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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2454/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2454/2021 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI
e
- ORISTANO Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 11.02 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- l'avv. Sonia Cabriolu, procuratore di parte opponente, la quale si riporta agli atti ed ai verbali di causa e precisa le conclusioni come in atti e come richiamate, da ultimo, nelle note conclusive depositate il
18/02/2025 e contesta integralmente le avverse difese;
- la dott.ssa funzionaria delegata dall' Controparte_2 CP_1 Controparte_3
, la quale si riporta agli atti difensivi e precisa le conclusioni come da note conclusive
[...]
depositate il 04/02/2025.
Il Giudice, alle ore 11.15, autorizza i procuratori delle parti, che prestano il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, ad allontanarsi dall'aula d'udienza e si ritira in Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 17.30, all'esito della Camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 17.50.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 28 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2454/2021 promossa da:
C.F. , in proprio e nella qualità di amministratore Parte_1 C.F._1 unico della P. IV , rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Cabriolu, CP_4 P.IVA_1
C.F. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari (CA), C.F._2 via Ancona 3, giusta procura posta in calce al presente atto con foglio separato,
Opponenti contro
(già Controparte_5 Controparte_6
), in persona del Direttore dott.ssa nella sua qualità di
[...] Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di in Via Pirastu n.2, CP_1
Amministrazione opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8 aprile 2021, in proprio nonché in qualità di legale Parte_1
rappresentante ed amministratore unico della ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n n. 150, prot. n. 10147 del 04.03.2021, con la quale l' di Controparte_6
ingiungeva al predetto e alla società quale obbligato in solido ai sensi Controparte_5 Parte_1
dell'art. 6, L. nr. 689/81 del sig. il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
6.477,20 (comprensiva di euro 37,20 per spese postali) quale sanzione amministrativa per la violazione di seguito riportata:
pagina 2 di 13 “
1. All'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. nr. 510/96 – Comunicazione preventiva di
assunzione (NO Riqualificazione) - In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro
privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei
settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o
più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno
successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione
preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del
prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento
e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei
assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di
cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese
precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al
comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo
restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante
comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità
pagina 3 di 13 del lavoratore e 3 del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e
l'inquadramento contrattuale.
Poiché: ha effettuato oltre i termini di legge la comunicazione di assunzione dal 22.04.2018 al
30.04.2018 relativa alla lavoratrice (n. il 14.01.1997), infatti tale Parte_2 CP_5
comunicazione è stata effettuata in data 02.05.2018.
2. All'art. 29, 1° c. e art. 18 c. 5 bis, D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, 1° c., D.
Lgs. n. 8/2016 – Interposizione illecita da pseudo-appalto – Appaltante – Regime ordinario: Ai fini
dell'applicazione delle norme contenute nel titolo III del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. Nei casi di
appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, 1° c., l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. n. 8/2016 con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni
caso, non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
Poiché: ha posto in essere un appalto privo di requisiti, come meglio specificato negli esiti del
verbale unico, in qualità di utilizzatore della prestazione lavorativa resa dalla Sig.ra Per_1
(n. il 21.05.1970), dal 06.05.2018 al 04.11.2018 per un totale di nr. 126
[...] Per_2
giornate.)”
********
L'opponente ha contestato, sotto svariati profili, la legittimità e la fondatezza della violazione ascrittagli.
pagina 4 di 13 Ha innanzitutto eccepito la illegittimità e la decadenza dell'ordinanza-ingiunzione opposta per la violazione dei principi di cui all'art. 14 L. 689/81, per avere l'Amministrazione opposta notificato la violazione oltre i termini previsti dalla citata norma.
Ha poi eccepito l'insufficienza della motivazione e dell'indicazione delle fonti di prova del provvedimento opposto, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nel merito, ha contestato la sussistenza della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta,
deducendo innanzitutto che il contratto di appalto stipulato tra le parti dovrebbe ritenersi regolare,
essendo stato oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente bilaterale a cui le parti sono ricorse,
visto anche il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione opposta - che ha ritenuto la commissione di certificazione priva dei requisiti di legge - della procedura necessaria per contestare un contratto certificato con le conseguenti preclusioni tipiche dell'atto certificativo.
L'opponente ha poi affermato la genuinità del contratto di appalto sostenendo che nel corso dell'esecuzione del contratto stesso né l'odierno ricorrente , né alcun suo preposto e/o Parte_3
subordinato, avrebbero mai espletato poteri di gestione, controllo o disciplinari nei confronti dell'attività posta in essere dalla lavoratrice ispezionata, né la stessa sarebbe mai stata soggetta ad alcun procedimento disciplinare da parte del legale rappresentante della società committente;
non avrebbe mai rendicontato allo stesso eventuali assenze per malattia o per altre ragioni.
L'opponente ha infine contestato la violazione, da parte degli ispettori verbalizzanti, dell'art. 12 del codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, sostenendo che le dichiarazioni dei lavoratori dovrebbero essere acquisite durante il primo accesso nei luoghi di lavoro ed affermando che
“tale imprecisione” avrebbe posto i lavoratori in una condizione di soggezione;
ha chiesto, pertanto,
che le dichiarazioni acquisite dopo il primo accesso non vengano utilizzate a fini decisori in quanto non genuine.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha concluso nei seguenti termini:
pagina 5 di 13 “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge
n. 689/1981 e la conseguente annullabilità del Verbale Unico per intervenuta decadenza ed estinzione
della violazione amministrativa che ne è oggetto, stante la tardività della relativa contestazione al
ricorrente e, per l'effetto, annullare la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021,
notificata al sig. in data 10.03.2021, di euro 6.477,20. Parte_1
In via principale:
- accertare e dichiarare l'annullabilità del Verbale Unico per manifesta violazione degli artt. n. 75, 79,
Par 80 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 nonché della circolare n. 9 del 1.06.2018 e, per l'effetto, annullare la
successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al sig. in Parte_1
data 10.03.2021, di euro 6.477,20;
- accertare e dichiarare l'erroneità delle conseguenze giuridiche alle quali sono pervenuti gli Ispettori
e, per l'effetto, annullare la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al
sig. in data 10.03.2021, di euro 6.477,20; Parte_1
- accertare e dichiarare l'annullabilità del Verbale Unico per insufficiente motivazione e insufficiente
indicazione delle fonti di prova, carenze tali da compromettere la possibilità di piena difesa e, per
l'effetto, annullare la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al sig.
in data 10.03.2021, di euro 6.477,20; Parte_1
- accertare e dichiarare l'annullabilità del Verbale Unico per manifesta violazione del “codice di
comportamento ad uso degli ispettori del lavoro” di cui al D. Lgs. n. 124/2004 e, per l'effetto, annullare
la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al sig. in Parte_1
data 10.03.2021, di euro 6.477,20. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali e
accessori come per legge.;”
L' (ora Controparte_8 Controparte_9
) ha resistito all'avversa opposizione contestandone il fondamento e chiedendone il
[...]
rigetto.
pagina 6 di 13 ***
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, all'odierna udienza è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è infondata.
Infondata è, anzitutto, l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L.
689/81.
Il disposto dell'articolo 14, comma 2, della legge 689 del 1981 prevede il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione che, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, decorre dal momento in cui l'autorità amministrativa competente abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (cfr.
per tutte Cass. 17 marzo 1995 n. 3093).
Dagli atti di causa, poi, risulta che: gli accertamenti ispettivi hanno avuto inizio in data 11.05.2018 nei confronti della società a cui è seguita una richiesta di esibizione di documenti formulata CP_4
anche nei confronti della società M&G concernenti la lavoratrice trovata Controparte_10
durante l'accesso ispettivo, in quanto risultata dipendente di tale ultima società.
Gli accertamenti sono proseguiti con l'acquisizione, nelle date del 14.06.2018 (cfr. doc. 9) e
02.07.2018 (cfr. doc. 10), della documentazione richiesta alla e con l'acquisizione, nelle CP_4
date del 07.06.2018 (cfr. doc. 8) e 09.07.2018 (cfr. doc. 11), della documentazione richiesta alla società
Controparte_11
Nelle date del 14.09.2018 e 08.11.2018 venivano acquisite le dichiarazioni dei dipendenti della CP_4
(cfr. doc. 23, 24) che non erano stati trovati sul posto di lavoro il giorno dell'accesso ispettivo. In
[...]
data 10.09.2018 veniva richiesto all'INPS la verifica della posizione contributiva della GN Per_1
relativamente al mese di maggio del 2018 (cfr. doc. 12).
In data 17.01.2019 veniva trasmesso alla società il verbale interlocutorio Controparte_11
degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, con cui si richiedeva ulteriore documentazione in relazione al rapporto di lavoro con la GN non risultando alcun Persona_1
pagina 7 di 13 imponibile contributivo a favore della stessa. Nello specifico si richiedeva l'esibizione del libro unico del lavoro da giugno a novembre 2018, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni nel suddetto periodo, gli estratti relativamente a tutto il periodo di lavoro prestato CP_12
dalla lavoratrice presso la sede operativa della società (cfr. doc. 13). CP_4
Gli accertamenti sono proseguiti con l'acquisizione, in data 21.01.2019 di un'ulteriore dichiarazione
Part testimoniale (cfr. doc. 25) e con l'esame della documentazione inoltrata all' di Controparte_3
dalla società n data 28.01.2019 (cfr. doc. 14). Controparte_11
A fronte di tali non contestabili emergenze documentali la notificazione degli illeciti eseguita in data 12
aprile 2019, deve ritenersi avvenuta nel rispetto del termine di giorni 90 dalla data di completamento delle indagini sancito dall'articolo 14 della legge 689 del 1981.
Infondata è, poi, l'eccezione con la quale l'opponente ha dedotto l'assenza di motivazione negli atti di accertamento e nei provvedimenti impugnati.
In base ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale deve, al riguardo, rilevarsi che non è
richiesto che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione – il cui obbligo ben può essere assolto attraverso una motivazione “per relationem” che indichi in modo specifico, come avvenuto nel caso di specie, la normativa violata, la condotta contestata e gli estremi del verbale di accertamento di illecito –
esponga anche l'iter giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio opposizione (cfr. per tutte Cass. sez. lav. n. 5425 del
1997).
Iter che, poi, è stato esposto in modo analitico e dettagliato dall'Amministrazione opposta con la comparsa di costituzione e la documentazione ad essa allegata, in guisa tale da consentire all'opponente
– che già avevano ricevuto la notificazione del verbale di accertamento e di seguito dell'ordinanza ingiunzione – un'adeguata e compiuta difesa.
Nel merito, l'oggetto del presente giudizio attiene alla dedotta violazione ad opera dell'opponente: 1)
della normativa relativa alla comunicazione preventiva di assunzione (art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-
ter, D.L. nr. 510/96) – per avere l'odierno opponente effettuato la comunicazione di assunzione della lavoratrice oltre i termini di legge: la comunicazione di assunzione è stata effettuata il Parte_2
pagina 8 di 13 02.05.2018 sebbene l'inizio della prestazione lavorativa fosse il 22.04.2018 (cfr. doc.29); 2)
Interposizione illecita da pseudo appalto (art. 29, 1° c. e art. 18 c. 5 bis, D. Lgs. n. 276/2003, così
come modificato dall'art. 1, 1° c., D. Lgs. n. 8/2016), in qualità di utilizzatore della prestazione lavorativa resa dalla sig.ra che ha riguardato il periodo dal 06.05.2018 al 04.11.2018. Persona_1
In ordine alla violazione di cui al punto 1. dell'ordinanza-ingiunzione opposta, nel merito non vi è stata opposizione.
Conseguentemente la predetta violazione deve ritenersi come ammessa poiché non contestata.
Quanto alla violazione di cui al punto 2. del provvedimento oggetto di opposizione, occorre innanzitutto rilevare come, nel caso di specie, non ricorra la contestata violazione da parte dell'Amministrazione opposta della procedura di cui all'art. 80 del D.lgs n° 276/2003, per la contestazione degli effetti della qualificazione del contratto.
Ciò in quanto l' di ha correttamente ritenuto la Controparte_1 Controparte_3
commissione di certificazione priva dei requisiti di legge, con conseguente inefficacia della qualificazione del contratto.
Al riguardo il d.lgs n.276/2003, all'art. 2, comma 1, statuisce che: “Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (…) lett. h) "enti bilaterali":
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la
determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di
lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul
lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento”.
Nel caso di specie, l'Amministrazione opposta ha osservato che l'ente bilaterale ENBLI di Roma,
pagina 9 di 13 presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di appalto stipulato in data 05.05.2018 tra la società quale committente, e la CP_4
società quale appaltatrice, non è stato costituito su iniziativa di una o Controparte_11
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Sul punto non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente, né sono emersi elementi di prova in contrario.
L'opponente, nelle memorie conclusive depositate in atti, si è limitato ad invocare l'assenza di ogni profilo di colpa, osservando che tale interpretazione sarebbe stata fornita dall' Controparte_6
con una nota del 2019, ossia successiva alla stipula del contratto di appalto avvenuta in data
05/05/2018.
Tuttavia - a parte il rilievo che la sopra citata disposizione di legge appare chiara e non bisognosa di alcuna specifica interpretazione -, si osserva che la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
richiamata dall'Amministrazione opposta, la n.4 del 2018 del 12/02/2018, è in realtà antecedente alla stipula del contratto di appalto in questione.
È poi emerso dalle risultanze processuali, sia documentali che testimoniali, che il contratto formalizzato in data 05/05/2018 tra la società quale committente, e la società CP_4 [...]
quale appaltatrice avente ad oggetto “servizio al banco” presso la gelateria Controparte_11
gestita dalla società committente non corrisponde ad un appalto genuino, ma configura CP_4
una mera somministrazione di personale.
Al riguardo, l'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003 dispone che: “Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Dalle risultanze probatorie è emersa l'insussistenza, nella fattispecie concreta, dei tratti distintivi che connotano il contratto di appalto e che valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale,
pagina 10 di 13 quali lo la tipologia dell'attività richiesta (consistente, nel caso di specie, nella mera prestazione lavorativa come banconiera della GN ), il potere direttivo sui lavoratori impiegati Persona_1
dalla stessa, l'organizzazione dei mezzi e il rischio di impresa.
Risulta, invece, provata la sussistenza degli indici sintomatici di un appalto non genuino, dissimulante una somministrazione di personale, quali:
1) l'inserimento del personale dell'appaltatore, in questo caso della GN , nel ciclo produttivo Per_1
del committente;
2) lo svolgimento di mansioni tipiche dell'organizzazione imprenditoriale del committente, nel caso di specie attività di banconiera della GN presso la gelateria del committente;
Per_1
3) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
4) l'organizzazione da parte del committente dell'attività della dipendente dell'appaltatore, risultando il rapporto di lavoro della dipendente essere stato gestito direttamente dalla Persona_1 CP_13
per il tramite dell'amministratore unico signor , il quale ha disposto delle prestazioni Parte_1
della lavoratrice con le stesse modalità stabilite per gli altri lavoratori addetti alla medesima mansione.
Si tratta di parametri coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che, sul tema, ha più volte affermato che: “La valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità
dell'appalto, dell'assenza di una organizzazione di impresa' impiegata nello stesso e della riferibilità
alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla
appaltatrice si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n.
1369, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una
prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione
amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della
continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della
prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo nè una assunzione di rischio
economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr.
Cass. n. 1754 del 2021; Cass. n. 7820 del 2013; n. 6343 del 2013; n. 19920 del 2011, n. 7898 del 2011,
pagina 11 di 13 n. 11720 del 2009, n. 16788 del 2006).
Le prove testimoniali assunte (in particolare dei testi e ), infatti, hanno Testimone_1 Tes_2
accertato che;
1) svolgeva le stesse mansioni degli altri dipendenti della ossia Persona_1 CP_4
servire i gelati ai clienti;
2) seguiva i turni di lavoro a seconda delle esigenze del datore di lavoro e quindi della;
Parte_5
3) le direttive sul lavoro da svolgere venivano date a tutti gli addetti al banco dal titolare Parte_1
ed era lui a organizzare i turni di lavoro e a stabilire gli orari di lavoro di tutti i
[...]
lavoratori, compresa;
Persona_1
4) al pari degli altri lavoratori della società committente, utilizzava Persona_1
esclusivamente l'attrezzatura di quest'ultima.
Occorre infine osservare che le discordanze testimoniali rese dalla GN in sede Persona_1
ispettiva e poi in sede processuale sono irrilevanti poiché non vanno ad inficiare le risultanze istruttorie nel loro complesso, dovendo ritenersi maggiormente credibili ed attendibili le coerenti dichiarazioni rese sia in sede ispettiva che in sede processuale dai testi e . Testimone_1 Tes_2
Peraltro, la stessa in sede ispettiva, in data 11.05.2018, ha dichiarato: “Lavoro alle Persona_1
dipendenze della con sede in via Milano che è un'agenzia Controparte_11 CP_1
interinale. Ho firmato il contratto di lavoro che è a tempo determinato fino a novembre 2018, è un
contratto di lavoro part time. Ho iniziato a lavorare presso questa gelateria sita in Villasimius, via
Umberto I n. 60 dal 06.05.2018 o dal 07.05.2018 non ricordo esattamente, 2/3 ore al giorno […].” ,
Da tali dichiarazioni si evince come la stessa fosse convinta di lavorare per “un'agenzia Per_1
interinale” e che, quindi, si trattasse di una somministrazione di lavoro e non di un appalto di servizi.
Altro indizio è dato dalla durata del rapporto di lavoro intercorso tra la e la Per_1 Controparte_11
che è risultato corrispondente con la durata della prestazione lavorativa presso la gelateria della
[...]
Pt_1
Alla stregua delle osservazioni che precedono, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione su indicata deve essere rigettata.
pagina 12 di 13 Le spese processuali – che si liquidano come da dispositivo - seguono la soccombenza.
Sul punto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 149, dopo avere istituito l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro (art. 1) e averne disciplinato le funzioni (art. 2), all'art. 9, comma 2, testualmente dispone “ ...
In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_1
onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione proposta in data 8 aprile 2021 da in proprio ed in qualità Parte_1
di amministratore unico della avverso le ordinanze-ingiunzione opposte;
CP_4
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'
[...]
, che liquida in complessivi euro 2.232,00 per competenze. Controparte_14
Cagliari, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2454/2021 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI
e
- ORISTANO Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 11.02 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- l'avv. Sonia Cabriolu, procuratore di parte opponente, la quale si riporta agli atti ed ai verbali di causa e precisa le conclusioni come in atti e come richiamate, da ultimo, nelle note conclusive depositate il
18/02/2025 e contesta integralmente le avverse difese;
- la dott.ssa funzionaria delegata dall' Controparte_2 CP_1 Controparte_3
, la quale si riporta agli atti difensivi e precisa le conclusioni come da note conclusive
[...]
depositate il 04/02/2025.
Il Giudice, alle ore 11.15, autorizza i procuratori delle parti, che prestano il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, ad allontanarsi dall'aula d'udienza e si ritira in Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 17.30, all'esito della Camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 17.50.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 28 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2454/2021 promossa da:
C.F. , in proprio e nella qualità di amministratore Parte_1 C.F._1 unico della P. IV , rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Cabriolu, CP_4 P.IVA_1
C.F. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari (CA), C.F._2 via Ancona 3, giusta procura posta in calce al presente atto con foglio separato,
Opponenti contro
(già Controparte_5 Controparte_6
), in persona del Direttore dott.ssa nella sua qualità di
[...] Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di in Via Pirastu n.2, CP_1
Amministrazione opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8 aprile 2021, in proprio nonché in qualità di legale Parte_1
rappresentante ed amministratore unico della ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n n. 150, prot. n. 10147 del 04.03.2021, con la quale l' di Controparte_6
ingiungeva al predetto e alla società quale obbligato in solido ai sensi Controparte_5 Parte_1
dell'art. 6, L. nr. 689/81 del sig. il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
6.477,20 (comprensiva di euro 37,20 per spese postali) quale sanzione amministrativa per la violazione di seguito riportata:
pagina 2 di 13 “
1. All'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. nr. 510/96 – Comunicazione preventiva di
assunzione (NO Riqualificazione) - In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro
privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei
settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o
più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno
successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione
preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del
prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento
e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei
assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di
cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese
precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al
comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo
restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante
comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità
pagina 3 di 13 del lavoratore e 3 del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e
l'inquadramento contrattuale.
Poiché: ha effettuato oltre i termini di legge la comunicazione di assunzione dal 22.04.2018 al
30.04.2018 relativa alla lavoratrice (n. il 14.01.1997), infatti tale Parte_2 CP_5
comunicazione è stata effettuata in data 02.05.2018.
2. All'art. 29, 1° c. e art. 18 c. 5 bis, D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 1, 1° c., D.
Lgs. n. 8/2016 – Interposizione illecita da pseudo-appalto – Appaltante – Regime ordinario: Ai fini
dell'applicazione delle norme contenute nel titolo III del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. Nei casi di
appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, 1° c., l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs. n. 8/2016 con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La suddetta sanzione, in ogni
caso, non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
Poiché: ha posto in essere un appalto privo di requisiti, come meglio specificato negli esiti del
verbale unico, in qualità di utilizzatore della prestazione lavorativa resa dalla Sig.ra Per_1
(n. il 21.05.1970), dal 06.05.2018 al 04.11.2018 per un totale di nr. 126
[...] Per_2
giornate.)”
********
L'opponente ha contestato, sotto svariati profili, la legittimità e la fondatezza della violazione ascrittagli.
pagina 4 di 13 Ha innanzitutto eccepito la illegittimità e la decadenza dell'ordinanza-ingiunzione opposta per la violazione dei principi di cui all'art. 14 L. 689/81, per avere l'Amministrazione opposta notificato la violazione oltre i termini previsti dalla citata norma.
Ha poi eccepito l'insufficienza della motivazione e dell'indicazione delle fonti di prova del provvedimento opposto, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nel merito, ha contestato la sussistenza della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta,
deducendo innanzitutto che il contratto di appalto stipulato tra le parti dovrebbe ritenersi regolare,
essendo stato oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente bilaterale a cui le parti sono ricorse,
visto anche il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione opposta - che ha ritenuto la commissione di certificazione priva dei requisiti di legge - della procedura necessaria per contestare un contratto certificato con le conseguenti preclusioni tipiche dell'atto certificativo.
L'opponente ha poi affermato la genuinità del contratto di appalto sostenendo che nel corso dell'esecuzione del contratto stesso né l'odierno ricorrente , né alcun suo preposto e/o Parte_3
subordinato, avrebbero mai espletato poteri di gestione, controllo o disciplinari nei confronti dell'attività posta in essere dalla lavoratrice ispezionata, né la stessa sarebbe mai stata soggetta ad alcun procedimento disciplinare da parte del legale rappresentante della società committente;
non avrebbe mai rendicontato allo stesso eventuali assenze per malattia o per altre ragioni.
L'opponente ha infine contestato la violazione, da parte degli ispettori verbalizzanti, dell'art. 12 del codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, sostenendo che le dichiarazioni dei lavoratori dovrebbero essere acquisite durante il primo accesso nei luoghi di lavoro ed affermando che
“tale imprecisione” avrebbe posto i lavoratori in una condizione di soggezione;
ha chiesto, pertanto,
che le dichiarazioni acquisite dopo il primo accesso non vengano utilizzate a fini decisori in quanto non genuine.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha concluso nei seguenti termini:
pagina 5 di 13 “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge
n. 689/1981 e la conseguente annullabilità del Verbale Unico per intervenuta decadenza ed estinzione
della violazione amministrativa che ne è oggetto, stante la tardività della relativa contestazione al
ricorrente e, per l'effetto, annullare la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021,
notificata al sig. in data 10.03.2021, di euro 6.477,20. Parte_1
In via principale:
- accertare e dichiarare l'annullabilità del Verbale Unico per manifesta violazione degli artt. n. 75, 79,
Par 80 e 84 del d.lgs. n. 276/2003 nonché della circolare n. 9 del 1.06.2018 e, per l'effetto, annullare la
successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al sig. in Parte_1
data 10.03.2021, di euro 6.477,20;
- accertare e dichiarare l'erroneità delle conseguenze giuridiche alle quali sono pervenuti gli Ispettori
e, per l'effetto, annullare la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al
sig. in data 10.03.2021, di euro 6.477,20; Parte_1
- accertare e dichiarare l'annullabilità del Verbale Unico per insufficiente motivazione e insufficiente
indicazione delle fonti di prova, carenze tali da compromettere la possibilità di piena difesa e, per
l'effetto, annullare la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al sig.
in data 10.03.2021, di euro 6.477,20; Parte_1
- accertare e dichiarare l'annullabilità del Verbale Unico per manifesta violazione del “codice di
comportamento ad uso degli ispettori del lavoro” di cui al D. Lgs. n. 124/2004 e, per l'effetto, annullare
la successiva Ordinanza Ingiunzione n. 150/150 bis del 4.03.2021, notificata al sig. in Parte_1
data 10.03.2021, di euro 6.477,20. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali e
accessori come per legge.;”
L' (ora Controparte_8 Controparte_9
) ha resistito all'avversa opposizione contestandone il fondamento e chiedendone il
[...]
rigetto.
pagina 6 di 13 ***
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, all'odierna udienza è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è infondata.
Infondata è, anzitutto, l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L.
689/81.
Il disposto dell'articolo 14, comma 2, della legge 689 del 1981 prevede il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione che, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, decorre dal momento in cui l'autorità amministrativa competente abbia completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (cfr.
per tutte Cass. 17 marzo 1995 n. 3093).
Dagli atti di causa, poi, risulta che: gli accertamenti ispettivi hanno avuto inizio in data 11.05.2018 nei confronti della società a cui è seguita una richiesta di esibizione di documenti formulata CP_4
anche nei confronti della società M&G concernenti la lavoratrice trovata Controparte_10
durante l'accesso ispettivo, in quanto risultata dipendente di tale ultima società.
Gli accertamenti sono proseguiti con l'acquisizione, nelle date del 14.06.2018 (cfr. doc. 9) e
02.07.2018 (cfr. doc. 10), della documentazione richiesta alla e con l'acquisizione, nelle CP_4
date del 07.06.2018 (cfr. doc. 8) e 09.07.2018 (cfr. doc. 11), della documentazione richiesta alla società
Controparte_11
Nelle date del 14.09.2018 e 08.11.2018 venivano acquisite le dichiarazioni dei dipendenti della CP_4
(cfr. doc. 23, 24) che non erano stati trovati sul posto di lavoro il giorno dell'accesso ispettivo. In
[...]
data 10.09.2018 veniva richiesto all'INPS la verifica della posizione contributiva della GN Per_1
relativamente al mese di maggio del 2018 (cfr. doc. 12).
In data 17.01.2019 veniva trasmesso alla società il verbale interlocutorio Controparte_11
degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, con cui si richiedeva ulteriore documentazione in relazione al rapporto di lavoro con la GN non risultando alcun Persona_1
pagina 7 di 13 imponibile contributivo a favore della stessa. Nello specifico si richiedeva l'esibizione del libro unico del lavoro da giugno a novembre 2018, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni nel suddetto periodo, gli estratti relativamente a tutto il periodo di lavoro prestato CP_12
dalla lavoratrice presso la sede operativa della società (cfr. doc. 13). CP_4
Gli accertamenti sono proseguiti con l'acquisizione, in data 21.01.2019 di un'ulteriore dichiarazione
Part testimoniale (cfr. doc. 25) e con l'esame della documentazione inoltrata all' di Controparte_3
dalla società n data 28.01.2019 (cfr. doc. 14). Controparte_11
A fronte di tali non contestabili emergenze documentali la notificazione degli illeciti eseguita in data 12
aprile 2019, deve ritenersi avvenuta nel rispetto del termine di giorni 90 dalla data di completamento delle indagini sancito dall'articolo 14 della legge 689 del 1981.
Infondata è, poi, l'eccezione con la quale l'opponente ha dedotto l'assenza di motivazione negli atti di accertamento e nei provvedimenti impugnati.
In base ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale deve, al riguardo, rilevarsi che non è
richiesto che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione – il cui obbligo ben può essere assolto attraverso una motivazione “per relationem” che indichi in modo specifico, come avvenuto nel caso di specie, la normativa violata, la condotta contestata e gli estremi del verbale di accertamento di illecito –
esponga anche l'iter giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio opposizione (cfr. per tutte Cass. sez. lav. n. 5425 del
1997).
Iter che, poi, è stato esposto in modo analitico e dettagliato dall'Amministrazione opposta con la comparsa di costituzione e la documentazione ad essa allegata, in guisa tale da consentire all'opponente
– che già avevano ricevuto la notificazione del verbale di accertamento e di seguito dell'ordinanza ingiunzione – un'adeguata e compiuta difesa.
Nel merito, l'oggetto del presente giudizio attiene alla dedotta violazione ad opera dell'opponente: 1)
della normativa relativa alla comunicazione preventiva di assunzione (art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-
ter, D.L. nr. 510/96) – per avere l'odierno opponente effettuato la comunicazione di assunzione della lavoratrice oltre i termini di legge: la comunicazione di assunzione è stata effettuata il Parte_2
pagina 8 di 13 02.05.2018 sebbene l'inizio della prestazione lavorativa fosse il 22.04.2018 (cfr. doc.29); 2)
Interposizione illecita da pseudo appalto (art. 29, 1° c. e art. 18 c. 5 bis, D. Lgs. n. 276/2003, così
come modificato dall'art. 1, 1° c., D. Lgs. n. 8/2016), in qualità di utilizzatore della prestazione lavorativa resa dalla sig.ra che ha riguardato il periodo dal 06.05.2018 al 04.11.2018. Persona_1
In ordine alla violazione di cui al punto 1. dell'ordinanza-ingiunzione opposta, nel merito non vi è stata opposizione.
Conseguentemente la predetta violazione deve ritenersi come ammessa poiché non contestata.
Quanto alla violazione di cui al punto 2. del provvedimento oggetto di opposizione, occorre innanzitutto rilevare come, nel caso di specie, non ricorra la contestata violazione da parte dell'Amministrazione opposta della procedura di cui all'art. 80 del D.lgs n° 276/2003, per la contestazione degli effetti della qualificazione del contratto.
Ciò in quanto l' di ha correttamente ritenuto la Controparte_1 Controparte_3
commissione di certificazione priva dei requisiti di legge, con conseguente inefficacia della qualificazione del contratto.
Al riguardo il d.lgs n.276/2003, all'art. 2, comma 1, statuisce che: “Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (…) lett. h) "enti bilaterali":
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la
determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di
lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul
lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento”.
Nel caso di specie, l'Amministrazione opposta ha osservato che l'ente bilaterale ENBLI di Roma,
pagina 9 di 13 presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di appalto stipulato in data 05.05.2018 tra la società quale committente, e la CP_4
società quale appaltatrice, non è stato costituito su iniziativa di una o Controparte_11
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Sul punto non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente, né sono emersi elementi di prova in contrario.
L'opponente, nelle memorie conclusive depositate in atti, si è limitato ad invocare l'assenza di ogni profilo di colpa, osservando che tale interpretazione sarebbe stata fornita dall' Controparte_6
con una nota del 2019, ossia successiva alla stipula del contratto di appalto avvenuta in data
05/05/2018.
Tuttavia - a parte il rilievo che la sopra citata disposizione di legge appare chiara e non bisognosa di alcuna specifica interpretazione -, si osserva che la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
richiamata dall'Amministrazione opposta, la n.4 del 2018 del 12/02/2018, è in realtà antecedente alla stipula del contratto di appalto in questione.
È poi emerso dalle risultanze processuali, sia documentali che testimoniali, che il contratto formalizzato in data 05/05/2018 tra la società quale committente, e la società CP_4 [...]
quale appaltatrice avente ad oggetto “servizio al banco” presso la gelateria Controparte_11
gestita dalla società committente non corrisponde ad un appalto genuino, ma configura CP_4
una mera somministrazione di personale.
Al riguardo, l'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003 dispone che: “Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Dalle risultanze probatorie è emersa l'insussistenza, nella fattispecie concreta, dei tratti distintivi che connotano il contratto di appalto e che valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale,
pagina 10 di 13 quali lo la tipologia dell'attività richiesta (consistente, nel caso di specie, nella mera prestazione lavorativa come banconiera della GN ), il potere direttivo sui lavoratori impiegati Persona_1
dalla stessa, l'organizzazione dei mezzi e il rischio di impresa.
Risulta, invece, provata la sussistenza degli indici sintomatici di un appalto non genuino, dissimulante una somministrazione di personale, quali:
1) l'inserimento del personale dell'appaltatore, in questo caso della GN , nel ciclo produttivo Per_1
del committente;
2) lo svolgimento di mansioni tipiche dell'organizzazione imprenditoriale del committente, nel caso di specie attività di banconiera della GN presso la gelateria del committente;
Per_1
3) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
4) l'organizzazione da parte del committente dell'attività della dipendente dell'appaltatore, risultando il rapporto di lavoro della dipendente essere stato gestito direttamente dalla Persona_1 CP_13
per il tramite dell'amministratore unico signor , il quale ha disposto delle prestazioni Parte_1
della lavoratrice con le stesse modalità stabilite per gli altri lavoratori addetti alla medesima mansione.
Si tratta di parametri coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che, sul tema, ha più volte affermato che: “La valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità
dell'appalto, dell'assenza di una organizzazione di impresa' impiegata nello stesso e della riferibilità
alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla
appaltatrice si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n.
1369, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una
prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione
amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della
continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della
prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo nè una assunzione di rischio
economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr.
Cass. n. 1754 del 2021; Cass. n. 7820 del 2013; n. 6343 del 2013; n. 19920 del 2011, n. 7898 del 2011,
pagina 11 di 13 n. 11720 del 2009, n. 16788 del 2006).
Le prove testimoniali assunte (in particolare dei testi e ), infatti, hanno Testimone_1 Tes_2
accertato che;
1) svolgeva le stesse mansioni degli altri dipendenti della ossia Persona_1 CP_4
servire i gelati ai clienti;
2) seguiva i turni di lavoro a seconda delle esigenze del datore di lavoro e quindi della;
Parte_5
3) le direttive sul lavoro da svolgere venivano date a tutti gli addetti al banco dal titolare Parte_1
ed era lui a organizzare i turni di lavoro e a stabilire gli orari di lavoro di tutti i
[...]
lavoratori, compresa;
Persona_1
4) al pari degli altri lavoratori della società committente, utilizzava Persona_1
esclusivamente l'attrezzatura di quest'ultima.
Occorre infine osservare che le discordanze testimoniali rese dalla GN in sede Persona_1
ispettiva e poi in sede processuale sono irrilevanti poiché non vanno ad inficiare le risultanze istruttorie nel loro complesso, dovendo ritenersi maggiormente credibili ed attendibili le coerenti dichiarazioni rese sia in sede ispettiva che in sede processuale dai testi e . Testimone_1 Tes_2
Peraltro, la stessa in sede ispettiva, in data 11.05.2018, ha dichiarato: “Lavoro alle Persona_1
dipendenze della con sede in via Milano che è un'agenzia Controparte_11 CP_1
interinale. Ho firmato il contratto di lavoro che è a tempo determinato fino a novembre 2018, è un
contratto di lavoro part time. Ho iniziato a lavorare presso questa gelateria sita in Villasimius, via
Umberto I n. 60 dal 06.05.2018 o dal 07.05.2018 non ricordo esattamente, 2/3 ore al giorno […].” ,
Da tali dichiarazioni si evince come la stessa fosse convinta di lavorare per “un'agenzia Per_1
interinale” e che, quindi, si trattasse di una somministrazione di lavoro e non di un appalto di servizi.
Altro indizio è dato dalla durata del rapporto di lavoro intercorso tra la e la Per_1 Controparte_11
che è risultato corrispondente con la durata della prestazione lavorativa presso la gelateria della
[...]
Pt_1
Alla stregua delle osservazioni che precedono, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione su indicata deve essere rigettata.
pagina 12 di 13 Le spese processuali – che si liquidano come da dispositivo - seguono la soccombenza.
Sul punto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 149, dopo avere istituito l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro (art. 1) e averne disciplinato le funzioni (art. 2), all'art. 9, comma 2, testualmente dispone “ ...
In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_1
onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione proposta in data 8 aprile 2021 da in proprio ed in qualità Parte_1
di amministratore unico della avverso le ordinanze-ingiunzione opposte;
CP_4
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'
[...]
, che liquida in complessivi euro 2.232,00 per competenze. Controparte_14
Cagliari, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 13 di 13