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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
V.G. 111/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati: dott. LAURA CECCON Presidente rel. dott. MARCO SARAN Giudice dott. CARLO BAGGIO Giudice letto il ricorso depositato dalla dott.ssa Barcati Ilaria, quale amministratore di sostegno della Sig.ra e dall'Avv. Jacopo Carlo Barcati, nato a [...] il Parte_1
25.12.1967; letta documentazione allegata al ricorso introduttivo, nonché quella integrativa depositata all'esito di richiesta del Tribunale;
; visto il parere favorevole del Giudice Tutelare e del Pubblico Ministero;
vista la perizia di stima allegata al ricorso;
considerato che
l'autorizzazione ex art. 747 CPC impone una valutazione discrezionale sul merito dell'atto da compiere, sotto il profilo della necessità, opportunità o congruenza, in funzione di controllo, dovendosi assicurare la tutela delle ragioni di legatari e creditori ereditari (Cass. 4469/1993); ritenuto che il ricorso debba essere accolto in quanto, pur sussistendo passività ereditarie risultanti dall'inventario, la vendita dei beni avverrà a valore corrispondente a quello risultante dalle perizie di stima effettuate al fine di ricavare liquidità da destinare al pagamento dei debiti ereditari, mentre la permanenza nella proprietà degli immobili comporta costi di manutenzione e fiscali che, al contrario, andrebbero ad erodere l'utilità economica da essi ricavabile;
P.Q.M.
visto l'art. 747 c.p.c., autorizza i ricorrenti alla vendita:
A) dei seguenti beni immobili: terreno censito per la quota di ½ di proprietà nel Catasto Terreni, Comune di Treviso,
Foglio 25, mappali n. 477, 600, 647, 649, 665 e 666; magazzino sito a Cornuda, Catasto Urbano, Sezione U, Foglio 8, mappale n. 263 sub. 79 entrambi al prezzo minimo indicato nella stima allegata
B) dei beni mobili ricompresi nell'inventario in parola e descritti in narrativa indicando altresì le modalità di vendita al prezzo minimo di vendita secondo la stima indicata nell'inventario;
C) delle armi di cui alla nota integrativa depositata in data 07.04.25, al prezzo di stima indicato nella relazione alla stessa allegata.
A tal fine attribuisce ai ricorrenti ogni facoltà e potere necessari al perfezionamento delle operazioni prospettate nel ricorso e in particolare li autorizza a sottoscrivere gli atti di vendita dei beni sopra descritti, a riscuotere i relativi prezzi, a rilasciare quietanze, a rinunciare all'ipoteca legale, a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche e fiscali e in genere a fare quanto necessario e utile per il perfezionamento delle vendite in oggetto.
Autorizza altresì i ricorrenti a procedere:
1) allo smaltimento e/o la donazione ad un Ente caritatevole dei beni mobili elencati nell'inventario in narrativa descritti privi di valore;
2) ad estinguere ed aprire un rapporto di conto corrente presso la Controparte_1
o altro eventuale Istituto, intestato ad “eredi Avv.
[...] Controparte_2
autorizzando nel contempo l'estinzione del rapporto di conto corrente n. 000002060X66 già intestato al de cuius e ancora in essere;
Dispone che il ricavato delle vendite predette sia destinato con priorità al pagamento dei debiti ereditari.
Visto l'art. 741 CPC, dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.
Treviso, 10/04/2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Laura Ceccon
TERZA SEZIONE CIVILE
V.G. 111/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati: dott. LAURA CECCON Presidente rel. dott. MARCO SARAN Giudice dott. CARLO BAGGIO Giudice letto il ricorso depositato dalla dott.ssa Barcati Ilaria, quale amministratore di sostegno della Sig.ra e dall'Avv. Jacopo Carlo Barcati, nato a [...] il Parte_1
25.12.1967; letta documentazione allegata al ricorso introduttivo, nonché quella integrativa depositata all'esito di richiesta del Tribunale;
; visto il parere favorevole del Giudice Tutelare e del Pubblico Ministero;
vista la perizia di stima allegata al ricorso;
considerato che
l'autorizzazione ex art. 747 CPC impone una valutazione discrezionale sul merito dell'atto da compiere, sotto il profilo della necessità, opportunità o congruenza, in funzione di controllo, dovendosi assicurare la tutela delle ragioni di legatari e creditori ereditari (Cass. 4469/1993); ritenuto che il ricorso debba essere accolto in quanto, pur sussistendo passività ereditarie risultanti dall'inventario, la vendita dei beni avverrà a valore corrispondente a quello risultante dalle perizie di stima effettuate al fine di ricavare liquidità da destinare al pagamento dei debiti ereditari, mentre la permanenza nella proprietà degli immobili comporta costi di manutenzione e fiscali che, al contrario, andrebbero ad erodere l'utilità economica da essi ricavabile;
P.Q.M.
visto l'art. 747 c.p.c., autorizza i ricorrenti alla vendita:
A) dei seguenti beni immobili: terreno censito per la quota di ½ di proprietà nel Catasto Terreni, Comune di Treviso,
Foglio 25, mappali n. 477, 600, 647, 649, 665 e 666; magazzino sito a Cornuda, Catasto Urbano, Sezione U, Foglio 8, mappale n. 263 sub. 79 entrambi al prezzo minimo indicato nella stima allegata
B) dei beni mobili ricompresi nell'inventario in parola e descritti in narrativa indicando altresì le modalità di vendita al prezzo minimo di vendita secondo la stima indicata nell'inventario;
C) delle armi di cui alla nota integrativa depositata in data 07.04.25, al prezzo di stima indicato nella relazione alla stessa allegata.
A tal fine attribuisce ai ricorrenti ogni facoltà e potere necessari al perfezionamento delle operazioni prospettate nel ricorso e in particolare li autorizza a sottoscrivere gli atti di vendita dei beni sopra descritti, a riscuotere i relativi prezzi, a rilasciare quietanze, a rinunciare all'ipoteca legale, a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche e fiscali e in genere a fare quanto necessario e utile per il perfezionamento delle vendite in oggetto.
Autorizza altresì i ricorrenti a procedere:
1) allo smaltimento e/o la donazione ad un Ente caritatevole dei beni mobili elencati nell'inventario in narrativa descritti privi di valore;
2) ad estinguere ed aprire un rapporto di conto corrente presso la Controparte_1
o altro eventuale Istituto, intestato ad “eredi Avv.
[...] Controparte_2
autorizzando nel contempo l'estinzione del rapporto di conto corrente n. 000002060X66 già intestato al de cuius e ancora in essere;
Dispone che il ricavato delle vendite predette sia destinato con priorità al pagamento dei debiti ereditari.
Visto l'art. 741 CPC, dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.
Treviso, 10/04/2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Laura Ceccon