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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA NN
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1744/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARMELO NERI e dall'Avv. ROBERTA GAZIANO, per procura in atti, ricorrente, contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ARTURO MARESCA e dall'Avv.
NI GR, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Risarcimento danni:altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/09/2023 ha convenuto in giudizio la Parte_1 società lamentando l'inadempimento del datore di lavoro Controparte_1 rispetto all'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori. Il ricorrente, assunto nel 1992 con la qualifica di operaio, ha esposto di essere stato adibito a mansioni su impianti elettrici ad alta, media e bassa tensione, per le quali è tenuto ad indossare indumenti tecnici specifici, classificati come DPI di II e III categoria, tra cui pantaloni e giacconi ignifughi, giubbotti isotermici e camicie antistatiche.
Secondo quanto dedotto, la società non avrebbe mai provveduto, fino al gennaio 2020, al lavaggio di tali indumenti, costringendo il lavoratore a provvedervi autonomamente, con cadenza settimanale, sostenendo oneri economici e di tempo, senza alcun rimborso.
A fronte di tale condotta, il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento datoriale e la condanna della società al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alla retribuzione per un'ora di lavoro straordinario settimanale per ogni settimana lavorata dal 1992 al gennaio 2020, ovvero, in subordine, in misura forfettaria non inferiore a euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno delle proprie domande, ha richiamato la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare gli artt. 2087 c.c., 77 del D.Lgs. 81/2008 e la giurisprudenza di merito e legittimità che riconosce al datore di lavoro l'obbligo di mantenere in efficienza e in condizioni di igiene i DPI, anche mediante la pulizia periodica.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande Controparte_1 avversarie e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. La società ha preliminarmente ricostruito il rapporto di lavoro del sig. , evidenziando poi Parte_1 che le mansioni svolte non comportano esposizione a rischi biologici o chimici, bensì esclusivamente al rischio elettrico. Ha evidenziato che i DPI forniti al ricorrente sono destinati alla protezione da arco elettrico e agenti atmosferici, e che, nei rari casi di interventi in ambienti contaminati, vengono utilizzate tute monouso.
La resistente ha sostenuto che il lavaggio degli indumenti non rientra tra gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa vigente, la quale prevede, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008, la manutenzione, riparazione e sostituzione dei DPI, ma non la pulizia, che rientrerebbe invece tra gli obblighi di cura posti a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 78 dello stesso decreto. La società ha contestato anche la sussistenza del danno lamentato, rilevando l'assenza di prova circa l'effettiva incidenza del lavaggio domestico sull'efficienza protettiva dei DPI, e ha richiamato pronunce giurisprudenziali che hanno escluso l'obbligo datoriale di lavaggio in fattispecie analoghe. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di allegazione e prova del danno, nonché la prescrizione quinquennale delle pretese economiche anteriori al primo atto interruttivo.
2- Il ricorso è parzialmente fondato, in conformità con altre decisioni già adottate da questo
Ufficio in analoghe controversie, che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. (giudizi nn. RG 784/2024, n. 791/2024, n. 1001/2023).
Gli indumenti che il lavoratore è tenuto ad indossare durante l'esecuzione della prestazione possono avere finalità diverse: 1) una finalità distintiva di appartenenza aziendale (ad es. uniformi o divise); 2) una finalità di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
3) una finalità protettiva da rischi per la salute e la sicurezza. Solo questi ultimi rientrano tra i dispositivi di protezione individuale che sono definiti dall'art. 74 T.U. Sicurezza sul lavoro che individua come DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Il riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinato al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia estensione proprio in ragione della finalizzazione alla tutela della salute del lavoratore;
pertanto, indipendentemente da qualificazioni formali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, i DPI vanno individuati in base al criterio “aperto” della loro idoneità, seppur minima, a ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa e a tutelare la salute del lavoratore alla cui finalità sono preordinati, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori;
né,
a tal fine, è rilevante la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo datoriale di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro. Solo in relazione agli indumenti, attrezzature, complementi e accessori che, alla luce del criterio indicato, possano definirsi quali DPI, è configurabile l'obbligo in capo al datore di lavoro di assicurarne l'efficienza e le condizioni di igiene ex art. 77, comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 81/2009.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia utilizzato indumenti di lavoro catalogabili come dispositivi di protezione individuale.
La stessa ha infatti ammesso che i dispositivi utilizzati dal ricorrente Controparte_1 sono di prima categoria (berretto), di seconda categoria (camicia da lavoro, giubbetto isotermico e maglia ignifuga) e di terza categoria (giubbetto, pantalone, giaccone e pantaloni impermeabili resistenti all'arco elettrico) (cfr. pag. 4, punto 9) della memoria di costituzione).
Peraltro, l'utilizzo di DPI da parte del ricorrente è comprovato dal report dei DPI assegnati (allegato n. 28). È poi pacifico tra le parti che gli indumenti di lavoro del ricorrente costituiscono DPI essendo incontestato che gli stessi abbiano una funzione di protezione in prevalenza dal rischio elettrico, cioè dal rischio di scosse elettriche e da lavoro sotto tensione (per gli indumenti classificati nella III categoria dal Regolamento UE n. 425/16 che proteggono da lesioni gravi e dal decesso), o da rischi meno gravi, ma comunque connessi all'attività svolta di esperto elettrico, (per gli indumenti classificati nella II categoria), ed, infine, da rischi minimi quali sono quelli rappresentati da condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La difesa della resistente ha introdotto il concetto di “rischio specifico” da cui proteggono gli indumenti che svolgono la funzione di DPI forniti al lavoratore, per farne discendere l'inconfigurabilità di un obbligo a provvedere al loro lavaggio e, quindi,
l'insussistenza del proprio inadempimento.
Secondo l'assunto della società resistente, infatti, gli indumenti che il ricorrente è tenuto ad indossare sono, nel caso in esame, funzionali unicamente alla protezione dallo specifico rischio elettrico e non anche alla protezione da agenti patogeni;
l'esposizione al rischio biologico, infatti, sarebbe un'evenienza rara dalla quale il lavoratore sarebbe protetto da tute monouso fornite dalla società all'occorrenza.
Il contenuto dell'obbligo di mantenere in efficienza i DPI, che l'art. 77 d.lgs. 81/2009 impone al datore di lavoro, andrebbe, quindi, determinato in relazione al rischio specifico da cui gli stessi DPI proteggono.
Pertanto, solo nei casi in cui il rischio specifico da cui il lavoratore deve essere tutelato attraverso l'uso dei DPI, sia proprio quello biologico o chimico sarebbe configurabile l'obbligo del lavaggio dei DPI in capo al datore di lavoro;
la giurisprudenza richiamata dal ricorrente - che ha riconosciuto tale obbligo di lavaggio in capo al datore di lavoro – non sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto, poiché si riferiva ai lavoratori del servizio di nettezza urbana o a quelli adibiti alle pulizie di mezzi di trasporto pubblici cioè a lavoratori esposti allo specifico rischio da agenti patogeni.
Diversamente, secondo l'interpretazione offerta dalla società, quando il rischio specifico non sia quello da contaminazione microbiologica, ma sia un rischio diverso - qual è, nel caso in esame, il rischio elettrico - l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi non comprenderebbe il lavaggio non essendo quest'ultimo indispensabile per assicurare ai
DPI la loro funzione protettiva rispetto al rischio specifico dal quale tutelano.
La tesi difensiva di parte convenuta non convince perché muove da un'interpretazione non condivisibile dell'art. 77 T.U. dianzi richiamato. L'art. 77 T.U. dispone che “Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
In primo luogo, si osserva che occorre attribuire significato allo specifico richiamo contenuto nell'art. 77 T.U. al dovere del datore di lavoro di assicurare le condizioni d'igiene dei DPI.
Il riferimento al mantenimento in efficienza comporta di per sé l'adozione di tutte le attività necessarie a quel fine e, quindi, anche il lavaggio, se necessario;
d'altra parte, il mantenimento delle condizioni di igiene ben può farsi rientrare nell'ambito di un'attività di manutenzione in senso ampio (cioè di mantenimento delle condizioni ottimali per l'efficienza ed il buono stato dei DPI), oltre che di sostituzione dei capi in cattive condizioni di igiene con capi nuovi o semplicemente lavati e, quindi, restituiti alle condizioni di igiene originarie.
Va, inoltre, osservato che l'art. 77 T.U. è una norma di carattere generale che si riferisce indistintamente a tutti i DPI prevedendo le condotte cui è tenuto il datore di lavoro per il mantenimento in efficienza del dispositivo senza ricollegare in alcun modo alla nozione di “rischio specifico” la selezione di tali condotte.
Infatti, così come la nozione di DPI deve essere “aperta” e deve essere intesa nella più ampia latitudine in ragione della finalizzazione alla tutela del bene primario della salute, allo stesso modo deve essere ampio l'obbligo di tutela posto in capo al datore di lavoro in modo che la protezione al lavoratore viene garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.
L'art. 77 T.U., nel prevedere che il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene” prescrive due distinte condotte come è reso palese dall'uso della congiunzione “e” e dal diverso significato cui esse rimandano;
la previsione dello specifico obbligo di assicurare ai DPI le condizioni di igiene originarie si aggiunge a quella di mantenere in efficienza i DPI e richiama specificamente il concetto di pulizia e, quindi, anche il concetto di lavaggio che, invece, non è necessariamente implicato nel concetto di efficienza.
Il riferimento alla pulizia (e, quindi, al lavaggio) attraverso il richiamo alle condizioni di igiene si evince, peraltro, dallo stesso T.U. che all'art. 64 prescrive, in via generale, che i “luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”. La norma prevede espressamente che il datore di lavoro” mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene” e poi chiarisce anche le modalità attraverso cui tale obbligo deve essere adempiuto e cioè mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
tale elenco di modalità di adempimento dell'obbligo datoriale non ha carattere tassativo per i motivi già espressi in ordine alla natura “aperta” della nozione di DPI cui corrisponde necessariamente un obbligo datoriale altrettanto “aperto” al compimento di tutte le attività necessarie ad assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza e di igiene che si rendano di volta in volta necessarie in relazione ai DPI utilizzati, anche tenuto conto di tutte le possibili innovazioni tecniche che possono condurre all'adozione di nuovi DPI o a modifiche migliorative.
Tenuto conto della funzione “sostanziale” di protezione, in presenza di qualunque tipo di DPI viene, quindi, posto a carico del datore un obbligo di carattere generale di assicurare l'adeguatezza dei D.P.I. e la manutenzione dei medesimi non solo in relazione ad un rischio prevalente (in questo caso, quello elettrico), ma anche a tutti gli altri rischi connessi, tra i quali rientra anche quello della scorretta manutenzione di un dispositivo che, avendo natura tecnica, non si presta per definizione alle comuni forme di manutenzione, anche sotto il profilo del mantenimento delle sue condizioni igieniche.
Né tale obbligo è trasferibile al lavoratore sulla base delle previsioni contrattuali.
Parte resistente ha, inoltre, dedotto che, in ragione dello specifico rischio elettrico alla cui protezione sono preordinati gli indumenti in oggetto, il mantenimento delle condizioni di igiene ed il lavaggio competerebbero al lavoratore;
l'art. 78 T.U. prescrive, infatti, che “I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa” e nell'ambito della cura dovrebbe farsi rientrare la pulizia ed il lavaggio dei capi.
Il rilievo è infondato non solo perché prevedere che il lavoratore debba avere cura della buona conservazione degli indumenti non significa di per sé che debba provvedere al loro lavaggio (cfr. ex multis, Cass. 18674/15, Cass.17129/14 in motivazione), ma anche perché un obbligo di lavaggio in capo al lavoratore già esiste in relazione agli indumenti con funzione distintiva e con funzione di preservare gli abiti civili e discende dal decoro che sempre si richiede al dipendente nello svolgimento del servizio.
La norma richiamata ha, quindi, un contenuto precettivo proprio perché quello che viene richiesto al prestatore non è il lavaggio, ma è la cura dei DPI e, cioè, si chiede al lavoratore di dedicare diligentemente una particolare attenzione a quegli indumenti che, in quanto aventi specifici requisiti tecnici, non possono essere trattati come qualunque altro abito da lavoro, sia al fine di collaborare a preservarne le caratteristiche protettive, sia in ragione del loro costo che incombe sul datore di lavoro.
L'art. 77 prevede, quindi, un generale obbligo del datore di lavoro di provvedere per tutti i DPI ad assicurarne le condizioni igieniche, anche attraverso il lavaggio non potendo il lavoratore farsi carico, nell'ambito di un lavaggio domestico, dell'adozione di quegli specifici accorgimenti e di quelle particolari cautele che richiede la pulizia degli indumenti dotati di precisi requisiti tecnici e la cui funzione protettiva – che deve essere assicurata dal datore di lavoro - potrebbe essere pregiudicata da lavaggi sbagliati
(per frequenza, temperatura, tipo di lavaggio ecc.), nonostante le indicazioni fornite delle specifiche tecniche che devono intendersi rivolte al datore di lavoro.
Pertanto, avendo il ricorrente provveduto al lavaggio dei DPI in luogo del datore di lavoro inadempiente, è fondata la domanda proposta di risarcimento del danno.
Sul punto, la società datrice di lavoro ha richiamato la previsione dell'art. 78, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, che elenca gli «Obblighi dei lavoratori» in relazione ai DPI, stabilisce che “I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”. Secondo la società, quand'anche volesse ritenersi che la società non abbia adempiuto all'obbligo previsto dalla normativa di riferimento, si dovrebbe sicuramente considerare l'omessa segnalazione da parte del lavoratore su eventuali inefficienze dei
DPI in sua dotazione.
Il rilievo è infondato.
L'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto i
“difetti” e gli “inconvenienti” dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale è riferito alla idoneità dei dispositivi di protezione e non anche alla loro pulizia.
L'espressione “difetti” attiene ad un problema materiale del DPI (rottura parziale o totale, usura rilevante che ne rende inefficace l'uso) che si riflette sulla sua funzionalità, mentre un dispositivo di protezione sporco, ma correttamente funzionante non implica un difetto dello stesso dispositivo.
In accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da – in Controparte_1 mancanza di prova sulla consegna della lettera di diffida prodotta dal ricorrente – va riconosciuto al lavoratore il danno sofferto nel decennio antecedente alla data di notifica del ricorso (avvenuta l'11.03.2024 come espressamente riconosciuto dalla società convenuta) poiché, vertendosi in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, deve farsi applicazione del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. e non di quello di cinque anni che caratterizza le voci retributive.
Ai fini della quantificazione, il ricorrente ha dedotto che il pregiudizio patito può essere equitativamente commisurato all'importo della retribuzione per un'ora di lavoro straordinario diurno, come prevista dal CCNL di settore, per ogni settimana di effettivo lavoro.
Va, tuttavia, osservato che l'attività di lavoro subordinato è quella prestata nella sfera di controllo del datore di lavoro, mentre il lavaggio degli indumenti è avvenuto in ambito domestico, al di fuori della sfera di intervento datoriale di guisa che deve escludersi che il tempo impiegato per il lavaggio possa essere equiparato in qualunque modo ad un'attività di lavoro subordinato, senza considerare, poi, che il tempo impiegato dal ricorrente per inserire gli indumenti in lavatrice ed azionarla appare davvero minimo
(cfr. Corte d'Appello Napoli n. 411/20).
Deve, invero, procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., sussistendo un danno risarcibile certo rappresentato dalle spese vive sopportate dal ricorrente per provvedere al lavaggio in ambito domestico e ricorrendo anche l'estrema difficoltà di provare tale danno nel suo preciso ammontare in ragione della peculiarità dell'attività sostitutiva posta in essere dal ricorrente a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro.
Appare, quindi, equo determinare il costo di un lavaggio in lavatrice in € 1,50 tenuto conto del consumo di energia elettrica per un lavaggio a 60 gradi, del costo dell'acqua per l'intero ciclo di lavaggio e del presumibile uso del detersivo e dell'ammorbidente per un impegno minimo in termini di tempo per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico degli indumenti.
Quanto alla frequenza dei lavaggi, il ricorrente ha dedotto di avervi provveduto con cadenza media non inferiore a una volta alla settimana ed ha effettuato il conteggio di quanto preteso avuto riguardo a 52 settimane lavorate all'anno.
Ebbene, tenuto conto dei periodi di assenza, delle ferie, delle festività e dei permessi goduti e considerato che gli indumenti in questione sono stati verosimilmente lavati, con significativa frequenza, insieme ad altri capi, appare congruo liquidare l'importo di euro
1,50 per 3 lavaggi al mese per 11 mesi all'anno (9 mesi per il 2014) e con esclusione, quindi, di un mese all'anno per ferie ed altre assenze.
La società resistente va, quindi, condannata al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente liquidato equitativamente in complessivi € 4,50 al mese (€ 1,50 x 3 lavaggi al mese), a decorrere dal marzo 2014 (dieci anni prima rispetto alla notifica del ricorso) fino al mese di gennaio 2020, data in cui (secondo quanto riconosciuto anche dal ricorrente) la società ricorrente ha predisposto un servizio di lavanderia aziendale va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di € 315,00.
Trattandosi di liquidazione in via equitativa del danno effettuata all'attualità, comprensiva anche del lucro cessante (cioè del danno da ritardo nella corresponsione tra la data dell'inadempimento e quello della liquidazione), sulla somma come dianzi determinata non vanno computati rivalutazione monetaria ed interessi, ma solo gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
3- Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della notevole differenza tra la somma domandata e quella riconosciuta e dei contrasti giurisprudenziali registrati in materia.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1744/2023 RG, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 315,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08/10/2025
Il Giudice
LA NN AN