Articolo 13 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
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5 settembre 1978
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6 giugno 1982
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30 giugno 1988
Art. 13. (Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica)

Le graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 , e da successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse e trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali, che saranno compilate dal provveditore agli studi in base alle classi di concorso stabilite dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora le graduatorie nazionali non siano state ancora compilate alla data di entrata in vigore della presente legge, il provveditore agli studi curera' direttamente la compilazione delle corrispondenti graduatorie provinciali.
Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda, in una provincia di loro scelta, gli insegnanti appartenenti alle soppresse graduatorie nazionali.
L'ordine delle graduatorie e' determinato da quello di iscrizione nelle soppresse graduatorie nazionali.
Qualora gli interessati siano iscritti in piu' graduatorie nazionali relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti ad optare per una di esse, contestualmente alla domanda di iscrizione.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilira' con apposita ordinanza le modalita' ed i termini per la presentazione della domanda predetta.
Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, osservando, ai fini dell'assegnazione della sede, il seguente ordine di precedenza:
1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, e 25 luglio 1966, n. 603 , e successive modificazioni ed integrazioni;
2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468, e 28 marzo 1968, n. 359 ;
3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 7 ed all' articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523 ;
4) insegnanti che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all' articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , abbiano maturato il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al sesto comma dell'articolo 7 della medesima legge. ((3)) Sono fatte salve le diverse decorrenze giuridiche eventualmente previste dalle leggi citate.
L'immissione in ruolo di cui al precedente settimo comma e' disposta dal provveditore agli studi per tutte le cattedre ed i posti-orario disponibili, detratte le cattedre ed i posti-orario messi a concorso o riservati a particolari categorie.
Il disposto di cui al precedente settimo comma, n. 4, non si applica ai docenti che siano di ruolo in qualsiasi ordine e grado di scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che non si tratti di insegnanti elementari di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualita' di comandati.
Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto e' gradualmente immesso in ruolo negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche nelle altre province cattedre o posti-orario.
I docenti in ruolo iscritti in una delle graduatorie di cui ai precedenti commi, qualora ottengano il trasferimento ad altra provincia, potranno, a richiesta, ottenere la iscrizione nella graduatoria corrispondente della nuova provincia di titolarita'.
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, nelle scuole secondarie ed artistiche ivi compresi gli insegnanti comandati, che abbiano gia' conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio su cattedra o posto-orario nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominati in ruolo per la cattedra o posto-orario occupati nell'anno scolastico 1977-78, qualora abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1977-78 o abbiano occupato nell'anno stesso la cattedra o posto-orario gia' occupato nell'anno scolastico 1976-77.
Gli insegnanti incaricati, in possesso dei suddetti requisiti nell'anno scolastico 1976-77, i quali nell'anno scolastico 1977-78 sono stati sistemati in cattedra diversa da quella occupata nell'anno scolastico precedente, ove non siano in possesso dell'abilitazione specifica per tale ultima cattedra, sono immessi in ruolo per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra medesima, purche' in possesso di abilitazione dichiarata affine ai sensi del successivo terzultimo comma. Negli altri casi la nomina e' disposta per la cattedra cui si riferiva l'insegnamento svolto nell'anno scolastico 1976-77.
Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato che in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto-orario, in possesso, ove prescritto, del
titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati, sono iscritti in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento da compilare nei termini e secondo le modalita' stabilite con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione e sono immessi in ruolo man mano che si renderanno disponibili posti di ruolo organico nelle rispettive province, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 e degli anni successivi fino ad esaurimento delle predette graduatorie.
L'immissione in ruolo e' effettuata anche per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta dall'interessato, purche' questa sia dichiarata affine a quella prescritta.
Il disposto di cui al precedente comma tredicesime si applica agli insegnanti incaricati a tempo determinato con trattamento di cattedra, che abbiano gia' con seguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che abbiano gia' conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'attivita' svolta, in servizio nell'anno scolastico 1977-78 per l'insegnamento di libere attivita' complementari.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilira' le modalita' per l'assegnazione della sede non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo, agli insegnanti da ammettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi.
L'affinita' tra classi di abilitazione ai fini dell'applicazione del presente articolo e' dichiarata dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Nei casi in cui non sia prevista classe di abilitazione,
l'affinita' va riferita alle classi di concorso, e per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, agli insegnamenti classificati nella tabella C 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165 .
Tra gli insegnanti incaricati di cui ai precedenti commi sono compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici a carico dello Stato, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori contemplati dall' articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
Ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge, e' riconosciuto valido per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, il superamento delle prove finali dei corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , e alla legge 14 maggio 1974, n. 358 , da parte degli insegnanti, gia' in servizio con incarico a tempo indeterminato, ammessi con riserva ai corsi medesimi in quanto forniti del titolo di maestro direttore di banda o di diploma rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna, eretta in ente morale con regio decreto 3 febbraio 1881, n. 81 , anziche' dei titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica.(1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 maggio 1982, n. 270 ha disposto (con l'art. 72) che "L' articolo 13, comma tredicesimo, delle legge 9 agosto 1978, n. 463 , e' da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata e' effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.
L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sara' effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative allo insegnamento cui si riferisce la nomina.
Tutti i provvedimenti di nomina di cui all' articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , sono disposti dai provveditori agli studi.
Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.
Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-1979 sulla base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 9-23 giugno 1988, n. 690 (in G.U. 1a s.s. 29/06/1988, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7 del presente articolo "nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell' art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074 , coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge."
Entrata in vigore il 30 giugno 1988
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