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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
n.R.G. 1528/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1528/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana VECCHIO come da procura in atti Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Piazza Labriola n. 37
- parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via Polledrera s.n.c. CP_1
- parte convenuta
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Luca RIPOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via R. R. Pereira
n. 142
- parte convenuta Oggetto: Fondo di garanzia per la previdenza complementare CP_1
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 19.7.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della dal 22.6.1999 al 23.3.2018, con CP_3
inquadramento nel livello C del CCNL Laterizi Industria;
di avere aderito nel corso del rapporto al
Fondo previdenziale complementare denominato;
che, con sentenza n. 29 Controparte_2
del 9.10.2019, il Tribunale di Cassino dichiarava il fallimento della di avere CP_3
tempestivamente presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, relativamente ai crediti da lavoro consacrati da verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. del 15.5.2018, dichiarato esecutivo;
di essere stato ammesso al passivo in via privilegiata per l'importo di euro 4.702,52 a titolo di trattamento di fine rapporto dovuto e non versato al Fondo complementare;
che lo stato passivo CP_2
non veniva opposto;
di avere presentato in data 2.10.2020 domanda di intervento del Fondo di garanzia per il versamento al Fondo complementare SARA delle quote maturate dal lavoratore CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto per complessivi euro 4.702,52, non corrisposte dal datore di lavoro al Fondo;
che l' , con comunicazione del 12.1.2021, chiedeva la corretta compilazione CP_1 dell'autocertificazione dei dati relativi al TFR;
che il medesimo , con missiva del 10.5.2021, CP_1
comunicava il rigetto della domanda per omessa integrazione della documentazione;
di avere presentato istanza di riesame, evidenziando che il aveva inviato tutta la documentazione CP_2
richiesta; che l'istanza di riesame restava senza riscontro.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che nella specie sussistono tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale deve intervenire a copertura dei CP_1
contributi del datore di lavoro trattenuti e non versati al fondo di previdenza complementare, come nella specie avvenuto per le quote del TFR maturate dal lavoratore.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) dichiarare il diritto del sig. alla regolarizzazione della propria posizione presso Parte_1
il Fondo di Previdenza Complementare e al corretto versamento da parte Controparte_2
del Fondo di Garanzia delle quote t.f.r. non versate dal datore di lavoro;
b) condannare di conseguenza – Fondo di Garanzia - in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore – al versamento della somma di € 4.702,52, così come accertato in sede concorsuale, al CP_ Fondo di Previdenza Complementare , presso;
oltre Controparte_2 CP_2
rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese legali.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e la CP_1 [...]
. Controparte_4
5. L'Istituto previdenziale eccepisce preliminarmente l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. Nel merito deduce che il ricorrente non ha provato tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. Evidenzia, nello specifico, che il motivo del rigetto dell'istanza è la mancata presentazione a corredo della stessa della documentazione necessaria e segnatamente del modello “mod. PPC/FOND” integralmente compilato, sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare, determinante per comprendere se vi sono i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia CP_1
per la previdenza complementare, sotto il profilo dell'avvenuto riscatto o meno della posizione previdenziale complementare e dunque della attuale permanenza al momento della domanda del requisito dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare. L'Ente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.
6. La società eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, con il Controparte_2
CP_ contratto di polizza sottoscritto dal ricorrente, detta società veniva esonerata da qualsiasi obbligo di controllo in merito al recupero coattivo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare. Deduce inoltre che il lavoratore non aveva azione diretta per l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro del credito relativo alle quote non versate dal datore di lavoro al
Fondo complementare, non avendo documentato la natura e la funzione dello strumento negoziale utilizzato per l'accantonamento delle quote del TFR in favore del fondo di previdenza complementare. Evidenzia, infine, che il credito vantato dal ricorrente è stato ammesso al passivo in via condizionata, stante la formula utilizzata “all'esito di ulteriori approfondimenti”.
7. Il conclude chiedendo al giudice di dichiarare in via preliminare e pregiudiziale la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva e nel merito di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
8. Il giudizio è stato sospeso ex art. 443 c.p.c. in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' e successivamente ritualmente riassunto dal ricorrente previo esperimento del CP_1
ricorso amministrativo.
9. La causa, istruita documentalmente, è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto all'intervento del Fondo di garanzia per la previdenza complementare, perché provveda al versamento in favore del Fondo CP_1
di previdenza complementare di cui il lavoratore ha Controparte_2 Controparte_2
aderito, delle quote del trattamento di fine rapporto maturate e non versate dal datore di lavoro al
Fondo complementare, come accertate nel loro ammontare complessivo in sede di CP_3
ammissione al passivo del fallimento della CP_3
11. In via preliminare, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che la stessa è stata evocata in giudizio proprio quale soggetto Controparte_2
a favore del quale il ricorrente ha chiesto la condanna del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. CP_1
80 del 1992, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, al versamento della contribuzione corrispondente alle quote di TFR maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare della predetta società.
12. Nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
13. La disciplina rilevante per la fattispecie in esame è dettata dall'art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale prevede al primo comma l'istituzione presso l' di un apposito Fondo di garanzia contro il CP_1
rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte dei datori di lavoro sottoposti ad una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del medesimo decreto (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ammnistrativa, amministrazione straordinaria), dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti.
14. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, nel caso in cui non possa essere corrisposta la prestazione del fondo complementare a cui avrebbe avuto diritto a causa dell'omesso o parziale versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto all'esito di una delle procedure concorsuali sopra indicate,
“può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
15. Il terzo comma prevede la surroga di diritto del Fondo di garanzia al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati alla gestione di previdenza complementare ai sensi del comma precedente.
16. La Suprema Corte ha chiarito la natura delle quote di trattamento di fine rapporto destinate al
Fondo di previdenza complementare. Tali quote costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto in relazione al quale possa configurarsi l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n.
297 del 1982. Per il versamento di dette quote alla forma di previdenza complementare, in funzione sostitutiva del datore di lavoro rimasto insolvente, è invece previsto l'intervento dello speciale Fondo di garanzia per la previdenza complementare di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma mediante versamenti alla forma di previdenza complementare cui ha aderito il lavoratore, in funzione della sola futura integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari effettuati. Le garanzie della previdenza integrativa, infatti, riguardano prestazioni aggiuntive al trattamento pensionistico obbligatorio ad esclusivo vantaggio delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, per i quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni. Il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è dunque costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti lo stesso lavoratore potrà percepire (Cass. civ. n. 8524/2023).
17. Ciò posto, i requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia ex 5 D.Lgs. n. 80 del 1992 per il versamento delle quote del TFR al fondo di previdenza complementare, in forza del rinvio al comma
1 del medesimo articolo, il quale a sua volta rinvia alla disciplina dei requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia per i crediti retributivi ex art. 2 L. n. 297 del 1982, consistono nella cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nell'apertura della procedura concorsuale e nell'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto (cfr. circolare n. 53 del 7.3.2007). Nel caso di fallimento del datore di lavoro, CP_1
ipotesi ricorrente nel caso di specie, il credito relativo alle quote di TFR maturate, da versare al Fondo complementare in funzione delle prestazioni integrative del trattamento pensionistico obbligatorio, deve risultare accertato nello stato passivo del fallimento reso esecutivo. Decorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, il lavoratore può presentare istanza per l'intervento del Fondo.
18. Ai fini del suddetto intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, deve essere inoltre documentato il requisito dell'iscrizione del lavoratore alla forma di previdenza complementare al momento della domanda di intervento del Fondo di garanzia in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata, l'intervento di tale Fondo di garanzia non è in funzione del pagamento diretto al lavoratore di emolumenti retributivi al medesimo spettanti, ma di contributi non versati dal datore di lavoro inadempiente al fondo di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto, in funzione della prestazione previdenziale integrativa, cosicché, ove la posizione del lavoratore sia stata riscattata e lo stesso non risulti più iscritto al Fondo, viene a mancare il presupposto stesso dell'intervento del Fondo di garanzia. La modalità di documentazione di tale requisito è stata specificata dall' nella circolare n. 23 del 22.2.2008 e consiste nell'allegazione a corredo CP_1 dell'istanza di un “modello PPC/FOND” timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi, in cui il legale rappresentante deve specificare se il lavoratore ha riscattato o meno la sua posizione individuale presso il Fondo.
19. L' eccepisce nelle memoria difensiva l'incompletezza della documentazione richiesta, in CP_1
quanto il modello presentato dall'istante all'Ente non conteneva l'indicazione da parte del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare in merito all'avvenuto riscatto o meno della posizione individuale del ricorrente.
20. Dall'esame del compendio documentale di causa risulta che il lavoratore ha provato la sussistenza di tutti i requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992. CP_1
21. La società convenuta ha prodotto il modulo di adesione del ricorrente al Fondo di previdenza complementare , sottoscritto dalle parti il 22.9.2011, nel quale si prevede il Controparte_2 versamento a carico del datore di lavoro in favore del Fondo dei contributi costituiti dal 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore.
22. Dal verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 15.5.2018 tra il ricorrente e la società ex datrice di lavoro risulta la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso CP_3
tra le parti dal 22.6.1999 al 26.3.2018 a seguito di licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991. In tale verbale, al punto 7, la società si riconosce debitrice dell'importo di euro 4.702,52, quale quota di
TFR maturata dal lavoratore da destinare al Fondo di previdenza complementare e non ancora CP_2
versata a tale Fondo, e si impegna al versamento di detto importo al Fondo con rate mensili di euro
1.000,00 a partire dal 30.7.2018 (doc. 7 prod. Varlese).
23. Successivamente è stato dichiarato dal Tribunale di Cassino il fallimento della R.F. CP_3
n. 29/2019, il ricorrente si è insinuato al passivo ed il menzionato credito di euro 4.702,52 è stato accertato in data 19.2.2020 dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, divenuto esecutivo (cfr. verbale di stato passivo doc. 1 e certificazione di non opposizione allo stato passivo sub doc. 2). Contrariamente a quanto osservato dalla società convenuta nella memoria difensiva,
l'accertamento del credito da parte del giudice delegato non è stato affatto condizionato all'esito di ulteriori approfondimenti. Il grossolano fraintendimento in cui è incorsa nella Controparte_5 lettura del provvedimento nasce dal non aver considerato che l'inciso “all'esito di ulteriori approfondimenti”, lungi dal condizionare l'ammissione del credito ad accertamenti futuri neppure specificati, costituisce invece la premessa dell'accertamento definitivo del credito, nel senso che questo è scaturito dagli ulteriori approfondimenti compiuti.
24. Il ricorrente ha prodotto il Modello “PPC/FOND - cod. SR98” contenente la dichiarazione del
CP_ legale rappresentante Fondo di previdenza complementare che il lavoratore “non ha riscattato integralmente la sua posizione individuale”, e che dunque permane l'iscrizione del lavoratore al
Fondo, ulteriormente attestando che “l'omissione contributiva per la quale il lavoratore ha chiesto
l'intervento del Fondo di garanzia si è verificata all'interno di questo fondo di previdenza complementare” (doc. 4).
25. Il ricorrente asserisce che tale modello debitamente compilato con le citate dichiarazioni del legale rappresentante era già stato inviato via pec all' dal medesimo legale rappresentante in data CP_1
1.6.2021 e poi in data 15.7.2021 e che successivamente era stato allegato dal ricorrente all'istanza di riesame del 20.7.2021. Tuttavia, a fronte della contestazione di tali circostanze da parte dell'istituto previdenziale, che ha dedotto, anche mediante il richiamo della relazione istruttoria, di non avere mai ricevuto tale modello debitamente compilato con l'indicazione in merito al riscatto o meno della posizione individuale del lavoratore, quest'ultimo non ha fornito prova documentale di quanto asserito.
26. Nel documento allegato all'originaria domanda amministrativa (doc. 2) non risulta valorizzata nessuna delle due voci “ha ottenuto il riscatto totale della posizione individuale in data …”, “non ha riscattato integralmente la sua posizione individuale”. Nel modello prodotto sub doc. 4., datato
6.7.2021, risulta valorizzata la voce “non ha riscattato integralmente la sua posizione individuale”, ma non è provato l'invio all' , perché l'allegata copia analogica della ricevuta di accettazione CP_1
della pec – e non di consegna – si riferisce alla data antecedente del 1.6.2021 e dunque a documento diverso da quello prodotto. Nell'istanza di riesame del 20.7.2021, prodotta sub doc. 6, si legge che alla stessa è allegato il suddetto modello, ma anche in questo caso non vi è prova dell'effettivo inoltro all' di tale documento come allegato dell'istanza di riesame. CP_1
27. Tanto chiarito, l'assenza di prova dell'inoltro all del modello in questione correttamente CP_1
compilato in data antecedente alla instaurazione del presente giudizio non può però rilevare ai fini del rigetto della domanda di intervento del Fondo di garanzia, una volta che sia stata comunque fornita in giudizio, mediante la produzione di tale documento (doc. 4), la prova della sussistenza del requisito dell'iscrizione del lavoratore al , per mancato riscatto della sua posizione individuale, CP_2
al momento della domanda amministrativa. Va infatti ricordato che l'esito del giudizio previdenziale, per quanto attiene alla sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, non può essere condizionato alla documentazione depositata nella fase amministrativa, posto che tale giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo dell'assicurato alla prestazione e non costituisce giudizio di legittimità del procedimento e del provvedimento amministrativo, per cui occorre avere riguardo esclusivamente a quanto in sede giudiziale dedotto e provato.
28. Quanto alla legittimazione attiva del lavoratore ad insinuarsi al passivo del fallimento del datore di lavoro per il credito relativo ai contributi da versare al fondo di previdenza complementare, la questione è superata nel caso di specie in virtù della definitiva ammissione del credito per cui è causa al passivo fallimentare, con provvedimento giudiziale di accertamento dello stato passivo divenuto esecutivo. Ad ogni buon conto, la Suprema Corte ha chiarito che, all'infuori dell'ipotesi in cui sia emerso dall'istruttoria che vi sia stata una cessione del credito del lavoratore in favore del Fondo di previdenza complementare – evenienza che nella specie non risulta – in caso di fallimento del datore di lavoro il lavoratore è legittimato ad insinuarsi allo stato passivo per l'accertamento del diritto al versamento delle quote di trattamento di fine rapporto accantonato in favore del Fondo di previdenza complementare. Secondo il condivisibile ragionamento del giudice di legittimità, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. Fall. Lo scioglimento del contratto di mandato, infatti, implica il ripristino della titolarità piena delle risorse, di natura retributiva e non previdenziale, con tale mandato affidate al datore di lavoro in gestione vincolata nella destinazione, in capo al lavoratore mandante, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo del datore di lavoro mandatario fallito, al fine di far valere non il diritto al trattamento di fine rapporto in sé considerato, ma il diritto al versamento della quota accantonata in favore del Fondo complementare. Tale quota, fintantoché rimane accantonata presso il datore di lavoro sia pure con vincolo di destinazione a che tali risorse siano versate al fondo complementare, resta di natura retributiva e nella disponibilità del lavoratore mandante/delegante, mentre ha natura previdenziale solo la prestazione integrativa erogata dal Fondo di previdenza complementare (Cass. civ. n.
19510/2023).
29. La legittimazione a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 80 del 1992, in coerenza con la ricostruzione sopra illustrata, è attribuita dalla norma citata al lavoratore:
“il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”).
30. Sebbene non sia stata espressamente formulata nella memoria difensiva dell' l'eccezione di CP_1
decadenza del ricorrente dalla domanda giudiziaria, nella relazione istruttoria ivi richiamata si prospetta l'intervenuta decadenza: “Si sottolinea però che, essendo stata presentata la domanda del lavoratore in data 02/10/2020, sono ad oggi intervenuti i termini decadenziale del diritto”.
31. Il rilievo dell'ente non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 639 del 1970, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88 del 1989 – tra le quali rientrano le prestazioni a carico del Fondo di garanzia (cfr. Cass. civ. sez. un. n. CP_1
19992/2009) – l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma, vale a dire “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. La decadenza annuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della richiesta di prestazione, corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni per la decisione sulla domanda amministrativa ex art. 7 L. n. 533 del 1973 e del termine di 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo ex art. 46, commi 5 e 6 L. n. 46 del 1988 (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23399/2024).
32. Nella specie la domanda amministrativa è stata presentata in data 2.10.2020 (cfr. domanda on line sub doc. 2 prod. Varlese). Il termine annuale di decadenza ha iniziato a decorrere alla scadenza del trecentesimo giorno successivo, il 29.7.2021, e dunque è spirato il 29.7.2022. Il ricorso è stato depositato in data 19.7.2022 e dunque prima che maturasse la decadenza.
33. Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia per il versamento in favore del Fondo di CP_1
Previdenza Complementare delle quote di trattamento di fine rapporto Controparte_2
maturate dal lavoratore e non corrisposte al Fondo dal datore di lavoro, nella misura complessiva di euro 4.702,52. Per l'effetto, l' va condannato al versamento della somma di euro 4.702,52 al CP_1
Fondo di Previdenza Complementare , presso oltre Controparte_2 Controparte_2
accessori di legge.
34. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in quanto non è stata provata la trasmissione all' , prima della instaurazione del presente giudizio, CP_1 del modello “PPC/FOND - cod. SR98” debitamente compilato dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare con la dichiarazione in merito all'avvenuto riscatto o meno della posizione individuale del ricorrente, cosicché l'Ente non è stato posto in condizione di provvedere sull'istanza, avendo avuto contezza della predetta dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare solo in sede di costituzione nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia per il CP_1
versamento in favore del Fondo di previdenza complementare delle Controparte_2
quote di trattamento di fine rapporto maturate dal lavoratore e non corrisposte al Fondo dal datore di lavoro insolvente, nella misura complessiva di euro 4.702,52;
− per l'effetto, condanna l' al versamento della somma di euro 4.702,52 al Fondo di previdenza CP_1
complementare , presso oltre accessori di legge;
Controparte_2 Controparte_2
− spese di giudizio integralmente compensate.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1528/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana VECCHIO come da procura in atti Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Piazza Labriola n. 37
- parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via Polledrera s.n.c. CP_1
- parte convenuta
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Luca RIPOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via R. R. Pereira
n. 142
- parte convenuta Oggetto: Fondo di garanzia per la previdenza complementare CP_1
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 19.7.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze della dal 22.6.1999 al 23.3.2018, con CP_3
inquadramento nel livello C del CCNL Laterizi Industria;
di avere aderito nel corso del rapporto al
Fondo previdenziale complementare denominato;
che, con sentenza n. 29 Controparte_2
del 9.10.2019, il Tribunale di Cassino dichiarava il fallimento della di avere CP_3
tempestivamente presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, relativamente ai crediti da lavoro consacrati da verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. del 15.5.2018, dichiarato esecutivo;
di essere stato ammesso al passivo in via privilegiata per l'importo di euro 4.702,52 a titolo di trattamento di fine rapporto dovuto e non versato al Fondo complementare;
che lo stato passivo CP_2
non veniva opposto;
di avere presentato in data 2.10.2020 domanda di intervento del Fondo di garanzia per il versamento al Fondo complementare SARA delle quote maturate dal lavoratore CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto per complessivi euro 4.702,52, non corrisposte dal datore di lavoro al Fondo;
che l' , con comunicazione del 12.1.2021, chiedeva la corretta compilazione CP_1 dell'autocertificazione dei dati relativi al TFR;
che il medesimo , con missiva del 10.5.2021, CP_1
comunicava il rigetto della domanda per omessa integrazione della documentazione;
di avere presentato istanza di riesame, evidenziando che il aveva inviato tutta la documentazione CP_2
richiesta; che l'istanza di riesame restava senza riscontro.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che nella specie sussistono tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale deve intervenire a copertura dei CP_1
contributi del datore di lavoro trattenuti e non versati al fondo di previdenza complementare, come nella specie avvenuto per le quote del TFR maturate dal lavoratore.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) dichiarare il diritto del sig. alla regolarizzazione della propria posizione presso Parte_1
il Fondo di Previdenza Complementare e al corretto versamento da parte Controparte_2
del Fondo di Garanzia delle quote t.f.r. non versate dal datore di lavoro;
b) condannare di conseguenza – Fondo di Garanzia - in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore – al versamento della somma di € 4.702,52, così come accertato in sede concorsuale, al CP_ Fondo di Previdenza Complementare , presso;
oltre Controparte_2 CP_2
rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese legali.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e la CP_1 [...]
. Controparte_4
5. L'Istituto previdenziale eccepisce preliminarmente l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. Nel merito deduce che il ricorrente non ha provato tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. Evidenzia, nello specifico, che il motivo del rigetto dell'istanza è la mancata presentazione a corredo della stessa della documentazione necessaria e segnatamente del modello “mod. PPC/FOND” integralmente compilato, sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare, determinante per comprendere se vi sono i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia CP_1
per la previdenza complementare, sotto il profilo dell'avvenuto riscatto o meno della posizione previdenziale complementare e dunque della attuale permanenza al momento della domanda del requisito dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare. L'Ente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.
6. La società eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, con il Controparte_2
CP_ contratto di polizza sottoscritto dal ricorrente, detta società veniva esonerata da qualsiasi obbligo di controllo in merito al recupero coattivo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare. Deduce inoltre che il lavoratore non aveva azione diretta per l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro del credito relativo alle quote non versate dal datore di lavoro al
Fondo complementare, non avendo documentato la natura e la funzione dello strumento negoziale utilizzato per l'accantonamento delle quote del TFR in favore del fondo di previdenza complementare. Evidenzia, infine, che il credito vantato dal ricorrente è stato ammesso al passivo in via condizionata, stante la formula utilizzata “all'esito di ulteriori approfondimenti”.
7. Il conclude chiedendo al giudice di dichiarare in via preliminare e pregiudiziale la CP_2
propria carenza di legittimazione passiva e nel merito di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
8. Il giudizio è stato sospeso ex art. 443 c.p.c. in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' e successivamente ritualmente riassunto dal ricorrente previo esperimento del CP_1
ricorso amministrativo.
9. La causa, istruita documentalmente, è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto all'intervento del Fondo di garanzia per la previdenza complementare, perché provveda al versamento in favore del Fondo CP_1
di previdenza complementare di cui il lavoratore ha Controparte_2 Controparte_2
aderito, delle quote del trattamento di fine rapporto maturate e non versate dal datore di lavoro al
Fondo complementare, come accertate nel loro ammontare complessivo in sede di CP_3
ammissione al passivo del fallimento della CP_3
11. In via preliminare, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che la stessa è stata evocata in giudizio proprio quale soggetto Controparte_2
a favore del quale il ricorrente ha chiesto la condanna del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. CP_1
80 del 1992, in sostituzione del datore di lavoro insolvente, al versamento della contribuzione corrispondente alle quote di TFR maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare della predetta società.
12. Nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
13. La disciplina rilevante per la fattispecie in esame è dettata dall'art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale prevede al primo comma l'istituzione presso l' di un apposito Fondo di garanzia contro il CP_1
rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte dei datori di lavoro sottoposti ad una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del medesimo decreto (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ammnistrativa, amministrazione straordinaria), dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti.
14. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, nel caso in cui non possa essere corrisposta la prestazione del fondo complementare a cui avrebbe avuto diritto a causa dell'omesso o parziale versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto all'esito di una delle procedure concorsuali sopra indicate,
“può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
15. Il terzo comma prevede la surroga di diritto del Fondo di garanzia al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati alla gestione di previdenza complementare ai sensi del comma precedente.
16. La Suprema Corte ha chiarito la natura delle quote di trattamento di fine rapporto destinate al
Fondo di previdenza complementare. Tali quote costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto in relazione al quale possa configurarsi l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n.
297 del 1982. Per il versamento di dette quote alla forma di previdenza complementare, in funzione sostitutiva del datore di lavoro rimasto insolvente, è invece previsto l'intervento dello speciale Fondo di garanzia per la previdenza complementare di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, il quale non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma mediante versamenti alla forma di previdenza complementare cui ha aderito il lavoratore, in funzione della sola futura integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari effettuati. Le garanzie della previdenza integrativa, infatti, riguardano prestazioni aggiuntive al trattamento pensionistico obbligatorio ad esclusivo vantaggio delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, per i quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni. Il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è dunque costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti lo stesso lavoratore potrà percepire (Cass. civ. n. 8524/2023).
17. Ciò posto, i requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia ex 5 D.Lgs. n. 80 del 1992 per il versamento delle quote del TFR al fondo di previdenza complementare, in forza del rinvio al comma
1 del medesimo articolo, il quale a sua volta rinvia alla disciplina dei requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia per i crediti retributivi ex art. 2 L. n. 297 del 1982, consistono nella cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nell'apertura della procedura concorsuale e nell'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto (cfr. circolare n. 53 del 7.3.2007). Nel caso di fallimento del datore di lavoro, CP_1
ipotesi ricorrente nel caso di specie, il credito relativo alle quote di TFR maturate, da versare al Fondo complementare in funzione delle prestazioni integrative del trattamento pensionistico obbligatorio, deve risultare accertato nello stato passivo del fallimento reso esecutivo. Decorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, il lavoratore può presentare istanza per l'intervento del Fondo.
18. Ai fini del suddetto intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992, deve essere inoltre documentato il requisito dell'iscrizione del lavoratore alla forma di previdenza complementare al momento della domanda di intervento del Fondo di garanzia in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata, l'intervento di tale Fondo di garanzia non è in funzione del pagamento diretto al lavoratore di emolumenti retributivi al medesimo spettanti, ma di contributi non versati dal datore di lavoro inadempiente al fondo di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto, in funzione della prestazione previdenziale integrativa, cosicché, ove la posizione del lavoratore sia stata riscattata e lo stesso non risulti più iscritto al Fondo, viene a mancare il presupposto stesso dell'intervento del Fondo di garanzia. La modalità di documentazione di tale requisito è stata specificata dall' nella circolare n. 23 del 22.2.2008 e consiste nell'allegazione a corredo CP_1 dell'istanza di un “modello PPC/FOND” timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi, in cui il legale rappresentante deve specificare se il lavoratore ha riscattato o meno la sua posizione individuale presso il Fondo.
19. L' eccepisce nelle memoria difensiva l'incompletezza della documentazione richiesta, in CP_1
quanto il modello presentato dall'istante all'Ente non conteneva l'indicazione da parte del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare in merito all'avvenuto riscatto o meno della posizione individuale del ricorrente.
20. Dall'esame del compendio documentale di causa risulta che il lavoratore ha provato la sussistenza di tutti i requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 D.Lgs. n. 80 del 1992. CP_1
21. La società convenuta ha prodotto il modulo di adesione del ricorrente al Fondo di previdenza complementare , sottoscritto dalle parti il 22.9.2011, nel quale si prevede il Controparte_2 versamento a carico del datore di lavoro in favore del Fondo dei contributi costituiti dal 100 per cento del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore.
22. Dal verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 15.5.2018 tra il ricorrente e la società ex datrice di lavoro risulta la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso CP_3
tra le parti dal 22.6.1999 al 26.3.2018 a seguito di licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991. In tale verbale, al punto 7, la società si riconosce debitrice dell'importo di euro 4.702,52, quale quota di
TFR maturata dal lavoratore da destinare al Fondo di previdenza complementare e non ancora CP_2
versata a tale Fondo, e si impegna al versamento di detto importo al Fondo con rate mensili di euro
1.000,00 a partire dal 30.7.2018 (doc. 7 prod. Varlese).
23. Successivamente è stato dichiarato dal Tribunale di Cassino il fallimento della R.F. CP_3
n. 29/2019, il ricorrente si è insinuato al passivo ed il menzionato credito di euro 4.702,52 è stato accertato in data 19.2.2020 dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, divenuto esecutivo (cfr. verbale di stato passivo doc. 1 e certificazione di non opposizione allo stato passivo sub doc. 2). Contrariamente a quanto osservato dalla società convenuta nella memoria difensiva,
l'accertamento del credito da parte del giudice delegato non è stato affatto condizionato all'esito di ulteriori approfondimenti. Il grossolano fraintendimento in cui è incorsa nella Controparte_5 lettura del provvedimento nasce dal non aver considerato che l'inciso “all'esito di ulteriori approfondimenti”, lungi dal condizionare l'ammissione del credito ad accertamenti futuri neppure specificati, costituisce invece la premessa dell'accertamento definitivo del credito, nel senso che questo è scaturito dagli ulteriori approfondimenti compiuti.
24. Il ricorrente ha prodotto il Modello “PPC/FOND - cod. SR98” contenente la dichiarazione del
CP_ legale rappresentante Fondo di previdenza complementare che il lavoratore “non ha riscattato integralmente la sua posizione individuale”, e che dunque permane l'iscrizione del lavoratore al
Fondo, ulteriormente attestando che “l'omissione contributiva per la quale il lavoratore ha chiesto
l'intervento del Fondo di garanzia si è verificata all'interno di questo fondo di previdenza complementare” (doc. 4).
25. Il ricorrente asserisce che tale modello debitamente compilato con le citate dichiarazioni del legale rappresentante era già stato inviato via pec all' dal medesimo legale rappresentante in data CP_1
1.6.2021 e poi in data 15.7.2021 e che successivamente era stato allegato dal ricorrente all'istanza di riesame del 20.7.2021. Tuttavia, a fronte della contestazione di tali circostanze da parte dell'istituto previdenziale, che ha dedotto, anche mediante il richiamo della relazione istruttoria, di non avere mai ricevuto tale modello debitamente compilato con l'indicazione in merito al riscatto o meno della posizione individuale del lavoratore, quest'ultimo non ha fornito prova documentale di quanto asserito.
26. Nel documento allegato all'originaria domanda amministrativa (doc. 2) non risulta valorizzata nessuna delle due voci “ha ottenuto il riscatto totale della posizione individuale in data …”, “non ha riscattato integralmente la sua posizione individuale”. Nel modello prodotto sub doc. 4., datato
6.7.2021, risulta valorizzata la voce “non ha riscattato integralmente la sua posizione individuale”, ma non è provato l'invio all' , perché l'allegata copia analogica della ricevuta di accettazione CP_1
della pec – e non di consegna – si riferisce alla data antecedente del 1.6.2021 e dunque a documento diverso da quello prodotto. Nell'istanza di riesame del 20.7.2021, prodotta sub doc. 6, si legge che alla stessa è allegato il suddetto modello, ma anche in questo caso non vi è prova dell'effettivo inoltro all' di tale documento come allegato dell'istanza di riesame. CP_1
27. Tanto chiarito, l'assenza di prova dell'inoltro all del modello in questione correttamente CP_1
compilato in data antecedente alla instaurazione del presente giudizio non può però rilevare ai fini del rigetto della domanda di intervento del Fondo di garanzia, una volta che sia stata comunque fornita in giudizio, mediante la produzione di tale documento (doc. 4), la prova della sussistenza del requisito dell'iscrizione del lavoratore al , per mancato riscatto della sua posizione individuale, CP_2
al momento della domanda amministrativa. Va infatti ricordato che l'esito del giudizio previdenziale, per quanto attiene alla sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, non può essere condizionato alla documentazione depositata nella fase amministrativa, posto che tale giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo dell'assicurato alla prestazione e non costituisce giudizio di legittimità del procedimento e del provvedimento amministrativo, per cui occorre avere riguardo esclusivamente a quanto in sede giudiziale dedotto e provato.
28. Quanto alla legittimazione attiva del lavoratore ad insinuarsi al passivo del fallimento del datore di lavoro per il credito relativo ai contributi da versare al fondo di previdenza complementare, la questione è superata nel caso di specie in virtù della definitiva ammissione del credito per cui è causa al passivo fallimentare, con provvedimento giudiziale di accertamento dello stato passivo divenuto esecutivo. Ad ogni buon conto, la Suprema Corte ha chiarito che, all'infuori dell'ipotesi in cui sia emerso dall'istruttoria che vi sia stata una cessione del credito del lavoratore in favore del Fondo di previdenza complementare – evenienza che nella specie non risulta – in caso di fallimento del datore di lavoro il lavoratore è legittimato ad insinuarsi allo stato passivo per l'accertamento del diritto al versamento delle quote di trattamento di fine rapporto accantonato in favore del Fondo di previdenza complementare. Secondo il condivisibile ragionamento del giudice di legittimità, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. Fall. Lo scioglimento del contratto di mandato, infatti, implica il ripristino della titolarità piena delle risorse, di natura retributiva e non previdenziale, con tale mandato affidate al datore di lavoro in gestione vincolata nella destinazione, in capo al lavoratore mandante, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo del datore di lavoro mandatario fallito, al fine di far valere non il diritto al trattamento di fine rapporto in sé considerato, ma il diritto al versamento della quota accantonata in favore del Fondo complementare. Tale quota, fintantoché rimane accantonata presso il datore di lavoro sia pure con vincolo di destinazione a che tali risorse siano versate al fondo complementare, resta di natura retributiva e nella disponibilità del lavoratore mandante/delegante, mentre ha natura previdenziale solo la prestazione integrativa erogata dal Fondo di previdenza complementare (Cass. civ. n.
19510/2023).
29. La legittimazione a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 80 del 1992, in coerenza con la ricostruzione sopra illustrata, è attribuita dalla norma citata al lavoratore:
“il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”).
30. Sebbene non sia stata espressamente formulata nella memoria difensiva dell' l'eccezione di CP_1
decadenza del ricorrente dalla domanda giudiziaria, nella relazione istruttoria ivi richiamata si prospetta l'intervenuta decadenza: “Si sottolinea però che, essendo stata presentata la domanda del lavoratore in data 02/10/2020, sono ad oggi intervenuti i termini decadenziale del diritto”.
31. Il rilievo dell'ente non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.P.R. n. 639 del 1970, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88 del 1989 – tra le quali rientrano le prestazioni a carico del Fondo di garanzia (cfr. Cass. civ. sez. un. n. CP_1
19992/2009) – l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma, vale a dire “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. La decadenza annuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della richiesta di prestazione, corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni per la decisione sulla domanda amministrativa ex art. 7 L. n. 533 del 1973 e del termine di 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo ex art. 46, commi 5 e 6 L. n. 46 del 1988 (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23399/2024).
32. Nella specie la domanda amministrativa è stata presentata in data 2.10.2020 (cfr. domanda on line sub doc. 2 prod. Varlese). Il termine annuale di decadenza ha iniziato a decorrere alla scadenza del trecentesimo giorno successivo, il 29.7.2021, e dunque è spirato il 29.7.2022. Il ricorso è stato depositato in data 19.7.2022 e dunque prima che maturasse la decadenza.
33. Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia per il versamento in favore del Fondo di CP_1
Previdenza Complementare delle quote di trattamento di fine rapporto Controparte_2
maturate dal lavoratore e non corrisposte al Fondo dal datore di lavoro, nella misura complessiva di euro 4.702,52. Per l'effetto, l' va condannato al versamento della somma di euro 4.702,52 al CP_1
Fondo di Previdenza Complementare , presso oltre Controparte_2 Controparte_2
accessori di legge.
34. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in quanto non è stata provata la trasmissione all' , prima della instaurazione del presente giudizio, CP_1 del modello “PPC/FOND - cod. SR98” debitamente compilato dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare con la dichiarazione in merito all'avvenuto riscatto o meno della posizione individuale del ricorrente, cosicché l'Ente non è stato posto in condizione di provvedere sull'istanza, avendo avuto contezza della predetta dichiarazione del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare solo in sede di costituzione nel presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia per il CP_1
versamento in favore del Fondo di previdenza complementare delle Controparte_2
quote di trattamento di fine rapporto maturate dal lavoratore e non corrisposte al Fondo dal datore di lavoro insolvente, nella misura complessiva di euro 4.702,52;
− per l'effetto, condanna l' al versamento della somma di euro 4.702,52 al Fondo di previdenza CP_1
complementare , presso oltre accessori di legge;
Controparte_2 Controparte_2
− spese di giudizio integralmente compensate.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci