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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 503/2022 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Esposito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento del reddito di cittadinanza;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite. CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2022, la sig.ra esponeva di Parte_1 essere titolare di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della domanda prot.
n. INPS-RDC-2019-899175, e di aver goduto della prestazione fino alla comunicazione di revoca del beneficio, datata 6.5.2021, disposta per la “mancanza del requisito della residenza (art.2, co.1,a), 2)L.26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci
1 anni”.
Rappresentava che l' con raccomandata a.r. del 19.10.2021, le aveva intimato CP_1 la restituzione delle somme percepite per il periodo da aprile 2019 a giugno 2020.
Riferiva che, con successiva comunicazione del 17.1.2022, l' aveva invitato la CP_1 ricorrente a restituire la somma indebitamente percepita pari ad € 9.587,29, a mezzo di 120 rate mensili dell'importo di € 79,89.
Contestava l'illegittimità della motivazione addotta dall' in ordine alle CP_2 violazioni di legge in cui ella sarebbe incorsa, oltre che alla modalità di adozione del provvedimento di restituzione delle somme, in palese violazione delle disposizioni del giusto procedimento amministrativo.
Precisava di aver risieduto e dimorato in Italia nel decennio antecedente la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, ed in specie dall'1.7.2005 al
31.12.2013 in Venafro (IS) e dall'1.1.2014 all'attualità in Calabritto (AV).
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava che la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno in capo al richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza era rimessa ex lege ai Comuni, secondo le modalità previste nell'accordo sancito nella seduta del 4.7.2019 in sede di Conferenza
Stato – Città ed Autonomie locali e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Precisava che gli esiti di tali controlli erano stati comunicati per il tramite della piattaforma GePi, sicché, rilevata l'assenza dei predetti requisiti, aveva proceduto a revocare il beneficio.
Allegava la relazione del responsabile del procedimento, secondo cui la provvidenza veniva revocata per carenza del requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni all'atto della domanda, stante l'irreperibilità accertata a far data dal 2011.
Esponeva che l'Ufficio legislativo del M.L.P.S., con nota 10155 del 21.12.2021, nel richiamare le precedenti note del 19.2.2020 e del 14.4.2020, aveva chiarito che la presenza in Italia per la durata richiesta dalla norma doveva essere opportunatamente documentata e accertata, con responsabilità in capo al Comune di determinare la validità dell'elemento di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano allorquando il beneficiario non risultasse iscritto nei registri dell'anagrafe.
2 Evidenziava che il aveva specificato che l'assenza di iscrizione anagrafica al Pt_2 momento della domanda poteva essere sanata con concessione del termine di 30 giorni per richiedere l'iscrizione nei registri anagrafici, e che, in mancanza di tale iscrizione, il beneficio doveva essere revocato.
Rappresentava che era onere della ricorrente dare prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto, senza limitarsi a censurare le motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati.
In particolare, sottolineava che era onere della ricorrente dimostrare di essere presente sul territorio italiano e di non risultare iscritta nelle anagrafi estere o all'A.I.R.E.
Affermava la correttezza del proprio operato e precisava che le erogazioni indebite in materia di prestazioni temporanee rientravano nell'alveo applicativo della regola generale dell'art. 2033 c.c., a norma del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione della pretesa restitutoria avanzata dall' in ragione della ritenuta indebita percezione del reddito di CP_1 cittadinanza per insussistenza in capo alla ricorrente del requisito di residenza decennale di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) n. 2 D.L. 4/2019, conv. mod. da L. 26/2019.
Secondo tale disposizione, sono elementi costitutivi del diritto, oltre che determinati requisiti reddituali e patrimoniali, altresì il possesso cumulativo dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (“Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo …”).
Come segnalato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo prodotte, in pendenza di giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del
3 20.3.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suindicato art. 2 co. 1 lett.
a) n. 2), nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
In disparte ogni considerazione sulla natura della provvidenza, che il giudice delle leggi ha escluso dall'alveo delle prestazioni di assistenza giacché non diretta a soddisfare bisogni primari dell'individuo, l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata dall' esclude in nuce la legittimità dell'azione di recupero CP_1 impostata dall'Istituto proprio in ordine al requisito di residenza, ormai dimidiato.
In altri termini, la motivazione della revoca del R.d.C., così come formulata dall' non trova più riscontro nella lettera della norma che questo giudice è CP_1 tenuto ad applicare al rapporto previdenziale, il quale si espone alla declaratoria di incostituzionalità in quanto rapporto non esaurito ed anzi ancora sub iudice, sicché la revoca stessa deve ritenersi intrinsecamente illegittima.
Tanto basterebbe, dunque, a condurre all'accoglimento del ricorso.
Difatti, non v'è dubbio che, che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravi sulla ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del preteso diritto, ma ciò limitatamente all'unico elemento caduto in contestazione, ossia l'assenza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni.
Venuto meno tale requisito nella sua consistenza numerica, ed in assenza di una istanza di emendatio da parte dell' nelle more della lite, non può pretendersi CP_1 che parte ricorrente debba autonomamente mutare l'oggetto dell'onere probatorio su di sé ricadente, instando per la dimostrazione della durata quinquennale e non più decennale della residenza.
In ogni caso, il requisito di residenza quinquennale risulta dimostrato dagli atti di causa, da cui si evince, come si vedrà meglio appresso, che la ricorrente possiede il requisito di residenza come risultante a seguito dell'intervento manipolativo della
Corte.
2. Già prima della pronuncia costituzionale, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea aveva del tutto obliterato il requisito normativo di residenza in esame, opinando la diversa natura assistenziale della prestazione in contesa (C.G.U.E.,
29.7.2024, cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.: “L'art. 11, par. 1, lett.d), direttiva
2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo
4 periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa
a tale requisito di residenza”).
In sostanza, secondo la Corte Europea, il requisito della residenza dello straniero va disciplinato dal legislatore in conformità alla nozione di soggiornante di lungo periodo di cui all'art. 4 co. 1 Dir. 2003/109/CE, status da accordarsi ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda, e ciò ai fini della parità di trattamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, come previsto dal successivo art. 11 co. 1 lett. d), il tutto con recepimento nell'ordinamento italiano ex art. 1 D. Lgs. 3/2007, in conforme modificazione dell'art. 9 D. Lgs. 286/1998 (“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma
3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”).
Adottando tale diverso parametro, secondo il dictum della C.G.U.E, si esclude che la residenza decennale attui una discriminazione tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini dello Stato membro ai fini dell'accesso all'assistenza.
Più precisamente, sulla scorta di tale pronuncia, uno Stato membro non può prevedere che i cittadini extracomunitari, che abbiano già conseguito lo status di soggiornanti di lungo periodo, debbano possedere l'ulteriore requisito della residenza decennale nel territorio dello stesso Stato.
Non v'è dubbio, pertanto, che, se per i cittadini di paesi terzi la presenza per cinque anni sul territorio nazionale ed il conseguente status di soggiornante di lungo periodo
è sufficiente per accedere alle prestazioni di assistenza, detto requisito non possa essere reso più gravoso per i cittadini degli altri Stati membri, attraverso il ricorso a prescrizioni di residenza per un più lungo tempo.
Onde evitare antinomie interpretative, la Corte Costituzionale, nella succitata sentenza
31/2025, ha precisato quanto segue: “8.3.- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato
5 giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno
10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.- In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale”.
In sintesi, il giudice delle leggi, eliminando il riferimento normativo decennale oggetto della sentenza della C.G.U.E., ha consentito di superare l'efficacia vincolante della sentenza stessa della Corte europea, le cui pronunce, sia pregiudiziali sia contenziose, trattandosi dell'unico organo titolare del potere di interpretazione dei Trattati ex art. 267 T.F.U.E., assumono natura di diritto vivente europeo, con effetto ultra partes ed erga omnes, nel senso che esse producono gli stessi effetti diretti e vincolanti delle norme europee di cui delineano l'interpretazione ed i limiti applicativi, prevalendo sulle norme degli ordinamenti nazionali, secondo un principio costantemente affermato in giurisprudenza (C. Cost. 62/2003; C. Cost. 255/1999; C. Cost. 285/1993;
C. Cost. 168/1991; C. Cost. 132/1990; C. Cost. 389/1989; C. Cost. 113/1985; C. Cost.
170/1984; C. Cost. 168/1981; Cass. 14089/2024; Cass. 11760/2024; Cass. 2674/2024;
Cass. 34734/2023; Cass. 33713/2023; Cass. 13425/2019; Cass. 22577/2012; Cass.
26897/2009; Cass. 4466/2005; Consiglio di Stato 1020/2014).
In forza di ciò, il giudice nazionale soggiace ad un divieto assoluto di applicare il diritto interno dichiarato incompatibile con la disciplina europea (C.G.U.E., 19.1.1993, C-
101/91).
Tuttavia, laddove la norma interna su cui la C.G.U.E si è pronunciata viene ad essere rimodellata ex tunc in conseguenza di una sentenza costituzionale, come avvenuto nel caso di specie, detto effetto vincolante viene meno, e si assiste ad una riespansione della norma stessa, ovviamente nei nuovi termini dispositivi indicati dal giudice delle leggi.
6 Rebus sic stantibus, il requisito di residenza applicabile resta quello quinquennale, con conseguente automatica caducazione del provvedimento di revoca adottato dall' e della pedissequa azione di recupero dell'indebito, entrambe basate CP_1 sull'assenza di un requisito diverso, ossia della residenza decennale.
3. Come anticipato, però, nella fattispecie risulta provato sia il requisito di residenza quinquennale sia quello di residenza continuativa nel biennio precedente alla domanda amministrativa.
Anzitutto, si segnala che la nozione normativa di “residenza” è oggetto di una interpretazione di segno opposto rispetto a quella adottata dall' dovendo per CP_1 essa intendersi non già la residenza anagrafica, bensì la presenza effettiva sul territorio nazionale, che costituisce prova della residenza.
A riguardo, con la circolare n. 3803 del 14.4.2020, segnalata dall'Istituto, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non fosse necessario essere iscritti ai registri anagrafici (se non al momento della domanda) ma fosse sufficiente provare che il richiedente avesse nei fatti risieduto in Italia per il tempo stabilito dalla legge (“Ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…”. “I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuatività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri 5 Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.” ai fini del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza”).
Tale impostazione interpretativa, con l'ovvia sostituzione del decennio con il quinquennio, ut supra rilevato, va certamente condivisa.
Peraltro, va parimenti condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in ordine alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c., in termini di dimora abituale e centro delle relazioni familiari e sociali, quale presupposto e non già quale effetto dell'iscrizione anagrafica (Cassazione civile, sez. I, 15.2.2021, n. 3841:
“Secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., la nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto
7 un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari
e sociali. La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 DPR 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui”).
Invero, quanto al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, deve ritenersi che la certificazione dei registri anagrafici costituisca una mera presunzione del luogo di residenza di una persona, superabile con altri mezzi di prova, quali la permanenza della dimora in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali
(Tribunale di Grosseto, sez. lav., 24/10/2023: “Per lo straniero è sufficiente dimostrare la decennale residenza di fatto in Italia per vedersi riconosciuto il diritto di percepire il reddito di cittadinanza;
il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo al soggetto di fornire prova della sua presenza sul suolo nazionale anche in assenza di iscrizione all'anagrafe comunale” - Accolta, nella specie, CP_ l'istanza con cui una donna polacca aveva contestato l'avviso di pagamento con cui l' le aveva intimato di restituire la cifra versatale come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020).
Ebbene, il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, può ritenersi soddisfatto sia con la prova dell'iscrizione anagrafica, sia con la prova dell'effettiva presenza dello straniero sul territorio italiano, quest'ultima appunto idonea ad assurgere ad elemento di prova della residenza anagrafica stessa.
4. Ciò posto, l'esame degli atti lascia evincere che la ricorrente, era certamente residente in Italia, oltre che presente sul territorio italiano per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, antecedenti la domanda amministrativa del 29.3.2019, in via stabile e continuativa.
La norma di cui all'art. 2 D. L. 4/2019 delinea, infatti, un duplice criterio di valutazione della residenza in Italia, nella parte in cui, da un lato, richiede che il beneficiario risieda ivi da almeno 5 anni e, dall'altro altro, richiede la residenza continuativa per gli ultimi due anni “considerati al momento della presentazione della domanda”.
La disposizione prevede il computo della residenza quinquennale anche in via
8 cumulativa, cioè considerando anche i periodi discontinui, e prescrive in via ininterrotta la sola residenza nel biennio antecedente la domanda amministrativa.
Dunque, la delimitazione cronologica del requisito rende irrilevante la dichiarazione di irreperibilità documentata dall' ed avvenuta nel 2011, giacché, in seguito, la CP_1 ricorrente ha ottenuto una nuova iscrizione anagrafica di residenza, che ha raggiunto la soglia della biennalità ben prima della domanda amministrativa.
Infatti, il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Calabritto in data
6.9.2024 e prodotto agli atti dalla ricorrente, documento acquisito ex art. 421 co. 2
c.p.c. poiché indispensabile ai fini della decisione ad integrazione degli altri elementi documentali offerti dalla parte, costituisce prova della residenza in Italia dal 20.5.2015, in via continuativa sino all'attualità.
Tanto basta a soddisfare il requisito della residenza ininterrotta nel biennio precedente alla domanda amministrativa del 29.3.2019.
Quanto al requisito di residenza quinquennale, l'estratto anagrafico prodotto dall' attesta che la ricorrente, in base all'archivio “ASSICURATI ENPALS”, ha CP_1 avuto residenza in Italia dal 17.8.1994 almeno fino alla dichiarazione di irreperibilità, che ivi viene indicata addì 2.3.2011.
Come si vede, si tratta di oltre sedici anni.
Pur volendo trascurare tale risultanza, la ricorrente ha anche dimostrato per tabulas la propria presenza sul territorio nazionale.
Dall'estratto conto previdenziale, anch'esso affoliato alla produzione di parte ricorrente, si evince che quest'ultima ha lavorato: dal 12.7.2009 al 20.7.2009 alle dipendenze di dal 4.9.2009 al 12.9.2009 alle dipendenze di Controparte_3 CP_4
; dall'1.12.2009 al 10.12.2009 alle dipendenze di Dream Hotel Gestioni s.r.l.;
[...] dal 22.12.2010 al 16.7.2011 alle dipendenze di Casertano e Fiorelli s.a.s.; dal 3.4.2016 al 31.12.2016 e dall'1.1.2017 al 15.4.2017 alle dipendenze di con Persona_1 mansioni di collaboratrice familiare, di seguito percependo l'indennità N.A.S.p.I. fino al 27.10.2017.
La ricorrente ha altresì prodotto altro certificato storico di residenza, emesso dal
Comune di Venafro addì 20.9.2024 ed anch'esso acquisito d'ufficio, certificato da cui risulta che essa ha risieduto ivi dal 2.3.2011 sino al 19.2.2013, ossia per 1 anno 11 mesi e 17 giorni, allorquando il Comune, accertata l'irreperibilità, aveva disposto la cancellazione d'ufficio.
Tale provvedimento, però, non può assumere efficacia retroattiva, cioè operare sin
9 dalla data dell'iscrizione anagrafica del 2011, bensì solo a decorrere dal momento in cui l'irreperibilità stessa è stata accertata dall'ufficiale preposto, dando luogo alla cancellazione dai registri di residenza, cioè dal 2013.
Ribadito che i predetti periodi, ai fini del quinquennio, rilevano benché discontinui, procedendo alla sommatoria tra essi ed il periodo compreso tra il 20.5.2015 e la domanda amministrativa (29.3.2019), che da solo ammonta a 3 anni 10 mesi e 9 giorni, certamente si ottiene un valore superiore a cinque anni.
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso, dovendo ritenersi sussistente il contestato requisito della residenza, benché nella minor misura prescritta dal testo normativo attualmente applicabile, e, con ciò risultando provato l'elemento costitutivo del diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza oggetto di disconoscimento.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le sopravvenienze giurisprudenziali indicate in parte motiva, intervenute in pendenza del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire Parte_1 il Reddito di cittadinanza oggetto di revoca e di ripetizione d'indebito da parte di
CP_1
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 503/2022 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Esposito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento del reddito di cittadinanza;
con vittoria di spese, con attribuzione.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite. CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2022, la sig.ra esponeva di Parte_1 essere titolare di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della domanda prot.
n. INPS-RDC-2019-899175, e di aver goduto della prestazione fino alla comunicazione di revoca del beneficio, datata 6.5.2021, disposta per la “mancanza del requisito della residenza (art.2, co.1,a), 2)L.26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci
1 anni”.
Rappresentava che l' con raccomandata a.r. del 19.10.2021, le aveva intimato CP_1 la restituzione delle somme percepite per il periodo da aprile 2019 a giugno 2020.
Riferiva che, con successiva comunicazione del 17.1.2022, l' aveva invitato la CP_1 ricorrente a restituire la somma indebitamente percepita pari ad € 9.587,29, a mezzo di 120 rate mensili dell'importo di € 79,89.
Contestava l'illegittimità della motivazione addotta dall' in ordine alle CP_2 violazioni di legge in cui ella sarebbe incorsa, oltre che alla modalità di adozione del provvedimento di restituzione delle somme, in palese violazione delle disposizioni del giusto procedimento amministrativo.
Precisava di aver risieduto e dimorato in Italia nel decennio antecedente la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, ed in specie dall'1.7.2005 al
31.12.2013 in Venafro (IS) e dall'1.1.2014 all'attualità in Calabritto (AV).
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava che la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno in capo al richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza era rimessa ex lege ai Comuni, secondo le modalità previste nell'accordo sancito nella seduta del 4.7.2019 in sede di Conferenza
Stato – Città ed Autonomie locali e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Precisava che gli esiti di tali controlli erano stati comunicati per il tramite della piattaforma GePi, sicché, rilevata l'assenza dei predetti requisiti, aveva proceduto a revocare il beneficio.
Allegava la relazione del responsabile del procedimento, secondo cui la provvidenza veniva revocata per carenza del requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni all'atto della domanda, stante l'irreperibilità accertata a far data dal 2011.
Esponeva che l'Ufficio legislativo del M.L.P.S., con nota 10155 del 21.12.2021, nel richiamare le precedenti note del 19.2.2020 e del 14.4.2020, aveva chiarito che la presenza in Italia per la durata richiesta dalla norma doveva essere opportunatamente documentata e accertata, con responsabilità in capo al Comune di determinare la validità dell'elemento di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano allorquando il beneficiario non risultasse iscritto nei registri dell'anagrafe.
2 Evidenziava che il aveva specificato che l'assenza di iscrizione anagrafica al Pt_2 momento della domanda poteva essere sanata con concessione del termine di 30 giorni per richiedere l'iscrizione nei registri anagrafici, e che, in mancanza di tale iscrizione, il beneficio doveva essere revocato.
Rappresentava che era onere della ricorrente dare prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto, senza limitarsi a censurare le motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati.
In particolare, sottolineava che era onere della ricorrente dimostrare di essere presente sul territorio italiano e di non risultare iscritta nelle anagrafi estere o all'A.I.R.E.
Affermava la correttezza del proprio operato e precisava che le erogazioni indebite in materia di prestazioni temporanee rientravano nell'alveo applicativo della regola generale dell'art. 2033 c.c., a norma del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione della pretesa restitutoria avanzata dall' in ragione della ritenuta indebita percezione del reddito di CP_1 cittadinanza per insussistenza in capo alla ricorrente del requisito di residenza decennale di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) n. 2 D.L. 4/2019, conv. mod. da L. 26/2019.
Secondo tale disposizione, sono elementi costitutivi del diritto, oltre che determinati requisiti reddituali e patrimoniali, altresì il possesso cumulativo dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (“Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo …”).
Come segnalato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo prodotte, in pendenza di giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del
3 20.3.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suindicato art. 2 co. 1 lett.
a) n. 2), nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
In disparte ogni considerazione sulla natura della provvidenza, che il giudice delle leggi ha escluso dall'alveo delle prestazioni di assistenza giacché non diretta a soddisfare bisogni primari dell'individuo, l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata dall' esclude in nuce la legittimità dell'azione di recupero CP_1 impostata dall'Istituto proprio in ordine al requisito di residenza, ormai dimidiato.
In altri termini, la motivazione della revoca del R.d.C., così come formulata dall' non trova più riscontro nella lettera della norma che questo giudice è CP_1 tenuto ad applicare al rapporto previdenziale, il quale si espone alla declaratoria di incostituzionalità in quanto rapporto non esaurito ed anzi ancora sub iudice, sicché la revoca stessa deve ritenersi intrinsecamente illegittima.
Tanto basterebbe, dunque, a condurre all'accoglimento del ricorso.
Difatti, non v'è dubbio che, che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravi sulla ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del preteso diritto, ma ciò limitatamente all'unico elemento caduto in contestazione, ossia l'assenza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni.
Venuto meno tale requisito nella sua consistenza numerica, ed in assenza di una istanza di emendatio da parte dell' nelle more della lite, non può pretendersi CP_1 che parte ricorrente debba autonomamente mutare l'oggetto dell'onere probatorio su di sé ricadente, instando per la dimostrazione della durata quinquennale e non più decennale della residenza.
In ogni caso, il requisito di residenza quinquennale risulta dimostrato dagli atti di causa, da cui si evince, come si vedrà meglio appresso, che la ricorrente possiede il requisito di residenza come risultante a seguito dell'intervento manipolativo della
Corte.
2. Già prima della pronuncia costituzionale, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea aveva del tutto obliterato il requisito normativo di residenza in esame, opinando la diversa natura assistenziale della prestazione in contesa (C.G.U.E.,
29.7.2024, cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.: “L'art. 11, par. 1, lett.d), direttiva
2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo
4 periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa
a tale requisito di residenza”).
In sostanza, secondo la Corte Europea, il requisito della residenza dello straniero va disciplinato dal legislatore in conformità alla nozione di soggiornante di lungo periodo di cui all'art. 4 co. 1 Dir. 2003/109/CE, status da accordarsi ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda, e ciò ai fini della parità di trattamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, come previsto dal successivo art. 11 co. 1 lett. d), il tutto con recepimento nell'ordinamento italiano ex art. 1 D. Lgs. 3/2007, in conforme modificazione dell'art. 9 D. Lgs. 286/1998 (“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma
3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”).
Adottando tale diverso parametro, secondo il dictum della C.G.U.E, si esclude che la residenza decennale attui una discriminazione tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini dello Stato membro ai fini dell'accesso all'assistenza.
Più precisamente, sulla scorta di tale pronuncia, uno Stato membro non può prevedere che i cittadini extracomunitari, che abbiano già conseguito lo status di soggiornanti di lungo periodo, debbano possedere l'ulteriore requisito della residenza decennale nel territorio dello stesso Stato.
Non v'è dubbio, pertanto, che, se per i cittadini di paesi terzi la presenza per cinque anni sul territorio nazionale ed il conseguente status di soggiornante di lungo periodo
è sufficiente per accedere alle prestazioni di assistenza, detto requisito non possa essere reso più gravoso per i cittadini degli altri Stati membri, attraverso il ricorso a prescrizioni di residenza per un più lungo tempo.
Onde evitare antinomie interpretative, la Corte Costituzionale, nella succitata sentenza
31/2025, ha precisato quanto segue: “8.3.- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato
5 giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno
10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.- In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale”.
In sintesi, il giudice delle leggi, eliminando il riferimento normativo decennale oggetto della sentenza della C.G.U.E., ha consentito di superare l'efficacia vincolante della sentenza stessa della Corte europea, le cui pronunce, sia pregiudiziali sia contenziose, trattandosi dell'unico organo titolare del potere di interpretazione dei Trattati ex art. 267 T.F.U.E., assumono natura di diritto vivente europeo, con effetto ultra partes ed erga omnes, nel senso che esse producono gli stessi effetti diretti e vincolanti delle norme europee di cui delineano l'interpretazione ed i limiti applicativi, prevalendo sulle norme degli ordinamenti nazionali, secondo un principio costantemente affermato in giurisprudenza (C. Cost. 62/2003; C. Cost. 255/1999; C. Cost. 285/1993;
C. Cost. 168/1991; C. Cost. 132/1990; C. Cost. 389/1989; C. Cost. 113/1985; C. Cost.
170/1984; C. Cost. 168/1981; Cass. 14089/2024; Cass. 11760/2024; Cass. 2674/2024;
Cass. 34734/2023; Cass. 33713/2023; Cass. 13425/2019; Cass. 22577/2012; Cass.
26897/2009; Cass. 4466/2005; Consiglio di Stato 1020/2014).
In forza di ciò, il giudice nazionale soggiace ad un divieto assoluto di applicare il diritto interno dichiarato incompatibile con la disciplina europea (C.G.U.E., 19.1.1993, C-
101/91).
Tuttavia, laddove la norma interna su cui la C.G.U.E si è pronunciata viene ad essere rimodellata ex tunc in conseguenza di una sentenza costituzionale, come avvenuto nel caso di specie, detto effetto vincolante viene meno, e si assiste ad una riespansione della norma stessa, ovviamente nei nuovi termini dispositivi indicati dal giudice delle leggi.
6 Rebus sic stantibus, il requisito di residenza applicabile resta quello quinquennale, con conseguente automatica caducazione del provvedimento di revoca adottato dall' e della pedissequa azione di recupero dell'indebito, entrambe basate CP_1 sull'assenza di un requisito diverso, ossia della residenza decennale.
3. Come anticipato, però, nella fattispecie risulta provato sia il requisito di residenza quinquennale sia quello di residenza continuativa nel biennio precedente alla domanda amministrativa.
Anzitutto, si segnala che la nozione normativa di “residenza” è oggetto di una interpretazione di segno opposto rispetto a quella adottata dall' dovendo per CP_1 essa intendersi non già la residenza anagrafica, bensì la presenza effettiva sul territorio nazionale, che costituisce prova della residenza.
A riguardo, con la circolare n. 3803 del 14.4.2020, segnalata dall'Istituto, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non fosse necessario essere iscritti ai registri anagrafici (se non al momento della domanda) ma fosse sufficiente provare che il richiedente avesse nei fatti risieduto in Italia per il tempo stabilito dalla legge (“Ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…”. “I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuatività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri 5 Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.” ai fini del riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza”).
Tale impostazione interpretativa, con l'ovvia sostituzione del decennio con il quinquennio, ut supra rilevato, va certamente condivisa.
Peraltro, va parimenti condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in ordine alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c., in termini di dimora abituale e centro delle relazioni familiari e sociali, quale presupposto e non già quale effetto dell'iscrizione anagrafica (Cassazione civile, sez. I, 15.2.2021, n. 3841:
“Secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., la nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto
7 un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari
e sociali. La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 DPR 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui”).
Invero, quanto al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, deve ritenersi che la certificazione dei registri anagrafici costituisca una mera presunzione del luogo di residenza di una persona, superabile con altri mezzi di prova, quali la permanenza della dimora in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali
(Tribunale di Grosseto, sez. lav., 24/10/2023: “Per lo straniero è sufficiente dimostrare la decennale residenza di fatto in Italia per vedersi riconosciuto il diritto di percepire il reddito di cittadinanza;
il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo al soggetto di fornire prova della sua presenza sul suolo nazionale anche in assenza di iscrizione all'anagrafe comunale” - Accolta, nella specie, CP_ l'istanza con cui una donna polacca aveva contestato l'avviso di pagamento con cui l' le aveva intimato di restituire la cifra versatale come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020).
Ebbene, il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, può ritenersi soddisfatto sia con la prova dell'iscrizione anagrafica, sia con la prova dell'effettiva presenza dello straniero sul territorio italiano, quest'ultima appunto idonea ad assurgere ad elemento di prova della residenza anagrafica stessa.
4. Ciò posto, l'esame degli atti lascia evincere che la ricorrente, era certamente residente in Italia, oltre che presente sul territorio italiano per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, antecedenti la domanda amministrativa del 29.3.2019, in via stabile e continuativa.
La norma di cui all'art. 2 D. L. 4/2019 delinea, infatti, un duplice criterio di valutazione della residenza in Italia, nella parte in cui, da un lato, richiede che il beneficiario risieda ivi da almeno 5 anni e, dall'altro altro, richiede la residenza continuativa per gli ultimi due anni “considerati al momento della presentazione della domanda”.
La disposizione prevede il computo della residenza quinquennale anche in via
8 cumulativa, cioè considerando anche i periodi discontinui, e prescrive in via ininterrotta la sola residenza nel biennio antecedente la domanda amministrativa.
Dunque, la delimitazione cronologica del requisito rende irrilevante la dichiarazione di irreperibilità documentata dall' ed avvenuta nel 2011, giacché, in seguito, la CP_1 ricorrente ha ottenuto una nuova iscrizione anagrafica di residenza, che ha raggiunto la soglia della biennalità ben prima della domanda amministrativa.
Infatti, il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Calabritto in data
6.9.2024 e prodotto agli atti dalla ricorrente, documento acquisito ex art. 421 co. 2
c.p.c. poiché indispensabile ai fini della decisione ad integrazione degli altri elementi documentali offerti dalla parte, costituisce prova della residenza in Italia dal 20.5.2015, in via continuativa sino all'attualità.
Tanto basta a soddisfare il requisito della residenza ininterrotta nel biennio precedente alla domanda amministrativa del 29.3.2019.
Quanto al requisito di residenza quinquennale, l'estratto anagrafico prodotto dall' attesta che la ricorrente, in base all'archivio “ASSICURATI ENPALS”, ha CP_1 avuto residenza in Italia dal 17.8.1994 almeno fino alla dichiarazione di irreperibilità, che ivi viene indicata addì 2.3.2011.
Come si vede, si tratta di oltre sedici anni.
Pur volendo trascurare tale risultanza, la ricorrente ha anche dimostrato per tabulas la propria presenza sul territorio nazionale.
Dall'estratto conto previdenziale, anch'esso affoliato alla produzione di parte ricorrente, si evince che quest'ultima ha lavorato: dal 12.7.2009 al 20.7.2009 alle dipendenze di dal 4.9.2009 al 12.9.2009 alle dipendenze di Controparte_3 CP_4
; dall'1.12.2009 al 10.12.2009 alle dipendenze di Dream Hotel Gestioni s.r.l.;
[...] dal 22.12.2010 al 16.7.2011 alle dipendenze di Casertano e Fiorelli s.a.s.; dal 3.4.2016 al 31.12.2016 e dall'1.1.2017 al 15.4.2017 alle dipendenze di con Persona_1 mansioni di collaboratrice familiare, di seguito percependo l'indennità N.A.S.p.I. fino al 27.10.2017.
La ricorrente ha altresì prodotto altro certificato storico di residenza, emesso dal
Comune di Venafro addì 20.9.2024 ed anch'esso acquisito d'ufficio, certificato da cui risulta che essa ha risieduto ivi dal 2.3.2011 sino al 19.2.2013, ossia per 1 anno 11 mesi e 17 giorni, allorquando il Comune, accertata l'irreperibilità, aveva disposto la cancellazione d'ufficio.
Tale provvedimento, però, non può assumere efficacia retroattiva, cioè operare sin
9 dalla data dell'iscrizione anagrafica del 2011, bensì solo a decorrere dal momento in cui l'irreperibilità stessa è stata accertata dall'ufficiale preposto, dando luogo alla cancellazione dai registri di residenza, cioè dal 2013.
Ribadito che i predetti periodi, ai fini del quinquennio, rilevano benché discontinui, procedendo alla sommatoria tra essi ed il periodo compreso tra il 20.5.2015 e la domanda amministrativa (29.3.2019), che da solo ammonta a 3 anni 10 mesi e 9 giorni, certamente si ottiene un valore superiore a cinque anni.
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso, dovendo ritenersi sussistente il contestato requisito della residenza, benché nella minor misura prescritta dal testo normativo attualmente applicabile, e, con ciò risultando provato l'elemento costitutivo del diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza oggetto di disconoscimento.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le sopravvenienze giurisprudenziali indicate in parte motiva, intervenute in pendenza del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire Parte_1 il Reddito di cittadinanza oggetto di revoca e di ripetizione d'indebito da parte di
CP_1
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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