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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3834/2021 R.G. PROMOSSA DA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Mario Francesco C.F._2
Vernole; attori CONTRO (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._6 CP_5 C.F._7
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._8 CP_7
), C.F._9 convenuti contumaci NONCHÉ CONTRO (C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._10 CP_7
), (C.F. ), in qualità di eredi C.F._11 Controparte_9 C.F._12 di Persona_1 convenuti contumaci
******** all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate a mezzo delle note scritte depositate in data 07.04.2025 dal procuratore di parte attrice, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e giorni 20 per il deposito della memoria di replica). MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 09-10-11-16-17.03.2021, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 1158 c.c. i convenuti indicati in epigrafe, asserendo di aver esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà “dell'immobile sito in Bari S. Spirito alla Via Speranza n. 6 (già Umberto I n. 6), attualmente in Catasto SPI, Fg. 3, part. 297, sub n. Controparte_10
20, Zona Cen. 4, Cat. A/3, Classe 5, 5 vani, rendita 774,69 scala B, secondo piano, interno 7”. Su queste premesse gli attori chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria in loro favore del predetto immobile, con le consequenziali pronunce di legge.
1 Precisavano che con scrittura privata del luglio 1980 l'attore e la Parte_1 [...]
in persona di , avevano concluso un preliminare di vendita avente Controparte_11 Persona_2 ad oggetto il citato immobile, ove era stato stabilito che la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire nel mese di luglio 1981 ed il relativo rogito entro un mese dal rilascio del certificato di abitabilità. Deducevano che al momento del rogito notarile gli odierni attori avevano chiesto di intestare l'immobile a (madre del per ragioni legate alla loro attività Persona_3 Parte_1 di commercianti. Riferivano che in data 12.07.1984 con rogito del Notar di LE (rep. n. 23669 Persona_4
– racc. n. 7001), registrato a Bari il 26.07.1984 al n. 17663, la aveva Controparte_11 alienato alla (in regime di comunione legale dei beni con il marito ), il citato Per_3 CP_12 immobile al prezzo di £ 45.000.000, pagato per l'intero dai coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
Adducevano di aver fissato dal 05.07.1985 (data di consegna dell'immobile) il loro domicilio e poi la loro residenza in detto immobile (mentre i genitori dell'attore avevano mantenuto la propria residenza altrove) e di aver continuato ad abitarci pacificamente ed interrottamente sino all'attualità, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al pagamento degli oneri condominiali, partecipando alle assemblee condominiali e comportandosi di fatto come unici proprietari. Riferivano che in data 28.02.2016 era deceduta ed il 14.05.2017 era deceduto Persona_3
, lasciando eredi, oltre all'attore 1. 2. CP_12 Parte_1 Controparte_1
3. 4. 5. 6. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 la stirpe di (C.F. ), nato il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._13
16.06.2019: (moglie), (C.F. - figlia) Controparte_8 CP_7 C.F._11
(figlio); 7. 8. (C.F. Controparte_9 CP_6 CP_7
). C.F._9
Esponevano che con missiva del 04.02.2020 avevano invitato i citati eredi a definire bonariamente il formale trasferimento dell'immobile oggetto di causa in loro favore e che solo Controparte_1
e (C.F. ) si erano CP_5 CP_6 CP_7 C.F._9 dichiarati disponibili. All'udienza del 08.09.2021 il G.I., rilevata la regolarità delle notifiche ai convenuti, ne dichiarava la contumacia e disponeva che parte attrice avviasse il tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. N. 28/2010 e s.m.i. Depositata le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 13.03.2023, rilevato che “dalla relazione notarile ventennale in atti, recante la data del 27.07.2022, è emerso che sui beni oggetto della presente domanda di usucapione graverebbe sia un'ipoteca legale in favore di “
[...]
sia un pignoramento immobiliare in favore di “ ” (mentre la Controparte_11 Persona_5 trascrizione del pignoramento immobiliare in favore di parrebbe essere stata Persona_2 cancellata nel 2010)” e che ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei citati soggetti, ordinava a parte attrice di rendere gli opportuni chiarimenti. All'udienza del 15.11.2023 gli attori precisavano che l'ipoteca legale in favore della CP_11 era stata iscritta in data 19.07.1984 e mai più rinnovata mentre il pignoramento
[...] CP_11 immobiliare in favore di era stato estinto e cancellato con provvedimento reso dal Persona_5
Tribunale di Bari nell'ambito della procedura n. 146/90 (a cui erano state riunite le procedure n. 371/90 e n. 387/91).
2 All'udienza del 17.01.2024 il Giudice ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. di integrare il contraddittorio nei confronti della ma poi con ordinanza del Controparte_11
26.09.2024, preso atto che “l'omessa notifica nei confronti della è Controparte_11 dipesa da colpa non imputabile a parte attrice, dal momento che è stato comprovato per tabulas che detta società sia stata sciolta nel 1993 e cancellata nel 2008, fermo restando che l'ipoteca iscritta dalla menzionata società risale al 1984 e non è stata giammai rinnovata”, ammetteva le prove orali richieste (interrogatorio formale dei convenuti contumaci e – CP_6 CP_7 quest'ultima residente in [...] - e prova per testi). Espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice nelle note scritte depositate in data 07.04.2025, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
******** La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento. In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, muovendo dagli anzidetti principi e da un esame del compendio istruttorio disponibile, ritiene il Tribunale che risulta provato dai coniugi l'esercizio di un possesso Parte_3 esclusivo per oltre venti anni sul bene oggetto di causa. Invero, tutti i testi escussi hanno confermato che per oltre un ventennio gli attori si sono occupati personalmente dell'immobile in questione e ne hanno avuto la materiale disponibilità senza interferenze altrui. Infatti, all'udienza dell'11.12.2024 i convenuti contumaci e CP_6 CP_7
(germani dell'attore hanno confermato le circostanze sub. 1 (“Vero che i Parte_1 coniugi SIg. e hanno abitato sin dal 1984 in modo continuato Parte_1 Parte_2 nell'immobile sito in Bari S. Spirito alla Via Francesco Speranza n. 6 piano secondo interno 7, intervenendo a tutte le assemblee condominiali, decidendo su ogni questione legata al ridetto immobile, dichiarandosi da sempre sin dal 1984 anno di costruzione unici ed effettivi proprietari?”) e sub 2 (“ Vero che la SI.ra e suo marito genitori del SI.ra Persona_3 CP_12
non si sono mai recati nè vi hanno mai abitato nell'immobile oggetto di causa?”) Parte_1 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 25.08.2020 da parte attrice.
3 In particolare, ha così riferito: “In Riferimento alla Circostanza sub 1 della CP_6 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice, confermo la circostanza in quanto in quel periodo abitavo a casa con i miei genitori e ci riferivano dette Parte_4 Parte_2 circostanze. Preciso di aver abitato a casa dei miei genitori e fino Persona_3 CP_12
a 38 anni”. Parimenti, ha dichiarato: “In Riferimento alla Circostanza sub 1 della memoria ex CP_7 art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice, confermo la circostanza in quanto all'epoca dei fatti abitavo a casa dei miei genitori. Preciso di aver abitato a casa dei miei genitori Persona_3
e fino al 1990, anno in cui mi sono sposata e, successivamente, ho continuato a CP_12 frequentare casa dei miei genitori abitualmente;
preciso altresì che i coniugi e Parte_1
abitano tuttora nell'immobile per cui è causa”. Parte_2
Ancora, il teste , ex proprietario dell'immobile sito al piano inferiore a quello per Testimone_1 cui è causa, all'udienza del 05.02.2025 ha dichiarato che l'attore presenziava Parte_1 alle riunioni condominiali, che quest'ultimo si qualificava come proprietario e che non ha mai conosciuto i coniugi e (“Io ho abitato nello stesso condominio dei CP_12 Persona_3 coniugi e dal 1984 e per circa trent'anni. Abitavo al primo piano Parte_1 Parte_2
e i citati coniugi al secondo piano. Andai ad abitare lì perché lavoravo per le “case di cura riunite di Bari” con mansioni di autista e il presidente mi diede la possibilità di andare ad abitare Parte_5 là perché nelle vicinanze c'era la clinica “Villa Luce”. Ricordo che alle riunioni condominiali, cui io partecipavo personalmente su delega del presidente , partecipava sempre Parte_6
Io ricordo che a dette riunioni lui si qualificava quale proprietario dell'immobile Parte_1 ed era molto combattivo… Non conosco e né li ho mai visti). Persona_3 CP_12
A ciò deve aggiungersi che anche il teste , ex vicino di casa ed ex amministratore Testimone_2 della nel periodo delle compravendite immobiliari, all'udienza del Controparte_11
05.02.2025 ha riferito che: gli attori abitavano e continuano ad abitare nel condominio sito in Bari S. Spirito alla via Francesco Speranza n. 6; costoro partecipavano alle riunioni condominiali;
non conosceva i genitori dell'attore ricordava la circostanza relativa all'intestazione Parte_1 formale dell'appartamento oggetto di causa a;
i proprietari effettivi erano gli Persona_3 odierni attori (“Sono andato ad abitare nel condominio sito in Bari S. Spirito alla via Francesco Speranza n. 6 piano secondo sin dal 1984, anno di costruzione dell'immobile, e per circa una decina di anni, quando poi vendetti. Conosco i coniugi e e so che tuttora Parte_1 Parte_2 abitano lì perché io ho venduto il mio appartamento ad un mio parente, a cui talvolta vado a far visita. Gli attori partecipavano sempre alle riunioni condominiali… io conoscevo i coniugi e ovvero i genitori di e che io sappia Persona_3 CP_12 Parte_1 non si sono mai recati a trovare il figlio nell'immobile oggetto di causa… Ricordo che all'epoca della stesura dei passaggi di proprietà degli immobili io ero amministratore della e ricordo che CP_11 anche se formalmente l'immobile fu intestato a , i titolari effettivi dovevano essere Persona_3
e , che effettivamente ci andarono ad abitare”). Parte_1 Parte_2
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova che, per oltre un ventennio, gli odierni attori abbiano posseduto in modo continuativo, uti domino, in modo pacifico ed incontrastato, l'immobile per cui è causa. Ne consegue che per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, Pt_1
e sono divenuti proprietari dell'immobile oggetto di causa.
[...] Parte_2
In ordine alle spese di lite, con riguardo ai rapporti tra gli attori e i convenuti contumaci CP_2
, e gli eredi di (ovvero,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
4 la moglie il figlio e la figlia avente C.F. Controparte_8 Controparte_9 CP_7
), in ragione della soccombenza (costoro, invero, hanno costretto gli attori a C.F._11 proporre il presente giudizio, non aderendo al tentativo obbligatorio di mediazione e non riconoscendo il pacifico e continuato possesso degli attori sull'immobile), deve condannarsi questi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo stati ammessi gli attori in data 10.11.2020 al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” – scaglione da € 52.001,00 a € 260.00,00 (in ragione del valore dichiarato della controversia pari ad € 89.476,70), in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidate secondi i parametri minimi, stante la tenuità della causa e la natura contumaciale del giudizio). Viceversa, in ragione delle dichiarazioni di riconoscimento delle pretese attoree sottoscritte anteriormente all'instaurazione del giudizio, ovvero in data 12.11.2020 (allegate all'atto di citazione), da parte dei convenuti contumaci e Controparte_1 CP_5 CP_6
(C.F. ), tenuto conto delle dichiarazioni rese all'udienza CP_7 C.F._9 del'11.12.2024 in sede di interrogatorio formale da e (C.F. CP_6 CP_7
) nonchè della reiterata richiesta attorea di dichiarare il nulla a provvedere C.F._9 sulle spese dei citati convenuti, devesi dichiarare il nulla a provvedere sulle spese nei loro confronti. Da ultimo, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 3834/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda di usucapione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara in loro favore l'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., della proprietà dell'appartamento sito nel comune di Bari S. Spirito alla Via Speranza n. 6 (già Prolungamento Vico III Umberto I n. 6), scala B, secondo piano, interno 7, in Catasto SPI, Fg. 3, part. 297, sub n. 20, Zona Cen. 4, Cat. A/3, Classe 5,5 vani, rendita 774,69; 2. condanna e gli eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(ovvero, la moglie il figlio Persona_1 Controparte_8 Controparte_9
e la figlia avente C.F. ), in solido tra loro, al CP_7 C.F._11 pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
3. nulla a provvedere sulle spese processuali tra gli attori e i convenuti contumaci
[...]
, e (C.F. CP_1 CP_5 CP_6 CP_7
); C.F._9
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di qualsivoglia responsabilità. Così deciso in Bari, lì 28 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
5
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3834/2021 R.G. PROMOSSA DA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Mario Francesco C.F._2
Vernole; attori CONTRO (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._6 CP_5 C.F._7
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._8 CP_7
), C.F._9 convenuti contumaci NONCHÉ CONTRO (C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._10 CP_7
), (C.F. ), in qualità di eredi C.F._11 Controparte_9 C.F._12 di Persona_1 convenuti contumaci
******** all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate a mezzo delle note scritte depositate in data 07.04.2025 dal procuratore di parte attrice, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale e giorni 20 per il deposito della memoria di replica). MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 09-10-11-16-17.03.2021, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 1158 c.c. i convenuti indicati in epigrafe, asserendo di aver esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà “dell'immobile sito in Bari S. Spirito alla Via Speranza n. 6 (già Umberto I n. 6), attualmente in Catasto SPI, Fg. 3, part. 297, sub n. Controparte_10
20, Zona Cen. 4, Cat. A/3, Classe 5, 5 vani, rendita 774,69 scala B, secondo piano, interno 7”. Su queste premesse gli attori chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria in loro favore del predetto immobile, con le consequenziali pronunce di legge.
1 Precisavano che con scrittura privata del luglio 1980 l'attore e la Parte_1 [...]
in persona di , avevano concluso un preliminare di vendita avente Controparte_11 Persona_2 ad oggetto il citato immobile, ove era stato stabilito che la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire nel mese di luglio 1981 ed il relativo rogito entro un mese dal rilascio del certificato di abitabilità. Deducevano che al momento del rogito notarile gli odierni attori avevano chiesto di intestare l'immobile a (madre del per ragioni legate alla loro attività Persona_3 Parte_1 di commercianti. Riferivano che in data 12.07.1984 con rogito del Notar di LE (rep. n. 23669 Persona_4
– racc. n. 7001), registrato a Bari il 26.07.1984 al n. 17663, la aveva Controparte_11 alienato alla (in regime di comunione legale dei beni con il marito ), il citato Per_3 CP_12 immobile al prezzo di £ 45.000.000, pagato per l'intero dai coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
Adducevano di aver fissato dal 05.07.1985 (data di consegna dell'immobile) il loro domicilio e poi la loro residenza in detto immobile (mentre i genitori dell'attore avevano mantenuto la propria residenza altrove) e di aver continuato ad abitarci pacificamente ed interrottamente sino all'attualità, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al pagamento degli oneri condominiali, partecipando alle assemblee condominiali e comportandosi di fatto come unici proprietari. Riferivano che in data 28.02.2016 era deceduta ed il 14.05.2017 era deceduto Persona_3
, lasciando eredi, oltre all'attore 1. 2. CP_12 Parte_1 Controparte_1
3. 4. 5. 6. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 la stirpe di (C.F. ), nato il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._13
16.06.2019: (moglie), (C.F. - figlia) Controparte_8 CP_7 C.F._11
(figlio); 7. 8. (C.F. Controparte_9 CP_6 CP_7
). C.F._9
Esponevano che con missiva del 04.02.2020 avevano invitato i citati eredi a definire bonariamente il formale trasferimento dell'immobile oggetto di causa in loro favore e che solo Controparte_1
e (C.F. ) si erano CP_5 CP_6 CP_7 C.F._9 dichiarati disponibili. All'udienza del 08.09.2021 il G.I., rilevata la regolarità delle notifiche ai convenuti, ne dichiarava la contumacia e disponeva che parte attrice avviasse il tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. N. 28/2010 e s.m.i. Depositata le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 13.03.2023, rilevato che “dalla relazione notarile ventennale in atti, recante la data del 27.07.2022, è emerso che sui beni oggetto della presente domanda di usucapione graverebbe sia un'ipoteca legale in favore di “
[...]
sia un pignoramento immobiliare in favore di “ ” (mentre la Controparte_11 Persona_5 trascrizione del pignoramento immobiliare in favore di parrebbe essere stata Persona_2 cancellata nel 2010)” e che ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei citati soggetti, ordinava a parte attrice di rendere gli opportuni chiarimenti. All'udienza del 15.11.2023 gli attori precisavano che l'ipoteca legale in favore della CP_11 era stata iscritta in data 19.07.1984 e mai più rinnovata mentre il pignoramento
[...] CP_11 immobiliare in favore di era stato estinto e cancellato con provvedimento reso dal Persona_5
Tribunale di Bari nell'ambito della procedura n. 146/90 (a cui erano state riunite le procedure n. 371/90 e n. 387/91).
2 All'udienza del 17.01.2024 il Giudice ordinava ai sensi dell'art. 102 c.p.c. di integrare il contraddittorio nei confronti della ma poi con ordinanza del Controparte_11
26.09.2024, preso atto che “l'omessa notifica nei confronti della è Controparte_11 dipesa da colpa non imputabile a parte attrice, dal momento che è stato comprovato per tabulas che detta società sia stata sciolta nel 1993 e cancellata nel 2008, fermo restando che l'ipoteca iscritta dalla menzionata società risale al 1984 e non è stata giammai rinnovata”, ammetteva le prove orali richieste (interrogatorio formale dei convenuti contumaci e – CP_6 CP_7 quest'ultima residente in [...] - e prova per testi). Espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice nelle note scritte depositate in data 07.04.2025, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
******** La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento. In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, muovendo dagli anzidetti principi e da un esame del compendio istruttorio disponibile, ritiene il Tribunale che risulta provato dai coniugi l'esercizio di un possesso Parte_3 esclusivo per oltre venti anni sul bene oggetto di causa. Invero, tutti i testi escussi hanno confermato che per oltre un ventennio gli attori si sono occupati personalmente dell'immobile in questione e ne hanno avuto la materiale disponibilità senza interferenze altrui. Infatti, all'udienza dell'11.12.2024 i convenuti contumaci e CP_6 CP_7
(germani dell'attore hanno confermato le circostanze sub. 1 (“Vero che i Parte_1 coniugi SIg. e hanno abitato sin dal 1984 in modo continuato Parte_1 Parte_2 nell'immobile sito in Bari S. Spirito alla Via Francesco Speranza n. 6 piano secondo interno 7, intervenendo a tutte le assemblee condominiali, decidendo su ogni questione legata al ridetto immobile, dichiarandosi da sempre sin dal 1984 anno di costruzione unici ed effettivi proprietari?”) e sub 2 (“ Vero che la SI.ra e suo marito genitori del SI.ra Persona_3 CP_12
non si sono mai recati nè vi hanno mai abitato nell'immobile oggetto di causa?”) Parte_1 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 25.08.2020 da parte attrice.
3 In particolare, ha così riferito: “In Riferimento alla Circostanza sub 1 della CP_6 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice, confermo la circostanza in quanto in quel periodo abitavo a casa con i miei genitori e ci riferivano dette Parte_4 Parte_2 circostanze. Preciso di aver abitato a casa dei miei genitori e fino Persona_3 CP_12
a 38 anni”. Parimenti, ha dichiarato: “In Riferimento alla Circostanza sub 1 della memoria ex CP_7 art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice, confermo la circostanza in quanto all'epoca dei fatti abitavo a casa dei miei genitori. Preciso di aver abitato a casa dei miei genitori Persona_3
e fino al 1990, anno in cui mi sono sposata e, successivamente, ho continuato a CP_12 frequentare casa dei miei genitori abitualmente;
preciso altresì che i coniugi e Parte_1
abitano tuttora nell'immobile per cui è causa”. Parte_2
Ancora, il teste , ex proprietario dell'immobile sito al piano inferiore a quello per Testimone_1 cui è causa, all'udienza del 05.02.2025 ha dichiarato che l'attore presenziava Parte_1 alle riunioni condominiali, che quest'ultimo si qualificava come proprietario e che non ha mai conosciuto i coniugi e (“Io ho abitato nello stesso condominio dei CP_12 Persona_3 coniugi e dal 1984 e per circa trent'anni. Abitavo al primo piano Parte_1 Parte_2
e i citati coniugi al secondo piano. Andai ad abitare lì perché lavoravo per le “case di cura riunite di Bari” con mansioni di autista e il presidente mi diede la possibilità di andare ad abitare Parte_5 là perché nelle vicinanze c'era la clinica “Villa Luce”. Ricordo che alle riunioni condominiali, cui io partecipavo personalmente su delega del presidente , partecipava sempre Parte_6
Io ricordo che a dette riunioni lui si qualificava quale proprietario dell'immobile Parte_1 ed era molto combattivo… Non conosco e né li ho mai visti). Persona_3 CP_12
A ciò deve aggiungersi che anche il teste , ex vicino di casa ed ex amministratore Testimone_2 della nel periodo delle compravendite immobiliari, all'udienza del Controparte_11
05.02.2025 ha riferito che: gli attori abitavano e continuano ad abitare nel condominio sito in Bari S. Spirito alla via Francesco Speranza n. 6; costoro partecipavano alle riunioni condominiali;
non conosceva i genitori dell'attore ricordava la circostanza relativa all'intestazione Parte_1 formale dell'appartamento oggetto di causa a;
i proprietari effettivi erano gli Persona_3 odierni attori (“Sono andato ad abitare nel condominio sito in Bari S. Spirito alla via Francesco Speranza n. 6 piano secondo sin dal 1984, anno di costruzione dell'immobile, e per circa una decina di anni, quando poi vendetti. Conosco i coniugi e e so che tuttora Parte_1 Parte_2 abitano lì perché io ho venduto il mio appartamento ad un mio parente, a cui talvolta vado a far visita. Gli attori partecipavano sempre alle riunioni condominiali… io conoscevo i coniugi e ovvero i genitori di e che io sappia Persona_3 CP_12 Parte_1 non si sono mai recati a trovare il figlio nell'immobile oggetto di causa… Ricordo che all'epoca della stesura dei passaggi di proprietà degli immobili io ero amministratore della e ricordo che CP_11 anche se formalmente l'immobile fu intestato a , i titolari effettivi dovevano essere Persona_3
e , che effettivamente ci andarono ad abitare”). Parte_1 Parte_2
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova che, per oltre un ventennio, gli odierni attori abbiano posseduto in modo continuativo, uti domino, in modo pacifico ed incontrastato, l'immobile per cui è causa. Ne consegue che per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, Pt_1
e sono divenuti proprietari dell'immobile oggetto di causa.
[...] Parte_2
In ordine alle spese di lite, con riguardo ai rapporti tra gli attori e i convenuti contumaci CP_2
, e gli eredi di (ovvero,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
4 la moglie il figlio e la figlia avente C.F. Controparte_8 Controparte_9 CP_7
), in ragione della soccombenza (costoro, invero, hanno costretto gli attori a C.F._11 proporre il presente giudizio, non aderendo al tentativo obbligatorio di mediazione e non riconoscendo il pacifico e continuato possesso degli attori sull'immobile), deve condannarsi questi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, da liquidarsi in favore dell'Erario, essendo stati ammessi gli attori in data 10.11.2020 al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” – scaglione da € 52.001,00 a € 260.00,00 (in ragione del valore dichiarato della controversia pari ad € 89.476,70), in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidate secondi i parametri minimi, stante la tenuità della causa e la natura contumaciale del giudizio). Viceversa, in ragione delle dichiarazioni di riconoscimento delle pretese attoree sottoscritte anteriormente all'instaurazione del giudizio, ovvero in data 12.11.2020 (allegate all'atto di citazione), da parte dei convenuti contumaci e Controparte_1 CP_5 CP_6
(C.F. ), tenuto conto delle dichiarazioni rese all'udienza CP_7 C.F._9 del'11.12.2024 in sede di interrogatorio formale da e (C.F. CP_6 CP_7
) nonchè della reiterata richiesta attorea di dichiarare il nulla a provvedere C.F._9 sulle spese dei citati convenuti, devesi dichiarare il nulla a provvedere sulle spese nei loro confronti. Da ultimo, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 3834/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda di usucapione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara in loro favore l'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., della proprietà dell'appartamento sito nel comune di Bari S. Spirito alla Via Speranza n. 6 (già Prolungamento Vico III Umberto I n. 6), scala B, secondo piano, interno 7, in Catasto SPI, Fg. 3, part. 297, sub n. 20, Zona Cen. 4, Cat. A/3, Classe 5,5 vani, rendita 774,69; 2. condanna e gli eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(ovvero, la moglie il figlio Persona_1 Controparte_8 Controparte_9
e la figlia avente C.F. ), in solido tra loro, al CP_7 C.F._11 pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
3. nulla a provvedere sulle spese processuali tra gli attori e i convenuti contumaci
[...]
, e (C.F. CP_1 CP_5 CP_6 CP_7
); C.F._9
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di qualsivoglia responsabilità. Così deciso in Bari, lì 28 luglio 2025. Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
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