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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 740, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto
Muschitiello, ricorrente
E
nata a [...] il [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Petruzzelli , resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 12.12.2024, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 9.1.2024 , Parte_1 premesso che:
- in data 4.5.2002 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari (anno 2002, parte II, serie
A, atto n. 4) con;
CP_1
- che dall'unione coniugale era nata la figlia (n. il 16.9.2002); Per_1
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
1 - con decreto del 5.7.2005 il Tribunale di Bari omologava la separazione;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi l a cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo a suo carico un contributo minimo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente . Con decreto del 30.1.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle p arti innanzi a sé per l'udienza del 12.6.2024; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio. All'udienza del 13.6.2024 le parti chiedevano un rinvio della trattazione per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la sottoscrizione della relativa convenzione, la quale veniva depositata in data 6.12.2024.
All'udienza del 12.12.2024 cui veniva differita la trattazione della causa , celebrata in forma cartolare, la causa era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previs te dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
2 - inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio
è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfu se nella convezione sottoscritta il 19.6.2024 e depositata in atti il 6.12.2024, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente e secutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 740/2024 pendente tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M. in sede, CP_1 così provvede: dichiara la cessazion e degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari il 4.5.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 2002, atto n. 4, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella conven zione
3 sottoscritta il 19.6.2024 e depositata in giudizio il 6.12.2024, da intendersi qui trascritte;
la moglie perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile d el Tribunale, il giorno
17 dicembre 2024.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
D O TT.SS A RO S E LL A NO C E R A
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