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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. RO CO Presidente dott. EL De GO Consigliere relatore dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 346/2024 del R.G.C.A. avente ad oggetto: domanda di restituzione di somme ex art. 389 c.p.c., promosso
DA
in persona del legale rapp.te p.t. Avv. Claudio Maria Parte_1
Oriolo, giusta procura institoria in atti, cod. fisc. , P. IVA , con sede legale P.IVA_1 P.IVA_2 in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 (CAP 00161), rappresentato e difeso dall'avv. Bianca
EL ( ), come da procura in atti, con domicilio digitale eletto C.F._1 all'indirizzo PEC Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nata a [...], il [...], cod. fisc. , ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], e , nato a [...], il Controparte_2
25.8.1963, cod. fisc. ivi residente via De Amicis n. 89, ai presenti fini C.F._3 elettivamente domiciliati con il proprio procuratore e difensore avv. Ivano Costa, che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
1 Oggetto: domanda di restituzione somme ex art. 389 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per come da note per la trattazione scritta dell'udienza del Parte_1
25.09.2025, depositate in data 23.09.2025: “chiede che il presente giudizio venga dichiarato
estinto, con compensazione delle spese, per sopravvenuta carenza di interesse”.
Per e , come da note per la trattazione scritta dell'udienza CP_1 Controparte_2
del 25.09.2025, depositate in data 23.09.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta
- dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza n.
Cont 271/2018 (rectius n. 304/2025) della Corte d'Appello di Caltanissetta;
- Condannare al
pagamento delle spese e dei compensi di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto Avv., il quale
dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Cont
(di seguito, per brevità, adiva il Tribunale di Caltanissetta Parte_1
per richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di e CP_1 Controparte_2
e così ottenere la restituzione della somma pari a € 171.828,92, comprensiva di
[...]
interessi legali, corrisposta loro dalla stessa società in forza della sentenza n. 271/2018 della
Corte d'Appello di Caltanissetta.
Cont Con quest'ultima sentenza era stata condannata al pagamento dell'indicata somma, a titolo di risarcimento danni ed indennità di occupazione legittima, in favore degli stessi CP_1
e , proprietari di un terreno in Caltanissetta che era stato occupato in via d'urgenza CP_2
per realizzare opere di pubblica utilità senza che, dopo il periodo di occupazione legittima,
Cont fosse seguito il decreto di espropriazione. In sede monitoria deduceva che con ordinanza n. 35352/2021 del 18 novembre 2021, la Corte di Cassazione, accogliendo
Cont l'impugnazione proposta da aveva cassato con rinvio la suindicata sentenza della Corte di 2 Appello, in forza della quale aveva corrisposto le dette somme, e tale fatto giustificava la domanda di ripetizione poiché era meno il titolo di formazione giudiziale che aveva imposto tale pagamento.
Il Tribunale di Caltanissetta emetteva il decreto ingiuntivo n. 42/2023 ed ingiungeva a CP_1
e , in solido, il pagamento della somma pari ad € 173.606,86.
[...] Controparte_2
Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo e , i quali CP_1 Controparte_2
eccepivano, preliminarmente, la competenza della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., a decidere sull'obbligo di restituzione delle somme, in conseguenza della cassazione con rinvio della sentenza costituente il titolo esecutivo in virtù del quale le stesse somme erano state loro corrisposte da CP_3
Con sentenza n. 593/2024, pubblicata in data 3 luglio 2024, il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, definendo il giudizio iscritto al n. 543/2023 R.G., dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore della Corte d'Appello di Caltanissetta e dichiarava nullo e revocava il decreto ingiuntivo in quella sede opposto, poiché emesso da un giudice incompetente, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta alla Corte di Appello
di Caltanissetta e disponeva la compensazione delle spese del giudizio in ragione dell'adesione
Cont di all'eccezione d'incompetenza sollevata dagli opponenti e non essendo stato in alcun modo scrutinato il merito della controversia.
Cont Il giudizio veniva quindi riassunto da con comparsa in riassunzione ex artt. 50 c.p.c.
e 125 disp. att. c.p.c., dinanzi a questa Corte d'Appello, quale giudice funzionalmente competente.
Cont
ribadiva in questa sede che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35352/2021, aveva fatto venir meno, ex tunc, il titolo in forza del quale, a seguito di procedimento di pignoramento mobiliare presso terzi, aveva corrisposto a e le somme CP_1 Controparte_2
precisate nella domanda e che, da tale fatto, scaturiva il proprio diritto alla restituzione delle medesime somme poiché indebitamente percepite dagli stessi e CP_1 Controparte_2
, con gli interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo.
[...]
3 Cont
precisava che l'importo corrisposto nel 2021 (pari a € 171.828,92) alla data della riassunzione ammontava, per rivalutazione e interessi, ad € 185.923,23. Sosteneva che la sua domanda di ripetizione di indebito, proposta in questo giudizio, era ammissibile pur nella pendenza del giudizio di rinvio dinanzi a questa stessa Corte di Appello a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.
Cont A tali argomentazioni di e replicavano che la CP_1 Controparte_2
Cont domanda di restituzione somme proposta in via autonoma da era inammissibile in
Cont quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta da ai sensi dell'art. 389 c.p.c.,
dinanzi al giudice del rinvio indicato dalla Corte di Cassazione e, quindi, dinanzi alla Corte
di Appello di Caltanissetta, tanto più che il giudizio di rinvio risultava incardinato ed era iscritto al n. 328/2022 R.G. di questa Corte.
Nella pendenza del presente giudizio veniva emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta la sentenza n. 304/2025 che definiva il giudizio di rinvio iscritto al n. 328/2022 R.G. pendente tra le stesse parti (oltre che nei confronti di un'altra persona fisica non parte nel presente giudizio).
Il presente giudizio veniva istruito a mezzo dei documenti depositati dalle parti.
L'udienza per la precisazioni delle conclusioni in data 25.9.2025 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti depositavano dette note rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Alla scadenza del termine assegnato per il deposito di dette note la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Cont La domanda oggetto del presente giudizio è stata proposta da al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte dalla stessa società in esecuzione della sentenza n. 271/2018 della Corte
4 d'Appello di Caltanissetta, poi cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
35352/2021.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza n. 304/2025 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, che ha definito il giudizio di rinvio iscritto al n. 328/2022 R.G..
Con quest'ultima sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha rideterminato le somme dovute
Cont da a titolo di risarcimento del danno e indennità di occupazione legittima e ha condannato
, in proprio e quale procuratore speciale di e , Parte_2 CP_1 Controparte_2
Cont a restituire ad a differenza tra le somme effettivamente corrisposte in esecuzione della sentenza cassata e quanto risultante dalla nuova liquidazione, con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di quel giudizio.
La suddetta decisione ha così risolto la controversia oggetto presente giudizio, in quanto ha statuito sulle pretese restitutorie azionate da CP_3
Cont Con le proprie note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 25.09.2025, ha concluso chiedendo che il presente giudizio venga dichiarato estinto, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali, mentre CP_1 Controparte_2
hanno chiesto a questa Corte di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per
Cont effetto della sentenza n. 271/2018 della Corte d'Appello di Caltanissetta e di condannare al pagamento delle spese e dei compensi di causa
La Corte rileva che, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 100 c.p.c., in quanto è venuto meno qualsivoglia interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme da ritenere,
Cont indebitamente pagate da in ragione dell'avvenuta cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. n. 271/2018 che quel pagamento aveva giustificato,
per la provvisoria esecutorietà delle relative statuizioni di condanna.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali
5 da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Non necessariamente deve sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio e ciò rileva ai fini della sussistenza dei presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese, che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. 30251/2023).
Atteso che permane il contrasto tra le parti circa l'originaria proponibilità dell'autonoma azione
Cont di restituzione esercitata da e ciò con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, un tale contrasto va risolto applicando il principio c.d. della soccombenza virtuale.
Infatti è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. tra le tante, Cass. n. 30251/2023).
Nel caso di specie, la sentenza n. 304/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta, sopravvenuta
Cont successivamente alla proposizione del presente giudizio, ha accertato il diritto di ad ottenere la restituzione delle somme che risultano indebitamente percepite da e CP_1 [...]
dopo la caducazione del titolo di formazione giudiziale. Controparte_2
Il caso in esame impone, però, di risolvere la questione della proponibilità del presente giudizio volto ad ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite pur in pendenza del procedimento di rinvio e, quindi, se vi sia autonomia del presente giudizio restitutorio rispetto a quello di rinvio ex art. 389 c.p.c.
Invero e hanno eccepito che è inammissibile la domanda CP_1 Controparte_2
restitutoria proposta separatamente allorquando pende il giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e hanno altresì eccepito la
6 litispendenza dei due giudizi e la necessità di proporre la domanda di restituzione esclusivamente nel giudizio di rinvio.
La Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18491/2020 in motivazione)
ha avuto modo di chiarire quanto segue: <2.1. [...] Questa Corte ... ha già avuto modo di
affermare il principio per cui, in tema di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di
riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. possono essere proposte al giudice designato ai sensi
dell'art. 383 c.p.c. anche in via autonoma rispetto a quelle oggetto del giudizio di rinvio (Cass. SU
n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011; Cass. n. 25355 del 2018). Nel codice di rito, in effetti,
non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente, innanzi al giudice designato a norma dell'art. 383 c.p.c., il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni o la riduzione
in pristino, essendo, anzi, tale possibilità desumibile dall'espressa previsione, contenuta nell'art. 389
c.p.c., di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino.
2.2. Né, ove i due giudizi promossi separatamente non vengano riuniti, sussiste violazione dell'art. 273 c.p.c. (o dell'art. 274
c.p.c.) ed, a seguito della decisione separata, del principio del ne bis in idem, in quanto le causae
petendi dei due giudizi sono diverse posto che, nel giudizio di restituzione (o di riduzione in pristino),
il diritto che ne è l'oggetto è solo quello a conseguire tali effetti laddove, al contrario, nel giudizio di
rinvio ha luogo, nei limiti della disposta cassazione, una nuova pronuncia sul thema decidendi della
controversia ed, in ragione del suo esito, sulle relative spese processuali.
2.3. La domanda di restituzione (o di riduzione in pristino) della parte che ha eseguito delle prestazioni in base a sentenza
cassata, prevista dall'art. 389 c.p.c., può essere, in definitiva, proposta nello stesso giudizio di rinvio
oppure in separata sede, ed, in tale seconda ipotesi, il giudice non è tenuto a riunire i due processi,
perché le domande di restituzione o riduzione in pristino sono del tutto autonome da quelle del
giudizio di rinvio e prescindono completamente dalla fondatezza o meno di quest'ultima, assolvendo
all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, senza che la loro definizione debba essere
procrastinata dall'istruzione e dalla risoluzione della lite principale (Cass. SU n. 12190 del 2004;
7 Cass. n. 2480 del 2003; Cass. n. 13454 del 2011).
2.4. In effetti, allo scopo di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla
decisione cassata, questa Corte ha sempre ribadito l'autonomia delle domande di restituzione o
riduzione in pristino da quelle del giudizio di rinvio, sottolineando: - che la loro definizione non deve
essere ritardata dall'istruzione e risoluzione della lite principale;
che non sussiste violazione dell'art.
273 c.p.c. qualora i due processi, separatamente promossi, non vengano riuniti;
- che non si deve tener conto, in base al motivo della cassazione, se sussistono probabilità che in sede di rinvio il
dispositivo della decisione cassata venga riconfermato.
2.5. L'unico limite alla reciproca autonomia
tra il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni è costituito dal caso in cui il giudizio di rinvio si
concluda prima di quello sulle restituzioni, con una decisione identica a quella contenuta nella
sentenza cassata: in tale ipotesi, infatti, il giudice delle restituzioni deve rigettare la domanda innanzi
a lui proposta (Cass. n. 19153 del 2012). Quando il giudice di rinvio, con la sentenza che conclude
il relativo giudizio, conferma la sentenza cassata prima che giunga a decisione la causa sulle
restituzioni, si configura, infatti, secondo questa Corte, una deroga rispetto alla regola
dell'autonomia delle due cause, in forza del principio per cui il giudice delle restituzioni può omettere
la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria poiché, con la predetta decisione, viene
nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del pagamento (Cass. n. 7500 del 2007; Cass. n.
2480 del 2003). La pronuncia restitutoria (o di ripristino) di quanto una parte abbia dovuto eseguire,
in forza di una sentenza di condanna poi cassata, può essere, in effetti, omessa dal giudice di rinvio
quando, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, sia posto nuovamente in essere il titolo giustificativo della condanna ad eseguire la medesima prestazione (Cass. n. 7500 del 2007) [...]>>.
Quindi le domande di restituzione ex art. 389 c.p.c. possono essere ritenute autonome rispetto alle questioni devolute al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e possono essere proposte senza che esista un divieto di simultanea pendenza dei due separati giudizi, che hanno diversità di oggetto.
8 La separata azionabilità dell'una e dell'altra domanda trova fondamento nella finalità propria dell'art. 389 c.p.c., che è quella di garantire la rapida restaurazione della situazione patrimoniale alterata dalla sentenza cassata, senza attendere la definizione del giudizio di rinvio.
Soltanto un caso costituisce un limite all'autonomia del giudizio restitutorio e cioè la sopravvenuta pronuncia del giudice di rinvio che ripristini integralmente il titolo posto a fondamento del pagamento.
Nel caso di specie, esaminando gli atti di causa, vi è prova che la domanda di restituzione
Cont delle somme è stata proposta da anche nell'ambito del giudizio di rinvio iscritto al n.
328/2022 R.G., conseguente alla cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello
di Caltanissetta n. 271/2018 depositata il 22/05/2018.
Cont Inoltre la domanda di restituzione proposta da nel giudizio di rinvio iscritto al n. 328/2022
R.G. di questa Corte è anteriore alla proposizione della stessa domanda di restituzione somme nel presente giudizio.
Cont La circostanza che la domanda di restituzione è stata proposta da prima in sede di giudizio di rinvio iscritto al n. 328/2022 R.G. e poi nel presente giudizio rende chiaro che
Cont non vi era l'interesse della a coltivare in via autonoma la domanda di restituzione in quanto essa era stata già proposta nel separato giudizio di rinvio.
Cont Purtuttavia, in ragione del fatto che la domanda di restituzione somme proposta da risultava indubbiamente fondata nella sua sostanza, stante la caducazione del titolo giudiziale che aveva giustificato il pagamento delle somme richieste in restituzione, e seppure non si potesse di nuovo proporre con autonomo giudizio la domanda di restituzione dopo che essa era stata già formulata nell'ambito del giudizio di rinvio, la Corte conclude che sussistono gravi ragioni, anche in ragione delle questioni giuridiche esaminate e correlate al rapporto tra domanda di restituzione e giudizio di rinvio, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
9 In ragione della natura e dell'esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da
[...]
e diretta alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 271/2018, pubblicata in data 22.5.2018, poi cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35352/2021, pubblicata in data
18.11.2021;
2) compensa, per intero, tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltanissetta, 3 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL De GO RO CO
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