiari.
6. Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile (per quanto la parte abbia erroneamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio) può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale (3.4.2023), definita con decreto di omologa del 24.4.2023 emesso dal Tribunale di LA , senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei minori, non è in contrasto con i loro interessi, rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Tenuto, difatti, conto che la scelta dell'affidamento esclusivo appare congrua in considerazione delle rappresentate fragilità personali del padre e ciò in considerazione dell'ampliamento del suo diritto di visita rispetto all'accordo di separazione, segno di una riconosciuta progressione positiva del suo rapporto con la prole.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a LA il [...], a LA in [...] Controparte_1
24.11.2011, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA al n. 76 Parte I dell'anno
2011;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a LA il 23.9.1987, a LA in data 24.11.2011, per come indicate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Così deciso in LA nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 14.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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