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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5549/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv.to Gabriele Dell'Atti, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Maiori- no, elettivamente domiciliate come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1637/2020 emes- so dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10/09/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società
. della somma di € 33.912,70, oltre inte- Pt_2 Controparte_1
ressi e spese. L'opponente deduceva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del
Tribunale di Bari, e nel merito contestava la fondatezza della pretesa monitoria, sia in punto di an che di quantum, dedu- cendo la mancata pattuizione delle tariffe indicate nelle fattu- re azionate. In via riconvenzionale, richiedeva la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 33.379,93, a tito- lo di risarcimento per la presunta mancata restituzione di n.
2 2942 pedane EPAL, ovvero, in via subordinata, ex art. 2041
c.c. per arricchimento senza causa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa e della riconvenzionale nei termini come ri- portati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedevano il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto in- giuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del
14/04/2021, il G.U. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e as- segnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente con ordinanza del 29/08/2023, il Giudice, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente e rinviava per la precisazione delle conclu- sioni, ritenendo la causa di natura documentale.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 8/05/2024 il G.U. assegnava la cau- sa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ciò posto, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa va- lere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essen- do sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un
3 fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a in- dizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat- to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, Il credito azionato in sede monitoria da parte della società opposta L.&G. trova pieno Controparte_1
riscontro nella documentazione allegata sia in fase sommaria, sia nel corso del presente giudizio di opposizione. In partico- lare, la società creditrice ha prodotto in atti le fatture commer- ciali emesse per prestazioni di trasporto regolarmente esegui- te, i relativi documenti di trasporto (DDT), recanti sottoscri-
4 zione o timbratura da parte del destinatario della merce e/o della committente, il registro IVA vendite, estratto e autenti- cato, il listino prezzi pattuito, noto e utilizzato dalle parti nel corso dell'intero rapporto commerciale nonché la prova del pagamento di precedenti fatture identiche per natura e impor- ti, elemento indicativo dell'esistenza di un accordo continua- tivo sulle tariffe.
Tali circostanze, supportate da ampia documentazione, deli- neano un rapporto commerciale stabile e continuativo tra le parti, instaurato sin dal 2013, nel quale le prestazioni veniva- no affidate dalla committente e regolarmente eseguite dall'opposta, senza che le fatture emesse venissero contestate, né sotto il profilo dell'an, né del quantum, fino all'instaurazione del presente giudizio.
È principio costante nella giurisprudenza (v. Cass. civ. Sez. II,
n. 20843/2013) che in presenza di fatture non contestate, cor- redate da DDT e ulteriori elementi documentali (come il listi- no prezzi e i bonifici effettuati su analoghi importi), il credito può ritenersi documentalmente provato, anche in assenza di un contratto scritto formale. La mancata stipula per iscritto di un contratto non incide infatti sulla validità del contratto di trasporto, che può perfezionarsi anche oralmente o per facta concludentia.
5 Le deduzioni dell'opponente circa l'asserita “non pattuizione” delle tariffe appaiono dunque del tutto generiche, tardive e smentite dalla stessa condotta tenuta nel corso del rapporto, essendosi la per anni avvalsa dei servizi della op- Parte_1
posta alle medesime condizioni economiche.
Va inoltre sottolineato che la contestazione della pretesa cre- ditoria si è concentrata esclusivamente su questioni formali
(assenza di contratto scritto, onerosità dei prezzi), senza che sia stata messa in discussione l'effettiva esecuzione delle pre- stazioni o l'insorgenza del relativo obbligo di pagamento.
Per quanto riguarda la riconvenzionale avanzata da
[...]
essa si fonda sulla dedotta mancata restituzione di n. Pt_1
2.942 pedane EPAL, per un controvalore di € 33.379,93. La stessa deve essere rigettata, risultando infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto.
Sotto il profilo giuridico, si osserva che nessuna norma dell'ordinamento impone al vettore l'obbligo automatico di restituire i bancali utilizzati per il trasporto. Sul punto è diri- mente l'art. 11-bis del D.lgs. n. 286/2005, che stabilisce chia- ramente che “il vettore, al termine dell'operazione di traspor- to, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla resti- tuzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione uti-
6 lizzate”, salvo diverso accordo tra le parti, nel caso di specie non allegato né provato.
Anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che l'eventuale obbligo di restituzione dei pallets debba essere oggetto di un'espressa pattuizione, non potendo derivare au- tomaticamente dall'uso degli stessi (cfr. Trib. Udine,
01.06.2016; Trib. Milano, 20.09.2012).
Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un accordo con la L.&G. Controparte_1
che imponesse a quest'ultima l'obbligo di restituzione delle pedane, né ha dimostrato di aver mai provveduto a computare o quantificare, in modo certo, le pedane in questione in corso di rapporto. Sotto il profilo fattuale, risulta peraltro che le fat- ture su cui si fonda la domanda riconvenzionale siano state oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'opposta, an- che a mezzo PEC. In particolare, con riferimento alla fattura n. 9794 del 24.09.2019, la stessa risulta contestata già in data
21.10.2019, e successivamente sollecitata a storno per e-mail del 07.02.2020.
In ogni caso, anche qualora si volesse astrattamente ritenere sussistente un credito, lo stesso risulta prescritto ai sensi dell'art. 2951, co. 1, c.c., essendo decorso oltre un anno dalla data di emissione della prima fattura.
7 La seconda fattura, n. 20342 del 29.04.2020, risulta altresì non provata, mancando un riscontro documentale chiaro ed esaustivo sulla reale sussistenza e quantificazione delle peda- ne di cui si invoca la restituzione.
Infine, appare significativo il fatto che la somma oggetto della riconvenzionale coincida quasi esattamente con quella richie- sta in via monitoria dalla ., inducendo a ritenere la ri- Pt_2
convenzionale come meramente strumentale ad ottenere una compensazione e non fondata su reali ragioni di credito.
Infine, la domanda subordinata proposta dall'opponente, volta a ottenere una condanna dell'opposta per arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., è inammissibile e infondata.
Dal punto di vista processuale, si tratta di una mutatio libelli, in quanto introduce una causa petendi autonoma e distinta ri- spetto a quella proposta in via principale (domanda risarcito- ria per mancata restituzione di cosa fungibile). Non si tratta di una semplice modificazione quantitativa o qualitativa della domanda, ma di una radicale modifica del titolo giuridico po- sto a fondamento della pretesa, non ammissibile nei termini e limiti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Sotto il profilo sostanziale, si evidenzia che l'azione di arric- chimento senza causa ha carattere sussidiario, essendo esperi- bile solo in mancanza di altra azione fondata su diverso titolo
8 giuridico. Nel caso in esame, parte opponente ha espressa- mente fondato la propria pretesa su una presunta responsabili- tà contrattuale dell'opposta per omessa restituzione di beni fungibili. Di conseguenza, la domanda ex art. 2041 c.c. si po- ne come incompatibile e preclusa.
A ciò si aggiunge che l'opponente non ha neppure allegato in modo specifico quale sarebbe l'arricchimento subito dall'opposta e il correlato depauperamento della opponente, né ha indicato la mancanza di una giusta causa per l'arricchimento eventualmente derivato dal trattenimento dei bancali.
Ne consegue che anche tale ulteriore domanda deve essere ri- gettata in quanto inammissibile e infondata.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichia- rato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, appli- cando i parametri medi tenuto conto della complessità della causa e del valore economico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
9 a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
6.000,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5549/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv.to Gabriele Dell'Atti, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Maiori- no, elettivamente domiciliate come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1637/2020 emes- so dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10/09/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società
. della somma di € 33.912,70, oltre inte- Pt_2 Controparte_1
ressi e spese. L'opponente deduceva, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del
Tribunale di Bari, e nel merito contestava la fondatezza della pretesa monitoria, sia in punto di an che di quantum, dedu- cendo la mancata pattuizione delle tariffe indicate nelle fattu- re azionate. In via riconvenzionale, richiedeva la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 33.379,93, a tito- lo di risarcimento per la presunta mancata restituzione di n.
2 2942 pedane EPAL, ovvero, in via subordinata, ex art. 2041
c.c. per arricchimento senza causa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa e della riconvenzionale nei termini come ri- portati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedevano il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto in- giuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del
14/04/2021, il G.U. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e as- segnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente con ordinanza del 29/08/2023, il Giudice, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente e rinviava per la precisazione delle conclu- sioni, ritenendo la causa di natura documentale.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 8/05/2024 il G.U. assegnava la cau- sa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ciò posto, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa va- lere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essen- do sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un
3 fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a in- dizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat- to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, Il credito azionato in sede monitoria da parte della società opposta L.&G. trova pieno Controparte_1
riscontro nella documentazione allegata sia in fase sommaria, sia nel corso del presente giudizio di opposizione. In partico- lare, la società creditrice ha prodotto in atti le fatture commer- ciali emesse per prestazioni di trasporto regolarmente esegui- te, i relativi documenti di trasporto (DDT), recanti sottoscri-
4 zione o timbratura da parte del destinatario della merce e/o della committente, il registro IVA vendite, estratto e autenti- cato, il listino prezzi pattuito, noto e utilizzato dalle parti nel corso dell'intero rapporto commerciale nonché la prova del pagamento di precedenti fatture identiche per natura e impor- ti, elemento indicativo dell'esistenza di un accordo continua- tivo sulle tariffe.
Tali circostanze, supportate da ampia documentazione, deli- neano un rapporto commerciale stabile e continuativo tra le parti, instaurato sin dal 2013, nel quale le prestazioni veniva- no affidate dalla committente e regolarmente eseguite dall'opposta, senza che le fatture emesse venissero contestate, né sotto il profilo dell'an, né del quantum, fino all'instaurazione del presente giudizio.
È principio costante nella giurisprudenza (v. Cass. civ. Sez. II,
n. 20843/2013) che in presenza di fatture non contestate, cor- redate da DDT e ulteriori elementi documentali (come il listi- no prezzi e i bonifici effettuati su analoghi importi), il credito può ritenersi documentalmente provato, anche in assenza di un contratto scritto formale. La mancata stipula per iscritto di un contratto non incide infatti sulla validità del contratto di trasporto, che può perfezionarsi anche oralmente o per facta concludentia.
5 Le deduzioni dell'opponente circa l'asserita “non pattuizione” delle tariffe appaiono dunque del tutto generiche, tardive e smentite dalla stessa condotta tenuta nel corso del rapporto, essendosi la per anni avvalsa dei servizi della op- Parte_1
posta alle medesime condizioni economiche.
Va inoltre sottolineato che la contestazione della pretesa cre- ditoria si è concentrata esclusivamente su questioni formali
(assenza di contratto scritto, onerosità dei prezzi), senza che sia stata messa in discussione l'effettiva esecuzione delle pre- stazioni o l'insorgenza del relativo obbligo di pagamento.
Per quanto riguarda la riconvenzionale avanzata da
[...]
essa si fonda sulla dedotta mancata restituzione di n. Pt_1
2.942 pedane EPAL, per un controvalore di € 33.379,93. La stessa deve essere rigettata, risultando infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto.
Sotto il profilo giuridico, si osserva che nessuna norma dell'ordinamento impone al vettore l'obbligo automatico di restituire i bancali utilizzati per il trasporto. Sul punto è diri- mente l'art. 11-bis del D.lgs. n. 286/2005, che stabilisce chia- ramente che “il vettore, al termine dell'operazione di traspor- to, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla resti- tuzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione uti-
6 lizzate”, salvo diverso accordo tra le parti, nel caso di specie non allegato né provato.
Anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che l'eventuale obbligo di restituzione dei pallets debba essere oggetto di un'espressa pattuizione, non potendo derivare au- tomaticamente dall'uso degli stessi (cfr. Trib. Udine,
01.06.2016; Trib. Milano, 20.09.2012).
Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un accordo con la L.&G. Controparte_1
che imponesse a quest'ultima l'obbligo di restituzione delle pedane, né ha dimostrato di aver mai provveduto a computare o quantificare, in modo certo, le pedane in questione in corso di rapporto. Sotto il profilo fattuale, risulta peraltro che le fat- ture su cui si fonda la domanda riconvenzionale siano state oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'opposta, an- che a mezzo PEC. In particolare, con riferimento alla fattura n. 9794 del 24.09.2019, la stessa risulta contestata già in data
21.10.2019, e successivamente sollecitata a storno per e-mail del 07.02.2020.
In ogni caso, anche qualora si volesse astrattamente ritenere sussistente un credito, lo stesso risulta prescritto ai sensi dell'art. 2951, co. 1, c.c., essendo decorso oltre un anno dalla data di emissione della prima fattura.
7 La seconda fattura, n. 20342 del 29.04.2020, risulta altresì non provata, mancando un riscontro documentale chiaro ed esaustivo sulla reale sussistenza e quantificazione delle peda- ne di cui si invoca la restituzione.
Infine, appare significativo il fatto che la somma oggetto della riconvenzionale coincida quasi esattamente con quella richie- sta in via monitoria dalla ., inducendo a ritenere la ri- Pt_2
convenzionale come meramente strumentale ad ottenere una compensazione e non fondata su reali ragioni di credito.
Infine, la domanda subordinata proposta dall'opponente, volta a ottenere una condanna dell'opposta per arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., è inammissibile e infondata.
Dal punto di vista processuale, si tratta di una mutatio libelli, in quanto introduce una causa petendi autonoma e distinta ri- spetto a quella proposta in via principale (domanda risarcito- ria per mancata restituzione di cosa fungibile). Non si tratta di una semplice modificazione quantitativa o qualitativa della domanda, ma di una radicale modifica del titolo giuridico po- sto a fondamento della pretesa, non ammissibile nei termini e limiti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Sotto il profilo sostanziale, si evidenzia che l'azione di arric- chimento senza causa ha carattere sussidiario, essendo esperi- bile solo in mancanza di altra azione fondata su diverso titolo
8 giuridico. Nel caso in esame, parte opponente ha espressa- mente fondato la propria pretesa su una presunta responsabili- tà contrattuale dell'opposta per omessa restituzione di beni fungibili. Di conseguenza, la domanda ex art. 2041 c.c. si po- ne come incompatibile e preclusa.
A ciò si aggiunge che l'opponente non ha neppure allegato in modo specifico quale sarebbe l'arricchimento subito dall'opposta e il correlato depauperamento della opponente, né ha indicato la mancanza di una giusta causa per l'arricchimento eventualmente derivato dal trattenimento dei bancali.
Ne consegue che anche tale ulteriore domanda deve essere ri- gettata in quanto inammissibile e infondata.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene dichia- rato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, appli- cando i parametri medi tenuto conto della complessità della causa e del valore economico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
9 a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
6.000,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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