TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16528/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
- , nata a [...], il [...] rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv.to Lucia Rita Ricchetti, come da mandato difensivo in atti;
-ricorrente-
contro
- , nato a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia.
1 Conclusioni:
Per : come da ricorso depositato in data 10.11.2023 e confermate nelle Parte_1 note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c. in data 9.12.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.12.2024;
Per il P.M.: “Il P.M. esprime parere favorevole”
* * *
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 chiedeva la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con da cui era separata giudizialmente a CP_1 seguito della sentenza n. 217/2019 emessa in data 22.01.2019 (pubbl. il 31.01.2019) pronunciata dal Tribunale di Venezia, e dalla cui unione erano nate le figlie (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nata ad [...] il [...]), e la sostanziale conferma delle condizioni indicate nella Per_2 separazione con aumento del contributo al mantenimento ordinario in favore delle figlie a carico del resistente. Per la precisione, la ricorrente chiedeva:
- la pronuncia sullo status, attesa la mancata riconciliazione dei coniugi dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi in contumacia di quest'ultimo, con sentenza n. 217/2019, con cui il Tribunale di Venezia addebitava la separazione al marito;
- l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con conseguente Per_2 collocamento della stessa presso la residenza materna;
- l'aumento del contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente a carico del padre nella misura Per_1 di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna figlia), fissato in sede di separazione nella misura di € 600,00 complessivi (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- porre a carico del resistente un assegno divorzile a favore della pari Parte_1 ad € 200,00 mensili;
La parte convenuta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato non si costituiva.
All'udienza di prima comparizione del 9.04.2024 veniva sentita la parte ricorrente e il Giudice confermava le condizioni della separazione – ad eccezione del contributo al mantenimento da
2 versarsi in favore della figlia nelle more diventata maggiorenne – e, avuto riguardo alla Per_1 contumacia di parte resistente, disponeva l'audizione di quest'ultima.
All'udienza del 7.05.2025 veniva sentita la quale confermava l'assenza di qualsiasi Testimone_1 rapporto tra la sorella minore e il padre, e il Giudice – a modifica dei provvedimenti Per_2 provvisori precedentemente adottati – disponeva l'aumento del contributo per il mantenimento delle figlie posto a carico del padre in sede di separazione nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna figlia) oltre a prevedere l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 10.12.2024, in cui parte ricorrente – con note scritte depositate in data 9.12.2024 – confermava le condizioni di cui al ricorso introduttivo. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
* * *
1) La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) L. n. 898 del 1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre
1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella
3 procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n. 2, lett. b, come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Telese Terme in data 24.02.2001 e successivamente in data 26.06.2011 veniva celebrato il rito religioso nella
Parrocchia di Moltedo. La separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale poi conclusosi – in contumacia del marito – con sentenza di questo Tribunale n. 217/2019 del
22.01.2019 (pubbl. il 31.01.2019).
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione di parte convenuta, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) L. n. 898 del
1970.
2.- Sull'affidamento, collocazione prevalente della figlia minore e sul regime di Per_2 frequentazione della minore con il padre.
Quanto all'affidamento della minore, si deve confermare in questa sede l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esclusivo Persona_3 esercizio della responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza abituale della minore.
Posto che il Giudice nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore deve applicare il precetto di cui all'art. 337-ter co. 2, c.c. – disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità, e solo in via eccezionale l'affidamento esclusivo ad un solo genitore ex art. 337-quater c.c. qualora risulti una sua
4 condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, (come, nel caso, ad esempio di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, istruzione ed educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità di affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio all'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(v. Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587) – nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto più opportuno quanto necessario in ragione della condotta paterna. Il resistente, infatti, è rimasto contumace durante tutto il procedimento e, dopo aver abbandonato il tetto coniugale nel 2013, risulta aver interrotto qualsiasi rapporto con la moglie e la figlia senza nemmeno mai Per_2 chiedere notizie della minore, né tantomeno occuparsi della sua istruzione ed educazione, e mai contribuendo economicamente al mantenimento della prole;
peraltro, il totale disinteresse per la figlia minore è stato confermato anche dall'ascolto della figlia maggiorenne della coppia Per_4
che – all'udienza del 7.05.2025 – ha dichiarato: “Con mia sorella non ha mai instaurato
[...] Per_2 nessun tipo di rapporto. All'epoca della separazione aveva solo pochi mesi. Lei non lo sente mai e non ha neanche nessun desiderio di allacciare alcun rapporto con lui”.
Ebbene, nel caso di specie, il sostanziale disinteresse del padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, al contrario della capace di Parte_1 attendere responsabilmente ai compiti e doveri di madre. Sono emersi, dunque, elementi tali da indurre a formulare, da un lato, un giudizio positivo circa la capacità genitoriale della madre, dall'altro lato, una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita della figlia. Ciò giustifica, a giudizio del Collegio, l'affidamento monogenitoriale alla madre – anche con riguardo alle scelte più importanti per la prole minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale – apparendo il regime dell'affido condiviso non conforme agli interessi della figlia anche perché l'irreperibilità di fatto del padre rende concretamente impossibile una Per_2 gestione efficace e tempestiva delle esigenze della prole, potendo, di conseguenza gli interessi della minore essere in concreto pregiudicati.
La minore deve, altresì, essere collocata presso la madre, con residenza angrafica presso di lei.
5 L'assoluta mancanza di rapporti tra padre e figlia impedisce di prevedere modalità di visita tra e il padre, che eventualmente dovrà rivolgersi al Servizio sociale territorialmente Per_2 competente per attivare delle visite secondo le modalità ritenute più opportune da parte del Servizio stesso, ascoltata la minore e sentita la madre. La prolungata assenza del padre, infatti, con il conseguente inevitabile turbamento affettivo della minore e vulnus alla serenità della stessa, impone invero di delegare la regolamentazione delle eventuali visite ai Servizi Sociali competenti per territorio, che potranno valutare l'eventuale disagio della minore ed adottare gli opportuni accorgimenti in relazione a tempi, luoghi e modalità di visita.
3.- Domanda di mantenimento delle figlie e . Per_1 Persona_3
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplecità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le esigenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, alle condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza del figlio, nella specie attualmente a carico interamente della ricorrente.
Dalla documentazione dimessa emerge che la ricorrente è un'insegnante della scuola secondaria, percepisce un reddito mensile di € 1.600,00 e vive in un appartamento in locazione con canone mensile pari a circa € 580,00.
Del resistente poco si sa, considerato che lo stesso dal settembre 2013 ha fatto perdere i suoi contatti, trasferendosi in Romania con l'attuale compagna dove, secondo le prove documentali fornite dalla ricorrente, svolge attività lavorativa presso la SC DELUXE CARDS SRL e ricopre la carica di Amministratore Unico della società ALTERAMARKET CONCEPT SRL;
lo stesso inoltre risulta comproprietario unitamente al fratello di un immobile sito a Telese Terme.
Ebbene, alla luce di queste risultanze e considerata l'età della minore oltre che le esigenze Per_2 presumibili della figlia pacificamente non ancora autosufficiente economicamente, si ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento in suo favore pari ad € 400,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
6 Del tutto infondata, invece, è la domanda della ricorrente di porsi a carico del resistente un contributo in favore della figlia , maggiorenne e non più convivente con la madre. Diritto Per_1 rispetto alla quale la convenuta è priva di titolarità attiva, ravvisabile solo in capo alla figlia stessa.
La figlia invero ha lasciato l'abitazione della madre per trasferirsi a vivere con il fidanzato, con cui ha contratto matrimonio nel 2022, e dalla cui unione è nata una bambina.
Rammentato che, secondo i dicta della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli a norma degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica ed il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare - anche mediante presunzioni - tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (v. Cass. civ., sez. IV, n. 5088 del 05/03/2018), nel caso di specie può comunque dirsi provato mediante presunzioni che non abbia più diritto ad ottenere il mantenimento paterno Per_1 dal momento in cui si è affrancata dal contesto familiare di origine ed ha deciso di convivere con il fidanzato (nonchè attuale marito), e con esso creare una nuova famiglia, dando dimostrazione di disporre dei mezzi di sostegno adeguati per vivere. A lei sarà tenuto a provvedere economicamente il compagno, per cui deve ritenersi autosufficiente. Per_1
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della stessa.
4. Assegno divorzile.
Ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
In merito dev'essere preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato in materia che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, si è
7 affermato, dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ., sez. un., Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). Hanno infatti precisato le Sezioni Unite, nell'arresto da ultimo ricordato, che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie occorre considerare, con riguardo alla componente assistenziale, che la risulta godere di redditi propri, percependo Parte_1 una retribuzione – quale insegnante di scuola secondaria – della misura di circa € 1.600 mensili.
Ebbene, lo stipendio di cui gode la ricorrente e la sua indiscussa professionalità certamente la rendono economicamente autosufficiente.
Nemmeno sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente di un assegno divorzile con funzione compensativa/perequativa, non avendo la ssolto all'onere di Parte_1 dimostrare in giudizio che la sua mancanza di mezzi adeguati sia da ricondurre a determinazioni comuni durante la convivenza matrimoniale e ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, che hanno portato al sacrificio di proprie prospettive professionali-reddituali in nome di impegni familiari e casalinghi. Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato dalla ricorrente.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente dev'essere rigettata.
Alla luce della contumacia del convenuto nel giudizio di merito e della natura del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 30.10.1977 e nato a [...] il [...], contratto in Telese Terme CP_1 in data 24.02.2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno
2001, parte I, numero 1;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_3 alla madre, con attribuzione alla stessa anche della responsabilità in ordine alle decisioni di maggior interesse per la figlia quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con collocazione e residenza presso la madre ed eventuale diritto di visita del padre secondo quanto sopra indicato;
- Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00 mensili da Persona_3 versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici
ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Revoca il contributo al mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) a carico Persona_4 del padre;
- Rigetta la domanda di di riconoscimento dell'assegno divorzile;
Parte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16528/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
- , nata a [...], il [...] rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv.to Lucia Rita Ricchetti, come da mandato difensivo in atti;
-ricorrente-
contro
- , nato a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace- con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia.
1 Conclusioni:
Per : come da ricorso depositato in data 10.11.2023 e confermate nelle Parte_1 note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c. in data 9.12.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.12.2024;
Per il P.M.: “Il P.M. esprime parere favorevole”
* * *
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 chiedeva la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con da cui era separata giudizialmente a CP_1 seguito della sentenza n. 217/2019 emessa in data 22.01.2019 (pubbl. il 31.01.2019) pronunciata dal Tribunale di Venezia, e dalla cui unione erano nate le figlie (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nata ad [...] il [...]), e la sostanziale conferma delle condizioni indicate nella Per_2 separazione con aumento del contributo al mantenimento ordinario in favore delle figlie a carico del resistente. Per la precisione, la ricorrente chiedeva:
- la pronuncia sullo status, attesa la mancata riconciliazione dei coniugi dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi in contumacia di quest'ultimo, con sentenza n. 217/2019, con cui il Tribunale di Venezia addebitava la separazione al marito;
- l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con conseguente Per_2 collocamento della stessa presso la residenza materna;
- l'aumento del contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente a carico del padre nella misura Per_1 di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna figlia), fissato in sede di separazione nella misura di € 600,00 complessivi (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
- porre a carico del resistente un assegno divorzile a favore della pari Parte_1 ad € 200,00 mensili;
La parte convenuta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato non si costituiva.
All'udienza di prima comparizione del 9.04.2024 veniva sentita la parte ricorrente e il Giudice confermava le condizioni della separazione – ad eccezione del contributo al mantenimento da
2 versarsi in favore della figlia nelle more diventata maggiorenne – e, avuto riguardo alla Per_1 contumacia di parte resistente, disponeva l'audizione di quest'ultima.
All'udienza del 7.05.2025 veniva sentita la quale confermava l'assenza di qualsiasi Testimone_1 rapporto tra la sorella minore e il padre, e il Giudice – a modifica dei provvedimenti Per_2 provvisori precedentemente adottati – disponeva l'aumento del contributo per il mantenimento delle figlie posto a carico del padre in sede di separazione nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna figlia) oltre a prevedere l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 10.12.2024, in cui parte ricorrente – con note scritte depositate in data 9.12.2024 – confermava le condizioni di cui al ricorso introduttivo. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
* * *
1) La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) L. n. 898 del 1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre
1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella
3 procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n. 2, lett. b, come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Telese Terme in data 24.02.2001 e successivamente in data 26.06.2011 veniva celebrato il rito religioso nella
Parrocchia di Moltedo. La separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale poi conclusosi – in contumacia del marito – con sentenza di questo Tribunale n. 217/2019 del
22.01.2019 (pubbl. il 31.01.2019).
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione di parte convenuta, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) L. n. 898 del
1970.
2.- Sull'affidamento, collocazione prevalente della figlia minore e sul regime di Per_2 frequentazione della minore con il padre.
Quanto all'affidamento della minore, si deve confermare in questa sede l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esclusivo Persona_3 esercizio della responsabilità genitoriale anche per quanto concerne le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza abituale della minore.
Posto che il Giudice nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore deve applicare il precetto di cui all'art. 337-ter co. 2, c.c. – disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità, e solo in via eccezionale l'affidamento esclusivo ad un solo genitore ex art. 337-quater c.c. qualora risulti una sua
4 condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, (come, nel caso, ad esempio di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, istruzione ed educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità di affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio all'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(v. Cass. civ., 17.12.2009, n. 26587) – nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto più opportuno quanto necessario in ragione della condotta paterna. Il resistente, infatti, è rimasto contumace durante tutto il procedimento e, dopo aver abbandonato il tetto coniugale nel 2013, risulta aver interrotto qualsiasi rapporto con la moglie e la figlia senza nemmeno mai Per_2 chiedere notizie della minore, né tantomeno occuparsi della sua istruzione ed educazione, e mai contribuendo economicamente al mantenimento della prole;
peraltro, il totale disinteresse per la figlia minore è stato confermato anche dall'ascolto della figlia maggiorenne della coppia Per_4
che – all'udienza del 7.05.2025 – ha dichiarato: “Con mia sorella non ha mai instaurato
[...] Per_2 nessun tipo di rapporto. All'epoca della separazione aveva solo pochi mesi. Lei non lo sente mai e non ha neanche nessun desiderio di allacciare alcun rapporto con lui”.
Ebbene, nel caso di specie, il sostanziale disinteresse del padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, al contrario della capace di Parte_1 attendere responsabilmente ai compiti e doveri di madre. Sono emersi, dunque, elementi tali da indurre a formulare, da un lato, un giudizio positivo circa la capacità genitoriale della madre, dall'altro lato, una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita della figlia. Ciò giustifica, a giudizio del Collegio, l'affidamento monogenitoriale alla madre – anche con riguardo alle scelte più importanti per la prole minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale – apparendo il regime dell'affido condiviso non conforme agli interessi della figlia anche perché l'irreperibilità di fatto del padre rende concretamente impossibile una Per_2 gestione efficace e tempestiva delle esigenze della prole, potendo, di conseguenza gli interessi della minore essere in concreto pregiudicati.
La minore deve, altresì, essere collocata presso la madre, con residenza angrafica presso di lei.
5 L'assoluta mancanza di rapporti tra padre e figlia impedisce di prevedere modalità di visita tra e il padre, che eventualmente dovrà rivolgersi al Servizio sociale territorialmente Per_2 competente per attivare delle visite secondo le modalità ritenute più opportune da parte del Servizio stesso, ascoltata la minore e sentita la madre. La prolungata assenza del padre, infatti, con il conseguente inevitabile turbamento affettivo della minore e vulnus alla serenità della stessa, impone invero di delegare la regolamentazione delle eventuali visite ai Servizi Sociali competenti per territorio, che potranno valutare l'eventuale disagio della minore ed adottare gli opportuni accorgimenti in relazione a tempi, luoghi e modalità di visita.
3.- Domanda di mantenimento delle figlie e . Per_1 Persona_3
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplecità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le esigenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, alle condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza del figlio, nella specie attualmente a carico interamente della ricorrente.
Dalla documentazione dimessa emerge che la ricorrente è un'insegnante della scuola secondaria, percepisce un reddito mensile di € 1.600,00 e vive in un appartamento in locazione con canone mensile pari a circa € 580,00.
Del resistente poco si sa, considerato che lo stesso dal settembre 2013 ha fatto perdere i suoi contatti, trasferendosi in Romania con l'attuale compagna dove, secondo le prove documentali fornite dalla ricorrente, svolge attività lavorativa presso la SC DELUXE CARDS SRL e ricopre la carica di Amministratore Unico della società ALTERAMARKET CONCEPT SRL;
lo stesso inoltre risulta comproprietario unitamente al fratello di un immobile sito a Telese Terme.
Ebbene, alla luce di queste risultanze e considerata l'età della minore oltre che le esigenze Per_2 presumibili della figlia pacificamente non ancora autosufficiente economicamente, si ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento in suo favore pari ad € 400,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia.
6 Del tutto infondata, invece, è la domanda della ricorrente di porsi a carico del resistente un contributo in favore della figlia , maggiorenne e non più convivente con la madre. Diritto Per_1 rispetto alla quale la convenuta è priva di titolarità attiva, ravvisabile solo in capo alla figlia stessa.
La figlia invero ha lasciato l'abitazione della madre per trasferirsi a vivere con il fidanzato, con cui ha contratto matrimonio nel 2022, e dalla cui unione è nata una bambina.
Rammentato che, secondo i dicta della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli a norma degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica ed il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare - anche mediante presunzioni - tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (v. Cass. civ., sez. IV, n. 5088 del 05/03/2018), nel caso di specie può comunque dirsi provato mediante presunzioni che non abbia più diritto ad ottenere il mantenimento paterno Per_1 dal momento in cui si è affrancata dal contesto familiare di origine ed ha deciso di convivere con il fidanzato (nonchè attuale marito), e con esso creare una nuova famiglia, dando dimostrazione di disporre dei mezzi di sostegno adeguati per vivere. A lei sarà tenuto a provvedere economicamente il compagno, per cui deve ritenersi autosufficiente. Per_1
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della stessa.
4. Assegno divorzile.
Ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento la domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
In merito dev'essere preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato in materia che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, si è
7 affermato, dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ., sez. un., Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). Hanno infatti precisato le Sezioni Unite, nell'arresto da ultimo ricordato, che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie occorre considerare, con riguardo alla componente assistenziale, che la risulta godere di redditi propri, percependo Parte_1 una retribuzione – quale insegnante di scuola secondaria – della misura di circa € 1.600 mensili.
Ebbene, lo stipendio di cui gode la ricorrente e la sua indiscussa professionalità certamente la rendono economicamente autosufficiente.
Nemmeno sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente di un assegno divorzile con funzione compensativa/perequativa, non avendo la ssolto all'onere di Parte_1 dimostrare in giudizio che la sua mancanza di mezzi adeguati sia da ricondurre a determinazioni comuni durante la convivenza matrimoniale e ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, che hanno portato al sacrificio di proprie prospettive professionali-reddituali in nome di impegni familiari e casalinghi. Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato dalla ricorrente.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente dev'essere rigettata.
Alla luce della contumacia del convenuto nel giudizio di merito e della natura del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 30.10.1977 e nato a [...] il [...], contratto in Telese Terme CP_1 in data 24.02.2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno
2001, parte I, numero 1;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_3 alla madre, con attribuzione alla stessa anche della responsabilità in ordine alle decisioni di maggior interesse per la figlia quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con collocazione e residenza presso la madre ed eventuale diritto di visita del padre secondo quanto sopra indicato;
- Pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00 mensili da Persona_3 versare entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici
ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Revoca il contributo al mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) a carico Persona_4 del padre;
- Rigetta la domanda di di riconoscimento dell'assegno divorzile;
Parte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
9