Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 21.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2040 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a Grumo Appula il [...] a [...], in Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
[...]
Mitaritonna;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe ha premesso: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis
di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c..
Tanto premesso, ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché – verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse sussistente uno stato patologico tale da integrare i presupposti dei benefici richiesti.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto ha contestato l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La c.t.u. della presente fase di giudizio, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha rilevato in capo ad “disturbo specifico dell'apprendimento con Persona_1 compromissione della lettura, della scrittura e del calcolo gravità GRAVE”.
Rispetto a tale quadro patologico, la dott.ssa ha osservato come “il Per_2
ragazzo presenta delle difficoltà oggettive soprattutto nella letto-scrittura, ha un grave disturbo specifico dell'apprendimento per cui ha necessità di essere seguito costantemente, ha bisogno di terzi il pomeriggio per effettuare i compiti e di sostegno scolastico … oltre che di mezzi dispensativi
e compensativi per acquisire i meccanismi che gli permetteranno di affrontare al meglio le difficoltà scolastiche (ormai giunte al termine) e per le quali necessita per affrontare l'esame di maturità”.
Pag. 2 di 3 Sulla scorta di quanto documentato, dunque, sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, dalla data di domanda amministrativa (23.12.2022) fino al compimento dei 18 anni di età
(20.7.2024).
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , sia per quanto riguarda il presente giudizio, sia per quanto CP_1
riguarda il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2040 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è stato in Persona_1 possesso del requisito sanitario dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di domanda ammministrativa (23.12.2022) fino al compimento dei 18 anni di età (20.7.2024);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1
consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 21.3.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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