Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3335/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composi- zione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335/2020 R.G.A.C., pendente tra
TRA
, in p.l.r.p.t., (C.F. ), rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa dall' Avv.to Giuseppe Fusco, presso il cui studio in Casandrino alla via Trento n. 7, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E in p.l.r.p.t., (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to Antonio Montano, presso il cui studio in Acerra alla Palestro n. 4, ri- sulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso monitorio;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di somministrazione.
*************
Conclusioni: Nelle note sostitutive del 3-6-2025 (parte opponente) e 6-6-2025
(parte opposta) ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 10.06.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e la causa viene decisa come da motivazione che segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5796/2019 emesso
[...]
dal Tribunale di Napoli Nord, con il quale, su istanza della , le Controparte_1 veniva ingiunto il pagamento della somma di €.33.094,51 oltre agli interessi legali
1
maturati ed alle spese di procedimento liquidate chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Alla base della ingiunzione de qua, l'opposta poneva l'omesso pagamento degli importi relativi alla somministrazione di acqua potabile in favore del
[...]
. Parte_1
L'opponente, di contro, non solo eccepiva l'insussistenza del credito ma deduceva di aver corrisposto, nell'ambito del rapporto di somministrazione intercorso, nel periodo ricompreso tra il 2014 ed il 2020 un importo superiore a quello dovuto, tenuto conto dell'erroneità della fatturazione dei consumi dipesi dal malfunziona- mento del misuratore installato sicché spiegava domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell'indebito corrisposto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: NON conce- dere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta, nonché di pronta soluzione;
2)In via principale: accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in di- ritto. Dichiarare quindi nullo, inammissibile e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
3) in via riconvenzionale, per
i motivi esposti, condannare l'opposta alla ripetizione delle somme versate in ec- cesso dall'opponente negli anni 2014 al 2020 per tutte le causali in premessa ov- vero per fatturazione emessa in assenza di lettura (cd. forfait); per illegittimo in- cremento delle tariffe e per l'ingiusto consumo di acqua addebitato per sommini- strazione giammai percepita sia il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU tecnico-contabile per i profili innanzi censurati. 4) in via gradata, accogliere l'opposizione ed in riforma del decreto in- giuntivo opposto decurtare il pagamento delle somme ingiunte con quanto già cor- risposto in eccesso sì effettuando compensazione con le stesse;
5) Con condanna alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
2. Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto dell'avversa domanda con con- ferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
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In particolare, evidenziava che prima della notifica del decreto ingiuntivo, l'oppo- nente aveva provveduto al pagamento parziale del credito oggetto del procedimento monitorio, residuando, quindi, un credito pari ad €. 4.563,39 relativamente alla bol- letta n. 2017/58740 del 12/09/2017 di € 2.552,23 e la n. 2017/93145 del 13/12/2017 di € 2.011,16.
L'opposta contestava poi le doglianze dell'opponente circa l'erroneo calcolo dei consumi calcolati e delle tariffe applicate e, infine, rispetto alla domanda di ripeti- zione dell'indebito contestava l'infondatezza della richiesta tenuto conto della cor- rettezza dei consumi nonché del pagamento intervenuto che doveva ritenersi un ri- conoscimento del credito.
Peraltro, eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo del debito per corrispettivi riferiti ad anni precedenti e quindi differenti dal decreto ingiuntivo.
3. Orbene, l'opposizione è fondata e va accolta, mentre domanda riconvenzio- nale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
4. In via preliminare, non può ritenersi inammissibile la riconvenzionale promossa nel presente procedimento essendo stato eccepita la sussistenza di un controcredito maggiore a quello oggetto del procedimento monitorio sicché correttamente, anche per ragioni di economia processuale, la relativa domanda è stata promossa nel pre- sente procedimento e non in autonomo giudizio. Deve anche tenersi conto come l'accertamento del rapporto interviene tra le medesime parte sulla scorta di un unico rapporto di durata.
5. Nel merito, occorre rilevare che non è oggetto di contestazione la sussistenza del rapporto di somministrazione in analisi.
Tuttavia, come detto, l'opponente ha eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto non- ché del corrispettivo versato dal 2014 al 2020 poiché basato su consumi erronei e non dovuta la quota di depurazione per inesistenza del servizio.
Di contro, l'opposta ha depositato in atti le bollette emesse e la certificazione delle letture effettuate.
5.1. In linea generale nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce e/o della
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fornitura del servizio (nella fattispecie idrico) e del quantum del corrispettivo se- condo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, “in tema di contratti di somministrazione, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal di- stributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o in- coerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette mi- sure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934)”.
5.2. Nel caso di specie, tenuto conto delle specifiche eccezioni sollevate dall'oppo- nente è stata disposta una C.T.U. al fine di verificare il regolare funzionamento del misuratore e, per tal verso, la correttezza dei consumi rilevati.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta e sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. che possono essere condivise riguardo il funzionamento del misuratore, deve ritenersi l'erroneità del corrispettivo preteso dal somministrante.
Il CTU Ing. depositava una prima relazione in data 15-11-2023 e, Persona_1
successivamente, lo scrivente, subentrato dal precedente, richiedeva l'integrazione tecnica della medesima mediante ordinanza dell'11-2-2025 con particolare riferi- mento alla predisposizione di un conteggio riportante l'importo medio giornaliero applicato e le somme suddivise per anno con indicazione delle letture e prospetto finale di calcolo con le relative sommatorie.
L'ausiliario tecnico, con rigore metodologico, giungendo a conclusioni coerenti con le premesse da cui muove e fornendo varie soluzioni tecniche, ha messo in evidenza quanto segue.
Come emerge dall'elaborato peritale (cfr. rel. 11.2.2025 pagg. 13 e ss), al quale estensivamente si rinvia, nel corso delle operazioni, al fine di valutare la correttezza dei consumi, si è proceduto alla rimozione del misuratore fiscale e alla sostituzione con nuovo misuratore fiscale n.2245006196 marchio N50, Controparte_2
misuratore nuovo di pari tecnologia e modello.
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Successivamente, il misuratore oggetto di contenzioso, rimosso con matricola 10-
01399 marca SISMA e lettura in data 05/07/2023 (cfr. pag. 30 della rel. prec. Cit.), con il supporto della società veniva sigillato in una confezione Controparte_1
di polistirolo e spedito, con lo scopo di sottoporre lo stesso a prove di misure da banco, al laboratorio notificato dal MISE, individuato dal CTU quale il “Consorzio
Servizi Qualificati” sito in Assago (MI) via Galileo Galilei, 78 CAP 20057.
All'esito dei controlli, siffatto istituto rilevava la non conformità dello strumento in quanto quest'ultimo presentava un buco nel quadrante che ostruiva il funziona- mento non facendo girare le lancette in modo regolare. (cfr. all.to VI Consulenza
Tecnica).
Peraltro, il C.T.U. al fine di verificare la sussistenza di una differenza di consumi idrici tra il misuratore SISMA matr. N.10-01399 oggetto di confermate anomalie tecniche da parte del laboratorio e il nuovo misuratore installato in data 05/07/2023
DN 50 matricola n.2245006196 operava un confronto, Controparte_2 all'esito del quale emergeva che effettivamente il precedente strumento fiscale so- stituito misurava mediamente un incremento del 63,19 % rispetto alle attuali por- tate.
In ragione di tanto, può ritenersi accertata la non corretta stima dei consumi e, quindi, del corrispettivo preteso dalla nei confronti del Condo- Controparte_1
minio odierno opponente.
5.3. Al fine di pervenire alla quantificazione del corrispettivo, tenuto conto dell'omesso funzionamento del misuratore, può essere integralmente condivisa la quantificazione operata ex post dal C.T.U. sulla scorta di argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, di cui all'integrazione peritale sopra citata depositata in data
7-4-2025.
In particolare, al fine di pervenire ex post alla ricostruzione dei consumi, il Consu- lente, in attuazione dell'ordinanza resa in data 11.02.2025, e con procedura condi- visibile in punto logico e argomentativo ha “…analizzato l'allegato documentale
n.11 (ALLEGATO XXI e XXIV–già presente nelle produzioni di parte) per tener conto dei dati forniti dal somministrato mediante i singoli sotto-lettori in uso ai condomini e per la quantificazione del corrispettivo dovuto dal 16.04.2015 al 2020
. Nel suddetto documento sono elencati i consumi idrici relativi ai periodi che vanno
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dal 2015 al 2020. L'ALLEGATO XXI tabella differenze consumi sotto-lettori ri- porta sistemicamente i dati dei consumi aggregati annualmente dei singoli condo- mini estratti dai bilanci condominiali ALLEGATO XXIV. Dalla consultazione si è proceduto a stabilire i consumi medi giornalieri per il suddetto periodo… Il CTU ha rielaborato i dati in una tabella (ALLEGATO XXII), confermando che l'ultima lettura condivisa tra il Controparte_3
sul misuratore SISMA matricola n.10-01399 risale al 15/04/2015. Tale data
[...]
è stata stabilita sulla base del "modulo di verifica di lettura, sigillatura e funziona- mento del misuratore" (ALLEGATO XXIII), documento che è stato sottoscritto da entrambe le parti in causa in quella specifica data.” (cfr. pagg. 2 e 3 della rel. integr.
Ctu ult. cit).
Nel suddetto documento sono elencati i consumi idrici relativi ai periodi che vanno dal 2015 al 2020, dati forniti dal somministrato mediante i singoli sotto-lettori in uso ai condomini e, in relazione alla quantificazione del corrispettivo dovuto dal
16.04.2015 al 2020 (cfr. rel. integr. CTU cit.), è emerso un consumo medio giorna- liero pari a 30,81 mc nel periodo intercorrente dal 15.04.2015 al 28.01.2021.
Peraltro, la correttezza di tale dato può essere ulteriormente rinvenuta dal fatto che questo “…è paragonabile al dato del nuovo misuratore n. CP_2
2245006196 istallato in corso di CTU = 28,90 Mc/gg…” (cfr. vedi tabella alla pagina 4), il quale, tuttavia, è stato desunto all'esito di un'indagine operata in un arco temporale più ristretto ovvero per 90 giorni intercorrenti tra il 05.07.2023 ed il
30.10.2023.
Pertanto, tenuto conto del mal funzionamento del misuratore installato, il consumo giornaliero può essere correttamente stimato in 30,81 mc/gg, non sussistendo ulte- riore dato certo e applicabile in via oggettiva all'esito delle complesse operazioni peritali eseguite nel presente giudizio.
Da ciò consegue che il corrispettivo dovuto in virtù del contratto di somministra- zione stipulato tra le parti non corrisponde a quanto preteso dall'Opposta nel de- creto ingiuntivo, che va, pertanto, revocato.
6. Tanto doverosamente chiarito rispetto all'erroneità del corrispettivo dovuto per il contratto di somministrazione intercorso tra le parti, al fine di valutare se e in che termini sussista un credito in favore dell'opposta, occorre procedere allo scrutinio
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della domanda riconvenzionale promossa dall'opponente, la quale, come detto, con l'atto di opposizione non solo ha eccepito l'insussistenza del credito oggetto del procedimento monitorio, ma ha altresì dedotto di aver corrisposto, nel corso degli anni, somme maggiori rispetto a quelle dovute, delle quali ne ha chiesto la restituzione.
Ebbene, la domanda riconvenzionale risulta fondata nei limiti di seguito indicati.
Deve ritenersi che il , dal 2014 al 2020 ab- Parte_1 Parte_1
bia corrisposto un corrispettivo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto a titolo di corrispettivo, sulla scorta dei dati tecnici forniti dal CTU.
L'ausiliario tecnico ha preso espressa posizione sulle osservazioni formulata dai
CTP delle parti (cfr. in allegato XXV e XXVI della relazione integrativa), a cui si fa rinvio.
In particolare, la società (convenuta), nel concordare sul valore Controparte_1
medio individuato dal CTU di euro 30.18 mc/giorno, ha contestato l'applicazione di tale parametro nella quantificazione del corrispettivo.
A fronte di ciò, appare condivisibile la procedura di calcolo con il relativo riepilogo economico eseguito dal CTU alla pag. 13 della relazione, il quale ha tenuto conto delle delibere emesse dal Comune di Casandrino per gli atti 2013/2023 allegate in giudizio.
Come emerge dai calcoli elaborati nell'elaborato peritale, tenuto conto della rico- struzione dei consumi operata dal Consulente, il corrispettivo dovuto dal Condomi- nio dal 16.04.2015 al 31.12.2020 ammonta ad € 88.443,49.
E infatti, deve ritenersi che le tariffe siano quelle riportate in fattura e aggiornate per tutte le voci e i servizi ivi specificati nel corso degli anni.
Segnatamente, per l'anno 2013-2015, erano state individuate nella delibera G.M.
n.109/2012, come successivamente aggiornate per gli anni 2016-2017 con la deli- bera ATO2 n.27 del 4 agosto 2016; per gli anni 2018 e 2019 con la delibera ATO2
n.32 del 7 agosto 2018, ed, infine, per gli anni 2020 al 2023 per effetto della delibera
Part del Consiglio di distretto Napoli n.3 del 17 maggio 2022.
Sul punto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto pre- visto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti
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nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in ma- teria (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531).
Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è integrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrat- tualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio.
Ciò precisato, il ricorrente non potrebbe sottrarsi dal pagamento del relativo servi- zio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) etero-integrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o della loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio. Tra l'altro,
è noto che il rapporto di somministrazione è un contratto bilaterale e che parte op- ponente, pur avendo ricevuto nel corso degli anni le fatture ove sono indicate le citate tariffe, non ha mai espresso contestazioni merito provvedendo invece al pa- gamento delle somme indicate.
7. In definitiva, quindi, il corrispettivo dovuto dal 16.04.2015 al 31.12.2020 per il servizio di somministrazione risulta essere pari ad € 88.443,49.
Tenuto conto che, come emerge dai documenti di causa e come accertato dal
C.T.U., il ha corrisposto per i consumi idrici dall'anno 2014 al Parte_1
31.12.2020 l'importo di € 110.822,84 (cfr. pag. 55 della prima relazione del 15-
11-2023), emerge un credito in suo favore pari ad euro 22.379,35.
Tuttavia, è necessario a questo punto procedere a calcolare l'importo dovuto per il servizio di somministrazione dall' 1-1-2024 al 16-4-2015 tenendo conto come la ricostruzione dei consumi è stata operata dal 16.04.2015 sulla scorta delle rileva- zioni operate dai sotto lettori in uso ai condomini (dalla cui documentazione alle- gata in giudizio non vi evincibile alcuna lettura antecedente al 16.04.2015).
Al fine di enucleare il consumo di acqua complessivo, si ritiene che la procedura di calcolo adeguata consista nel moltiplicare il consumo medio giornaliero (30,81 mc)
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per i giorni dal 01.01.2014 al 15.04.2015 (469 giorni), con la conseguenza che il consumo di tale periodo è pari ad 14.449,89 mc.
Atteso che, in relazione a tale periodo la tariffa base era pari ad € 0,85 comprensivo di Iva per effetto della Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 7-8-2012, ne deriva un corrispettivo complessivo a titolo di somministrazione ammonta ad € 12.282,40.
7.1. In ragione di tanto, quindi, dalla ricostruzione dei consumi operata sulla scorta delle tariffe in essere tra le parti, emerge che il corrispettivo complessivo dovuto per il servizio di somministrazione di acqua potabile per il periodo dal 2014 e al
2020, come in atti, era pari ad €.100.725,89 (ossia euro 88.443,49 + 12.282,40).
Di contro, il ha corrisposto il maggior importo di €.110.822,84 sicché Parte_1 sussiste un indebito a suo favore pari ad €.10.096,95.
7.2. Da ciò consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dal nei confronti dell'opposta, che va condannata al pagamento in fa- Parte_1 vore dell'opponente dell'importo di €.10.096,95, oltre interessi legali dalla do- manda sino al soddisfo, non emergendo che il pagamento fu ricevuto con mala fede.
Peraltro, il mero pagamento, a parere dello scrivente, non può costituire implicito riconoscimento del debito sicché la domanda di ripetizione risulta fondata.
Sul punto, infatti, com'è noto l'accoglimento dell'azione di ripetizione d'indebito postula la prova a carico dell'attore dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza della causa solvendi o causa debendi.
La prova di tale ultimo presupposto avendo ad oggetto fatti negativi, può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche me- diante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (Cass 22872/2010,
15162/2008, di recente, 27.11.2018 n.30713). È vero anche che l'avvenuto paga- mento può sostanzialmente assimilarsi ad un riconoscimento di debito il quale - in forza di un'astrazione processuale - dispensa colui a favore del quale è fatto dalla prova del rapporto sostanziale.
Tuttavia, nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, è emerso un pagamento in misura maggiore rispetto a quello dovuto e ciò comporta il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate sulla scorta della complessa questione tecnica relativa al funzionamento del contatore.
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8. In definitiva, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione andrà revocato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente,
[...]
va condannata al pagamento in favore di Parte_3 Parte_4
della somma di €.10.096,95, oltre interessi legali dalla domanda sino
[...]
al soddisfo.
9. Le spese di lite, ivi comprese quelle della C.T.U. espletata, seguono la soccom- benza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014 per tutte le fasi ivi previste, considerando il valore della causa in base al decisum e l'attività svolta, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Fusco dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, Dott.Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
5796/2019;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., della Parte_5 somma di €.10.096,95=, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla integrale Controparte_1
rifusione in favore di , in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro=259,00= per spese ed €. 5.077,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Fusco, dichiaratosi anti- statario;
4) pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., le spese di C.T.U. così come liquidate con separato decreto in attuazione della presente sentenza.
Così deciso in Aversa, il 16-6-2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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