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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 751/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
10.4.2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Corvetto 2/5 - Genova
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– opposto -
rappresentato e difesa dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37875, racc. Persona_1
7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
O G G ETTO : O bbl i go contri buti vo del dat o re di l avoro .
CONCLUS IONI
1 Per parte opponente:
respingere ogni e tutte le domande proposte dall'ingiungente contro mediante CP_1 Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 211/2024 nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi sopra indicati e in ogni caso per la mancata dimostrazione che le pretese contributive vantate dall' sono maturate in relazione a dipendenti CP_1
della società effettivamente applicati a lavorazioni a committenza ed in CP_2 Parte_1
periodi in cui i lavoratori erano effettivamente applicati a tali lavorazioni e comunque per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto a percepire le somme come richieste in via solidale a ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 anche alla luce della cripticità del conteggio Parte_1
mediante cui l' è pervenuta alla quantificazione dell'asserito debito contributivo complessivo CP_1
in palese violazione delle disposizioni regolamentari per la redazione del verbale di accertamento,
nonché per la carenza di legittimazione passiva di a rispondere solidalmente di asseriti Parte_1
crediti vantati dall' non contemplati dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003. CP_1
Per CP_1
- rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte;
- in via gradata accertare e dichiarare dovuti le somme di cui all'impugnato decreto ingiuntivo,
condannando il ricorrete al relativo pagamento a favore dell' ; CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2024 notificatole Parte_1
dall' riferito ad importo di € 6.869,11 in linea capitale quali contributi asseritamente CP_1
omessi (per gli importi residuati all'esito del pagamento di alcune rate da parte di
[...]
CP_
da nel periodo agosto 2017 - marzo 2019, rispetto ai quali CP_2 Parte_1
sarebbe stata responsabile ex art. 29 D.Lgs. 276/03. Lamentava l'illegittimità della modalità ispettiva alla base della richiesta monitoria, per essere state le omissioni valutate ex post, la carenza di prova circa la riferibilità degli addebiti a lavoratori impiegati in appalti commissionati da e circa la modalità di calcolo del quantum azionato, Parte_1
2 nonché alla effettività di omissioni contributive, evidenziando quanto alle contribuzioni correlate ad assenze non retribuite che alcuna responsabilità poteva sussistere in capo alla committente non essendo riferita ad attività espletata nell'ambito dell'appalto.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio l' sosteneva a sua volta la legittimità e fondatezza della CP_1
pretesa svolta in via monitoria, a fronte di quanto accertato in sede ispettiva e del rapporto
Contr di monocommittenza tra ed . Parte_1
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Secondo quanto risulta dal verbale di accertamento su cui si fonda la pretesa di cui al decreto ingiuntivo (docc. 3 e 4 ), i contributi omessi da rispetto ai quali CP_1 CP_2
sarebbe responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03 riguarderebbero: Parte_1
– l'erroneo inquadramento di al 5° livello quale operaio carpentiere, a Parte_2
fronte del suo ruolo formale e sostanziale di institore, per il quale gli spetterebbe l'8
livello quadri;
- il mancato passaggio al 2° livello di dal 5° mese di assunzione Persona_2
nonostante le previsioni del CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA, applicato dall'azienda;
- la mancata assoggettamento a contribuzione delle giornate di assenza individuate quali ingiustificate di e riferite all'ultimo Parte_3 Parte_4
periodo di lavoro precedente alla cessazione, e delle assenze registrate a LUL come ferie /rol nonostante i relativi contatori fossero in negativo per altri dipendenti;
- l'omessa contribuzione riferita alle ore lavorate al sabato.
5. Quanto al rilievo procedimentale dell'opponente, non può condividersi quanto argomentato da circa l'illegittimità dell'accertamento perché riferito a periodo precedenti al Parte_1
primo accesso, posto che alcuna norma lo vieta ed è anzi tipologia tipica dell'accertamento.
3 Né il verbale risulta generico, facendo chiaro riferimento a singoli lavoratori e a dati ricavati dal LUL. In ogni caso il giudizio odierno ha ad oggetto la sussistenza effettiva del diritto di credito azionato dall in via monitoria, irrilevanti eventuali illegittimità o CP_1
irregolarità della fase amministrativa.
6. Nel merito, va innanzitutto rilevato che la documentazione in atti dimostra che l'intero
Contr personale di fosse utilizzato nell'ambito dell'appalto conferito da presso Parte_1
lo stabilimento di detta società a Porto Marghera (VE), sia perché ivi risulta essere l'unica
Contr unità operativa di come da visura (doc. 12 ), sia perché l'unicità di detta sede CP_1
operativa risulta confermata da taluni dei contratti di lavoro (docc. 2 ), sia perché la CP_1
assoluta maggioranza dei contratti di lavoro riporta il luogo ove si trova lo stabilimento quale sede di lavoro (cfr. ancora sub docc. 2 ). Parte_1 CP_1
6.1 Ne consegue che il presupposto per l'operatività dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 nei confronti di
è senz'altro dimostrato. Parte_1
7. Quanto ai singoli addebiti si rileva che:
- l'inquadramento all'8 livello quadri di – formalmente inquadrato al Parte_2
5° livello quale operaio carpentiere – risulta del tutto coerente con l'attribuzione allo stesso del ruolo di institore, risultante dalla visura – da cui emerge anche che è socio al 10% e condivide la medesima residenza della socia di maggioranza e legale rappresentante -, e come riportato in visura titolare di ampissimi Controparte_3
poteri sostituivi del datore di lavoro;
- l'inquadramento di al 2° livello dal 5° mese di assunzione era dovuta Persona_2
ex CCNL, trattandosi di lavoratore addetto ad attività di produzione – infatti è
molatore di officina, confronti LUL (doc. 5 ) -, posto che il CCNL prevede per CP_1
il personale inquadrato al 1° livello ed addetto alla produzione il passaggio automatico al 2° livello dopo 4 mesi (cfr. CCNL sub doc. 11 , pag. 109); CP_1
- quanto alle ore di assenza ingiustificata riportate a LUL per e Parte_3
ed alle ore di assenza qualificate come ferie/rol a contatori Parte_4
4 negativi: premesso che per i primi due non risulta validamente contestata né
sanzionata l'assenza, si tratta complessivamente di assenze per ragioni non previste dal CCNL sicché correttamente gli ispettori hanno escluso che la contribuzione correlata a tali giornate potesse essere omessa, dovendo farsi riferimento alla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, co. 1, del d.l. n. 338 del 1989, a meno che venga dimostrata dal contribuente l'esistenza di una ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo (Cass., 23360/21); peraltro dall'istruttoria svolta è emerso che i dipendenti raramente si assentavano, sicchè la stessa indicazione delle giornate in questione come di assenza è assai dubbia, quantomeno per le ore imputate a ferie e rol a contatori negativi;
- quanto al lavoro straordinario del sabato, si rileva che gli ispettori hanno fatto
Contr riferimento ad un prospetto orario fornito dallo stesso datore di lavoro , e l'attività lavorativa al sabato è stata confermata anche in sede testimoniale.
8. Il quantum risulta contestato dall'opponente del tutto genericamente, nonostante nel verbale si faccia chiaro riferimento al CCNL applicato ed alle singole posizioni considerate.
9. In conclusione, il ricorso in opposizione va rigettato, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto anche in punto spese di lite.
10. Le spese di lite della fase di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso in opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto anche in punto spese di lite.
Condanna a rifondere all' le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in Parte_1 CP_1
€ 1.400,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 23/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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