Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 10/09/2025, n. 16142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16142 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4406 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Frosinone n. -OMISSIS-/2024 pubbl. il 3 aprile 2024 RG n. 3652/2023 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede che sia data esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro:
- ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha dichiarato “ 1) il diritto della ricorrente -OMISSIS-, in qualità di personale ATA, a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie dal 21.10.2020 al 6.5.2021;” nonché, ha condannato “ 2) il M.I.U.R. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €.374,64, per i titoli di cui al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo ”.
1.2. La sentenza n. -OMISSIS-del 3 aprile 2024 RG n. 3652/2023, del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, veniva notificata al Ministero resistente in data 7 maggio 2024 e ne veniva certificato il passaggio in giudicato in data 13 giugno 2024.
1.3. La parte ricorrente ha rappresentato nel presente giudizio che l’amministrazione soccombente, nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non ha ottemperato nemmeno parzialmente alla suddetta pronuncia, rispetto alla quale risulta inadempiente.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha esperito l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., lamentando l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto tanto l’accertamento dell’inottemperanza della amministrazione resistente, quanto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia nell’esecuzione della predetta sentenza.
2.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituiva in giudizio solo formalmente.
2.2. All’udienza camerale del 16 luglio 2025 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento atteso che il Ministero non ha fornito nell’ambito del presente giudizio alcun elemento dal quale desumere che sia stata data esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato. Infatti, in considerazione del fatto che l’amministrazione pur essendosi costituita in giudizio non ha spiegato alcuna difesa, risultano non contestati tra le parti i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento, da parte dell’amministrazione ministeriale, delle somme liquidate con la sentenza di cui in questa sede di chiede l’ottemperanza.
3.1. Nel caso di specie, pertanto, l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito integra il presupposto dell’inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023).
3.2. Giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
3.3. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto adempimento dell’amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero resistente nei termini sopra indicati.
4. Il Collegio, per le suddette ragioni, accoglie il ricorso in esame e ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato, corrispondendo alla parte ricorrente il Compenso Individuale Accessorio, pari alla somma di €. 374,64, oltre interessi legali, nonché € 300,00 per il contributo unificato per il presente giudizio, sempre che le stesse somme non siano già state corrisposte.
In particolare, il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà dare esecuzione alla anzidetta sentenza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
5. Il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, ritiene di stabilire che, alla scadenza del suddetto termine di trenta giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale.
6. Il Commissario ad acta dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori trenta giorni, salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
7. Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa.
In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato in un pronunciamento al quale il Collegio intende dare continuità, “per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo […] le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia […] Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8517 del 30 dicembre 2020; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 2718 del 12 febbraio 2024; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 8217 del 13 maggio 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, alla sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato;
- dispone che, in caso di persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il predetto termine di trenta giorni, all’esecuzione provveda, nel termine di ulteriori trenta giorni, in qualità di Commissario ad acta , il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.