Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n 12152/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12152 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 riservata in decisione all'udienza del 20.11.2024 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla via G. Carducci, 20 presso lo studio dell'avv.to Concetta Poziello e dell'Avv. Mirella
Pirozzi che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Quarto alla Controparte_1 C.F._2 via Masullo, 1 presso lo studio dell'avv. Raffaella Moio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2024 tenutasi in modalità cartolare i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. (cfr. ordinanza del 25/26.11.2024).
Il P.M. in data 27.11.2024 ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2021 la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Quarto in data 15 settembre 2011, con il resistente (nato a [...] il
21.5.1979) e che dalla loro unione sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e PE ER
(nato a [...] il [...])- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva, a modifica del decreto di omologa del Tribunale di Napoli. l'affido esclusivo dei minori;
prevedere che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative ad educazione, formazione scolastica ed alla salute degli stessi, saranno assunte dalla sola madre dandone semplice notizia al padre;
un assegno mensile esclusivamente per il mantenimento dei figli di € 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), oltre al versamento degli assegni familiari;
il 50%, delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Napoli Nord;
la disciplina del diritto di visita confermando, se del caso, il calendario di incontri già disposto con il decreto di omologa;
confermare gli ulteriori patti e condizioni assunti in sede di separazione consensuale;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in quanto contrarie all'interesse dei figli;
la conferma delle disposizioni di cui alla separazione consensuale in relazione al diritto-dovere di visita del padre;
la riduzione dell'assegno mensile per il mantenimento in favore dei figli minori in euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 4 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con decorrenza a partire dalla domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza presidenziale del 21 ottobre 2022, dopo un rinvio per bonario componimento, entrambi comparivano dinanzi al Presidente (dott. Petruzziello) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con dimora stabile presso l'abitazione della madre;
predisponeva, per il padre, l' intervento di sostegno alla genitorialità da parte dei servizi sociali di Quarto, con lo svolgimento di un incontro settimanale;
disciplinava il diritto di visita del padre;
prevedeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € 400,00
(200,00 € per ciascun figlio) per i minori oltre a rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
il 50% delle spese straordinarie;
attribuiva il godimento della casa familiare alla ricorrente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei figli minori;
infine nominava il G.I., fissando l'udienza del 21-3-
2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con memoria integrativa il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa.
2 R.G. n 12152/2021
All'udienza del 22 marzo 2023, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; al contempo venivano sollecitati i SS di Quarto di dare attuazione a quanto previsto con ordinanza presidenziale.
Con ordinanza del 22 giugno 2023, ammesse le richieste istruttorie, ritenuta la necessità veniva disposto l'ascolto dei minori e fissata udienza al 6 ottobre 2023.
All'udienza del 6.10.2023, all'esito dell'ascolto dei minori, il Giudice istruttore invitava le parti a seguire congiuntamente un percorso educativo, di sostegno alla genitorialità, presso i SS competenti per territorio (ossia QUARTO, essendo la ricorrente ivi residente con i minori e PE ER
entrambi nati a Napoli il 28.5.2012- alla via G. De Falco, 146) con un monitoraggio di almeno 12 mesi, con onere per i SS di relazionare sull'esito dei percorsi.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi (uno per parte, avendo i procuratori rinunciato all'escussione di altri testi), acquisite le relazioni da parte dei servizi sociali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 25/26.11.2024)
In via preliminare il Collegio dà atto che con sentenza n. 1465/2024, pubblicata il 20/3/2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Sull'affido dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il PE ER
28.5.2012).
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
3 R.G. n 12152/2021
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi dei minori in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo con i figli, disinteressandosi di quanto necessario alla loro crescita e sviluppo ed omettendo di contribuire al loro mantenimento, tanto che è stato condannato per i reati di cui agli artt. 570 e 388 c,p. (cfr. sentenza n. 2428/2022 del Tribunale di Napoli Nord, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2893/2024).
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi dei minori, disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
Dalle relazioni dei SS di Quarto, inoltre, per quanto concerne il resistente è emerso egli, nel corso degli anni, non ha mai manifestato la volontà di intraprendere un percorso di cambiamento funzionale alla ripresa dei rapporti con i figli. Non risulta che abbia tentato di contattarli né personalmente né attraverso telefonate, messaggi e social media, tranne in occasione della loro comunione, presentandosi il giorno successivo con dei regali. Inoltre, anche la sua famiglia di origine non ha instaurato con e alcun rapporto”; nelle ultime relazioni (novembre 2024) è ER PE
emersa la chiusura dei minori nei confronti del padre nonostante i tentativi della madre di
“convincere” i figli ad incontrare il padre nonché la manifestazione di sentimenti di rabbia e risentimento legati al senso di abbandono.
L'assenza del padre dalla vita dei minori;
il disinteresse materiale nei confronti dei figli in ordine al mantenimento (cfr. sentenza di condanna); i comportamenti ostativi assunti anche in corso di causa
(per il rilascio dei documenti di riconoscimento;
per le dichiarazioni di iscrizione scolastica da firmare anche a cura del padre;
per il consenso all'esecuzione di un esame diagnostico strumentale in favore dei minori, a titolo esemplificativo) suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo”
( in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
4 R.G. n 12152/2021
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti ad esempio la salute dei minori, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per i figli
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, i minori, ascoltati direttamente dal
Giudice, hanno espresso la volontà di non incontrare il padre.
In particolare il figlio sentito all'udienza del 6.10.2023 ha riferito “PA non lo vedo da 7-8 ER anni e non l'ho neanche sentito. Lui non ci chiama. Due anni fa ci ha portato delle biciclette. Visto che a noi facevamo male il sellino lo chiamammo ma lui non è mai venuto. Tanto tempo fa quando sono andato a casa sua , la sua amante, mi ha picchiato e mi ha minacciato mentre PA Per_3
dormiva. Sono 7-8 anni che non lo vedo e non lo sento. Noi non lo vogliamo vedere perché si è creato un'altra famiglia. Sono arrabbiato con lui. Non ho intenzione di vederlo Lui mi ostacola, ad esempio dovevo andare in vacanza con mamma in Spagna e lui non ha messo la firma. Anche se vogliamo andare in Italia lui non mette le firme….i miei desideri sono partire con la mia famiglia ed essere libero, autonomo. Non ho intenzione di vederlo neanche presso i SS. Non voglio neanche il cellulare da lui perché non voglio il suo numero. Lui è venuto sotto casa a minacciare ed insultare mamma, erano 3-4 anni fa. Io ero presente ed anche mio AT PE
Il minore sentito all'udienza del 6.10.2023, ha riferito: ”PA non lo vedo da quando ci ha PE
portato delle biciclette. Visto che il sedile non era buono noi lo chiamammo ma lui non è mai venuto.
Non ci chiama neanche per gli auguri di natale o il compleanno. Non lo voglio vedere e sentire. Da quando si è fatto un'altra famiglia non ci pensa più. Tre o 4 anni fa sono andato a casa di PA. Solo il primo giorno è andato bene ma gli altri no. La compagna maltrattava sempre mio AT perché somiglia a mamma. A me invece non ha fatto nulla. Mentre dormiva PA maltrattava . Noi ER
l'abbiamo detto a mamma. Da allora non siamo più andati”…. Non ho intenzione di vederlo neanche presso i SS. Non ho nessun ricordo bello legato a PA. Invece ho tanti ricordi brutti;
il cane suo
5 R.G. n 12152/2021
azzannò mio AT in faccia. Lui diceva le parolacce a mamma sia quando litigavano sia quando si sono lasciati. Non lo voglio più vedere
In definitiva, alla luce delle relazioni dei SS e delle dichiarazioni rese dai minori, il Collegio ritiene che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
Qualora, dunque, il intenda riavvicinarsi concretamente ai figli ed iniziare un percorso di CP_1
graduale recupero del rapporto con gli stessi, potrà vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre, nonché con gli stessi minori, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultimi, i loro impegni scolastici e ricreativi.
Il Collegio reputa, infine, opportuno per il la prosecuzione dei percorsi di rafforzamento CP_1
delle competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio;
suggerisce, altresì, alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere ai minori un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari e soltanto all'esito dei positivi percorsi, valutare l'opportunità di eventuali futuri incontri tra padre e figli.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e PE ER
(nato a [...] il [...])
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
6 R.G. n 12152/2021
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come commessa alle dipendenze della Società Pasi srl, presso l'esercizio commerciale “Flor do Cafè” e di percepire una retribuzione mensile di € 700,00; vive, insieme con i figli, nella casa familiare, su cui grava un mutuo ipotecario di € 680,00 mensili;
è proprietaria di un'auto mentre il resistente, in precedenza lavorava come pizzaiolo alle dipendenze della “Mama srl”, successivamente è stato licenziato;
ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza;
di svolgere lavori occasionali;
percepisce € 390,00 a titolo di assegni unico;
ha dichiarato di pagare un canone di locazione di 250,00 euro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00 - ossia € 200,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Tenuto conto dell'affido esclusivo dei minori alla madre, il Collegio prevede che l'assegno unico per i figli vada corrisposto interamente alla ricorrente.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 mentre per il restante 2/3 sono poste a carico del resistente in virtù della soccombenza
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
P.Q.M.
7 R.G. n 12152/2021
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Dispone l'affidamento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato PE ER
a Napoli il 28.5.2012) alla madre;
b) la madre può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
c) Invita il a proseguire il percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali CP_1
presso i SS competenti per territorio;
d) Suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere ai minori (nato a PE
Napoli il 28.5.2012) e (nato a [...] il [...]) un percorso psicologico-clinico per ER
elaborare le complesse dinamiche familiari;
f) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (cinquecento,00) -ossia 200,00 euro ciascuno- per il mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il PE ER
28.5.2012) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del25-
10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a Controparte_1
pagare le spese di lite ( nella misura di 2/3) in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 2.539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione agli avv.ti Concetta Poziello e dell'Avv. Mirella Pirozzi antistatari
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
8