TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/08/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Cosentino e dall'Avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura alle liti in atti;
Attore
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Caterina Restuccia, Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della
Giunta Comunale n. 331/2015;
Convenuto
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., al fine di Controparte_1 sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro verificatosi in Lamezia Terme (CZ) in data 28.12.2014, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso derivati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva: - che, in data 28.12.2014, alle ore
18,00 circa, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Nissan Juke tg. EW289GF di sua proprietà, percorrendo via Il Guiscardo in Lamezia Terme (Cz), in prossimità di un rettilineo, il veicolo rovinava con le ruote in un tombino aperto;
- che nonostante avesse
Pagina 1 di 11 adottato una condotta di guida prudente e rispettosa del C.d.S., non poteva evitare l'insidia con alcuna manovra, perché non segnalata, né visibile e ricolma di acqua piovana;
- che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Comando di Polizia Municipale di
- che, a seguito del sinistro veniva immediatamente soccorso e trasportato CP_1 all'Ospedale di ove i medici gli diagnosticavano “trauma cranico e CP_1 cervicalgia in seguito ad incidente stradale” con postumi permanenti;
- che l'autovettura
NissanJuke tg. EW289GF riportava ingenti danni, quantificati in euro 9.504,43; - che la responsabilità di quanto accaduto e dei danni sopportati dall'attore erano da attribuirsi alla mancata custodia ed al mancato adempimento dei doveri di manutenzione spettanti al responsabile ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
Resisteva in giudizio con comparsa il il quale, lamentava Controparte_1
l'infondatezza sia in fatto che in diritto della pretesa attorea, per avere il danneggiato tenuto una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi e, in ogni caso, per assenza di responsabilità in capo al attesa la situazione di imprevedibile ed eccezionale CP_1 fuoriuscita di acqua piovana dal tombino che determinava il suo scoperchiamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa;
veniva, altresì, espletata una CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto del dott. Parte_1
). Persona_1
La causa, assegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.05.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In prima facie corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri
Giudici Istruttori ed è stata assegnata allo scrivente Magistrato quando era già nella fase di precisazione delle conclusioni.
Prima di scrutinare il merito della domanda attorea, gioverà richiamare i principi di diritto rilevanti per la decisione.
Orbene, la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. - fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla
Pagina 2 di 11 cosa - sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in
Giust. civ. Mass. 1985).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. civ. Mass. 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Mass. 1987).
Pagina 3 di 11 In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. n. 19.5.2011
n. 1106).
La Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche per i danni derivanti dalla circolazione su strade comunali, laddove sia configurabile la concreta possibilità di vigilanza e controllo da parte del in particolare per i centri abitati e le CP_1 strade urbane (Cass.
6.7.2006 n. 15383), residuando, in difetto di tale requisito, la responsabilità ex art. 2043 c.c..
Nel caso di specie, con riferimento all'eventus damni, è stato provato che il sinistro de quo è avvenuto nel perimetro urbano del e risulta dimostrata, Controparte_1 in base all'istruttoria testimoniale esperita, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dal atteso che i testi escussi hanno confermato la dinamica Pt_1 del sinistro descritta nel libello introduttivo.
In particolare, i testi e riferivano di aver assistito al Testimone_1 Testimone_2 sinistro per cui è causa e confermavano la circostanza che l'auto dell'attore era finita con le ruote in un tombino aperto, dichiarando di riconoscere nella documentazione fotografica esibita loro i luoghi di causa (cfr. verbale di udienza del 24.04.2017).
Non sfugge al Tribunale la discordanza delle loro dichiarazioni con preciso riferimento alla ruota che sarebbe rimasta danneggiata: in particolare, ha riferito che lo Testimone_1
“pneumatico scoppiato era quello posteriore lato guida” mentre ha Testimone_2 dichiarato “ho visto la macchina del signor percorrere la strada e finire nel tombino Pt_1 con la ruota anteriore sinistra. Ho subito sentito il rumore dello scoppio della ruota” (cfr. verbali in atti).
Pagina 4 di 11 In ogni caso, il fatto storico del sinistro veniva confermato dal rapporto di “intervento sopralluogo in via il Guiscardo in prossimità civico 308” del 28.12.2014 redatto dalla Polizia
Municipale (cfr. allegati al fascicolo di parte convenuta) ove si dà atto della presenza di un tombino privo di coperchio e della circostanza che il veicolo dell'attore si trovasse, al momento dell'intervento, “con gli airbags anteriore laterale sx e posteriore sx scoppiati e il pneumatico montato sul cerchione posteriore destro sgonfio e in parte raggomitolato nella parte aderente alla sede stradale”.
Dal corredo probatorio in atti, emerge, quindi, chiaramente l'elemento della contestualità temporale tra il transito di sul tratto di strada in cui era presente il tombino Parte_1 scoperto e il sinistro per cui è causa;
ciò completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che il danno alla vettura dell'attore fu in concreto provocato dal tombino scoperto, peraltro non segnalato (circostanza incontestata).
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
A tal riguardo sussiste il cosiddetto "fortuito autonomo", allorquando un fattore esterno alla cosa, interferendo nella situazione, abbia di per sé prodotto l'evento, mentre sussiste il cosiddetto "fortuito incidente", comunque tale da escludere il nesso causale, allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. sez. III, n. 2563 del 6.2.2007).
In forza di tali premesse, la giurisprudenza ha dunque affermato, in particolare anche in tema di strade, che allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale.
Pagina 5 di 11 Invero, il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.
Ora, nel caso che ci occupa, la difesa del ha fin dalla costituzione in giudizio CP_1 eccepito che il tombino nel quale è finita l'auto dell'attore non era aperto per la cattiva manutenzione del manto stradale ma per una situazione di imprevedibile ed eccezionale fuoriuscita dell'acqua piovana dal tombino che ne aveva determinato lo scoperchiamento.
Ciò risulterebbe confermato sia da quanto attestato dagli agenti della polizia municipale di intervenuti sul posto (“era stata segnalata una anomalia sulla sede stradale CP_1
a causa delle copiose piogge in atti”) sia dalle dichiarazioni raccolte nel corso del giudizio
( “il tombino si trovava senza coperchio, presumo in quanto sblazato Testimone_1 fuori dalla forza dell'acqua … anche in passato si sono verificati altri sinistri in analoghe circostanze, a causa del tombino scoperto…”, cfr. verbale in atti).
Con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il aveva evidenziato, altresì, che per il CP_1 giorno 28.12.2014, data del sinistro, vi era stata una forte perturbazione con pioggia eccezionale tanto che era stato diramato un bollettino di allerta meteo (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) da ciò dovendosi desumere che la responsabilità del sinistro era da ascriversi all il quale avrebbe dovuto tenere conto della situazione Pt_1 metereologica imprevedibile ed eccezionale.
Orbene, a parere del Tribunale, il fatto che il tombino sia stato scoperchiato dalla pioggia torrenziale non integra gli estremi del caso fortuito quale situazione non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico ed è, invero, indicativo di un cattivo stato di manutenzione delle strade senz'altro imputabile al a maggior ragione laddove si consideri che, come riferito dal teste CP_1 Tes_1
accadeva con una certa frequenza che si verificassero incidenti in analoghe
[...]
Pagina 6 di 11 circostanze a causa del tombino scoperto (in questo senso anche, Trib. Teramo 25.05.2021 n.
524; Corte d'appello di Bari 12.04.2023 n. 577).
Pertanto, proprio perché erano previste piogge eccezionali, il avrebbe dovuto CP_1 adoperarsi per adottare tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, delimitando l'area del tombino
(che già in passato era rimasto scoperto in caso di abbondanti piogge) sì da impedire il transito sopra lo stesso o almeno segnalando la sua presenza onde consentire ai passanti la percezione dell'insidia.
Nel caso di specie, invece, è incontestato che il pericolo non fosse né segnalato né visibile, essendosi il sinistro verificato in ora serale di un giorno di inverno (e quindi, in assenza di luce naturale), in condizioni metereologiche avverse e su un tratto di strada scarsamente illuminato.
In mancanza di prova, da parte del su cui incombeva l'onere, di un fattore esterno CP_1 che, sul piano causale rispetto all'incidente (comunque riconducibile in via immediata al tombino), abbia avuto i caratteri dell'inevitabilità e dell'imprevedibilità – non integrando i detti caratteri, per quanto sopra detto, l'eccezionalità delle piogge (anticipata dal bollettino di allerta meteo in atti) ed il conseguente scoperchiamento del tombino (che si era già verificato in passato in occasione di piogge abbondanti) – non può ritenersi ricorrere nel CP_ caso di specie il caso fortuito eccepito dall' convenuto.
Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui il custode è liberato dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. civ. Sez. III Ord.,
11/03/2021, n. 6826; Cass. civ. Sez. III Ord., 18/06/2019, n. 16295).
E tuttavia, non risulta verificata, come ha addotto (ma non dimostrato, per come era suo onere) il una repentina alterazione della cosa che, nonostante la Controparte_1 diligenza impiegata dal custode, non potesse essere rimossa e segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (non è dato, ad esempio, sapere da quanto tempo orientativamente il tombino fosse rimasto scoperto, costituendo pericolo per gli utenti, o quanto meno desumere questa informazione dall'orario in cui l'anomalia era stata
Pagina 7 di 11 segnalata alla centrale operativa ovvero quello in cui quest'ultima aveva dato disposizione di intervenire, cfr. rapporto della Polizia Municipale in atti).
Parimenti, la prova del fatto colpevole del danneggiato non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal posto che le generiche eccezioni relative alla Controparte_1 condotta del conducente, la cui inosservanza delle regole di prudenza ed accortezza avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro sono rimaste del tutto indimostrate.
Difatti, all'esito dell'istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento tale da lasciare intendere che stesse tenendo un comportamento distratto o imprudente ovvero che, Pt_1 deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
In particolare, avuto riguardo alla mancanza di segnalazioni del pericolo, alle pessime condizioni generali di visibilità, alle condizioni metereologiche avverse (alla Polizia
Municipale è stato riferito fosse in atto “pioggia battente” al momento del sinistro, cfr. verbale in atti), alla circostanza che verosimilmente il tombino fosse coperto di acqua piovana (tanto da essere rimasto scoperchiato) e, quindi, non visibile deve ritenersi che l'anomalia, intrinsecamente pericolosa, fosse idonea a causare il sinistro anche a fronte di una condotta attenta (lo strato d'acqua verosimilmente presente sulla sede stradale rendeva inesigibile la previsione da parte dell'utente che al di sotto vi fosse un tombino scoperto, peraltro posto al centro della carreggiata) ovvero di una velocità contenuta sicché non è dato, nel caso di specie, presumere una condotta di guida, da parte di non adeguata alle Pt_1 circostanze.
Il non ha, quindi, fornito la prova della sussistenza di una colpa Controparte_1 esclusiva o di un concorso di colpa del danneggiato essendosi limitato soltanto ad ipotizzare una possibile mancanza di adeguata attenzione e prudenza del conducente rimaste allo stato di allegazione assolutamente generica, non suffragata da alcun riscontro probatorio.
Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto con le precisazioni che seguono.
Come noto, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere dell provare non solo il fatto storico relativamente al Pt_1 quale è stato chiesto il risarcimento ma anche la derivazione causale di tutti i danni allegati dal detto fatto.
Pagina 8 di 11 Ed invero, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 23/05/2001,
n. 7026).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, infatti, “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Tanto precisato, il Tribunale ritiene, quanto al danno patrimoniale subito dall'attore per il danneggiamento dell'auto di sua proprietà, che possano essere risarcite non tutte le riparazioni menzionate nel preventivo in atti e, all'evidenza, sproporzionate rispetto alla dinamica del sinistro per come provata e alle condizioni dell'auto attestate dal rapporto della
Polizia Municipale e dalla stessa documentazione fotografica in atti ma solo le voci di spesa riconducibili, secondo il canone del “più probabile che non” a danni effettivamente derivati dal sinistro per cui è causa.
In tale prospettiva, quindi, escluse le riparazioni relative alla parte sinistra dell'auto (rispetto alla quale, peraltro, non risulta documentato alcun danno visibile né nel rapporto della
Polizia Municipale né nelle fotografie in atti) e la relativa manodopera, in considerazione del fatto che l'unica ruota certamente danneggiata risulta essere quella posteriore destra
(irrilevanti sul punto le contrastanti dichiarazioni dei due testi escussi di cui si è detto sopra), il danno può essere equitativamente determinato in euro 3.000,00 (“ove il danneggiato in occasione di un sinistro stradale intenda provare i danni subiti dal proprio veicolo unicamente attraverso la produzione di un preventivo, il giudice può liquidare il danno equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.” Pretura Torino, 30 settembre 1996).
Venendo al danno non patrimoniale e, nella specie, al danno biologico conseguito dalle lesioni derivate dal sinistro, la CTU espletata in corso di giudizio ha accertato che, a seguito del sinistro per cui è causa, l'attore ha riportato un “trauma cranico non commotivo e una cervicalgia post-traumatica” ed attestato che da tale evento sono derivati giorni 7 (sette) di inabilità parziale nella misura del 75%, giorni 3 (tre) di inabilità parziale nella misura del
Pagina 9 di 11 50%, giorni 4 (quattro) di inabilità parziale nella misura del 25%, oltre a un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 1%.
Tanto premesso, il danno risarcibile in capo all'odierno attore è, sulla scorta delle tabelle applicabili al caso di specie (le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005) e in vigore al momento della presente liquidazione (in questo senso, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2019, n. 33770), pari ad euro
1.304,36 (di cui € 876,25 a titolo di danno biologico permanente ed € 428,11 a titolo di danno biologico temporaneo).
La domanda attorea non può trovare accoglimento, invece, con riguardo al danno da incapacità lavorativa, rimasto assolutamente indimostrato ed, anzi, escluso dal CTU.
Alcuna somma può essere poi riconosciuta per le spese mediche atteso che l'unica fattura allegata ha ad oggetto una prestazione non riferibile al tipo di lesioni per cui è causa (“vis. neurologica epilessia”, cfr. allegato al fascicolo di parte attrice) e che, come attestato dal
CTU, non si rilevano elementi tali da poter giustificare spese per cure mediche future (cfr.
CTU in atti).
Essendovi un ritardo imputabile a parte convenuta nell'adempimento, a titolo di mora, sulle somme di denaro complessivamente liquidate dovranno essere computati anche gli interessi nella misura legale dal 28.12.2014 alla data di deposito della sentenza, per cui le somme vanno devalutate al momento dell'illecito.
Sulle somme così ottenute, di anno in anno si opererà la rivalutazione secondo indici Istat dal 28.12.2014 fino alla data di deposito della sentenza, data a partire dalla quale vanno computati gli interessi legali su quanto liquidato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° co., cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e conclusionale.
Parimenti le spese di CTU devono essere poste a carico del Controparte_1 nella misura liquidata con decreto del 22 luglio 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 10 di 11 - accerta e dichiara il in persona del p.t., responsabile in Controparte_1 CP_3 via esclusiva del sinistro occorso in Lamezia Terme (CZ), in via Il Guiscardo, in data
28.12.2014;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di , a titolo di risarcimento danni patrimoniali, quantificati in euro 3.000,00 e Parte_1 non patrimoniali, quantificati in euro 1.304,36, per la somma complessiva di euro 4.304,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di , delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per Parte_1 esborsi ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA come dovute per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico del in persona del Sindaco p.t., le Controparte_1 spese di CTU liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 1.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Cosentino e dall'Avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura alle liti in atti;
Attore
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Caterina Restuccia, Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della
Giunta Comunale n. 331/2015;
Convenuto
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., al fine di Controparte_1 sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro verificatosi in Lamezia Terme (CZ) in data 28.12.2014, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso derivati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva: - che, in data 28.12.2014, alle ore
18,00 circa, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Nissan Juke tg. EW289GF di sua proprietà, percorrendo via Il Guiscardo in Lamezia Terme (Cz), in prossimità di un rettilineo, il veicolo rovinava con le ruote in un tombino aperto;
- che nonostante avesse
Pagina 1 di 11 adottato una condotta di guida prudente e rispettosa del C.d.S., non poteva evitare l'insidia con alcuna manovra, perché non segnalata, né visibile e ricolma di acqua piovana;
- che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Comando di Polizia Municipale di
- che, a seguito del sinistro veniva immediatamente soccorso e trasportato CP_1 all'Ospedale di ove i medici gli diagnosticavano “trauma cranico e CP_1 cervicalgia in seguito ad incidente stradale” con postumi permanenti;
- che l'autovettura
NissanJuke tg. EW289GF riportava ingenti danni, quantificati in euro 9.504,43; - che la responsabilità di quanto accaduto e dei danni sopportati dall'attore erano da attribuirsi alla mancata custodia ed al mancato adempimento dei doveri di manutenzione spettanti al responsabile ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
Resisteva in giudizio con comparsa il il quale, lamentava Controparte_1
l'infondatezza sia in fatto che in diritto della pretesa attorea, per avere il danneggiato tenuto una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi e, in ogni caso, per assenza di responsabilità in capo al attesa la situazione di imprevedibile ed eccezionale CP_1 fuoriuscita di acqua piovana dal tombino che determinava il suo scoperchiamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale ammessa;
veniva, altresì, espletata una CTU medico-legale sulla persona di (con elaborato peritale redatto del dott. Parte_1
). Persona_1
La causa, assegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.05.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In prima facie corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri
Giudici Istruttori ed è stata assegnata allo scrivente Magistrato quando era già nella fase di precisazione delle conclusioni.
Prima di scrutinare il merito della domanda attorea, gioverà richiamare i principi di diritto rilevanti per la decisione.
Orbene, la responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. - fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla
Pagina 2 di 11 cosa - sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 1985, n. 288 in
Giust. civ. Mass. 1985).
Pertanto, l'art. 2051 c.c. richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa, laddove la condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall'art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode la presunzione iuris tantum di colpa di cui sopra, che, come detto, può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(Cassazione Civile, sez. III, 22 maggio 1982, n. 3134 in Giust. civ. Mass. 1982).
Invero, nel caso di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa - considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose - senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(Cass. Civ. 6407/1987 in Giust. civ. Mass. 1987).
Pagina 3 di 11 In altri termini: la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
c.c. richiede che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Il danneggiato è, pertanto, tenuto a provare soltanto l'esistenza di tale nesso causale, senza dover provare la condotta dolosa o colposa del custode, il quale, per essere liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., deve provare il cosiddetto “caso fortuito”, da intendersi in senso ampio come un evento esterno (compresa la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato) ed estraneo alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che abbia l'effetto di interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato da quest'ultima (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass. n. 19.5.2011
n. 1106).
La Suprema Corte ha affermato l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche per i danni derivanti dalla circolazione su strade comunali, laddove sia configurabile la concreta possibilità di vigilanza e controllo da parte del in particolare per i centri abitati e le CP_1 strade urbane (Cass.
6.7.2006 n. 15383), residuando, in difetto di tale requisito, la responsabilità ex art. 2043 c.c..
Nel caso di specie, con riferimento all'eventus damni, è stato provato che il sinistro de quo è avvenuto nel perimetro urbano del e risulta dimostrata, Controparte_1 in base all'istruttoria testimoniale esperita, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dal atteso che i testi escussi hanno confermato la dinamica Pt_1 del sinistro descritta nel libello introduttivo.
In particolare, i testi e riferivano di aver assistito al Testimone_1 Testimone_2 sinistro per cui è causa e confermavano la circostanza che l'auto dell'attore era finita con le ruote in un tombino aperto, dichiarando di riconoscere nella documentazione fotografica esibita loro i luoghi di causa (cfr. verbale di udienza del 24.04.2017).
Non sfugge al Tribunale la discordanza delle loro dichiarazioni con preciso riferimento alla ruota che sarebbe rimasta danneggiata: in particolare, ha riferito che lo Testimone_1
“pneumatico scoppiato era quello posteriore lato guida” mentre ha Testimone_2 dichiarato “ho visto la macchina del signor percorrere la strada e finire nel tombino Pt_1 con la ruota anteriore sinistra. Ho subito sentito il rumore dello scoppio della ruota” (cfr. verbali in atti).
Pagina 4 di 11 In ogni caso, il fatto storico del sinistro veniva confermato dal rapporto di “intervento sopralluogo in via il Guiscardo in prossimità civico 308” del 28.12.2014 redatto dalla Polizia
Municipale (cfr. allegati al fascicolo di parte convenuta) ove si dà atto della presenza di un tombino privo di coperchio e della circostanza che il veicolo dell'attore si trovasse, al momento dell'intervento, “con gli airbags anteriore laterale sx e posteriore sx scoppiati e il pneumatico montato sul cerchione posteriore destro sgonfio e in parte raggomitolato nella parte aderente alla sede stradale”.
Dal corredo probatorio in atti, emerge, quindi, chiaramente l'elemento della contestualità temporale tra il transito di sul tratto di strada in cui era presente il tombino Parte_1 scoperto e il sinistro per cui è causa;
ciò completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che il danno alla vettura dell'attore fu in concreto provocato dal tombino scoperto, peraltro non segnalato (circostanza incontestata).
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. è rimasto dimostrato che la cosa custodita ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
A tal riguardo sussiste il cosiddetto "fortuito autonomo", allorquando un fattore esterno alla cosa, interferendo nella situazione, abbia di per sé prodotto l'evento, mentre sussiste il cosiddetto "fortuito incidente", comunque tale da escludere il nesso causale, allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. sez. III, n. 2563 del 6.2.2007).
In forza di tali premesse, la giurisprudenza ha dunque affermato, in particolare anche in tema di strade, che allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale.
Pagina 5 di 11 Invero, il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.
Ora, nel caso che ci occupa, la difesa del ha fin dalla costituzione in giudizio CP_1 eccepito che il tombino nel quale è finita l'auto dell'attore non era aperto per la cattiva manutenzione del manto stradale ma per una situazione di imprevedibile ed eccezionale fuoriuscita dell'acqua piovana dal tombino che ne aveva determinato lo scoperchiamento.
Ciò risulterebbe confermato sia da quanto attestato dagli agenti della polizia municipale di intervenuti sul posto (“era stata segnalata una anomalia sulla sede stradale CP_1
a causa delle copiose piogge in atti”) sia dalle dichiarazioni raccolte nel corso del giudizio
( “il tombino si trovava senza coperchio, presumo in quanto sblazato Testimone_1 fuori dalla forza dell'acqua … anche in passato si sono verificati altri sinistri in analoghe circostanze, a causa del tombino scoperto…”, cfr. verbale in atti).
Con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il aveva evidenziato, altresì, che per il CP_1 giorno 28.12.2014, data del sinistro, vi era stata una forte perturbazione con pioggia eccezionale tanto che era stato diramato un bollettino di allerta meteo (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) da ciò dovendosi desumere che la responsabilità del sinistro era da ascriversi all il quale avrebbe dovuto tenere conto della situazione Pt_1 metereologica imprevedibile ed eccezionale.
Orbene, a parere del Tribunale, il fatto che il tombino sia stato scoperchiato dalla pioggia torrenziale non integra gli estremi del caso fortuito quale situazione non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico ed è, invero, indicativo di un cattivo stato di manutenzione delle strade senz'altro imputabile al a maggior ragione laddove si consideri che, come riferito dal teste CP_1 Tes_1
accadeva con una certa frequenza che si verificassero incidenti in analoghe
[...]
Pagina 6 di 11 circostanze a causa del tombino scoperto (in questo senso anche, Trib. Teramo 25.05.2021 n.
524; Corte d'appello di Bari 12.04.2023 n. 577).
Pertanto, proprio perché erano previste piogge eccezionali, il avrebbe dovuto CP_1 adoperarsi per adottare tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, delimitando l'area del tombino
(che già in passato era rimasto scoperto in caso di abbondanti piogge) sì da impedire il transito sopra lo stesso o almeno segnalando la sua presenza onde consentire ai passanti la percezione dell'insidia.
Nel caso di specie, invece, è incontestato che il pericolo non fosse né segnalato né visibile, essendosi il sinistro verificato in ora serale di un giorno di inverno (e quindi, in assenza di luce naturale), in condizioni metereologiche avverse e su un tratto di strada scarsamente illuminato.
In mancanza di prova, da parte del su cui incombeva l'onere, di un fattore esterno CP_1 che, sul piano causale rispetto all'incidente (comunque riconducibile in via immediata al tombino), abbia avuto i caratteri dell'inevitabilità e dell'imprevedibilità – non integrando i detti caratteri, per quanto sopra detto, l'eccezionalità delle piogge (anticipata dal bollettino di allerta meteo in atti) ed il conseguente scoperchiamento del tombino (che si era già verificato in passato in occasione di piogge abbondanti) – non può ritenersi ricorrere nel CP_ caso di specie il caso fortuito eccepito dall' convenuto.
Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui il custode è liberato dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. civ. Sez. III Ord.,
11/03/2021, n. 6826; Cass. civ. Sez. III Ord., 18/06/2019, n. 16295).
E tuttavia, non risulta verificata, come ha addotto (ma non dimostrato, per come era suo onere) il una repentina alterazione della cosa che, nonostante la Controparte_1 diligenza impiegata dal custode, non potesse essere rimossa e segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (non è dato, ad esempio, sapere da quanto tempo orientativamente il tombino fosse rimasto scoperto, costituendo pericolo per gli utenti, o quanto meno desumere questa informazione dall'orario in cui l'anomalia era stata
Pagina 7 di 11 segnalata alla centrale operativa ovvero quello in cui quest'ultima aveva dato disposizione di intervenire, cfr. rapporto della Polizia Municipale in atti).
Parimenti, la prova del fatto colpevole del danneggiato non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal posto che le generiche eccezioni relative alla Controparte_1 condotta del conducente, la cui inosservanza delle regole di prudenza ed accortezza avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro sono rimaste del tutto indimostrate.
Difatti, all'esito dell'istruttoria svolta, non è emerso alcun elemento tale da lasciare intendere che stesse tenendo un comportamento distratto o imprudente ovvero che, Pt_1 deviando da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posto in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
In particolare, avuto riguardo alla mancanza di segnalazioni del pericolo, alle pessime condizioni generali di visibilità, alle condizioni metereologiche avverse (alla Polizia
Municipale è stato riferito fosse in atto “pioggia battente” al momento del sinistro, cfr. verbale in atti), alla circostanza che verosimilmente il tombino fosse coperto di acqua piovana (tanto da essere rimasto scoperchiato) e, quindi, non visibile deve ritenersi che l'anomalia, intrinsecamente pericolosa, fosse idonea a causare il sinistro anche a fronte di una condotta attenta (lo strato d'acqua verosimilmente presente sulla sede stradale rendeva inesigibile la previsione da parte dell'utente che al di sotto vi fosse un tombino scoperto, peraltro posto al centro della carreggiata) ovvero di una velocità contenuta sicché non è dato, nel caso di specie, presumere una condotta di guida, da parte di non adeguata alle Pt_1 circostanze.
Il non ha, quindi, fornito la prova della sussistenza di una colpa Controparte_1 esclusiva o di un concorso di colpa del danneggiato essendosi limitato soltanto ad ipotizzare una possibile mancanza di adeguata attenzione e prudenza del conducente rimaste allo stato di allegazione assolutamente generica, non suffragata da alcun riscontro probatorio.
Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto con le precisazioni che seguono.
Come noto, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere dell provare non solo il fatto storico relativamente al Pt_1 quale è stato chiesto il risarcimento ma anche la derivazione causale di tutti i danni allegati dal detto fatto.
Pagina 8 di 11 Ed invero, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 23/05/2001,
n. 7026).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, infatti, “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Tanto precisato, il Tribunale ritiene, quanto al danno patrimoniale subito dall'attore per il danneggiamento dell'auto di sua proprietà, che possano essere risarcite non tutte le riparazioni menzionate nel preventivo in atti e, all'evidenza, sproporzionate rispetto alla dinamica del sinistro per come provata e alle condizioni dell'auto attestate dal rapporto della
Polizia Municipale e dalla stessa documentazione fotografica in atti ma solo le voci di spesa riconducibili, secondo il canone del “più probabile che non” a danni effettivamente derivati dal sinistro per cui è causa.
In tale prospettiva, quindi, escluse le riparazioni relative alla parte sinistra dell'auto (rispetto alla quale, peraltro, non risulta documentato alcun danno visibile né nel rapporto della
Polizia Municipale né nelle fotografie in atti) e la relativa manodopera, in considerazione del fatto che l'unica ruota certamente danneggiata risulta essere quella posteriore destra
(irrilevanti sul punto le contrastanti dichiarazioni dei due testi escussi di cui si è detto sopra), il danno può essere equitativamente determinato in euro 3.000,00 (“ove il danneggiato in occasione di un sinistro stradale intenda provare i danni subiti dal proprio veicolo unicamente attraverso la produzione di un preventivo, il giudice può liquidare il danno equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.” Pretura Torino, 30 settembre 1996).
Venendo al danno non patrimoniale e, nella specie, al danno biologico conseguito dalle lesioni derivate dal sinistro, la CTU espletata in corso di giudizio ha accertato che, a seguito del sinistro per cui è causa, l'attore ha riportato un “trauma cranico non commotivo e una cervicalgia post-traumatica” ed attestato che da tale evento sono derivati giorni 7 (sette) di inabilità parziale nella misura del 75%, giorni 3 (tre) di inabilità parziale nella misura del
Pagina 9 di 11 50%, giorni 4 (quattro) di inabilità parziale nella misura del 25%, oltre a un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 1%.
Tanto premesso, il danno risarcibile in capo all'odierno attore è, sulla scorta delle tabelle applicabili al caso di specie (le tabelle del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005) e in vigore al momento della presente liquidazione (in questo senso, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2019, n. 33770), pari ad euro
1.304,36 (di cui € 876,25 a titolo di danno biologico permanente ed € 428,11 a titolo di danno biologico temporaneo).
La domanda attorea non può trovare accoglimento, invece, con riguardo al danno da incapacità lavorativa, rimasto assolutamente indimostrato ed, anzi, escluso dal CTU.
Alcuna somma può essere poi riconosciuta per le spese mediche atteso che l'unica fattura allegata ha ad oggetto una prestazione non riferibile al tipo di lesioni per cui è causa (“vis. neurologica epilessia”, cfr. allegato al fascicolo di parte attrice) e che, come attestato dal
CTU, non si rilevano elementi tali da poter giustificare spese per cure mediche future (cfr.
CTU in atti).
Essendovi un ritardo imputabile a parte convenuta nell'adempimento, a titolo di mora, sulle somme di denaro complessivamente liquidate dovranno essere computati anche gli interessi nella misura legale dal 28.12.2014 alla data di deposito della sentenza, per cui le somme vanno devalutate al momento dell'illecito.
Sulle somme così ottenute, di anno in anno si opererà la rivalutazione secondo indici Istat dal 28.12.2014 fino alla data di deposito della sentenza, data a partire dalla quale vanno computati gli interessi legali su quanto liquidato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° co., cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e conclusionale.
Parimenti le spese di CTU devono essere poste a carico del Controparte_1 nella misura liquidata con decreto del 22 luglio 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 10 di 11 - accerta e dichiara il in persona del p.t., responsabile in Controparte_1 CP_3 via esclusiva del sinistro occorso in Lamezia Terme (CZ), in via Il Guiscardo, in data
28.12.2014;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di , a titolo di risarcimento danni patrimoniali, quantificati in euro 3.000,00 e Parte_1 non patrimoniali, quantificati in euro 1.304,36, per la somma complessiva di euro 4.304,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 di , delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per Parte_1 esborsi ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA come dovute per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico del in persona del Sindaco p.t., le Controparte_1 spese di CTU liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 1.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 11 di 11