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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. NORRITO ANTONIO
Ricorrente
e
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BONOMONTE ALESSANDRA
VALENTINA
Pure ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024, la Sig.ra e il Sig. deducevano di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/04/1996 in
Alcamo (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, con atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1996.
Deducevano che dalla loro unione non è nata prole.
Avanzavano domanda di separazione personale dei coniugi, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa del deterioramento del rapporto coniugale, non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza.
Rassegnavano quindi le conclusioni congiunte di cui al ricorso, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fissando la residenza ove lo ritengano e senza limitazioni di sorta”.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Pertanto, l'assetto, come delineato e condiviso tra le parti, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione dei coniugi Pt_1
e , in atti generalizzati, uniti in
[...] Controparte_1
matrimonio concordatario in data 27/04/1996 in Alcamo (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- nulla per le spese del presente procedimento;
pagina 2 di 3 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. NORRITO ANTONIO
Ricorrente
e
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BONOMONTE ALESSANDRA
VALENTINA
Pure ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024, la Sig.ra e il Sig. deducevano di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 27/04/1996 in
Alcamo (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, con atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1996.
Deducevano che dalla loro unione non è nata prole.
Avanzavano domanda di separazione personale dei coniugi, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa del deterioramento del rapporto coniugale, non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza.
Rassegnavano quindi le conclusioni congiunte di cui al ricorso, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, fissando la residenza ove lo ritengano e senza limitazioni di sorta”.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Pertanto, l'assetto, come delineato e condiviso tra le parti, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- pronuncia la separazione dei coniugi Pt_1
e , in atti generalizzati, uniti in
[...] Controparte_1
matrimonio concordatario in data 27/04/1996 in Alcamo (TP), trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, con atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- nulla per le spese del presente procedimento;
pagina 2 di 3 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3