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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
. N.VG. 383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025
da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana codice fiscale: C.F._1
residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano codice fiscale: C.F._2
residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a RI (MI) il 5 novembre 2011 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di RI (MI) al n. 16, parte II, serie C - anno 2011
In comunione legale.
Con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano e Persona_1 CP_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 CP_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera (dopo l'orario scolastico o l'attività sportiva) al lunedì mattina (prima dell'inizio delle attività scolastiche), nonché un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì, dal pomeriggio dopo la scuola alla mattina successiva, nella settimana in cui i figli rimangono presso la madre per il weekend;
inoltre, potrà trascorrere fino a due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì, mercoledì o giovedì, condividendo il pranzo e trascorrendo insieme il pomeriggio, preferibilmente presso l'abitazione della madre in quanto più
agevole per il benessere dei figli per vicinanza a scuola e impegni giornalieri;
inoltre una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana); durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni;
per venti giorni durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno (alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del periodo).
L'immobile adibito a casa familiare, sito in Milano, via Meda n. 11, condotto in locazione dai coniugi, viene assegnato alla SI.ra che si obbliga a sostenere integralmente il pagamento Parte_1
del relativo canone e a procedere alla voltura del contratto a proprio nome, con esonero del coniuge da ogni obbligo relativo.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla
SI.ra . anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che andrà accreditata Parte_1
sul conto corrente bancario a lei intestato presso tale somma sarà Controparte_2
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026), ciò fino al raggiungimento delle rispettive indipendenze economiche dei figli.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale, con esclusione dei libri e di oggettistica personale già individuata dalle parti, restano assegnati in proprietà alla SI.ra ; il SInor ha facoltà Pt_1 Per_1
di ritirare le cose di sua proprietà non appena avrà a disposizione la nuova abitazione ove trasferirà
la residenza, previo accordo con la moglie.
L'autovettura Renault Clio targata FW080WP immatricolata in data 10/5/2019, acquistata dal SI. nel corso del matrimonio, resta di proprietà esclusiva del medesimo. Per_1
I coniugi null'altro hanno a pretendere in relazione alle somme che erano nella disponibilità comune ed altri beni di proprietà comune.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. In ogni caso, perché un coniuge possa espatriare con uno o entrambi i figli dovrà esserci l'autorizzazione espressa dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a RI (MI) il 5 novembre 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025
da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana codice fiscale: C.F._1
residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1
presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano codice fiscale: C.F._2
residente a [...] con l'avv. Alessandro Diani del Foro di Milano (PEC Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a RI (MI) il 5 novembre 2011 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di RI (MI) al n. 16, parte II, serie C - anno 2011
In comunione legale.
Con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano e Persona_1 CP_1
nato a [...] il [...], cittadino italiano.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 CP_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera (dopo l'orario scolastico o l'attività sportiva) al lunedì mattina (prima dell'inizio delle attività scolastiche), nonché un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì, dal pomeriggio dopo la scuola alla mattina successiva, nella settimana in cui i figli rimangono presso la madre per il weekend;
inoltre, potrà trascorrere fino a due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì, mercoledì o giovedì, condividendo il pranzo e trascorrendo insieme il pomeriggio, preferibilmente presso l'abitazione della madre in quanto più
agevole per il benessere dei figli per vicinanza a scuola e impegni giornalieri;
inoltre una settimana durante le vacanze di Natale (alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana); durante le vacanze pasquali e di Carnevale ad anni alterni;
per venti giorni durante i mesi di luglio e agosto di ogni anno (alternando, salvi diversi accordi, la prima e la seconda parte del periodo).
L'immobile adibito a casa familiare, sito in Milano, via Meda n. 11, condotto in locazione dai coniugi, viene assegnato alla SI.ra che si obbliga a sostenere integralmente il pagamento Parte_1
del relativo canone e a procedere alla voltura del contratto a proprio nome, con esonero del coniuge da ogni obbligo relativo.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei figli la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla
SI.ra . anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che andrà accreditata Parte_1
sul conto corrente bancario a lei intestato presso tale somma sarà Controparte_2
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026), ciò fino al raggiungimento delle rispettive indipendenze economiche dei figli.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017.
I beni e gli arredi contenuti nella casa coniugale, con esclusione dei libri e di oggettistica personale già individuata dalle parti, restano assegnati in proprietà alla SI.ra ; il SInor ha facoltà Pt_1 Per_1
di ritirare le cose di sua proprietà non appena avrà a disposizione la nuova abitazione ove trasferirà
la residenza, previo accordo con la moglie.
L'autovettura Renault Clio targata FW080WP immatricolata in data 10/5/2019, acquistata dal SI. nel corso del matrimonio, resta di proprietà esclusiva del medesimo. Per_1
I coniugi null'altro hanno a pretendere in relazione alle somme che erano nella disponibilità comune ed altri beni di proprietà comune.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. In ogni caso, perché un coniuge possa espatriare con uno o entrambi i figli dovrà esserci l'autorizzazione espressa dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a RI (MI) il 5 novembre 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG