Art. 8. Validita' dell'iscrizione all'albo 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.
2. Il rinnovo e' altresi' subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.
2. Il rinnovo e' altresi' subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.