Articolo 8 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 gennaio 1989
Art. 8. Validita' dell'iscrizione all'albo 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo e' altresi' subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1989
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