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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III civile Ufficio procedure concorsuali
IL TRIBUNALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino - Presidente dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice est. dott.ssa Sara Fioroni - Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 175-2/2024, promosso da:
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Mojana avente ad oggetto:
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di:
CF , assistita dall'avv. EUTIMIO MONACO, Parte_1 P.IVA_2
C.F. ), con sede Gubbio (PG), Via San Donato 1B; P.IVA_2
rilevato che la società debitrice si è costituita;
esaminati gli atti ed i documenti depositati dalla parte;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la propria sede legale – da ritenersi coincidente con il centro principale degli affari - nel circondario del medesimo Ufficio giudiziario adito;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI. Sul punto, va considerato che la società debitrice ha presentato domanda di accesso ad uno strumento di soluzione della crisi e dell'insolvenza, poi rinunziato, riservato all'impresa “non minore”; rilevato che il ricorso è stato presentato da Controparte_1
la quale, pur avendo dichiarato l'intenzione di proporre appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1954/2024 (RG N. 9246/2023), aveva comunque provveduto, in esecuzione della sentenza, a pagare ad Parte_2
l'importo di complessivi euro 484.369,15, così determinando l'attualità del credito di regresso derivante dall'accoglimento della relativa domanda formulata, in quel giudizio, da parte di essa nei confronti di CP_1 Parte_1
rilevato che, con ricorso depositato in data 9.5.2025, il P.M. sede è intervenuto nella procedura ed ha presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la domanda di ammissione alla procedura ex art. 40 e 44 co. 1 lett. a) CCI avanzata dalla società debitrice è stata definita, a seguito di rinunzia, con decreto in pari data;
ritenuto che
l'intervento del P.M. sede, il quale ha manifestato la volontà di proseguire il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositando il relativo ricorso, esclude che ad una eventuale rinunzia alla domanda da parte del creditore procedente possano seguire gli effetti di cui all'art. 43 CCI (il quale prevede infatti che la rinunzia alla domanda ex art. 40 CCI estingue il procedimento “fatta salva” la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal Pubblico Ministero);
ritenuto che – contrariamente a quanto assume la società debitrice nello scritto difensivo autorizzato – non è affatto previsto che la legittimazione del PM a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ne postulasse l'intervenuto prima della rinuncia alla domanda di concordato. Nel caso in esame, difatti, la domanda di concordato – presentata dalla società debitrice in limine, all'udienza fissata per la comparizione del debitore ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCI – si inserisce, ai sensi del comma 10 dell'art. 40
CCI, nell'ambito del medesimo procedimento unitario pendente, con la conseguenza che la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere decisa successivamente alla definizione dello strumento di accesso allo strumento di liquidazione della crisi. Pertanto, il P.M. sede è intervenuto, depositando il proprio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito di un procedimento pendente, per la cui trattazione era stata fissata, dinanzi al collegio, l'udienza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rinunzia alla domanda di concordato e depositata in pendenza di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza. A tale proposito, va rilevato che la disponibilità ad effettuare pagamenti a tacitazione del creditore procedente e di altri creditori (compreso quello che aveva ottenuto provvedimento cautelare conservativo a tutela delle sue ragioni di crediti) non dimostra affatto la piena e normale capacità della società di fare fronte, alla scadenza e con mezzi ordinari, alle obbligazioni contratte, soprattutto ove si consideri che, a differenza di quanto cerca di rappresentare la debitrice, le istanze di rateizzazione dei debiti tributari, sono state negativamente scrutinate dal la quale ha comunicato, come si legge nella pec CP_2
del 9.5.2025 allegata al deposito del15.5.2025, il “preavviso di rigetto” della rateizzazione per carenza documentale. I pagamenti eseguiti nelle more della procedura, non solo lasciano insoddisfatte le ragioni dell' “unico debito ancora Con Parte_ astrattamente facente capo alla nei confronti del nascente da due sentenze una definitiva e una non definitiva ambedue rese dal Tribunale di Bologna” e quelle degli altri giudizi passivi, ma soprattutto incidono negativamente sul consistente dedito verso gli Enti;
anche a voler tenere conto della ricostruzione della debitrice (“Dunque, il totale dei debiti tributari e previdenziali è pari ad € 7.071.266,35 dei quali €
40.319,05 oggetto di regolare rateizzazione”), la posta passiva verso creditori pubblici, di natura largamente privilegiata, è di entità talmente ingente da attestare un dissesto conseguente all'elusione degli obblighi tributari e previdenziali, aggravato da pagamenti in favore di debiti chirografari. E' francamente singolare che la debitrice sostenga che “ove il PM non fosse stato inerte in questo periodo, l'intero ammontare
Con delle somme transitanti sui conti di sarebbero nell'immediata disponibilità del curatore e non reperibili solo attraverso faticose e incerte possibili azioni revocatorie, con aggravio di tempi e costi per il ceto creditorio”, trattandosi di affermazione che capovolge gli esatti termini della questione che, contro l'evidenza di un debito erariale e previdenziale di assai elevata consistenza e di condotte preferenziali, vorrebbe attribuire all' “improvvisa iniziativa del 9 maggio u.s.” del P.M. la genesi di un potenziale danno ai creditori “ed in particolare proprio all'erario, incoraggiando il Con debitore a reperire risorse necessarie ad evitare l'apertura della liquidazione giudiziale, attraverso pagamenti che non avrebbe effettuato laddove fosse stato tempestivamente segnalata la volontà dell'organo requirente di procedere alla presentazione dei ricorso ex art. 38 C.C.I.I.”; ritenuto, del resto, che la stessa rinunzia alla domanda “in bianco” per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza costituisce di per sé ammissione di uno stato di impossibilità oggettiva e non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, rispetto al quale non era individuata una soluzione nel rispetto della regola della “par condicio creditorum” a tutela della quale deve essere aperta – come richiesto dal P.M. - la procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, considerato il debito complessivo degli istanti e gli ulteriori crediti risultanti dall'istruttoria prefallimentare, supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(C.F. ), con sede Gubbio (PG), Via San Donato 1B;
[...] P.IVA_2
nomina la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore il rag. il quale alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17/12/2025, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Perugia, 20/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Teresa Giardino
Il giudice est.
Dott.ssa Stefania Monaldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III civile Ufficio procedure concorsuali
IL TRIBUNALE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino - Presidente dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice est. dott.ssa Sara Fioroni - Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 175-2/2024, promosso da:
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Mojana avente ad oggetto:
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di:
CF , assistita dall'avv. EUTIMIO MONACO, Parte_1 P.IVA_2
C.F. ), con sede Gubbio (PG), Via San Donato 1B; P.IVA_2
rilevato che la società debitrice si è costituita;
esaminati gli atti ed i documenti depositati dalla parte;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la propria sede legale – da ritenersi coincidente con il centro principale degli affari - nel circondario del medesimo Ufficio giudiziario adito;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI. Sul punto, va considerato che la società debitrice ha presentato domanda di accesso ad uno strumento di soluzione della crisi e dell'insolvenza, poi rinunziato, riservato all'impresa “non minore”; rilevato che il ricorso è stato presentato da Controparte_1
la quale, pur avendo dichiarato l'intenzione di proporre appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1954/2024 (RG N. 9246/2023), aveva comunque provveduto, in esecuzione della sentenza, a pagare ad Parte_2
l'importo di complessivi euro 484.369,15, così determinando l'attualità del credito di regresso derivante dall'accoglimento della relativa domanda formulata, in quel giudizio, da parte di essa nei confronti di CP_1 Parte_1
rilevato che, con ricorso depositato in data 9.5.2025, il P.M. sede è intervenuto nella procedura ed ha presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la domanda di ammissione alla procedura ex art. 40 e 44 co. 1 lett. a) CCI avanzata dalla società debitrice è stata definita, a seguito di rinunzia, con decreto in pari data;
ritenuto che
l'intervento del P.M. sede, il quale ha manifestato la volontà di proseguire il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositando il relativo ricorso, esclude che ad una eventuale rinunzia alla domanda da parte del creditore procedente possano seguire gli effetti di cui all'art. 43 CCI (il quale prevede infatti che la rinunzia alla domanda ex art. 40 CCI estingue il procedimento “fatta salva” la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal Pubblico Ministero);
ritenuto che – contrariamente a quanto assume la società debitrice nello scritto difensivo autorizzato – non è affatto previsto che la legittimazione del PM a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ne postulasse l'intervenuto prima della rinuncia alla domanda di concordato. Nel caso in esame, difatti, la domanda di concordato – presentata dalla società debitrice in limine, all'udienza fissata per la comparizione del debitore ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCI – si inserisce, ai sensi del comma 10 dell'art. 40
CCI, nell'ambito del medesimo procedimento unitario pendente, con la conseguenza che la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale deve essere decisa successivamente alla definizione dello strumento di accesso allo strumento di liquidazione della crisi. Pertanto, il P.M. sede è intervenuto, depositando il proprio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito di un procedimento pendente, per la cui trattazione era stata fissata, dinanzi al collegio, l'udienza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rinunzia alla domanda di concordato e depositata in pendenza di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza. A tale proposito, va rilevato che la disponibilità ad effettuare pagamenti a tacitazione del creditore procedente e di altri creditori (compreso quello che aveva ottenuto provvedimento cautelare conservativo a tutela delle sue ragioni di crediti) non dimostra affatto la piena e normale capacità della società di fare fronte, alla scadenza e con mezzi ordinari, alle obbligazioni contratte, soprattutto ove si consideri che, a differenza di quanto cerca di rappresentare la debitrice, le istanze di rateizzazione dei debiti tributari, sono state negativamente scrutinate dal la quale ha comunicato, come si legge nella pec CP_2
del 9.5.2025 allegata al deposito del15.5.2025, il “preavviso di rigetto” della rateizzazione per carenza documentale. I pagamenti eseguiti nelle more della procedura, non solo lasciano insoddisfatte le ragioni dell' “unico debito ancora Con Parte_ astrattamente facente capo alla nei confronti del nascente da due sentenze una definitiva e una non definitiva ambedue rese dal Tribunale di Bologna” e quelle degli altri giudizi passivi, ma soprattutto incidono negativamente sul consistente dedito verso gli Enti;
anche a voler tenere conto della ricostruzione della debitrice (“Dunque, il totale dei debiti tributari e previdenziali è pari ad € 7.071.266,35 dei quali €
40.319,05 oggetto di regolare rateizzazione”), la posta passiva verso creditori pubblici, di natura largamente privilegiata, è di entità talmente ingente da attestare un dissesto conseguente all'elusione degli obblighi tributari e previdenziali, aggravato da pagamenti in favore di debiti chirografari. E' francamente singolare che la debitrice sostenga che “ove il PM non fosse stato inerte in questo periodo, l'intero ammontare
Con delle somme transitanti sui conti di sarebbero nell'immediata disponibilità del curatore e non reperibili solo attraverso faticose e incerte possibili azioni revocatorie, con aggravio di tempi e costi per il ceto creditorio”, trattandosi di affermazione che capovolge gli esatti termini della questione che, contro l'evidenza di un debito erariale e previdenziale di assai elevata consistenza e di condotte preferenziali, vorrebbe attribuire all' “improvvisa iniziativa del 9 maggio u.s.” del P.M. la genesi di un potenziale danno ai creditori “ed in particolare proprio all'erario, incoraggiando il Con debitore a reperire risorse necessarie ad evitare l'apertura della liquidazione giudiziale, attraverso pagamenti che non avrebbe effettuato laddove fosse stato tempestivamente segnalata la volontà dell'organo requirente di procedere alla presentazione dei ricorso ex art. 38 C.C.I.I.”; ritenuto, del resto, che la stessa rinunzia alla domanda “in bianco” per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza costituisce di per sé ammissione di uno stato di impossibilità oggettiva e non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, rispetto al quale non era individuata una soluzione nel rispetto della regola della “par condicio creditorum” a tutela della quale deve essere aperta – come richiesto dal P.M. - la procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, considerato il debito complessivo degli istanti e gli ulteriori crediti risultanti dall'istruttoria prefallimentare, supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(C.F. ), con sede Gubbio (PG), Via San Donato 1B;
[...] P.IVA_2
nomina la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore il rag. il quale alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17/12/2025, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Perugia, 20/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Teresa Giardino
Il giudice est.
Dott.ssa Stefania Monaldi