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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 597/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
con sede sociale in Torino, P.zza San Carlo 156 - Numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale , in persona P.IVA_1 della dr.ssa , in forza della procura conferitale con atto del 14 aprile 2021 a CP_2 rogito Notaio dott.ssa di Milano, Rep. nr. 6745, Racc. nr. Persona_1
4737, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 15 aprile 2021 al nr. 36535 serie 1T, dal Dott a ciò facoltizzato in forza di procura dott.ssa Persona_2 [...] di Milano, Rep. nr. 6744, Racc. nr. 4736 del 14 aprile 2021, atto Persona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 15 aprile 2021 al nr. 36534 serie 1T, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso lo studio dell'avv. Domenico Iodice (CF ) che la rappresenta e difende in forza di procura allegata C.F._1 alla busta contenente l'atto di appello e inviata telematicamente (art. 83, III comma, c.p.c.) e che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di PEC
Email_1
PARTE APPELLANTE E APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
contro
:
( , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante sig. , con sede legale a Montemurlo (PO), alla Via Bramante, CP_4
13, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Lucio Russo ( ) del Foro di Benevento, presso il quale dichiara di voler ricevere le C.F._2
1 comunicazioni e notificazioni al fax 0824.313504 e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
PARTE APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1306/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2022 e pubblicata il 25 marzo 2022 (iscritta al Repert. n. 3193/2022 del 25/03/2022) nella causa pendente tra le parti e iscritta in primo grado al n. r.g. 27917/19.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, In via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.1306/2022 del 25/03/2022, respingere le domande proposte da Controparte_3
e, in conseguenza, mandare integralmente assolta da
[...] Controparte_1 ogni domanda;
IN VIA SUBORDINATA In via subordinata preliminare: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.1306/2022, nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, confermare l'intervenuta prescrizione di parte delle domande, individuando il termine di decorrenza della prescrizione nell'8 novembre 2009 (dieci anni prima dell'atto di citazione dell'8 novembre 2019) o al più nel 5 ottobre 2008, per i motivi di cui in narrativa ed in conseguenza ridurre l'importo considerato ripetibile;
In via di ulteriore subordine: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.1306/2022, nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, ridurre l'importo considerato ripetibile non ritenendo ripetibili gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese;
in via istruttoria: ammettersi nuova CTU, per rideterminare quali siano effettivamente gli importi ripetibili da parte attrice, secondo i criteri illustrati in atto e dunque con eventuale diversa decorrenza del termine di prescrizione e con eventuale ripetibilità dei soli interessi capitalizzati. Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% T.F. e IVA e CPA, come per legge”.
Per l'appellata : Controparte_5
“piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, (i) in rigetto dell'appello principale e (ii) in accoglimento del proposto appello incidentale, in riforma dell'appellata Sentenza, così provvedere e statuire:
1) respingere, siccome inammissibile, oltre che infondata e in fatto e in diritto, l'avversa richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione dell'appellata Sentenza n. 1306/22 del Tribunale di Torino;
2) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;
3) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla
, siccome infondato in fatto e in diritto;
CP_1
2 4) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla accertare e Controparte_3 dichiarare l'avvenuta dimostrazione da parte della dei fatti costitutivi della proposta CP_3 domanda giudiziale, la nullità (parziale ed assoluta) dei contratti relativi ai rapporti bancari per cui è causa per il difetto della forma scritta imposta dagli artt. 1284 e cc e 117 Tub, specie riguardo alle clausole economiche ultra legali e confermare la Sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della alla ripetizione, ai sensi dell'artt. CP_3
2033 cc, delle somme indebitamente addebitate sui c/c per le predette causali e regolarmente pagate dall'attrice e la condanna della al pagamento della CP_6 somma di €. 110.363,00, oltre interessi di legge;
5) condannare la banca opposta/appellata al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2019, la società Controparte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la
[...] Controparte_1
esponendo di aver intrattenuto con detto istituto bancario, succeduto a
[...] [...]
, due rapporti di conto corrente con Controparte_7 apertura di credito: il primo, n. 0215/85130116, attivo quantomeno dal 31 dicembre 1996 al 10 novembre 2009, chiuso con saldo zero;
il secondo, n. 1000/12656, attivo quantomeno dal 31 dicembre 1996 al 27 settembre 2018. Il lamentava che la avesse illegittimamente gestito tali conti, in Controparte_3 CP_6 particolare applicando tassi di interesse debitori in misura ultralegale, commissioni di massimo scoperto (CMS) mai pattuite e capitalizzando trimestralmente gli interessi (anatocismo), con il risultato di addebitare tassi oltre la soglia di usura, nonché valute fittizie e spese illegittime. Di conseguenza, il chiedeva al Tribunale di Controparte_3 accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente riguardo alle clausole economiche, per difetto dei requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge. Chiedeva altresì che, ricalcolato il saldo reale, la fosse condannata alla restituzione di euro 169.281,40, o della maggiore o minore CP_6 somma che sarebbe emersa dall'istruttoria, oltre interessi moratori. si costituiva in giudizio il 28 gennaio 2020, contestando le pretese Controparte_1 avversarie. La eccepiva che le domande avversarie si fondavano su pretese nullità CP_6 di clausole contenute in contratti che l'attrice non aveva nemmeno prodotto in giudizio. Inoltre, la sollevava l'eccezione di prescrizione del preteso diritto alla rettifica del CP_6 saldo per tutti i pagamenti effettuati da in data anteriore all'8 novembre Controparte_3
2009 (oltre il decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione), chiedendo, in definitiva, il rigetto di tutte le domande attoree. Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice Istruttore disponeva una CTU, affidando l'incarico al Dott. Il quesito peritale, successivamente precisato, Persona_3 prevedeva, tra l'altro, di accertare il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione, verificando l'esistenza di affidamenti di fatto sui conti e formulando calcoli alternativi anche senza considerare l'effetto della prescrizione. Il CTU depositava la propria relazione l'8 aprile 2021. Nelle sue conclusioni, il CTU rilevava che, per entrambi i conti, tutte le competenze addebitate prima dell'8 novembre 2009 risultavano prescritte, considerando sia il saldo banca sia il saldo 3 ricalcolato. Il CTU accertava inoltre che gli interessi e le CMS applicati dalla sul CP_6 conto n. 0215/85130116 non eccedevano i tassi e le commissioni soglia. Per il conto n. 1000/12656, i tassi di interesse applicati non eccedevano le soglie, fatta eccezione per alcuni trimestri specifici (primo trimestre 2014, secondo trimestre 2014 e il primo trimestre 2015) in cui il superamento riguardava solo gli interessi scoperti di conto corrente e fatta eccezione per un altro periodo (dal quarto trimestre 2017 al terzo trimestre 2018) in cui, pur essendoci un superamento dei tassi soglia, lo stesso non aveva effetti pratici data l'operatività sostanzialmente inesistente.
solo in sede di comparsa conclusionale e per la prima volta nel giudizio, Controparte_3 evidenziava che il termine di decorrenza della prescrizione doveva essere individuato nel 24 giugno 2005, e non nell'8 novembre 2009, in ragione delle lettere raccomandate A/R di costituzione in mora e diffida ex art. 119 del Tub del 24 giugno 2015, interruttive della prescrizione, prodotte tempestivamente con l'atto di citazione (documenti 2 e 7) unitamente alle relative lettere di riscontro della banca (documenti 3 e 8).
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1306/2022 pubblicata il 25 marzo 2022, accoglieva parzialmente le domande del Controparte_3
In particolare, condannava a pagare a la Controparte_1 Controparte_3 somma di euro 110.363,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Respingeva le ulteriori domande attoree e compensava le spese processuali per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di con distrazione in favore del legale Controparte_1 di parte attrice, e poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti (due terzi a carico della banca e un terzo a carico del ). CP_3
Nella sua motivazione, il Tribunale stabiliva che la decorrenza della prescrizione andava individuata non dall'8 novembre 2009 a ritroso (periodo anteriore al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione), ma dal 24 giugno 2005 a ritroso, considerando gli atti di costituzione in mora del 24 giugno 2015 prodotti da CP_3 come idonei ad interrompere la prescrizione.
[...]
Il Giudice di primo grado riteneva ammissibili le contestazioni di alla Controparte_3
CTU, sebbene formulate per la prima volta in comparsa conclusionale, distinguendo tra censure procedurali e contestazioni "valutative" (di merito), essendo solo le prime soggette a preclusione. Ed infatti, in base all'art. 157 c.p.c., le contestazioni della regolarità formale o procedurale delle operazioni peritali o, più in generale, del sub- procedimento di CTU, devono essere sollevate dalla parte "a pena di decadenza" nella prima istanza o difesa successiva al momento in cui il vizio è venuto a conoscenza, o al deposito della relazione del CTU. Invece, le contestazioni di merito hanno natura di mere difese e non sono soggette a preclusioni. Il Tribunale rilevava, inoltre, che la CP_6 convenuta non aveva preso posizione né contestato i ricalcoli di parte attrice nella propria memoria di replica. Tuttavia, il Tribunale respingeva la domanda attorea di inesistenza e/o invalidità e nullità dei contratti di conto corrente, poiché riteneva che l'onere probatorio incombente su parte attrice (ex art. 2697 c.c.) richiedesse la produzione del contratto costitutivo del rapporto, che non aveva Controparte_3 prodotto. Il Tribunale argomentava che la non era tenuta a conservare la CP_6 documentazione bancaria oltre il termine decennale (ex art. 119, comma 4 TUB), e che la richiesta di documentazione da parte dell'attrice nel 2018 per contratti risalenti al 1996 si poneva al di fuori di tale limite temporale.
4 Avverso tale sentenza, proponeva appello principale con atto di Controparte_1 citazione del 27 aprile 2022. La appellante articolava la propria impugnazione su CP_6 tre motivi:
1. primo motivo: la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto del a ripetere somme addebitate in modo asseritamente illegittimo sul conto CP_3 corrente, pur respingendo la domanda di nullità del contratto di conto corrente e delle sue clausole. La sosteneva che, non essendo stata provata la nullità delle clausole CP_6 contrattuali (per le quali era necessaria la produzione dei contratti), nessun addebito, eccetto l'anatocismo, avrebbe dovuto essere considerato indebito.
2. Secondo motivo: la sentenza avrebbe disatteso il calcolo proposto dalla CTU sulla base di un'eccezione sollevata tardivamente da parte attrice. evidenziava Controparte_1 che il non aveva evidenziato l'erroneo decorso della prescrizione durante Controparte_3 le operazioni peritali né all'udienza di esame della CTU ed era decaduto dal modificare l'eccezione. La riteneva che il ricalcolo di euro 110.363,00 recepito dal Tribunale CP_6 fosse frutto di un conteggio unilaterale di parte attrice, e che il Giudice di primo grado avesse erroneamente recepito tale calcolo senza contraddittorio.
3. Terzo motivo: la sentenza avrebbe individuato erroneamente il termine di decorrenza della prescrizione nella data del 24 giugno 2015. La BA eccepiva che le lettere del 24 giugno 2015, asserite come interruttive della prescrizione, fossero state inviate da una terza società ( senza prova di un mandato o di ricezione Controparte_8 effettiva da parte della rendendole irrilevanti. La suggeriva che, al più, il CP_6 CP_6 termine di decorrenza della prescrizione potesse essere spostato al 5 ottobre 2008, data di una comunicazione successiva inviata direttamente da Controparte_3
La società si costituiva in appello il 15 giugno 2022, Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello della per violazione dell'art. 342 c.p.c. In CP_6 via subordinata, chiedeva il rigetto dell'appello avversario e proponeva a sua volta appello incidentale. Con l'appello incidentale, chiedeva alla Corte d'Appello di Controparte_3 dichiarare la nullità (parziale ed assoluta) dei contratti relativi ai rapporti bancari per difetto della forma scritta imposta dagli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, specie riguardo alle clausole economiche ultralegali, e di confermare la sentenza appellata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla ripetizione di euro 110.363,00. sosteneva Controparte_3 che il Tribunale avesse erroneamente omesso di dichiarare la nullità dei contratti, nonostante avesse riconosciuto l'illegittimità degli addebiti. Rimarcava di avere pienamente assolto all'onere della prova dell'inesistenza dei contratti, che infatti la CP_6 non aveva prodotto nonostante le richieste. L'appellata argomentava, inoltre, che l'obbligo della di conservare i contratti non si esaurisce dopo dieci anni dalla CP_6 stipula, ma perdura per un decennio dalla chiusura dei conti.
In via preliminare e cautelare, presentava ricorso per la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello, con ordinanza del 21 giugno 2022, rilevando la non manifesta infondatezza dell'impugnazione e la sussistenza del periculum in mora, accoglieva l'istanza e sospendeva l'esecutività della sentenza di primo grado.
Successivamente, la Corte, ritenendo necessario un supplemento istruttorio, con ordinanza del 16 ottobre 2024, disponeva un'integrazione della CTU contabile già svolta
5 in primo grado, affidando nuovamente l'incarico al Dott. , già nominato dal Persona_3
Tribunale. Il quesito integrativo richiedeva al CTU di ricalcolare il saldo dei conti correnti, eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo d'indagine (salvo diversa pattuizione posteriore al 9 febbraio 2000 approvata dal cliente), di considerare come dovuti (e quindi “intangibili”) gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, spese, oneri e CMS, e di effettuare il calcolo tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione del 24 giugno 2015 prodotti da e riscontrati Controparte_3 dalla Inoltre, il quesito specificava i criteri per l'individuazione delle rimesse CP_6 solutorie e ripristinatorie, in conformità con l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010.
Il CTU in appello, Dott. depositava la relazione integrativa il 28 marzo Persona_3
2025. Il Consulente, conformemente al quesito, eliminava ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo d'indagine. Le risultanze del supplemento di CTU indicavano un effetto anatocistico illegittimamente generatosi per euro 5.126,22 sul conto corrente n. 0215/85130116 (periodo 01/04/2005 – 10/11/2009) e per euro 33.999,77 sul conto corrente n. 1000/12656 (periodo 01/04/2005 – 27/09/2018).
Le parti precisavano le conclusioni il 27 maggio 2025 come indicato in epigrafe. La causa giunge ora a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà, mentre va respinto l'appello incidentale. Si tratta, nella specie, di due conti correnti intestati al e acceso presso la Controparte_3 banca appellante. Il conto n. 0215/85130116 è stato estinto in data 10 novembre 2009 con saldo zero e il conto n. 1000/12656 è stato estinto in data 27 settembre 2018 con saldo zero. Essendo entrambi i rapporti cessati e chiusi prima dell'instaurazione della causa (atto di citazione in primo grado notificato l'8 novembre 2019), il ha CP_3 potuto avanzare la domanda per la rideterminazione del saldo e per la conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente versate (salvi gli effetti della prescrizione).
1. Primo motivo d'appello (erroneo riconoscimento del diritto del correntista a ripetere interessi ultralegali, CMS, spese, pur essendo correttamente stata rigettata la domanda di nullità del contratto) e unico motivo di appello incidentale (erronea omessa dichiarazione di nullità parziale/assoluta dei contratti per difetto di forma scritta ex Art. 1284 c.c. e 117 TUB pur essendo correttamente stato affermato il diritto del correntista a ripetere interessi ultralegali, CMS e spese).
Il primo motivo d'appello e l'unico motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente perché hanno contenuto speculare. Si tratta di stabilire se possa o non possa ritenersi l'invalidità dei due contratti di cui trattasi e quali conseguenze debbano derivare dalla decisione sul punto. Da un lato, infatti, la banca appellante lamenta l'errore del Tribunale che, pur avendo (giustamente, secondo l'appellante) respinto la domanda di nullità o inesistenza dei 6 contratti di conto corrente a fronte della mancata produzione di tali contratti da parte di ha poi (incoerentemente, secondo l'appellante) disposto la restituzione di Controparte_3 interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (CMS) e spese che invece dovevano rimanere intangibili. D'altro canto, il , appellante incidentale, chiede la CP_3 riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità dei contratti, pur avendo (giustamente, secondo il ) riconosciuto il diritto del correntista alla CP_3 ripetizione.
La Corte ritiene di accogliere il primo motivo di appello e di respingere l'appello incidentale.
In sintesi, la giustifica la mancata produzione dei contratti anteriori al 2008/2009 CP_6
(id est, quelli più risalenti) con la scadenza del termine di conservazione decennale ex art. 119 TUB, mentre il deduce che la vera ragione è l'inesistenza dei contratti in CP_3 forma scritta o la mancanza di pattuizioni valide. La controversia sul punto va risolta sulla base dei principii consolidati in materia di onere della prova. La Suprema Corte ha stabilito che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 33009/2019; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., sez. 1, ord. n. 31187/2018; vedasi anche Cass.civ., sez. 1, ord. n. 6480/2021, in motivazione, secondo cui se … gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti). Il principio sopra richiamato è estendibile, per identità di ratio, anche alla domanda di accertamento e rideterminazione del saldo (cfr., in proposito, Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2769/2019). A questo punto, il cliente può bensì richiedere alla banca la produzione della documentazione contrattuale non in suo possesso, ex art. 119 tub, ma la banca non è tenuta alla conservazione e produzione della documentazione anteriore di oltre un decennio rispetto al momento della richiesta. Ai sensi dei principii generali in tema di onere della prova e di rideterminazione del saldo, il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha quindi l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole. L'unica eccezione a questo onere riguarda l'anatocismo, poiché le clausole prevedenti l'anatocismo, se stipulate anteriormente al 30 giugno 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000), sono da considerarsi sempre nulle in quanto basate su un uso negoziale, non normativo. Se relative al periodo successivo al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2013, la validità dipende dal rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera stessa (medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, approvazione scritta per le clausole peggiorative post- 7 CICR in contratto ante 2000). Se le clausole sono stipulate a partire dal 1° gennaio 2014, per effetto della modifica dell'Art. 120 TUB (ad opera della L. 147/2013 e successive modifiche del 2016 e Delibera CICR del 3 agosto 2016), l'anatocismo è tout court vietato, salvo che il correntista abbia autorizzato l'addebito. Nel caso dei conti correnti del i rapporti risalivano almeno al 31 Controparte_3 dicembre 1996, rientrando quindi nel regime di nullità per il periodo antecedente al 30 giugno 2000. Per il periodo successivo al 30 giugno 2000 e fino alla chiusura dei rapporti (2009 e 2018), non risulta prodotto agli atti un nuovo contratto o una nuova pattuizione successiva alla Delibera CICR del 9/02/2000 che prevedesse la pari periodicità nella chiusura e addebito/accredito degli interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. Di conseguenza, è stato necessario disporre l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo oggetto d'indagine (a prescindere dalla prescrizione).
In sintesi, stante la mancata produzione in giudizio dei contratti, addebitabile al correntista, non può essere provata, contro la banca, la nullità delle pattuizioni relative a interessi ultralegali, CMS, oneri e spese. I relativi addebiti a carico del correntista vanno quindi confermati. In assenza di una nuova pattuizione sull'anatocismo, approvata specificamente per iscritto, dopo la Delibera CICR del 9/02/2000, ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori va eliminata (anche per il periodo antecedente alla delibera CICR citata, e quindi per tutto il periodo oggetto d'indagine). Correttamente, dunque, nei conteggi effettuati dal CTU su incarico della Corte, sono stati ritenuti come dovuti dal correntista, e quindi intangibili, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, spese, oneri, e CMS, mentre è stata eliminata del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori. In altri termini, mentre il rigetto, da parte del Tribunale, della declaratoria di invalidità contrattuale è corretto e va confermato, così rigettandosi l'appello incidentale proposto dal la pronuncia di condanna della banca alla restituzione di somme Controparte_3 relative a interessi ultralegali, CMS, oneri e spese deve essere riformata in accoglimento del primo motivo di appello, dovendosi limitare il diritto del correntista alla ripetizione (previo ricalcolo del saldo) delle somme versate a titolo anatocistico.
Il secondo e il terzo motivo d'appello vengono trattati in ordine invertito per ragioni logiche.
2. Terzo motivo d'appello: erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (24/6/2005 a ritroso) L'appellante contesta la statuizione del Tribunale che ha individuato al 24 giugno 2005 la data di decorrenza, a ritroso, del periodo prescritto (decennio antecedente l'atto interruttivo del 24 giugno 2015). La BA ha eccepito che le lettere di diffida del 24/6/2015 non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione poiché inviate da una terza società ( senza prova di mandato e che l'atto interruttivo valido, se Controparte_8 esistente, sarebbe solo la PEC inviata da il 5 ottobre 2018. Controparte_3
La Corte rileva che deve confermarsi la decorrenza della prescrizione a partire dal 24/6/2005 a ritroso, come già anticipato in sede istruttoria con l'ordinanza del 16 ottobre 2024, che ha fornito i criteri vincolanti per la CTU in appello. 8 Per quanto riguarda l'idoneità delle lettere del 24/6/2015 a interrompere la prescrizione, si osserva quanto segue. L'atto di costituzione in mora, finalizzato all'interruzione della prescrizione, è un atto libero nella forma e non negoziale. La circostanza che la costituzione in mora provenga da un soggetto che agisce nella dichiarata qualità di rappresentante del titolare del diritto ( per non ne inficia l'idoneità interruttiva, anche se il Controparte_8 Controparte_3 potere non è stato conferito con particolari formalità, la prova del mandato potendo essere fornita anche con presunzioni. La (incontestatamente tempestiva) produzione in giudizio da parte di di tali lettere (docc. 2 e 7 attorei) e la presenza di Controparte_3 lettere di riscontro da parte della BA (docc. 3 e 8 attorei) confermano la volontà del correntista di interrompere la prescrizione e l'avvenuta presa d'atto da parte della banca. Il termine di decorrenza, a ritroso, della prescrizione è stato pertanto correttamente individuato dal Tribunale al 24 giugno 2005 (decennio antecedente l'atto interruttivo del 24 giugno 2015). Ne consegue che tale motivo di appello è respinto.
3. Secondo motivo d'appello: errore del Tribunale nell'adottare il ricalcolo di € 110.363,00 proposto tardivamente da parte attrice in comparsa conclusionale. L'appellante contesta l'adozione da parte del Tribunale del ricalcolo di € 110.363,00, operato unilateralmente da in comparsa conclusionale sulla base della Controparte_3 data di prescrizione del 24/6/2005. Sebbene, come detto poc'anzi, la decorrenza della prescrizione sia stata correttamente stabilita in primo grado, l'accoglimento del primo motivo di appello (limitazione del diritto del correntista alla ripetizione del solo anatocismo) comporta che la quantificazione del credito debba basarsi sul solo anatocismo, come calcolato dal CTU. Il motivo di appello è pertanto accolto limitatamente alla riduzione della quantificazione della condanna restitutoria nei termini qui di seguito indicati.
Rideterminazione del saldo
In parziale accoglimento dell'appello principale di la condanna Controparte_1 alla restituzione a favore del correntista deve essere limitata al solo anatocismo indebitamente applicato nel periodo non coperto da prescrizione (a partire dal 24 giugno 2005), come risultante dalla CTU integrativa. La CTU in appello, nella verifica della prescrizione effettuata sul saldo rettificato con espunzione dell'anatocismo, ha acclarato che gli accrediti effettuati entro il 24 giugno 2005 avevano tutti natura solutoria. Ha quindi calcolato che l'anatocismo illegittimamente generatosi nel periodo non prescritto è complessivamente pari ad € 5.126,22 per il conto corrente n. 0215/85130116 (acceso quantomeno dal 1996 ed estinto il 10 novembre 2009) e ad € 33.999,77 per il conto corrente n. 1000/12656 (acceso quantomeno dal 1996 ed estinto il 27 settembre 2018). L'importo totale dovuto da a Controparte_1 Controparte_3
a titolo di ripetizione di indebito è quindi pari a € 39.125,99. In tal senso, la sentenza di primo grado n. 1306/2022 del Tribunale di Torino deve essere riformata.
Anche in punto spese, la sentenza del Tribunale (che ha effettuato una parziale compensazione tra le parti e stabilito lo scaglione di liquidazione sulla base del criterio del disputatum) va riformata per le ragioni qui di seguito indicate. 9 Il (che in primo grado aveva chiesto “condannarsi la convenuta CP_3 Controparte_9
alla restituzione in favore della società attrice, titolare del credito accertato della
[...] somma di €. 169.281,40 o di quella maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria”) è parte vittoriosa, nel senso indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061, secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19 luglio 2022, dep. 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293). I principii sopra illustrati comportano che le spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, vadano accollate per intero alla banca soccombente.
La natura della causa comporta che la liquidazione delle spese vada modulata in base alla regola (contenuta nell'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.), secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Al fine di liquidare gli onorari della parte vittoriosa, che andranno posti a carico della parte soccombente, la determinazione del valore della causa in base al decisum anziché in base al disputatum (decisum e disputatum comunque sempre riferiti alla domanda della parte vittoriosa) ha lo scopo di “calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante” (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293, cit.).
Tenuto quindi conto del valore del decisum di € 39.125,99, ciò che comporta l'applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, e dell'attività processuale in concreto svolta:
- le spese del primo grado si liquidano – sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – in complessivi euro 7.616,00 per onorari (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
- le spese del grado di appello si liquidano – sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 – in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
10 La banca odierna appellante, quale parte soccombente, è quindi tenuta a pagare a favore del le spese sopra indicate. CP_3
Su richiesta del , le spese di entrambi i gradi dovranno deve essere distratte a CP_3 favore del Difensore, Avvocato Russo, che si è dichiarato antistatario, sicché
[...]
va condannata al pagamento effettivo a favore di quest'ultimo. CP_1
Va confermata la decisione del Tribunale sulle spese di C.T.U. del primo grado, liquidate con decreto del 13 aprile 2021 in complessivi €. 6.138,56, oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, provvisoriamente poste a carico solidale delle due parti e definitivamente poste dalla sentenza qui appellata per due terzi a carico della banca e per un terzo a carico del Deve infatti rilevarsi come la C.T.U. sia stata esperita Controparte_3 nell'interesse di entrambe le parti ed abbia comportato una notevole riduzione della pretesa inizialmente fatta valere dal , pur rimasto parte vittoriosa. CP_3
Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate con decreto di questa Corte del 3 aprile 2025 nella misura di € 3.064,46, oltre IVA e 4% cassa previdenza come per legge e poste provvisoriamente a carico delle due parti in solido fra loro, vanno definitivamente poste a carico della banca per i due terzi e a carico del per un terzo. Controparte_3
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuta l'appellante incidentale soccombente a versare un'ulteriore somma pari all'importo del Controparte_3 contributo unificato dovuto per lo stesso titolo e per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente l'appello proposto da e rigettando integralmente l'appello Controparte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_3
1306/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2022 e pubblicata il 25 marzo 2022 (iscritta al Repert. n. 3193/2022 del 25/03/2022) nella causa pendente tra le parti e iscritta in primo grado al n. r.g. 27917/19, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, in parziale riforma della predetta sentenza:
1. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a favore di , in persona Controparte_3 del liquidatore, la somma di € 39.125,99 (trentanovemilacentoventicinque/99) – anziché quella di €. 110.363,00 – oltre agli interessi legali dall'8 novembre 2019 al saldo effettivo.
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere a e per questa al Controparte_3
11 suo Difensore Avv. Lucio Russo del Foro di Benevento, dichiaratosi antistatario, le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3. CONFERMA, nel resto, l'appellata sentenza.
4. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere a e per questa al Controparte_3 suo Difensore Avv. Lucio Russo del Foro di Benevento, dichiaratosi antistatario, le spese del presente grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
5. PONE definitivamente le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate con decreto di questa Corte del 3 aprile 2025 nella misura di € 3.064,46, oltre IVA e 4% cassa previdenza come per legge e poste provvisoriamente a carico delle due parti in solido fra loro, a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i due terzi e a carico del Controparte_3
, in persona del liquidatore, per il restante terzo.
[...]
6. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché , in persona del Controparte_3 liquidatore, in qualità di appellante incidentale, sia tenuta a versare un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato dovuto in appello.
Così deciso dalla Prima Sezione civile della Corte d'Appello di Torino nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
con sede sociale in Torino, P.zza San Carlo 156 - Numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale , in persona P.IVA_1 della dr.ssa , in forza della procura conferitale con atto del 14 aprile 2021 a CP_2 rogito Notaio dott.ssa di Milano, Rep. nr. 6745, Racc. nr. Persona_1
4737, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 15 aprile 2021 al nr. 36535 serie 1T, dal Dott a ciò facoltizzato in forza di procura dott.ssa Persona_2 [...] di Milano, Rep. nr. 6744, Racc. nr. 4736 del 14 aprile 2021, atto Persona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 15 aprile 2021 al nr. 36534 serie 1T, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso lo studio dell'avv. Domenico Iodice (CF ) che la rappresenta e difende in forza di procura allegata C.F._1 alla busta contenente l'atto di appello e inviata telematicamente (art. 83, III comma, c.p.c.) e che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di PEC
Email_1
PARTE APPELLANTE E APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
contro
:
( , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante sig. , con sede legale a Montemurlo (PO), alla Via Bramante, CP_4
13, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Lucio Russo ( ) del Foro di Benevento, presso il quale dichiara di voler ricevere le C.F._2
1 comunicazioni e notificazioni al fax 0824.313504 e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
PARTE APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1306/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2022 e pubblicata il 25 marzo 2022 (iscritta al Repert. n. 3193/2022 del 25/03/2022) nella causa pendente tra le parti e iscritta in primo grado al n. r.g. 27917/19.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, In via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.1306/2022 del 25/03/2022, respingere le domande proposte da Controparte_3
e, in conseguenza, mandare integralmente assolta da
[...] Controparte_1 ogni domanda;
IN VIA SUBORDINATA In via subordinata preliminare: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.1306/2022, nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, confermare l'intervenuta prescrizione di parte delle domande, individuando il termine di decorrenza della prescrizione nell'8 novembre 2009 (dieci anni prima dell'atto di citazione dell'8 novembre 2019) o al più nel 5 ottobre 2008, per i motivi di cui in narrativa ed in conseguenza ridurre l'importo considerato ripetibile;
In via di ulteriore subordine: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.1306/2022, nella sola e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, ridurre l'importo considerato ripetibile non ritenendo ripetibili gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese;
in via istruttoria: ammettersi nuova CTU, per rideterminare quali siano effettivamente gli importi ripetibili da parte attrice, secondo i criteri illustrati in atto e dunque con eventuale diversa decorrenza del termine di prescrizione e con eventuale ripetibilità dei soli interessi capitalizzati. Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% T.F. e IVA e CPA, come per legge”.
Per l'appellata : Controparte_5
“piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, (i) in rigetto dell'appello principale e (ii) in accoglimento del proposto appello incidentale, in riforma dell'appellata Sentenza, così provvedere e statuire:
1) respingere, siccome inammissibile, oltre che infondata e in fatto e in diritto, l'avversa richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione dell'appellata Sentenza n. 1306/22 del Tribunale di Torino;
2) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;
3) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla
, siccome infondato in fatto e in diritto;
CP_1
2 4) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla accertare e Controparte_3 dichiarare l'avvenuta dimostrazione da parte della dei fatti costitutivi della proposta CP_3 domanda giudiziale, la nullità (parziale ed assoluta) dei contratti relativi ai rapporti bancari per cui è causa per il difetto della forma scritta imposta dagli artt. 1284 e cc e 117 Tub, specie riguardo alle clausole economiche ultra legali e confermare la Sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della alla ripetizione, ai sensi dell'artt. CP_3
2033 cc, delle somme indebitamente addebitate sui c/c per le predette causali e regolarmente pagate dall'attrice e la condanna della al pagamento della CP_6 somma di €. 110.363,00, oltre interessi di legge;
5) condannare la banca opposta/appellata al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2019, la società Controparte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la
[...] Controparte_1
esponendo di aver intrattenuto con detto istituto bancario, succeduto a
[...] [...]
, due rapporti di conto corrente con Controparte_7 apertura di credito: il primo, n. 0215/85130116, attivo quantomeno dal 31 dicembre 1996 al 10 novembre 2009, chiuso con saldo zero;
il secondo, n. 1000/12656, attivo quantomeno dal 31 dicembre 1996 al 27 settembre 2018. Il lamentava che la avesse illegittimamente gestito tali conti, in Controparte_3 CP_6 particolare applicando tassi di interesse debitori in misura ultralegale, commissioni di massimo scoperto (CMS) mai pattuite e capitalizzando trimestralmente gli interessi (anatocismo), con il risultato di addebitare tassi oltre la soglia di usura, nonché valute fittizie e spese illegittime. Di conseguenza, il chiedeva al Tribunale di Controparte_3 accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente riguardo alle clausole economiche, per difetto dei requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge. Chiedeva altresì che, ricalcolato il saldo reale, la fosse condannata alla restituzione di euro 169.281,40, o della maggiore o minore CP_6 somma che sarebbe emersa dall'istruttoria, oltre interessi moratori. si costituiva in giudizio il 28 gennaio 2020, contestando le pretese Controparte_1 avversarie. La eccepiva che le domande avversarie si fondavano su pretese nullità CP_6 di clausole contenute in contratti che l'attrice non aveva nemmeno prodotto in giudizio. Inoltre, la sollevava l'eccezione di prescrizione del preteso diritto alla rettifica del CP_6 saldo per tutti i pagamenti effettuati da in data anteriore all'8 novembre Controparte_3
2009 (oltre il decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione), chiedendo, in definitiva, il rigetto di tutte le domande attoree. Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice Istruttore disponeva una CTU, affidando l'incarico al Dott. Il quesito peritale, successivamente precisato, Persona_3 prevedeva, tra l'altro, di accertare il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione, verificando l'esistenza di affidamenti di fatto sui conti e formulando calcoli alternativi anche senza considerare l'effetto della prescrizione. Il CTU depositava la propria relazione l'8 aprile 2021. Nelle sue conclusioni, il CTU rilevava che, per entrambi i conti, tutte le competenze addebitate prima dell'8 novembre 2009 risultavano prescritte, considerando sia il saldo banca sia il saldo 3 ricalcolato. Il CTU accertava inoltre che gli interessi e le CMS applicati dalla sul CP_6 conto n. 0215/85130116 non eccedevano i tassi e le commissioni soglia. Per il conto n. 1000/12656, i tassi di interesse applicati non eccedevano le soglie, fatta eccezione per alcuni trimestri specifici (primo trimestre 2014, secondo trimestre 2014 e il primo trimestre 2015) in cui il superamento riguardava solo gli interessi scoperti di conto corrente e fatta eccezione per un altro periodo (dal quarto trimestre 2017 al terzo trimestre 2018) in cui, pur essendoci un superamento dei tassi soglia, lo stesso non aveva effetti pratici data l'operatività sostanzialmente inesistente.
solo in sede di comparsa conclusionale e per la prima volta nel giudizio, Controparte_3 evidenziava che il termine di decorrenza della prescrizione doveva essere individuato nel 24 giugno 2005, e non nell'8 novembre 2009, in ragione delle lettere raccomandate A/R di costituzione in mora e diffida ex art. 119 del Tub del 24 giugno 2015, interruttive della prescrizione, prodotte tempestivamente con l'atto di citazione (documenti 2 e 7) unitamente alle relative lettere di riscontro della banca (documenti 3 e 8).
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1306/2022 pubblicata il 25 marzo 2022, accoglieva parzialmente le domande del Controparte_3
In particolare, condannava a pagare a la Controparte_1 Controparte_3 somma di euro 110.363,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Respingeva le ulteriori domande attoree e compensava le spese processuali per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di con distrazione in favore del legale Controparte_1 di parte attrice, e poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti (due terzi a carico della banca e un terzo a carico del ). CP_3
Nella sua motivazione, il Tribunale stabiliva che la decorrenza della prescrizione andava individuata non dall'8 novembre 2009 a ritroso (periodo anteriore al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione), ma dal 24 giugno 2005 a ritroso, considerando gli atti di costituzione in mora del 24 giugno 2015 prodotti da CP_3 come idonei ad interrompere la prescrizione.
[...]
Il Giudice di primo grado riteneva ammissibili le contestazioni di alla Controparte_3
CTU, sebbene formulate per la prima volta in comparsa conclusionale, distinguendo tra censure procedurali e contestazioni "valutative" (di merito), essendo solo le prime soggette a preclusione. Ed infatti, in base all'art. 157 c.p.c., le contestazioni della regolarità formale o procedurale delle operazioni peritali o, più in generale, del sub- procedimento di CTU, devono essere sollevate dalla parte "a pena di decadenza" nella prima istanza o difesa successiva al momento in cui il vizio è venuto a conoscenza, o al deposito della relazione del CTU. Invece, le contestazioni di merito hanno natura di mere difese e non sono soggette a preclusioni. Il Tribunale rilevava, inoltre, che la CP_6 convenuta non aveva preso posizione né contestato i ricalcoli di parte attrice nella propria memoria di replica. Tuttavia, il Tribunale respingeva la domanda attorea di inesistenza e/o invalidità e nullità dei contratti di conto corrente, poiché riteneva che l'onere probatorio incombente su parte attrice (ex art. 2697 c.c.) richiedesse la produzione del contratto costitutivo del rapporto, che non aveva Controparte_3 prodotto. Il Tribunale argomentava che la non era tenuta a conservare la CP_6 documentazione bancaria oltre il termine decennale (ex art. 119, comma 4 TUB), e che la richiesta di documentazione da parte dell'attrice nel 2018 per contratti risalenti al 1996 si poneva al di fuori di tale limite temporale.
4 Avverso tale sentenza, proponeva appello principale con atto di Controparte_1 citazione del 27 aprile 2022. La appellante articolava la propria impugnazione su CP_6 tre motivi:
1. primo motivo: la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto del a ripetere somme addebitate in modo asseritamente illegittimo sul conto CP_3 corrente, pur respingendo la domanda di nullità del contratto di conto corrente e delle sue clausole. La sosteneva che, non essendo stata provata la nullità delle clausole CP_6 contrattuali (per le quali era necessaria la produzione dei contratti), nessun addebito, eccetto l'anatocismo, avrebbe dovuto essere considerato indebito.
2. Secondo motivo: la sentenza avrebbe disatteso il calcolo proposto dalla CTU sulla base di un'eccezione sollevata tardivamente da parte attrice. evidenziava Controparte_1 che il non aveva evidenziato l'erroneo decorso della prescrizione durante Controparte_3 le operazioni peritali né all'udienza di esame della CTU ed era decaduto dal modificare l'eccezione. La riteneva che il ricalcolo di euro 110.363,00 recepito dal Tribunale CP_6 fosse frutto di un conteggio unilaterale di parte attrice, e che il Giudice di primo grado avesse erroneamente recepito tale calcolo senza contraddittorio.
3. Terzo motivo: la sentenza avrebbe individuato erroneamente il termine di decorrenza della prescrizione nella data del 24 giugno 2015. La BA eccepiva che le lettere del 24 giugno 2015, asserite come interruttive della prescrizione, fossero state inviate da una terza società ( senza prova di un mandato o di ricezione Controparte_8 effettiva da parte della rendendole irrilevanti. La suggeriva che, al più, il CP_6 CP_6 termine di decorrenza della prescrizione potesse essere spostato al 5 ottobre 2008, data di una comunicazione successiva inviata direttamente da Controparte_3
La società si costituiva in appello il 15 giugno 2022, Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello della per violazione dell'art. 342 c.p.c. In CP_6 via subordinata, chiedeva il rigetto dell'appello avversario e proponeva a sua volta appello incidentale. Con l'appello incidentale, chiedeva alla Corte d'Appello di Controparte_3 dichiarare la nullità (parziale ed assoluta) dei contratti relativi ai rapporti bancari per difetto della forma scritta imposta dagli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, specie riguardo alle clausole economiche ultralegali, e di confermare la sentenza appellata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla ripetizione di euro 110.363,00. sosteneva Controparte_3 che il Tribunale avesse erroneamente omesso di dichiarare la nullità dei contratti, nonostante avesse riconosciuto l'illegittimità degli addebiti. Rimarcava di avere pienamente assolto all'onere della prova dell'inesistenza dei contratti, che infatti la CP_6 non aveva prodotto nonostante le richieste. L'appellata argomentava, inoltre, che l'obbligo della di conservare i contratti non si esaurisce dopo dieci anni dalla CP_6 stipula, ma perdura per un decennio dalla chiusura dei conti.
In via preliminare e cautelare, presentava ricorso per la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello, con ordinanza del 21 giugno 2022, rilevando la non manifesta infondatezza dell'impugnazione e la sussistenza del periculum in mora, accoglieva l'istanza e sospendeva l'esecutività della sentenza di primo grado.
Successivamente, la Corte, ritenendo necessario un supplemento istruttorio, con ordinanza del 16 ottobre 2024, disponeva un'integrazione della CTU contabile già svolta
5 in primo grado, affidando nuovamente l'incarico al Dott. , già nominato dal Persona_3
Tribunale. Il quesito integrativo richiedeva al CTU di ricalcolare il saldo dei conti correnti, eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo d'indagine (salvo diversa pattuizione posteriore al 9 febbraio 2000 approvata dal cliente), di considerare come dovuti (e quindi “intangibili”) gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, spese, oneri e CMS, e di effettuare il calcolo tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione del 24 giugno 2015 prodotti da e riscontrati Controparte_3 dalla Inoltre, il quesito specificava i criteri per l'individuazione delle rimesse CP_6 solutorie e ripristinatorie, in conformità con l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010.
Il CTU in appello, Dott. depositava la relazione integrativa il 28 marzo Persona_3
2025. Il Consulente, conformemente al quesito, eliminava ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo d'indagine. Le risultanze del supplemento di CTU indicavano un effetto anatocistico illegittimamente generatosi per euro 5.126,22 sul conto corrente n. 0215/85130116 (periodo 01/04/2005 – 10/11/2009) e per euro 33.999,77 sul conto corrente n. 1000/12656 (periodo 01/04/2005 – 27/09/2018).
Le parti precisavano le conclusioni il 27 maggio 2025 come indicato in epigrafe. La causa giunge ora a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà, mentre va respinto l'appello incidentale. Si tratta, nella specie, di due conti correnti intestati al e acceso presso la Controparte_3 banca appellante. Il conto n. 0215/85130116 è stato estinto in data 10 novembre 2009 con saldo zero e il conto n. 1000/12656 è stato estinto in data 27 settembre 2018 con saldo zero. Essendo entrambi i rapporti cessati e chiusi prima dell'instaurazione della causa (atto di citazione in primo grado notificato l'8 novembre 2019), il ha CP_3 potuto avanzare la domanda per la rideterminazione del saldo e per la conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente versate (salvi gli effetti della prescrizione).
1. Primo motivo d'appello (erroneo riconoscimento del diritto del correntista a ripetere interessi ultralegali, CMS, spese, pur essendo correttamente stata rigettata la domanda di nullità del contratto) e unico motivo di appello incidentale (erronea omessa dichiarazione di nullità parziale/assoluta dei contratti per difetto di forma scritta ex Art. 1284 c.c. e 117 TUB pur essendo correttamente stato affermato il diritto del correntista a ripetere interessi ultralegali, CMS e spese).
Il primo motivo d'appello e l'unico motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente perché hanno contenuto speculare. Si tratta di stabilire se possa o non possa ritenersi l'invalidità dei due contratti di cui trattasi e quali conseguenze debbano derivare dalla decisione sul punto. Da un lato, infatti, la banca appellante lamenta l'errore del Tribunale che, pur avendo (giustamente, secondo l'appellante) respinto la domanda di nullità o inesistenza dei 6 contratti di conto corrente a fronte della mancata produzione di tali contratti da parte di ha poi (incoerentemente, secondo l'appellante) disposto la restituzione di Controparte_3 interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (CMS) e spese che invece dovevano rimanere intangibili. D'altro canto, il , appellante incidentale, chiede la CP_3 riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità dei contratti, pur avendo (giustamente, secondo il ) riconosciuto il diritto del correntista alla CP_3 ripetizione.
La Corte ritiene di accogliere il primo motivo di appello e di respingere l'appello incidentale.
In sintesi, la giustifica la mancata produzione dei contratti anteriori al 2008/2009 CP_6
(id est, quelli più risalenti) con la scadenza del termine di conservazione decennale ex art. 119 TUB, mentre il deduce che la vera ragione è l'inesistenza dei contratti in CP_3 forma scritta o la mancanza di pattuizioni valide. La controversia sul punto va risolta sulla base dei principii consolidati in materia di onere della prova. La Suprema Corte ha stabilito che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 33009/2019; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., sez. 1, ord. n. 31187/2018; vedasi anche Cass.civ., sez. 1, ord. n. 6480/2021, in motivazione, secondo cui se … gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti). Il principio sopra richiamato è estendibile, per identità di ratio, anche alla domanda di accertamento e rideterminazione del saldo (cfr., in proposito, Corte d'Appello di Milano, sent. n. 2769/2019). A questo punto, il cliente può bensì richiedere alla banca la produzione della documentazione contrattuale non in suo possesso, ex art. 119 tub, ma la banca non è tenuta alla conservazione e produzione della documentazione anteriore di oltre un decennio rispetto al momento della richiesta. Ai sensi dei principii generali in tema di onere della prova e di rideterminazione del saldo, il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha quindi l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole. L'unica eccezione a questo onere riguarda l'anatocismo, poiché le clausole prevedenti l'anatocismo, se stipulate anteriormente al 30 giugno 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000), sono da considerarsi sempre nulle in quanto basate su un uso negoziale, non normativo. Se relative al periodo successivo al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2013, la validità dipende dal rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera stessa (medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, approvazione scritta per le clausole peggiorative post- 7 CICR in contratto ante 2000). Se le clausole sono stipulate a partire dal 1° gennaio 2014, per effetto della modifica dell'Art. 120 TUB (ad opera della L. 147/2013 e successive modifiche del 2016 e Delibera CICR del 3 agosto 2016), l'anatocismo è tout court vietato, salvo che il correntista abbia autorizzato l'addebito. Nel caso dei conti correnti del i rapporti risalivano almeno al 31 Controparte_3 dicembre 1996, rientrando quindi nel regime di nullità per il periodo antecedente al 30 giugno 2000. Per il periodo successivo al 30 giugno 2000 e fino alla chiusura dei rapporti (2009 e 2018), non risulta prodotto agli atti un nuovo contratto o una nuova pattuizione successiva alla Delibera CICR del 9/02/2000 che prevedesse la pari periodicità nella chiusura e addebito/accredito degli interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. Di conseguenza, è stato necessario disporre l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo oggetto d'indagine (a prescindere dalla prescrizione).
In sintesi, stante la mancata produzione in giudizio dei contratti, addebitabile al correntista, non può essere provata, contro la banca, la nullità delle pattuizioni relative a interessi ultralegali, CMS, oneri e spese. I relativi addebiti a carico del correntista vanno quindi confermati. In assenza di una nuova pattuizione sull'anatocismo, approvata specificamente per iscritto, dopo la Delibera CICR del 9/02/2000, ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori va eliminata (anche per il periodo antecedente alla delibera CICR citata, e quindi per tutto il periodo oggetto d'indagine). Correttamente, dunque, nei conteggi effettuati dal CTU su incarico della Corte, sono stati ritenuti come dovuti dal correntista, e quindi intangibili, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, spese, oneri, e CMS, mentre è stata eliminata del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori. In altri termini, mentre il rigetto, da parte del Tribunale, della declaratoria di invalidità contrattuale è corretto e va confermato, così rigettandosi l'appello incidentale proposto dal la pronuncia di condanna della banca alla restituzione di somme Controparte_3 relative a interessi ultralegali, CMS, oneri e spese deve essere riformata in accoglimento del primo motivo di appello, dovendosi limitare il diritto del correntista alla ripetizione (previo ricalcolo del saldo) delle somme versate a titolo anatocistico.
Il secondo e il terzo motivo d'appello vengono trattati in ordine invertito per ragioni logiche.
2. Terzo motivo d'appello: erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (24/6/2005 a ritroso) L'appellante contesta la statuizione del Tribunale che ha individuato al 24 giugno 2005 la data di decorrenza, a ritroso, del periodo prescritto (decennio antecedente l'atto interruttivo del 24 giugno 2015). La BA ha eccepito che le lettere di diffida del 24/6/2015 non sarebbero idonee ad interrompere la prescrizione poiché inviate da una terza società ( senza prova di mandato e che l'atto interruttivo valido, se Controparte_8 esistente, sarebbe solo la PEC inviata da il 5 ottobre 2018. Controparte_3
La Corte rileva che deve confermarsi la decorrenza della prescrizione a partire dal 24/6/2005 a ritroso, come già anticipato in sede istruttoria con l'ordinanza del 16 ottobre 2024, che ha fornito i criteri vincolanti per la CTU in appello. 8 Per quanto riguarda l'idoneità delle lettere del 24/6/2015 a interrompere la prescrizione, si osserva quanto segue. L'atto di costituzione in mora, finalizzato all'interruzione della prescrizione, è un atto libero nella forma e non negoziale. La circostanza che la costituzione in mora provenga da un soggetto che agisce nella dichiarata qualità di rappresentante del titolare del diritto ( per non ne inficia l'idoneità interruttiva, anche se il Controparte_8 Controparte_3 potere non è stato conferito con particolari formalità, la prova del mandato potendo essere fornita anche con presunzioni. La (incontestatamente tempestiva) produzione in giudizio da parte di di tali lettere (docc. 2 e 7 attorei) e la presenza di Controparte_3 lettere di riscontro da parte della BA (docc. 3 e 8 attorei) confermano la volontà del correntista di interrompere la prescrizione e l'avvenuta presa d'atto da parte della banca. Il termine di decorrenza, a ritroso, della prescrizione è stato pertanto correttamente individuato dal Tribunale al 24 giugno 2005 (decennio antecedente l'atto interruttivo del 24 giugno 2015). Ne consegue che tale motivo di appello è respinto.
3. Secondo motivo d'appello: errore del Tribunale nell'adottare il ricalcolo di € 110.363,00 proposto tardivamente da parte attrice in comparsa conclusionale. L'appellante contesta l'adozione da parte del Tribunale del ricalcolo di € 110.363,00, operato unilateralmente da in comparsa conclusionale sulla base della Controparte_3 data di prescrizione del 24/6/2005. Sebbene, come detto poc'anzi, la decorrenza della prescrizione sia stata correttamente stabilita in primo grado, l'accoglimento del primo motivo di appello (limitazione del diritto del correntista alla ripetizione del solo anatocismo) comporta che la quantificazione del credito debba basarsi sul solo anatocismo, come calcolato dal CTU. Il motivo di appello è pertanto accolto limitatamente alla riduzione della quantificazione della condanna restitutoria nei termini qui di seguito indicati.
Rideterminazione del saldo
In parziale accoglimento dell'appello principale di la condanna Controparte_1 alla restituzione a favore del correntista deve essere limitata al solo anatocismo indebitamente applicato nel periodo non coperto da prescrizione (a partire dal 24 giugno 2005), come risultante dalla CTU integrativa. La CTU in appello, nella verifica della prescrizione effettuata sul saldo rettificato con espunzione dell'anatocismo, ha acclarato che gli accrediti effettuati entro il 24 giugno 2005 avevano tutti natura solutoria. Ha quindi calcolato che l'anatocismo illegittimamente generatosi nel periodo non prescritto è complessivamente pari ad € 5.126,22 per il conto corrente n. 0215/85130116 (acceso quantomeno dal 1996 ed estinto il 10 novembre 2009) e ad € 33.999,77 per il conto corrente n. 1000/12656 (acceso quantomeno dal 1996 ed estinto il 27 settembre 2018). L'importo totale dovuto da a Controparte_1 Controparte_3
a titolo di ripetizione di indebito è quindi pari a € 39.125,99. In tal senso, la sentenza di primo grado n. 1306/2022 del Tribunale di Torino deve essere riformata.
Anche in punto spese, la sentenza del Tribunale (che ha effettuato una parziale compensazione tra le parti e stabilito lo scaglione di liquidazione sulla base del criterio del disputatum) va riformata per le ragioni qui di seguito indicate. 9 Il (che in primo grado aveva chiesto “condannarsi la convenuta CP_3 Controparte_9
alla restituzione in favore della società attrice, titolare del credito accertato della
[...] somma di €. 169.281,40 o di quella maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria”) è parte vittoriosa, nel senso indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n. 32061, secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo” dà luogo alla soccombenza esclusiva della parte contro la quale la domanda è stata proposta. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 19 luglio 2022, dep. 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293). I principii sopra illustrati comportano che le spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, vadano accollate per intero alla banca soccombente.
La natura della causa comporta che la liquidazione delle spese vada modulata in base alla regola (contenuta nell'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.), secondo cui “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Al fine di liquidare gli onorari della parte vittoriosa, che andranno posti a carico della parte soccombente, la determinazione del valore della causa in base al decisum anziché in base al disputatum (decisum e disputatum comunque sempre riferiti alla domanda della parte vittoriosa) ha lo scopo di “calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante” (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 03 giugno 2025, dep. 14 agosto 2025, n. 23293, cit.).
Tenuto quindi conto del valore del decisum di € 39.125,99, ciò che comporta l'applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, e dell'attività processuale in concreto svolta:
- le spese del primo grado si liquidano – sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – in complessivi euro 7.616,00 per onorari (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge;
- le spese del grado di appello si liquidano – sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 – in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.045,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
10 La banca odierna appellante, quale parte soccombente, è quindi tenuta a pagare a favore del le spese sopra indicate. CP_3
Su richiesta del , le spese di entrambi i gradi dovranno deve essere distratte a CP_3 favore del Difensore, Avvocato Russo, che si è dichiarato antistatario, sicché
[...]
va condannata al pagamento effettivo a favore di quest'ultimo. CP_1
Va confermata la decisione del Tribunale sulle spese di C.T.U. del primo grado, liquidate con decreto del 13 aprile 2021 in complessivi €. 6.138,56, oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari, provvisoriamente poste a carico solidale delle due parti e definitivamente poste dalla sentenza qui appellata per due terzi a carico della banca e per un terzo a carico del Deve infatti rilevarsi come la C.T.U. sia stata esperita Controparte_3 nell'interesse di entrambe le parti ed abbia comportato una notevole riduzione della pretesa inizialmente fatta valere dal , pur rimasto parte vittoriosa. CP_3
Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate con decreto di questa Corte del 3 aprile 2025 nella misura di € 3.064,46, oltre IVA e 4% cassa previdenza come per legge e poste provvisoriamente a carico delle due parti in solido fra loro, vanno definitivamente poste a carico della banca per i due terzi e a carico del per un terzo. Controparte_3
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuta l'appellante incidentale soccombente a versare un'ulteriore somma pari all'importo del Controparte_3 contributo unificato dovuto per lo stesso titolo e per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, accogliendo parzialmente l'appello proposto da e rigettando integralmente l'appello Controparte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_3
1306/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2022 e pubblicata il 25 marzo 2022 (iscritta al Repert. n. 3193/2022 del 25/03/2022) nella causa pendente tra le parti e iscritta in primo grado al n. r.g. 27917/19, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, in parziale riforma della predetta sentenza:
1. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a favore di , in persona Controparte_3 del liquidatore, la somma di € 39.125,99 (trentanovemilacentoventicinque/99) – anziché quella di €. 110.363,00 – oltre agli interessi legali dall'8 novembre 2019 al saldo effettivo.
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere a e per questa al Controparte_3
11 suo Difensore Avv. Lucio Russo del Foro di Benevento, dichiaratosi antistatario, le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3. CONFERMA, nel resto, l'appellata sentenza.
4. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere a e per questa al Controparte_3 suo Difensore Avv. Lucio Russo del Foro di Benevento, dichiaratosi antistatario, le spese del presente grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
5. PONE definitivamente le spese di C.T.U. del grado di appello, liquidate con decreto di questa Corte del 3 aprile 2025 nella misura di € 3.064,46, oltre IVA e 4% cassa previdenza come per legge e poste provvisoriamente a carico delle due parti in solido fra loro, a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i due terzi e a carico del Controparte_3
, in persona del liquidatore, per il restante terzo.
[...]
6. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché , in persona del Controparte_3 liquidatore, in qualità di appellante incidentale, sia tenuta a versare un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato dovuto in appello.
Così deciso dalla Prima Sezione civile della Corte d'Appello di Torino nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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