Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15855/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. FERRARI ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 10.9.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ercolano.
2. Confermare che la casa coniugale sita in Orzinuovi (BS) viale Europa n.
30/A, di proprietà della SInora , unitamente ai mobili ed arredi ivi esistenti, rimane alla Pt_1
stessa assegnata;
il SI. ha già provveduto a prelevare i propri beni personali Parte_2
ed a trasferire la residenza in altra abitazione.
3. Dare atto che a definizione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti hanno concordato che la SI.ra corrisponde al SI. Parte_1
1
✓ €.15.000,00 entro
10 giorni dal deposito del provvedimento di omologa della separazione consensuale;
✓ €.10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio. Con il ricevimento dell'integrale importo di €.45.000,00 il SI. dichiara che ogni questione Parte_2
economica tra i coniugi è stata interamente definita e di non aver null'altro a pretendere dalla SI.ra per nessun titolo o ragione. Dare, altresì, atto che i sopradetti accordi economici, Pt_1
indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione personale dei coniugi e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune.
4. Confermare che l'autovettura Fiat Punto targata BT092NA di proprietà della SI.ra , e da ella pagata, rimane nella disponibilità esclusiva di Pt_1 quest'ultima.
5. Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, nessun concorso al mantenimento reciproco sarà dovuto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 13.03.2000, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Ercolano (NA) (atto n. 15, parte I, anno 2000) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 4/7/2003), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Le parti risultano separate dal 18.4.2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza,
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
2 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 16.1.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3