Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8127/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dall'avv Persico Carlotta Parte_1 parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dalle funzionarie Riverso Tecla, Cesaro Elisa parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 19 marzo 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 03/10/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, negli AS 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- in tali anni non è mai stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- nell'AS 2022/23, inoltre, non le è stata corrisposta la dovuta indennità per ferie non fruite;
- inoltre, il servizio prestato nell'AS 2018/19 non ha mai percepito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art. 7 CCNL 2001 che, invece, è corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai docenti che hanno concluso contratti a tempo determinato di durata annuale;
- benché il ricorrente abbia svolto solo supplenze, ciononostante ha svolto le medesime attività, e con le stesse responsabilità, dei docenti di ruolo e di quelli che hanno concluso contratti a tempo determinato di durata annuale;
- pertanto, ha diritto a percepire la RPD.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso. All'odierna udienza il ministero convenuto ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione formulata in ordine alla domanda relativa all'RPD e di aderire, in via subordinata, ai conteggi di controparte in ordine alla domanda relativa alle ferie (€ 1.117,62, pari a 15,93 giorni).
II
Con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non fruite nell'AS 2022/23 si osserva che:
1. la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è già stata oggetto di numerose pronunce di merito che l'hanno ritenuta fondata anche con riferimento all'AS 2012/13, tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
2 2. nella vicenda in esame parte convenuta non ha provato ma neppure allegato di aver formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse (cfr. all. 2 parte convenuta, che non solo non contiene il suddetto avvertimento, bensì precisa che analogo avvertimento è stato formulato solo con riferimento al periodo intercorrente tra le fine delle lezioni e il 30 giugno);
3. pertanto, è pertinente ed assorbente il principio recentemente affermato, e già ribadito, dalla Corte di Cassazione secondo il quale deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro2;
4. inoltre, nella medesima decisione si osserva che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio3;
3 5. con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute è sufficiente rilevare che, come già osservato, all'odierna udienza il ministero convenuto di aderire, in via subordinata, ai conteggi di controparte (€ 1.117,62, pari a 15,93 giorni), quindi, la domanda è accoglibile nella predetta misura. III Con riferimento alla domanda di pagamento della carta docente si osserva che:
1. 1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine: a. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
b. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
c. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
d. alla permanenza della ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (subentrata in ruolo);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni: a. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;
b. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20154 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a
4 tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna Controparte_2 la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_2 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_2 Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di revoca Controparte_2 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;
c. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;
d. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20166 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6,
5 comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7; e. l'art. 3, del medesimo DPCM7 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea8 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza;
4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia9 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
6 5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
9. in conclusione, il ministero convenuto è condannato ad accreditare alla ricorrente, sulla carta docenti l'importo di €. 500,00 annui.
IV Con riferimento alla domanda di pagamento della retribuzione professionale docente10 si osserva che:
7 1. in linea di fatto è assorbente rilevare che assume rilievo l'art. 7 CCNL Comparto Scuola, 15 marzo 2001, che al comma 1 prevede che con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive;
al successivo comma 3 stabilisce che la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..
Con riferimento a tale disciplina la Corte di Cassazione (Sez. Lav., 27 luglio 2018, ord. n. 20015) ha affermato che:
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
8 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL CE;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1 Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_2 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il
9 compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_2 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
2. Nel presente giudizio non sono stati allegati fatti né svolte ragioni di diritto che permettano di discostarsi dalla decisione della Suprema Corte ora richiamata.
3. Peraltro, diversamente da quanto prospettato dalla difesa del CP_3
(e come già deciso da questo tribunale, RG 7277/18, in data 12 marzo 2019, richiamata ex art. 118 disp. att. cpc), le considerazioni svolte dalla Cassazione non sono messe in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine
10 di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi illustrati dalla Cassazione richiamata;
4. con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal ministero convenuto è sufficiente rilevare che all'odierna udienza tale eccezione stata rinunciata.
V
Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta
11 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 ad erogare alla ricorrente €. 2.000,00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale oltre interessi di legge;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_2 all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente, di €. 1.117,62 a titolo di ferie non godute, oltre interessi di legge;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_2 all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente, di € 812,18a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi di legge;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 all'immediato pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 19 marzo 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 2 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587, conf. Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715. 3 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587. 4 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 5 DPCM 23 settembre 2015. 6 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 7 DPCM 28 novembre 2016. 8 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 9 Cfr. punti 45-46 della motivazione. 10 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15.