Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania), il 14/05/1968, residente in [...], elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), Via Florio n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Liboria Orlando, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
18/12/1979, residente in [...]3, elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via C.R. Ceccardi n. 2/10, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Podestà, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
con il 4 giugno del 2005 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...] CP_1
Civile del comune di San Vitaliano al n.9 P.2 S. Anno 2005.
- rigettare qualunque domanda di natura economica e/o di assegnazione di assegno divorzile da parte della sig.ra . CP_1
- condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.”
Conclusioni per la resistente: “In caso di accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata dal ricorrente – in relazione alla quale ci si rimette alle determinazioni che verranno assunte all'esito del giudizio – si insiste affinché Codesto
Ecc.mo Tribunale voglia condannare il SI. nato a [...]_1
(Germania) il 14/05/1968 (CF ), residente in [...]
n. 6, ivi elettivamente domiciliato alla Via Florio n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Liboria
Orlando (C.F.: ), che lo rappresenta e assiste nell'ambito del presente C.F._3
giudizio, a versare periodicamente alla SI.ra sopra generalizzata, un CP_1
assegno divorzile di importo pari a euro 400,00 mensili, da rivalutarsi secondo i parametri previsti dalla legge, previo accertamento ex officio delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, mediante gli adempimenti istruttori a tal fine necessari e per il cui espletamento s'insiste fin da ora.
In forza di quanto previsto dall'art. 4, c. 13 l. 898/1970, si insta affinché, in caso di emanazione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili, la successiva sentenza avente ad oggetto la determinazione dell'assegno produca i suoi effetti fin dal momento della domanda.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, il SI. ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a San Vitaliano (NA) in data 04/06/2005 con la SI.ra dalla cui unione non CP_1
erano nati figli, e da cui si era separato come da sentenza n. 552/2012 emessa dal Tribunale di Trapani in data 16/10/2012, chiedendo la sola pronuncia in punto status senza alcuna condizione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01/06/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra rimettendosi sulla domanda in punto status e chiedendo che le venisse CP_1 riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza non reclamata emessa in data 14/06/2023, il Presidente F.F., in persona del dott.
Danilo Corvacchiola, ha confermato le condizioni di separazione, rimettendo quindi le parti dinanzi a sé come G.I.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e ritenuta la causa matura sulla base delle produzioni documentali, all'udienza cartolare del 16/05/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta pur non aderendo espressamente, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi, infatti, si sono separati come da sentenza n. 552/2012 emessa dal Tribunale di
Trapani in data 16/10/2012 e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia stata alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale fra le parti, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale.
Quanto alle ulteriori condizioni di divorzio, l'unico motivo di dissidio fra le parti attiene al riconoscimento in punto an e alla determinazione in punto quantum di un assegno divorzile richiesto dalla convenuta.
Sul punto, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio. Infatti, ai sensi della norma richiamata, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge “debole” alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza quindi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù di quell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione fiscale versata in atti e in particolare dall'ultima dichiarazione dei redditi, è emerso che la SI.ra può contare su un reddito annuo lordo pari ad € 23.980,00 derivantele dal proprio CP_1
lavoro come dipendente presso la Bordenave S.r.l. - Fiumara Centro Divertimenti di cui al netto delle imposte residua una disponibilità mensile di circa € 1.694,83 su dodici mensilità, mentre il SI. di professione autista, ha percepito nel medesimo periodo di riferimento Pt_1
un reddito lordo pari ad € 24.158,00, corrispondenti ad una liquidità mensile netta pari a circa
€ 1.686,00.
Non sussiste pertanto alcuno squilibrio reddituale fra le parti tale da giustificare, sotto il profilo assistenziale, un contributo economico a favore di uno dei due ex coniugi.
Quanto invece alla componente compensativo-perequativa, costituisce certamente un dato di partenza significativo la breve durata del matrimonio e il fatto che già in sede di separazione, avvenuta nell'ormai lontano 2008 sebbene formalizzata con sentenza del Tribunale di Trapani soltanto nel 2012, nulla era stato previsto a titolo di mantenimento dei coniugi i quali non avevano formulato alcuna domanda sul punto, dichiarandosi quindi economicamente autosufficienti.
A ciò si aggiunga che la SI.ra durante la separazione di fatto dal marito, ha instaurato CP_1
una nuova relazione sentimentale con un altro uomo da cui è nato un figlio nel 2010.
Come è noto, infatti, secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale fondato sull'interpretazione estensiva dell'art. 5 co. 10 della Legge n. 898/1970,
“L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo”
(Cass. 03/04/2015 n. 6855, Cass. 28/02/2019 n. 6974, Cass. 10/01/2019 n. 406).
Nel solco di tali pronunce si è giunti poi a ritenere che ai fini della sussistenza di una famiglia di fatto non sia necessaria una stabile coabitazione, essendo quest'ultima solo uno degli indici di una convivenza da intendersi quale communio omnis vitae.
Invero, si deve tenere conto dei mutati costumi della nostra società in cui è possibile che si creino famiglie in cui i membri vivano a distanza in quanto uno dei due lavori altrove o debba, per suoi impegni di cura e assistenza o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese in altra località, senza che per questo venga meno la famiglia.
Di conseguenza, il dato della coabitazione è solo un indizio della convivenza, che sussiste tutte la volte in cui sia presente una comunanza di vita e di affetti caratterizzata dalla spontanea assunzione di reciproci impegni di assistenza morale e materiale che conferiscono stabilità alla relazione affettiva e sono sintomatici dell'esistenza di un progetto di vita comune, senza che la coabitazione possa assurgere ad unico elemento rilevante e di per sé idoneo a provare o meno l'esistenza della convivenza.
Si veda in questo senso la recente ordinanza della Suprema Corte n. 22604/2020 che, prendendo atto delle mutate esigenze del vivere comune, attribuisce piena dignità anche alla famiglia di fatto non fondata sulla coabitazione che, in quanto stabile e duratura, deve annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l'individuo svolge la sua personalità.
Alla luce di tale evoluzione interpretativa, a cui questo Tribunale ha da tempo aderito, deve quindi parificarsi ad un nuovo matrimonio anche la relazione sentimentale stabile, pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva coabitazione.
Orbene nel caso in esame, sebbene la SI.ra abbia sempre negato di aver intrapreso CP_1
una nuova stabile convivenza, ritiene il Collegio che la nascita di un figlio sia circostanza di per sé sufficiente per determinare la formazione di un nuovo nucleo familiare da cui discendono reciproci obblighi di assistenza familiare.
Inoltre, la stessa convenuta in sede presidenziale ha dichiarato sul punto che “Io abito nella casa sottostante a lui per una questione di comodità perché con i turni mi deve aiutare con il bambino. Ma stiamo insieme solo per il bambino, non c'è una relazione sentimentale”.
È evidente quindi che, a prescindere dal fatto che vi sia ancora o meno una relazione sentimentale, sussista a tutti gli effetti un progetto di vita comune con il padre del figlio o quantomeno vi è stata dopo la separazione dal marito la creazione di una nuova famiglia di fatto, benché non caratterizzata da coabitazione.
Da ciò discende la perdita del diritto all'assegno divorzile da parte della SI.ra CP_1
essendo venuta meno ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti il precedente matrimonio con il SI. e i relativi doveri di solidarietà morale ed economica. Pt_1
Per tutti questi motivi, tenuto conto della breve durata del matrimonio di appena tre anni da cui non sono nati figli, della formazione di una nuova famiglia di fatto da parte della convenuta nonché della conclamata capacità economica di quest'ultima e dell'assenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale fra i coniugi, non sussistono a parere del Collegio i presupposti, né sotto il profilo assistenziale né sotto quello perequativo-compensativo, per il riconoscimento in favore della SI.ra di un assegno divorzile con la conseguenza che CP_1
la relativa domanda va rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguiranno la soccombenza ed andranno pertanto poste a carico della SI.ra nella misura liquidata in dispositivo secondo i CP_1
parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San
Vitaliano (NA) in data 04/06/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San
Vitaliano (NA) al N. 9 Parte II Serie A Anno 2005, tra e Parte_1 CP_1
CONDANNA la SI.ra al pagamento in favore del SI. CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese
[...]
generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Vitaliano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 04/10/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini