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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 891 del 2018 R.G., pendente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Grillo ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opponente-
e
AVV. , nato a San Nicola da Crissa in [...] 16 ottobre Controparte_1
1955, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Galloro ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Lo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
93 del 2018 del 9 marzo 2018 (proc. R.G. n. 143 del 2018) e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito … revocare e porre nel nulla nonché di ogni effetto giuridico il decreto
1 ingiuntivo n°93/2018 del 10/03/2018 RG 143/2018 emesso in data
09/03/2018 dal Tribunale di Vibo Valentia”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte opponente ha così dedotto:
-“Preliminarmente deve evidenziarsi come dalla lettura degli atti di causa allegati alla presente procedura non emerge alcuna procura alle liti rilasciata all'avvocato da parte del sig. in Controparte_1 Parte_1
merito alla difesa innanzi al Tribunale penale di Vibo Valentia nel processo avente n° 919/2009 RGNR. Infatti, nella procedura di cui trattasi unico difensore di fiducia risulta essere l'avv. AL BI del foro di Vibo
Valentia. Ad ogni modo, risulta essere prescritto il diritto di parte attrice a richiedere i compensi di cui trattasi”.
Si è costituito in giudizio l'avv. . Controparte_1
In data 31 gennaio 2019, il Tribunale ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 11 febbraio 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
* * *
Preliminarmente, deve evidenziarsi che “L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del 2 deposito del ricorso” (cfr. Cass. Civ. n. 34501 del 2022).
Tanto premesso, va poi individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Pertanto, la parte opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione, asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, l'avv. , parte opposta, ha Controparte_1
adempiuto l'onere della prova.
Infatti:
-nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di 3 lavoro autonomo, l'onerosità costituisce elemento normale dello stesso (anche se non essenziale), sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico nonché il relativo adempimento;
-la parte opposta ha incardinato il procedimento monitorio deducendo di avere “prestato la propria opera professionale per conto e nell'interesse di nel procedimento penale GIUDIZIO CONSEGUENTE Parte_2
ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA TRIBUNALE DI
VIBO VALENTIA N. 211/2011 G.I.P. 24.02.2011 - TRIBUNALE DI VIBO
VALENTIA – In Composizione Monocratica …il 09.10.2012, depositata il
15.04.2013, n. 648/12 Reg. Sentenze, nel procedimento N. 571/12 R.G. e N.
919/09 R.G.N.R. IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA DI CONDANNA
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE N. 1071/14 REG.
SENT. N. 2695/13 R.G.”;
-tali argomentazioni sono state documentate atteso che l'avvocato ha depositato, tra l'altro: la sentenza penale n. 648 del 2012 ove si legge che l'odierna parte opponente, nel procedimento n. 571 del 2012 R.G. (n. 919 del
2009 R.G.N.R.), è stata difesa dalla parte opposta;
la sentenza penale n. 1071 del 2014 dalla quale si evince che , nel procedimento n. Parte_1
2695 del 2013 R.G. (n. 919 del 2009 R.G.N.R.) pendente innanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro, è stato difeso dall'avv. . Controparte_1
Pertanto, sulla scorta di quanto prodotto dalla parte opposta, non smentito in alcun modo dalla parte opponente, devono ritenersi infondate le contestazioni articolate da poiché dalla documentazione depositata in Parte_1
atti emerge che l'avv. ha effettivamente espletato l'attività Controparte_1
difensiva nell'ambito dei procedimenti penali sopra dettagliati.
Le difese formulate sul punto non possono, quindi, trovare accoglimento perché astratte, contraddette da quelle avversarie e non documentate.
Quanto poi alla prescrizione del credito va rilevato:
-che la parte opponente ha dedotto che “Secondo il codice civile, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle 4 relative spese si prescrive in tre anni. In pratica, il professionista ha solo un triennio per richiedere al cliente il pagamento del proprio compenso e per agire in tribunale nei suoi confronti. Si tratta di quella che viene chiamata prescrizione presuntiva, che opera però solo per i contratti conclusi senza formalità, ossia senza accordo scritto (come nel caso di specie), dove il pagamento di solito avviene in un'unica soluzione, al momento della richiesta del prestatore d'opera”;
-che, ai sensi dell'art. 2959 c.c.: “L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”;
-che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte:
“La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ. n. 30058 del 2017);
-che, in altre parole: “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'“an” della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti” (cfr. Cass. 5 Civ. n. 15303 del 2019).
Dunque, nel caso in esame, in cui la parte opponente ha contestato l'esistenza della prestazione espletata dall'avv. e ha affermato che “non emerge CP_1
alcuna procura alle liti rilasciata all'avvocato da parte del Controparte_1
sig. in merito alla difesa innanzi al Tribunale penale di Parte_1
Vibo Valentia nel processo avente n° 919/2009 RGNR. Infatti, nella procedura di cui trattasi unico difensore di fiducia risulta essere l'avv.
AL BI del foro di Vibo Valentia”, l'eccezione va rigettata. Resta assorbita ogni altra questione.
Alla luce delle contestazioni formulate da e delle Parte_1
considerazioni che precedono, l'opposizione non può, perciò, trovare accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 891 del 2018 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 93 del
2018 (proc. n. 143 del 2018 R.G.) che dichiara esecutivo;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente procedimento che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in data 27 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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