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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6480/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6480/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ONoparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma telematica:
Per l'avv. RACITI MANUELA Parte_1
Per l'avv. SITRA ANDREA ONoparte_1
SALVATORE
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante del presente.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6480/2022 promossa da:
(C.F.) , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RACITI MANUELA[...]
e dall'avv. ARRIGO IVANA ( VIA VECCHIA C.F._2
OGNINA 143 95129 CATANIA;
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e ONoparte_1 P.IVA_1
difeso dell'avv. FRANCESCONI MARIA FRANCESCA
e dall'avv. SITRA ANDREA SALVATORE C.F._3
( ) VIA VALDINIEVOLE, 109 00141 ROMA;
C.F._4
( ) VIALE CASTRO Parte_2 C.F._5
PRETORIO 122 00185 ROMA;
pagina 2 di 15 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il SI titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, chiamava in giudizio , in persona del legale ONoparte_1 rappresentante pro tempore, sostenendo che:
- In data 11 giugno 2020 aveva sottoscritto contratto di noleggio a lungo termine numero 40577090, per la durata di 48 mesi relativo al furgone Peugeot boxer 328 L1H12.0 Blue HD 110 cavalli, con targa FR683SF con la società
[...]
, obbligandosi a corrispondere a mezzo rid bancario per 48 ONoparte_1 mesi, un canone mensile di noleggio pari ad € 614,39.
- La vettura veniva consegnata al in data 8 settembre 2020 con la Parte_1 dicitura “ripristinato”, l'attestazione di 28.426 km percorsi e con la presenza di danni da usura di cui si faceva menzione nell'attestato di consegna.
- Come pattuito contrattualmente il provvedeva più volte a portare Parte_1 presso i centri convenzionati di assistenza la vettura, al fine di effettuare la manutenzione ordinaria periodica.
- In data 28 settembre 2021 il driver incaricato, mentre si trovava a bordo del suddetto veicolo, si avvedeva dell'accensione di una spia che non si era mai attivata prima di allora, per cui, dopo avere verificato che il livello dell'acqua al radiatore risultava regolare, contattava prontamente il soccorso stradale della società convenuta.
- La spia indicava che la temperatura raggiunta dal liquido refrigerante presente nel radiatore era eccessiva, per cui il veicolo non poteva più marciare e si rendeva necessario trainare il furgone presso l'officina autorizzata nelle vicinanze, ONoparte_2
- Sottoposto il mezzo a controlli, veniva rilevato che il guasto era stato determinato da un passaggio di gas di scarico nell'impianto di raffreddamento, a causa di un difetto preesistente del veicolo (malfunzionamento della pompa).
- Dopo avere tenuto il veicolo in assistenza per oltre quattro mesi, la società noleggiante, il 10 Febbraio20 22, inviava lettera di diffida al SI , Parte_1 annunciandogli che gli avrebbe addebitato il costo della sostituzione del motore pari ad euro 5637,73 più iva, ritenendo tale guasto dovuto alle incurie del noleggiante.
- L'automezzo veniva poi riconsegnato in data 16 Febbraio 2022, ma a distanza di poche ore dalla consegna si presentava un altro malfunzionamento che pagina 3 di 15 rendeva necessario un ulteriore controllo in un'autofficina.
- Alla comunicazione della società noleggiante, il contestava ogni Parte_1 addebito del guasto riscontrato, in quanto nessuna incuria egli era addebitabile, perché al contrario aveva fatto uso del mezzo secondo le prescrizioni fornitegli, sottoponendolo a periodica manutenzione sempre e solo presso i centri di assistenza autorizzati.
- A tale diffida seguiva una mail di risposta della società noleggiante che insisteva sulla correttezza del proprio operato, allegando altresì un preventivo di intervento della che prevedeva tra gli altri la Parte_3 sostituzione del termostato della frizione dello scambiatore calore gr, che invero nulla avevano a che vedere con il tipo di danno imputato.
- In data 30 Marzo 2022 la ditta noleggiante addebitava il costo di riparazione staccando una fattura di euro 4560,82 comprensiva di iva, che però nel dettaglio riportava interventi di tutt'altra natura rispetto a quelli originariamente imputati: addebitava interventi di manutenzione ordinaria, nonché un non precisato piccolo intervento di carrozzeria, malgrado il mezzo fosse già stato consegnato a con dei danni alla carrozzeria, e altri interventi di natura ordinaria Parte_4 che nulla avevano a che vedere con il presunto danno riscontrato e ritenuto addebitabile all'incuria del noleggiante.
- Precisava l'attore che il guasto si era manifestato senza preventive avvisaglie, solo contestualmente all'accensione della spia, e non era riconducibile a un utilizzo negligente dell'esponente, che al contrario si era sempre affidato alle officine autorizzate per la manutenzione.
- Il noleggiante, pur avendo scelto un furgone con pochissimo chilometraggio, avendone percorsi lui stesso altrettanto pochi (29.263), aveva in più occasioni portato il mezzo in assistenza e soltanto presso i centri convenzionati indicati, delegando loro a quanto necessario alla corretta manutenzione, senza che mai, prima di tale evento, fosse stata segnalata alcuna anomalia che facesse presagire siffatto danno.
- Per cui risultava destituita di fondamento la contestazione di incuria addebitata al al fine di onerarlo del costo di riparazione del mezzo di cui Parte_1 chiedeva l'accertamento negativo.
- Per quanto concerne la specifica contestazione mossa, controparte aveva sostenuto che il noleggiante non avrebbe provveduto al cambio olio sul mezzo e che tale omissione sarebbe stata la causa del guasto al motore, circostanza non solo non vera, ma causalmente non ricollegabile al tipo di danno patito, come pagina 4 di 15 attestato pure dalla relazione di controparte ove si leggeva che venivano rinvenute tracce di fumi di scarico del liquido di raffreddamento, per cui l'anomalia poteva essere ricondotta a un deficit o deformazione del basamento.
- Non vi poteva essere dubbio, quindi, che il danno rientrasse nei servizi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto per cui noleggiante versava mensilmente un premio che, oltre a costituire la voce più corposa del canone, aveva lo scopo di sollevare il noleggiante da ogni ulteriore incombenza. Inoltre anche ipotizzando che il danno fosse stato determinato dal mancato cambio olio, e considerato che il SI aveva portato l'automezzo presso le Parte_1 officine autorizzate con cadenza periodica, la responsabilità del mancato cambio olio e quindi del danno sarebbe stata, comunque ed esclusivamente, dell'officina autorizzata negligente. Inoltre dal libretto di uso e manutenzione dell'automezzo si evinceva che il cambio olio in condizioni di utilizzo normale si effettuava ogni 40.000 km o, in alternativa, dopo due anni, in condizioni di uso estremo ogni 30.000 km o dopo un anno.
Considerato che
l'automezzo era stato consegnato l'8 settembre 2020, con un chilometraggio iniziale di 28.426, e considerando che al momento della perizia il mezzo aveva percorso soltanto complessivi 57.669 km, il veicolo non aveva superato i parametri indicati dalla casa madre per la sostituzione olio motore e, dunque, alcuna negligenza sarebbe comunque addebitabile al medesimo. La sussistenza di tale guasto aveva comportato opere di riparazione che si erano protratte per oltre quattro mesi e avevano generato ulteriore danno economico al SI . Difatti essendo gli stato assicurato che il mezzo sarebbe Parte_1 stato riconsegnato in tempi brevi, la ditta del aveva provveduto al Parte_1 noleggio giornaliero di un altro mezzo sostitutivo, per tramite della società collegata gisa srl, il cui legale rappresentante è per l'appunto il SI
che però, stante il lungo protrarsi delle operazioni di riparazione, Parte_1 aveva comportato un esborso pari ad euro 4562,80. Tale furgone destinato ad uso commerciale, non aveva potuto essere utilizzato dalla ditta dell'odierno esponente dal 28 settembre 2021 al 16 Febbraio 2022 e, malgrado non avesse consegnato alcun mezzo sostitutivo di pari requisiti, la società noleggiante aveva continuato a riscuotere il canone di noleggio. Alla consegna del mezzo riparato il SI lo aveva altresì Parte_1 sottoposto all'analisi tecnica da parte di officina terza la quale, come da relazione allegata, aveva confermato che le spese di riparazione addebitate da parte della società noleggiante non erano in alcun modo ricollegabili ad alcuna pagina 5 di 15 incuria del noleggiante. L'azione aveva dunque oggetto l'accertamento negativo del diritto di credito vantato in via stragiudiziale da parte della società noleggiante, giacché il danno lamentato all'automezzo non solo non era ascrivibile all'incuria della ditta esponente, così come invece è sostenuto da controparte, ma aveva altresì comportato un pregiudizio economico alla sua attività commerciale, costringendolo all'esborso di canoni mensili di locazione in assenza dell'utilizzo del bene e al contempo a doversi procurare un altro automezzo dietro pagamento di un canone di noleggio giornaliero in attesa della consegna dell'automezzo riparato. Chiedeva:
- in via principale accertare che le riparazioni di cui alla fattura rientravano nei servizi accessori previsti nel contratto di noleggio e, per l'effetto, dichiarare che le somme richieste per la sostituzione delle parti ammalorate non erano in alcun modo dovute da parte della ditta individuale del SI . Parte_1
- In via subordinata accertare che i danni patiti dall'automezzo in parola non erano riconducibili ad incuria del noleggiante e per l'effetto dichiarare che le somme richieste per la sostituzione delle parti ammalorate non erano in alcun modo dovute da parte della ditta individuale del SI . Parte_1
- Condannare a rimborsare il SI le ONoparte_1 Parte_1 somme incassate a titolo di canoni di noleggio per l'automezzo dall'ottobre 2021 al Febbraio 2022, a causa dell'impossibilità dell'utilizzo dell'automezzo, pari ad euro 2475,75 oltre interessi, e ancora
- condannare a rifondere all'attore le somme sborsate CP_1 dall'ottobre 2021 al Febbraio 2022 a titolo di corrispettivo per il noleggio giornaliero di un automezzo alternativo presso altra società, pari ad euro 4562,80 o nella misura diversa stabilita, detraendo da tale somma la singola voce dovuta a titolo di noleggio, euro 135, 53 più iva.
Designata la sottoscritta per la trattazione del fascicolo, la prima udienza veniva fissata al 16/09/22. In data 26/7/22 si costituiva , la quale sosteneva che ONoparte_3
pagina 6 di 15 - la domanda era improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
- che vi era carenza di legittimazione attiva di titolarità del diritto azionato in capo all'attore, con riguardo alla domanda di rimborso dell'importo di euro 4562,80, in quanto relativo a fatture per il noleggio di un mezzo da parte della società gisa srl, soggetto terzo diverso dall'attore e totalmente estraneo ai rapporti tra le parti;
- che nel merito la domanda era infondata in fatto e in diritto e dunque comunque non provata. Sosteneva che l'attore non aveva rispettato obblighi contrattuali con ON
, omettendo di ottemperare alle specifiche obbligazioni di legge e contrattuali previste dalle condizioni generali di locazione per il noleggio senza conducente di AL, allegate e sottoscritte unitamente al contratto del SI , che stabilivano inter alia l'obbligo di custodia da parte Parte_1 del cliente e un preciso dovere di rispettare tutte le scadenze della manutenzione del veicolo noleggiato previste dalla legge o dalla casa madre, dovere inadempiuto causando il guasto del veicolo, come rilevato ON dalla perizia effettuata da una società terza incaricata da di verificare il mezzo. Accertata l'incuria generale del mezzo e la mancanza della prescritta ON manutenzione che aveva determinato i guasti, era stata costretta ad applicare quanto previsto dal contratto addebitando al SI Parte_1
i costi straordinari che aveva dovuto sostenere per le riparazioni del veicolo, ripristinare la funzionalità, senza alcun diritto di rimborso per lo stesso dei canoni di noleggio versati e di quelli eventualmente sborsati per il noleggio di mezzi sostitutivi. In fatto confermava sia la stipula dell'11 giugno del contratto di noleggio a lungo tempo per la durata di 48 mesi del veicolo e che questo era stato noleggiato con la dicitura “ripristinato”, il che significava semplicemente che il cliente sceglieva di non noleggiare un veicolo nuovo bensì un veicolo era stato già oggetto di un precedente noleggio al termine del ON quale aveva provveduto ad effettuare tutta la necessaria pagina 7 di 15 manutenzione affinché potesse essere nuovamente noleggiato. Ricoverato il veicolo il 28 settembre2021 a seguito di un guasto, presso l'officina dopo una prima analisi, la società Parte_3 ON chiedeva alla l'autorizzazione a procedere con la sostituzione del motore. Vista la gravità del guasto rispetto al poco chilometraggio ON percorso complessivamente dal veicolo, incaricava di Parte_5 effettuare un accertamento per verificare le cause del guasto medesimo. Dopo l'analisi la società riferiva “non sono noti elementi che possono confermare eventuali precedenti interventi o regolari tagliandi di uso e manutenzione” per tale motivo si ritiene che il danneggiamento in esame sia riconducibile a una condotta impropria da parte del driver, data la mancata manutenzione del mezzo così come prescritto dalla casa costruttrice. In particolare si ritiene plausibile l'ipotesi per la quale un eccessivo surriscALamento del monoblocco. a seguito di scarsa lubrificazione o ridotto apporto di liquido refrigerante. ne abbia comportato la deformazione di alcuni componenti. In entrambi i casi le anomalie avrebbero avuto riscontro con l'accensione della relativa spia sul quadro strumenti, indicazione evidentemente ignorata dal driver. L'affermazione che l'anomalia poteva essere ricondotta a un deficit o deformazione del basamento, era riportata in perizia come mera opinione riferita in un primo momento dal capo officina pugliese e non quella del perito specializzato, a seguito dell'analisi approfondita del guasto. All'esito della riparazione veicolo era stato restituito all'autore senza ON nuovi accessi in officina riferiti a guasti del veicolo, e aveva provveduto ad addebitare allo stesso attore i relativi costi di intervento ed emettendo a tal fine le fatture del 30/03/22 per euro 4560,08 e del 28/4/22 di euro 4543, che non erano state ancora pagate dal . Parte_1
Precisava che i costi non riguardavano i danni segnalati in perizia al momento della consegna del veicolo, ma esclusivamente i danni occorsi al motore o conseguenti alla sua rottura;
un grave danno alla carrozzeria situato sul tetto del veicolo;
danni agli interni tutti cagionati tutti dall'incuria dell'attore.
pagina 8 di 15 Onde contestare le conclusioni, l'attore aveva depositato una relazione tecnica dell'officina la quale si limitava a mere Parte_6 supposizioni prive di riscontro tecnico. L'attore riferiva che la relazione sarebbe stata effettuato a seguito di un'analisi sul veicolo dopo la riparazione, ma dalla relazione emergeva che l'officina CP_4 esponeva le proprie opinioni sulla mera base della fattura relativa alla riparazione del veicolo, senza che vi fossero riferimenti ad alcun esame del veicolo. In ogni caso, anche se avesse visionato il mezzo, poiché tale verifica era avvenuta dopo la riparazione del veicolo, era evidente che la stessa non avrebbe potuto rilevare né tantomeno certificare alcunché, perché le parti ON guaste erano state già sostituite. ONoparte sosteneva poi che aveva addebitati i costi all'attore per una mera omissione del cambio dell'olio motore ed aveva impostato tutta la propria difesa su tale errato assunto. Sebbene la semplice omissione di un cambio olio motore sia di per sé sufficiente a determinare gravi colpose rotture del motore stesso, le contestazioni di AL non si erano limitate a quest'ultima: AL non aveva mai imputato il guasto al solo cambio dell'olio, bensì alla totale e completa assenza di manutenzione generale del motore, alla mancata effettuazione dei regolari tagliandi periodici che certamente non si esaurivano nel solo cambio dell'olio. A tal fine controparte per provare di avere effettuato i dovuti tagliandi aveva depositato il documento tre, riferendo che tale documento che contestava e disconosceva nella forma e nel contenuto, avrebbe contenuto l'agenda degli interventi di manutenzione del veicolo facendo intendere ON che fosse stato estratto dal sito di , invece il documento che AL disconosceva, era stato predisposto da controparte riportando nella prima ON pagina uno schema che non era estratto dal sito di , nè proveniva da quest'ultima, unendolo poi ad alcune parti che sembravano prelevate dal sito di AL, ma di cui la stessa AL non aveva contezza. ONoparte strumentalmente ometteva inoltre di chiarire in che modo ON
avrebbe comunicato tale documento al SI;
in ogni Parte_1
pagina 9 di 15 caso il documento non era idoneo a dimostrare che il aveva Parte_1 effettuato i tagliandi al motore posto che al suo interno non era indicato l'elenco degli interventi per cui l'attore si sarebbe recato in officina nelle date riferite. all'interno dello schema di quel documento tre di controparte c'erano numerose incongruenze che ne dimostravano la totale inattendibilità. Secondo il detto schema il veicolo il 2/04/21, il 21/1/21 il 4/10/21 avrebbe ricoverato il veicolo presso l'officina service o CP_5 presso altra, circostanza del tutto impossibile. Inoltre in data 4/10/21, 6 giorni dopo il verificarsi del guasto al motore di cui al presente giudizio il veicolo era ricoverato presso Parte_3
, come riferito anche dalla stessa controparte nel proprio atto di
[...] citazione. Anche il chilometraggio percorso dal mezzo riportato nello schema è del tutto errato poiché in data 4/10/21 il mezzo avrebbe percorso 57.000 km e in data 15/12/21, 50 2300 ossia 5000 km in meno. ON In realtà da una verifica da parte di dalle officine incaricate, erano stati effettuati sul veicolo esclusivamente i seguenti interventi: chilometro 34.101 preventivo dell'11/11/20 sostituzione pastiglie freni e lubrificante per riduzione delle emissioni di gas di scarico, chilometri 35702 preventivo sostituzione motorino avviamento, chilometri 43.222 preventivi per sostituzione pastiglie freni, chilometro 44.515 preventivo sostituzione serbatoio urea e lubrificante per ridurre le emissioni di gas di scarico, chilometri 55.948 preventivo sostituzione pastiglie freni anteriori. Come chiaro dai preventivi rilasciati ad AL allo stesso cliente dalle officine convenzionate con AL presso cui l'attore si era recato, non era mai stato effettuato alcun tagliando al motore del veicolo e non c'era traccia nemmeno dei presunti accessi riferiti dallo stesso Parte_1 anche gli ulteriori addebiti in fattura di ulteriori voci rispetto a quelle relative al guasto motore erano determinate dal fatto che, sottoscrivendo il contratto di noleggio, il cliente assumeva un preciso obbligo di custodia del veicolo noleggiato, un preciso dovere di rispettare tutte le scadenze pagina 10 di 15 relative alla manutenzione previste dalla legge o dalla casa madre, nonché di comunicare ad AL eventuali danni occorsi al veicolo, e che ove l'assistenza non avesse assolto a tali doveri , l'AL aveva il diritto e l'obbligo di effettuare gli interventi necessari addebitando al cliente relativi costi nonché il costo di riparazione di tutti i danni causati al veicolo per la scarsa manutenzione. Per le suddette ragioni AL aveva diritto di percepire oltre i costi per le riparazioni del veicolo anche il canone di noleggio per il periodo in cui il veicolo era stato ricoverato presso l'officina di tenuto conto Parte_3 che le dette riparazioni erano state rese necessarie da inadempimento contrattuale da parte del SI . Parte_1
Allo stesso modo, stante la violazione del cliente agli obblighi contrattualmente assunti, non aveva il dovere di effettuare alcun rimborso per eventuali mezzi sostitutivi noleggiati. In ogni caso il noleggio non poteva essere rimborsato in quanto effettuato da soggetto diverso a quello del noleggiante, come da fatture esibite, che contestavano, erano intestate alla società gisa srl e non all'attore, che quindi non poteva legittimamente chiederne il rimborso. ONestava anche il quantum della pretesa attorea. Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura negoziazione assistita, trattandosi di domanda di pagamento di somme inferiori ad euro 50.000,; sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di titolarità del diritto azionato da parte dell'attore con riguardo alla domanda di rimborso dell'importo di euro 4.562,80, e nel merito l'infondatezza e pretestuosità della domanda attorea. Diceva la disciplina generale applicabile relativa a quella ex articolo 1571 per la locazione di beni mobili, che diceva l'onere della prova a carico dell'attore, contestando il valore probatorio dei documenti già depositati. Proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di complessivi euro 9.013,08 determinati quanto ad euro 4560,08 per la fattura del 30 Marzo 22, e per quanto riguarda euro 4453 relativi alla fattura del pagina 11 di 15 28/4/22. Chiedeva
- rigettarsi, in quanto improcedibili, le domande formulate per mancanza di tentativo di negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo all'attore con riguardo alla domanda di rimborso per l'importo di euro 4562;
- nel merito respingere integralmente le domande dell'attore in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine disporre la detrazione dalle fatture di noleggio della somma di euro 614,39 per ogni mese di durata del noleggio del veicolo sostitutivo, e comunque disporre la compensazione delle somme che si fossero ritenute dovute da AL al SI con quelle di cui alle Parte_1 fatture oggetto di riconvenzionale;
- in via riconvenzionale, previa necessario accertamento di graduatoria di merito, condannare l'attore al pagamento della somma di euro 9013, relativa alle fatture depositate o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in ogni caso vittoria di spese e compensi. ____________________________________ Alla prima udienza veniva disposta la mediazione. Alla successiva udienza i procuratori delle parti davano atto che la negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo e chiedevano i termini ex art. 183 co.
6. dopo un rinvio per il bonario componimento, veniva disposta la prova per testi. Sentiti i testi e precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nella misura che si dirà. Il contratto di noleggio senza conducente si inquadra nella categoria delle locazioni ed è soggetta agli obblighi determinati dagli artt. 1571 e ss. C.c.. La
pagina 12 di 15 giurisprudenza prevalente ritiene che “il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria”. Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27089 Occorre, quindi, verificare se, nel caso concreto, il conduttore abbia fornito tale prova liberatoria. La ditta , in esito all'accensione di una spia, ha prontamente avvisato Parte_1 la ditta noleggiante e ricoverato il mezzo presso l'officina indicata. Il fatto è avvenuto dopo esattamente un anno dalla consegna (8/09/20-28/09/21) ed una ON percorrenza di km 29,263. All'atto della consegna la attestava che il furgone aveva 28.426 km e che era stato “ripristinato”. È provato che, nell'anno prima del sinistro, la ditta ha portato il Parte_1 ON mezzo nelle officine autorizzate da per almeno tre volte e, se il tagliando non era stato effettuato prima della consegna (il che non spiegherebbe il ON significato della dicitura “ripristinato”), la stessa avrebbe dovuto segnalarlo. Non sembra plausibile, quindi, la tesi fornita dalla convenuta di incuria nella gestione del mezzo, specie in considerazione della clausola contrattuale aggiuntiva di onere del noleggiante di ripristino della meccanica e messa in sicurezza previste dall'art 1 dei “patti aggiunti”. Seppure fosse stata provata (e non lo è stata) l'omissione del cambio olio, considerato che si tratta di un mezzo con meno di 60.000,00 KM, non sembra intercorrere alcun nesso causale tra la ON non provata accusa ed i danni la cui spesa intende accollare alla ditta
. Parte_1
Perciò la domanda promossa dall'attore va accolta ed il non è tenuto Parte_1 ON al pagamento di quanto richiesto da per la sostituzione delle parti ammalorate in quanto non è provato che le stesse siano dipese dall'incuria del conducente. Non sembra neppure plausibile che per la riparazione del danno siano stati necessari oltre 4 mesi, durante i quali la ditta ha avuto necessità di fornirsi di pagina 13 di 15 altro mezzo, potendo essere sufficienti 15 gg.: il tempo sottratto alla fruizione, dovuta per contratto, non può essere addebitata all'attore. Per le superiori ragioni la ha diritto al rimborso del prezzo pagato per il noleggio, Parte_1 pari ad € 616,39 mensili, per i quattro mesi durante i quali non ha potuto utilizzare la vettura. Diversa questione, invece, in ordine alla richiesta di rimborso dei canoni di noleggio, per i quali l'attore non è legittimato ad agire: poiché l'intestatario del diverso contratto di noleggio è soggetto giuridicamente distinto dall'attore la relativa domanda va rigettata. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 237,00 per spese ed € 2032 (ridotto del 20% per la parziale soccombenza), oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che i danni patiti dall'automezzo furgone Peugeot boxer 328 L1H12.0 Blue HD 110 cavalli, con targa FR683SF non sono riconducibili ad incuria dell'attore.
2) Per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste con le fatture del 30/03/22 per euro 4560,08 e del 28/4/22 di euro 4543.
3) Dichiara dovute e condanna al rimborso di quattro ONoparte_1 mensilità del canone di locazione, da ottobre 2021, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
4) Rigetta la domanda di rimborso dei canoni di noleggio di altra vettura.
5) Rigetta la domanda riconvenzionale.
6) Condanna al pagamento delle spese legali in favere CP_1 dell'attore che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 2032 (ridotto del 20% per la parziale soccombenza) per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 14 di 15 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/ deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 15 di 15
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6480/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ONoparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma telematica:
Per l'avv. RACITI MANUELA Parte_1
Per l'avv. SITRA ANDREA ONoparte_1
SALVATORE
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante del presente.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6480/2022 promossa da:
(C.F.) , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RACITI MANUELA[...]
e dall'avv. ARRIGO IVANA ( VIA VECCHIA C.F._2
OGNINA 143 95129 CATANIA;
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e ONoparte_1 P.IVA_1
difeso dell'avv. FRANCESCONI MARIA FRANCESCA
e dall'avv. SITRA ANDREA SALVATORE C.F._3
( ) VIA VALDINIEVOLE, 109 00141 ROMA;
C.F._4
( ) VIALE CASTRO Parte_2 C.F._5
PRETORIO 122 00185 ROMA;
pagina 2 di 15 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il SI titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, chiamava in giudizio , in persona del legale ONoparte_1 rappresentante pro tempore, sostenendo che:
- In data 11 giugno 2020 aveva sottoscritto contratto di noleggio a lungo termine numero 40577090, per la durata di 48 mesi relativo al furgone Peugeot boxer 328 L1H12.0 Blue HD 110 cavalli, con targa FR683SF con la società
[...]
, obbligandosi a corrispondere a mezzo rid bancario per 48 ONoparte_1 mesi, un canone mensile di noleggio pari ad € 614,39.
- La vettura veniva consegnata al in data 8 settembre 2020 con la Parte_1 dicitura “ripristinato”, l'attestazione di 28.426 km percorsi e con la presenza di danni da usura di cui si faceva menzione nell'attestato di consegna.
- Come pattuito contrattualmente il provvedeva più volte a portare Parte_1 presso i centri convenzionati di assistenza la vettura, al fine di effettuare la manutenzione ordinaria periodica.
- In data 28 settembre 2021 il driver incaricato, mentre si trovava a bordo del suddetto veicolo, si avvedeva dell'accensione di una spia che non si era mai attivata prima di allora, per cui, dopo avere verificato che il livello dell'acqua al radiatore risultava regolare, contattava prontamente il soccorso stradale della società convenuta.
- La spia indicava che la temperatura raggiunta dal liquido refrigerante presente nel radiatore era eccessiva, per cui il veicolo non poteva più marciare e si rendeva necessario trainare il furgone presso l'officina autorizzata nelle vicinanze, ONoparte_2
- Sottoposto il mezzo a controlli, veniva rilevato che il guasto era stato determinato da un passaggio di gas di scarico nell'impianto di raffreddamento, a causa di un difetto preesistente del veicolo (malfunzionamento della pompa).
- Dopo avere tenuto il veicolo in assistenza per oltre quattro mesi, la società noleggiante, il 10 Febbraio20 22, inviava lettera di diffida al SI , Parte_1 annunciandogli che gli avrebbe addebitato il costo della sostituzione del motore pari ad euro 5637,73 più iva, ritenendo tale guasto dovuto alle incurie del noleggiante.
- L'automezzo veniva poi riconsegnato in data 16 Febbraio 2022, ma a distanza di poche ore dalla consegna si presentava un altro malfunzionamento che pagina 3 di 15 rendeva necessario un ulteriore controllo in un'autofficina.
- Alla comunicazione della società noleggiante, il contestava ogni Parte_1 addebito del guasto riscontrato, in quanto nessuna incuria egli era addebitabile, perché al contrario aveva fatto uso del mezzo secondo le prescrizioni fornitegli, sottoponendolo a periodica manutenzione sempre e solo presso i centri di assistenza autorizzati.
- A tale diffida seguiva una mail di risposta della società noleggiante che insisteva sulla correttezza del proprio operato, allegando altresì un preventivo di intervento della che prevedeva tra gli altri la Parte_3 sostituzione del termostato della frizione dello scambiatore calore gr, che invero nulla avevano a che vedere con il tipo di danno imputato.
- In data 30 Marzo 2022 la ditta noleggiante addebitava il costo di riparazione staccando una fattura di euro 4560,82 comprensiva di iva, che però nel dettaglio riportava interventi di tutt'altra natura rispetto a quelli originariamente imputati: addebitava interventi di manutenzione ordinaria, nonché un non precisato piccolo intervento di carrozzeria, malgrado il mezzo fosse già stato consegnato a con dei danni alla carrozzeria, e altri interventi di natura ordinaria Parte_4 che nulla avevano a che vedere con il presunto danno riscontrato e ritenuto addebitabile all'incuria del noleggiante.
- Precisava l'attore che il guasto si era manifestato senza preventive avvisaglie, solo contestualmente all'accensione della spia, e non era riconducibile a un utilizzo negligente dell'esponente, che al contrario si era sempre affidato alle officine autorizzate per la manutenzione.
- Il noleggiante, pur avendo scelto un furgone con pochissimo chilometraggio, avendone percorsi lui stesso altrettanto pochi (29.263), aveva in più occasioni portato il mezzo in assistenza e soltanto presso i centri convenzionati indicati, delegando loro a quanto necessario alla corretta manutenzione, senza che mai, prima di tale evento, fosse stata segnalata alcuna anomalia che facesse presagire siffatto danno.
- Per cui risultava destituita di fondamento la contestazione di incuria addebitata al al fine di onerarlo del costo di riparazione del mezzo di cui Parte_1 chiedeva l'accertamento negativo.
- Per quanto concerne la specifica contestazione mossa, controparte aveva sostenuto che il noleggiante non avrebbe provveduto al cambio olio sul mezzo e che tale omissione sarebbe stata la causa del guasto al motore, circostanza non solo non vera, ma causalmente non ricollegabile al tipo di danno patito, come pagina 4 di 15 attestato pure dalla relazione di controparte ove si leggeva che venivano rinvenute tracce di fumi di scarico del liquido di raffreddamento, per cui l'anomalia poteva essere ricondotta a un deficit o deformazione del basamento.
- Non vi poteva essere dubbio, quindi, che il danno rientrasse nei servizi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto per cui noleggiante versava mensilmente un premio che, oltre a costituire la voce più corposa del canone, aveva lo scopo di sollevare il noleggiante da ogni ulteriore incombenza. Inoltre anche ipotizzando che il danno fosse stato determinato dal mancato cambio olio, e considerato che il SI aveva portato l'automezzo presso le Parte_1 officine autorizzate con cadenza periodica, la responsabilità del mancato cambio olio e quindi del danno sarebbe stata, comunque ed esclusivamente, dell'officina autorizzata negligente. Inoltre dal libretto di uso e manutenzione dell'automezzo si evinceva che il cambio olio in condizioni di utilizzo normale si effettuava ogni 40.000 km o, in alternativa, dopo due anni, in condizioni di uso estremo ogni 30.000 km o dopo un anno.
Considerato che
l'automezzo era stato consegnato l'8 settembre 2020, con un chilometraggio iniziale di 28.426, e considerando che al momento della perizia il mezzo aveva percorso soltanto complessivi 57.669 km, il veicolo non aveva superato i parametri indicati dalla casa madre per la sostituzione olio motore e, dunque, alcuna negligenza sarebbe comunque addebitabile al medesimo. La sussistenza di tale guasto aveva comportato opere di riparazione che si erano protratte per oltre quattro mesi e avevano generato ulteriore danno economico al SI . Difatti essendo gli stato assicurato che il mezzo sarebbe Parte_1 stato riconsegnato in tempi brevi, la ditta del aveva provveduto al Parte_1 noleggio giornaliero di un altro mezzo sostitutivo, per tramite della società collegata gisa srl, il cui legale rappresentante è per l'appunto il SI
che però, stante il lungo protrarsi delle operazioni di riparazione, Parte_1 aveva comportato un esborso pari ad euro 4562,80. Tale furgone destinato ad uso commerciale, non aveva potuto essere utilizzato dalla ditta dell'odierno esponente dal 28 settembre 2021 al 16 Febbraio 2022 e, malgrado non avesse consegnato alcun mezzo sostitutivo di pari requisiti, la società noleggiante aveva continuato a riscuotere il canone di noleggio. Alla consegna del mezzo riparato il SI lo aveva altresì Parte_1 sottoposto all'analisi tecnica da parte di officina terza la quale, come da relazione allegata, aveva confermato che le spese di riparazione addebitate da parte della società noleggiante non erano in alcun modo ricollegabili ad alcuna pagina 5 di 15 incuria del noleggiante. L'azione aveva dunque oggetto l'accertamento negativo del diritto di credito vantato in via stragiudiziale da parte della società noleggiante, giacché il danno lamentato all'automezzo non solo non era ascrivibile all'incuria della ditta esponente, così come invece è sostenuto da controparte, ma aveva altresì comportato un pregiudizio economico alla sua attività commerciale, costringendolo all'esborso di canoni mensili di locazione in assenza dell'utilizzo del bene e al contempo a doversi procurare un altro automezzo dietro pagamento di un canone di noleggio giornaliero in attesa della consegna dell'automezzo riparato. Chiedeva:
- in via principale accertare che le riparazioni di cui alla fattura rientravano nei servizi accessori previsti nel contratto di noleggio e, per l'effetto, dichiarare che le somme richieste per la sostituzione delle parti ammalorate non erano in alcun modo dovute da parte della ditta individuale del SI . Parte_1
- In via subordinata accertare che i danni patiti dall'automezzo in parola non erano riconducibili ad incuria del noleggiante e per l'effetto dichiarare che le somme richieste per la sostituzione delle parti ammalorate non erano in alcun modo dovute da parte della ditta individuale del SI . Parte_1
- Condannare a rimborsare il SI le ONoparte_1 Parte_1 somme incassate a titolo di canoni di noleggio per l'automezzo dall'ottobre 2021 al Febbraio 2022, a causa dell'impossibilità dell'utilizzo dell'automezzo, pari ad euro 2475,75 oltre interessi, e ancora
- condannare a rifondere all'attore le somme sborsate CP_1 dall'ottobre 2021 al Febbraio 2022 a titolo di corrispettivo per il noleggio giornaliero di un automezzo alternativo presso altra società, pari ad euro 4562,80 o nella misura diversa stabilita, detraendo da tale somma la singola voce dovuta a titolo di noleggio, euro 135, 53 più iva.
Designata la sottoscritta per la trattazione del fascicolo, la prima udienza veniva fissata al 16/09/22. In data 26/7/22 si costituiva , la quale sosteneva che ONoparte_3
pagina 6 di 15 - la domanda era improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
- che vi era carenza di legittimazione attiva di titolarità del diritto azionato in capo all'attore, con riguardo alla domanda di rimborso dell'importo di euro 4562,80, in quanto relativo a fatture per il noleggio di un mezzo da parte della società gisa srl, soggetto terzo diverso dall'attore e totalmente estraneo ai rapporti tra le parti;
- che nel merito la domanda era infondata in fatto e in diritto e dunque comunque non provata. Sosteneva che l'attore non aveva rispettato obblighi contrattuali con ON
, omettendo di ottemperare alle specifiche obbligazioni di legge e contrattuali previste dalle condizioni generali di locazione per il noleggio senza conducente di AL, allegate e sottoscritte unitamente al contratto del SI , che stabilivano inter alia l'obbligo di custodia da parte Parte_1 del cliente e un preciso dovere di rispettare tutte le scadenze della manutenzione del veicolo noleggiato previste dalla legge o dalla casa madre, dovere inadempiuto causando il guasto del veicolo, come rilevato ON dalla perizia effettuata da una società terza incaricata da di verificare il mezzo. Accertata l'incuria generale del mezzo e la mancanza della prescritta ON manutenzione che aveva determinato i guasti, era stata costretta ad applicare quanto previsto dal contratto addebitando al SI Parte_1
i costi straordinari che aveva dovuto sostenere per le riparazioni del veicolo, ripristinare la funzionalità, senza alcun diritto di rimborso per lo stesso dei canoni di noleggio versati e di quelli eventualmente sborsati per il noleggio di mezzi sostitutivi. In fatto confermava sia la stipula dell'11 giugno del contratto di noleggio a lungo tempo per la durata di 48 mesi del veicolo e che questo era stato noleggiato con la dicitura “ripristinato”, il che significava semplicemente che il cliente sceglieva di non noleggiare un veicolo nuovo bensì un veicolo era stato già oggetto di un precedente noleggio al termine del ON quale aveva provveduto ad effettuare tutta la necessaria pagina 7 di 15 manutenzione affinché potesse essere nuovamente noleggiato. Ricoverato il veicolo il 28 settembre2021 a seguito di un guasto, presso l'officina dopo una prima analisi, la società Parte_3 ON chiedeva alla l'autorizzazione a procedere con la sostituzione del motore. Vista la gravità del guasto rispetto al poco chilometraggio ON percorso complessivamente dal veicolo, incaricava di Parte_5 effettuare un accertamento per verificare le cause del guasto medesimo. Dopo l'analisi la società riferiva “non sono noti elementi che possono confermare eventuali precedenti interventi o regolari tagliandi di uso e manutenzione” per tale motivo si ritiene che il danneggiamento in esame sia riconducibile a una condotta impropria da parte del driver, data la mancata manutenzione del mezzo così come prescritto dalla casa costruttrice. In particolare si ritiene plausibile l'ipotesi per la quale un eccessivo surriscALamento del monoblocco. a seguito di scarsa lubrificazione o ridotto apporto di liquido refrigerante. ne abbia comportato la deformazione di alcuni componenti. In entrambi i casi le anomalie avrebbero avuto riscontro con l'accensione della relativa spia sul quadro strumenti, indicazione evidentemente ignorata dal driver. L'affermazione che l'anomalia poteva essere ricondotta a un deficit o deformazione del basamento, era riportata in perizia come mera opinione riferita in un primo momento dal capo officina pugliese e non quella del perito specializzato, a seguito dell'analisi approfondita del guasto. All'esito della riparazione veicolo era stato restituito all'autore senza ON nuovi accessi in officina riferiti a guasti del veicolo, e aveva provveduto ad addebitare allo stesso attore i relativi costi di intervento ed emettendo a tal fine le fatture del 30/03/22 per euro 4560,08 e del 28/4/22 di euro 4543, che non erano state ancora pagate dal . Parte_1
Precisava che i costi non riguardavano i danni segnalati in perizia al momento della consegna del veicolo, ma esclusivamente i danni occorsi al motore o conseguenti alla sua rottura;
un grave danno alla carrozzeria situato sul tetto del veicolo;
danni agli interni tutti cagionati tutti dall'incuria dell'attore.
pagina 8 di 15 Onde contestare le conclusioni, l'attore aveva depositato una relazione tecnica dell'officina la quale si limitava a mere Parte_6 supposizioni prive di riscontro tecnico. L'attore riferiva che la relazione sarebbe stata effettuato a seguito di un'analisi sul veicolo dopo la riparazione, ma dalla relazione emergeva che l'officina CP_4 esponeva le proprie opinioni sulla mera base della fattura relativa alla riparazione del veicolo, senza che vi fossero riferimenti ad alcun esame del veicolo. In ogni caso, anche se avesse visionato il mezzo, poiché tale verifica era avvenuta dopo la riparazione del veicolo, era evidente che la stessa non avrebbe potuto rilevare né tantomeno certificare alcunché, perché le parti ON guaste erano state già sostituite. ONoparte sosteneva poi che aveva addebitati i costi all'attore per una mera omissione del cambio dell'olio motore ed aveva impostato tutta la propria difesa su tale errato assunto. Sebbene la semplice omissione di un cambio olio motore sia di per sé sufficiente a determinare gravi colpose rotture del motore stesso, le contestazioni di AL non si erano limitate a quest'ultima: AL non aveva mai imputato il guasto al solo cambio dell'olio, bensì alla totale e completa assenza di manutenzione generale del motore, alla mancata effettuazione dei regolari tagliandi periodici che certamente non si esaurivano nel solo cambio dell'olio. A tal fine controparte per provare di avere effettuato i dovuti tagliandi aveva depositato il documento tre, riferendo che tale documento che contestava e disconosceva nella forma e nel contenuto, avrebbe contenuto l'agenda degli interventi di manutenzione del veicolo facendo intendere ON che fosse stato estratto dal sito di , invece il documento che AL disconosceva, era stato predisposto da controparte riportando nella prima ON pagina uno schema che non era estratto dal sito di , nè proveniva da quest'ultima, unendolo poi ad alcune parti che sembravano prelevate dal sito di AL, ma di cui la stessa AL non aveva contezza. ONoparte strumentalmente ometteva inoltre di chiarire in che modo ON
avrebbe comunicato tale documento al SI;
in ogni Parte_1
pagina 9 di 15 caso il documento non era idoneo a dimostrare che il aveva Parte_1 effettuato i tagliandi al motore posto che al suo interno non era indicato l'elenco degli interventi per cui l'attore si sarebbe recato in officina nelle date riferite. all'interno dello schema di quel documento tre di controparte c'erano numerose incongruenze che ne dimostravano la totale inattendibilità. Secondo il detto schema il veicolo il 2/04/21, il 21/1/21 il 4/10/21 avrebbe ricoverato il veicolo presso l'officina service o CP_5 presso altra, circostanza del tutto impossibile. Inoltre in data 4/10/21, 6 giorni dopo il verificarsi del guasto al motore di cui al presente giudizio il veicolo era ricoverato presso Parte_3
, come riferito anche dalla stessa controparte nel proprio atto di
[...] citazione. Anche il chilometraggio percorso dal mezzo riportato nello schema è del tutto errato poiché in data 4/10/21 il mezzo avrebbe percorso 57.000 km e in data 15/12/21, 50 2300 ossia 5000 km in meno. ON In realtà da una verifica da parte di dalle officine incaricate, erano stati effettuati sul veicolo esclusivamente i seguenti interventi: chilometro 34.101 preventivo dell'11/11/20 sostituzione pastiglie freni e lubrificante per riduzione delle emissioni di gas di scarico, chilometri 35702 preventivo sostituzione motorino avviamento, chilometri 43.222 preventivi per sostituzione pastiglie freni, chilometro 44.515 preventivo sostituzione serbatoio urea e lubrificante per ridurre le emissioni di gas di scarico, chilometri 55.948 preventivo sostituzione pastiglie freni anteriori. Come chiaro dai preventivi rilasciati ad AL allo stesso cliente dalle officine convenzionate con AL presso cui l'attore si era recato, non era mai stato effettuato alcun tagliando al motore del veicolo e non c'era traccia nemmeno dei presunti accessi riferiti dallo stesso Parte_1 anche gli ulteriori addebiti in fattura di ulteriori voci rispetto a quelle relative al guasto motore erano determinate dal fatto che, sottoscrivendo il contratto di noleggio, il cliente assumeva un preciso obbligo di custodia del veicolo noleggiato, un preciso dovere di rispettare tutte le scadenze pagina 10 di 15 relative alla manutenzione previste dalla legge o dalla casa madre, nonché di comunicare ad AL eventuali danni occorsi al veicolo, e che ove l'assistenza non avesse assolto a tali doveri , l'AL aveva il diritto e l'obbligo di effettuare gli interventi necessari addebitando al cliente relativi costi nonché il costo di riparazione di tutti i danni causati al veicolo per la scarsa manutenzione. Per le suddette ragioni AL aveva diritto di percepire oltre i costi per le riparazioni del veicolo anche il canone di noleggio per il periodo in cui il veicolo era stato ricoverato presso l'officina di tenuto conto Parte_3 che le dette riparazioni erano state rese necessarie da inadempimento contrattuale da parte del SI . Parte_1
Allo stesso modo, stante la violazione del cliente agli obblighi contrattualmente assunti, non aveva il dovere di effettuare alcun rimborso per eventuali mezzi sostitutivi noleggiati. In ogni caso il noleggio non poteva essere rimborsato in quanto effettuato da soggetto diverso a quello del noleggiante, come da fatture esibite, che contestavano, erano intestate alla società gisa srl e non all'attore, che quindi non poteva legittimamente chiederne il rimborso. ONestava anche il quantum della pretesa attorea. Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura negoziazione assistita, trattandosi di domanda di pagamento di somme inferiori ad euro 50.000,; sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di titolarità del diritto azionato da parte dell'attore con riguardo alla domanda di rimborso dell'importo di euro 4.562,80, e nel merito l'infondatezza e pretestuosità della domanda attorea. Diceva la disciplina generale applicabile relativa a quella ex articolo 1571 per la locazione di beni mobili, che diceva l'onere della prova a carico dell'attore, contestando il valore probatorio dei documenti già depositati. Proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di complessivi euro 9.013,08 determinati quanto ad euro 4560,08 per la fattura del 30 Marzo 22, e per quanto riguarda euro 4453 relativi alla fattura del pagina 11 di 15 28/4/22. Chiedeva
- rigettarsi, in quanto improcedibili, le domande formulate per mancanza di tentativo di negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo all'attore con riguardo alla domanda di rimborso per l'importo di euro 4562;
- nel merito respingere integralmente le domande dell'attore in quanto inammissibili e infondate;
- in subordine disporre la detrazione dalle fatture di noleggio della somma di euro 614,39 per ogni mese di durata del noleggio del veicolo sostitutivo, e comunque disporre la compensazione delle somme che si fossero ritenute dovute da AL al SI con quelle di cui alle Parte_1 fatture oggetto di riconvenzionale;
- in via riconvenzionale, previa necessario accertamento di graduatoria di merito, condannare l'attore al pagamento della somma di euro 9013, relativa alle fatture depositate o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in ogni caso vittoria di spese e compensi. ____________________________________ Alla prima udienza veniva disposta la mediazione. Alla successiva udienza i procuratori delle parti davano atto che la negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo e chiedevano i termini ex art. 183 co.
6. dopo un rinvio per il bonario componimento, veniva disposta la prova per testi. Sentiti i testi e precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nella misura che si dirà. Il contratto di noleggio senza conducente si inquadra nella categoria delle locazioni ed è soggetta agli obblighi determinati dagli artt. 1571 e ss. C.c.. La
pagina 12 di 15 giurisprudenza prevalente ritiene che “il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria”. Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27089 Occorre, quindi, verificare se, nel caso concreto, il conduttore abbia fornito tale prova liberatoria. La ditta , in esito all'accensione di una spia, ha prontamente avvisato Parte_1 la ditta noleggiante e ricoverato il mezzo presso l'officina indicata. Il fatto è avvenuto dopo esattamente un anno dalla consegna (8/09/20-28/09/21) ed una ON percorrenza di km 29,263. All'atto della consegna la attestava che il furgone aveva 28.426 km e che era stato “ripristinato”. È provato che, nell'anno prima del sinistro, la ditta ha portato il Parte_1 ON mezzo nelle officine autorizzate da per almeno tre volte e, se il tagliando non era stato effettuato prima della consegna (il che non spiegherebbe il ON significato della dicitura “ripristinato”), la stessa avrebbe dovuto segnalarlo. Non sembra plausibile, quindi, la tesi fornita dalla convenuta di incuria nella gestione del mezzo, specie in considerazione della clausola contrattuale aggiuntiva di onere del noleggiante di ripristino della meccanica e messa in sicurezza previste dall'art 1 dei “patti aggiunti”. Seppure fosse stata provata (e non lo è stata) l'omissione del cambio olio, considerato che si tratta di un mezzo con meno di 60.000,00 KM, non sembra intercorrere alcun nesso causale tra la ON non provata accusa ed i danni la cui spesa intende accollare alla ditta
. Parte_1
Perciò la domanda promossa dall'attore va accolta ed il non è tenuto Parte_1 ON al pagamento di quanto richiesto da per la sostituzione delle parti ammalorate in quanto non è provato che le stesse siano dipese dall'incuria del conducente. Non sembra neppure plausibile che per la riparazione del danno siano stati necessari oltre 4 mesi, durante i quali la ditta ha avuto necessità di fornirsi di pagina 13 di 15 altro mezzo, potendo essere sufficienti 15 gg.: il tempo sottratto alla fruizione, dovuta per contratto, non può essere addebitata all'attore. Per le superiori ragioni la ha diritto al rimborso del prezzo pagato per il noleggio, Parte_1 pari ad € 616,39 mensili, per i quattro mesi durante i quali non ha potuto utilizzare la vettura. Diversa questione, invece, in ordine alla richiesta di rimborso dei canoni di noleggio, per i quali l'attore non è legittimato ad agire: poiché l'intestatario del diverso contratto di noleggio è soggetto giuridicamente distinto dall'attore la relativa domanda va rigettata. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 237,00 per spese ed € 2032 (ridotto del 20% per la parziale soccombenza), oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che i danni patiti dall'automezzo furgone Peugeot boxer 328 L1H12.0 Blue HD 110 cavalli, con targa FR683SF non sono riconducibili ad incuria dell'attore.
2) Per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste con le fatture del 30/03/22 per euro 4560,08 e del 28/4/22 di euro 4543.
3) Dichiara dovute e condanna al rimborso di quattro ONoparte_1 mensilità del canone di locazione, da ottobre 2021, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
4) Rigetta la domanda di rimborso dei canoni di noleggio di altra vettura.
5) Rigetta la domanda riconvenzionale.
6) Condanna al pagamento delle spese legali in favere CP_1 dell'attore che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 2032 (ridotto del 20% per la parziale soccombenza) per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 14 di 15 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/ deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
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